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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/12/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1051/2025 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente a [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Cecilia
D'Amato, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
15.10.2025
OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario a Vittoria in data 30.10.2010, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 2010, parte II, serie A, ufficio 1, numero 53, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
che dall'unione coniugale è nata la figlia (Vittoria, 15.04.2012); Per_1
che le parti hanno esposto di essersi separati consensualmente giusta Sentenza del 23.07.2024 resa nel proc.to rnvg. 449/2024 dal Tribunale di Ragusa, e di non essersi da allora riconciliate;
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, confermando reciprocamente le condizioni concordate;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della Sentenza resa dal Tribunale di Ragusa in data 23.07.2024 in seno al procedimento n. 449/2024
R.V.G., nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi, dopo la riforma della L. n. 55 del 6.5.2015, di sei mesi), senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che i coniugi hanno, inoltre, concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1. I coniugi, che vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, si danno reciproco permesso di fissare la residenza ovunque crederanno opportuno
2. la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo Per_1 le decisioni di maggiore interesse a lei relative, esercitando, quindi, congiuntamente la potestà genitoriale, con collocazione presso la madre, nell'attuale residenza anagrafica. Il sig. avrà Pt_1 diritto di vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario: - martedì e giovedì Per_1 dalle 18:30 alle 20:30; - a settimane alterne continuativamente il sabato e la domenica;
per le ferie estive, previo accordo con la madre e secondo le esigenze della figlia, una settimana consecutiva;
3. la minore, inoltre, trascorrerà, ad anni alterni, con ciascuno dei genitori, o il 24 o il 25 dicembre, o la vigilia di Capodanno o il Capodanno, o la Pasqua o la pasquetta;
4. Il Sig. corrisponderà alla moglie per la partecipazione al mantenimento della figlia la Pt_1 somma mensile di €.300,00, oltre rivalutazione ISTAT annuale. Detta somma sarà inoltre integrata con gli assegni familiari e con la quota di indennità di disoccupazione attribuita alla minore eventualmente percepiti dal Sig. il quale avrà l'obbligo di darne apposita comunicazione Pt_1 alla sig.ra Con riferimento a quest'ultime somme esse verranno versate, entro quindici giorni Pt_2 dall'accredito, in apposito libretto vincolato all'ordine della minore ed intestato ad entrambi i genitori con firma congiunta.
5. L'assegno unico sarà percepito al 100% dalla sig.ra , quale genitore collocatario della Parte_2 minore;
6. I genitori suddivideranno al 50% le spese straordinarie (a titolo esemplificativo spese mediche, spese scolastiche, sport, doposcuola) che si renderanno necessarie per la figlia;
7. Le parti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
8. I coniugi si concedono il reciproco consenso al rilascio del passaporto. Il sig. inoltre da Pt_1
l'assenso alla sig.ra affinchè la stessa possa richiedere per la figlia la carta di identità Pt_2 Per_1 valida per l'espatrio e/o il passaporto;
9. I coniugi dichiarano di non avere altri interessi in comune. che l'udienza di comparizione del dì 15.10.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nel divorzio e nella conferma delle superiori condizioni;
che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori intese vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che è stata disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Vittoria in data
30.10.2010 tra e , con atto trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio dello stesso Comune, anno 2010, parte II, serie A, numero 53, ufficio 1;
- Omologa le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della Sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Vittoria, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000; - Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vittoria di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 25.11.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti