Accoglimento
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01673/2026REG.PROV.COLL.
N. 06011/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6011 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Daniele Granara, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
contro
Comune di Vernazza, non costituito in giudizio;
nei confronti
di LU LI ed ER GI, rappresentate e difese dall’avvocato Vincenzo Macera, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione prima, 3 gennaio 2023, n. 43/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di LU LI ed ER GI;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 gennaio 2026 il consigliere DR CO IL e udito per l’appellante l’avvocato Vittorio Biscaglino, in sostituzione dell’avvocato Daniele Granara;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante impugna la sentenza che ha respinto il ricorso contro il provvedimento di archiviazione del procedimento di verifica della conformità edilizia-urbanistica del fabbricato contiguo a quello di sua proprietà.
2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.
2.1. Con istanza del 24 novembre 2016 l’appellante ha chiesto al Comune di Vernazza « accertamenti al fine di verificare se vi siano abusi per la realizzazione di opere edili come da documentazione allegata ». Quest’ultima consiste in due mappe catastali, in diversa scala, due fotografie e documentazione relativa alla proprietà dell’immobile tratta dal portale dell’Agenzia delle entrate.
2.2. Non avendo ottenuto riscontro, l’esponente ha proposto ricorso contro l’inerzia dell’amministrazione dinanzi al T.a.r. per la Liguria.
2.3. Il 24 giugno 2017 il Comune di Vernazza ha emesso il provvedimento prot. 3059, con il quale ha archiviato il procedimento in quanto:
a) ha rilevato che l’immobile oggetto di verifica risale « ad un’epoca molto remota (ed in particolare agli anni 50 del secolo scorso) », come dimostrato dalle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e dalle fotografie prodotte dalle proprietarie nel corso del procedimento, nonché dall’esame diretto dei tecnici comunali e da una ricerca negli archivi, « dai quali non è risultata l’esistenza di alcun progetto rispetto al quale verificare l’esistenza di difformità »;
b) ha osservato che eventuali abusi edilizi sono « solo ipotizzati (ma allo stato non dimostrati) »;
c) ha ritenuto che a una tale distanza di tempo gli stessi « non potrebbero comunque giustificare un legittimo provvedimento sanzionatorio ».
2.4. Preso atto della risposta del Comune, con sentenza 29 giugno 2017, n. 581, il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso contro il silenzio.
2.5. In un nuovo giudizio, l’esponente ha impugnato il provvedimento prot. 3059 del 24 giugno 2017.
3. Con sentenza 3 gennaio 2023, n. 43, il T.a.r. per la Liguria ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:
a) l’istanza del 24 novembre 2016, che aveva dato avvio al procedimento di accertamento, era priva di « spunti concreti in ordine alla natura e alle caratteristiche degli asseriti abusi o all’epoca della loro realizzazione », risultando del tutto generica;
b) diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, il Comune non si era limitato a recepire le dichiarazioni sostitutive presentate dalla controinteressata, ma aveva anche tenuto conto delle fotografie dello stato dei luoghi, svolgendo un esame diretto delle caratteristiche dell’immobile e una verifica degli atti negli archivi comunali;
c) la contestazione secondo cui l’immobile occuperebbe parte di un mappale di proprietà demaniale non era stata prospettata nell’istanza del 24 novembre 2016, pertanto non è ammissibile in giudizio;
d) il mancato ritrovamento di un progetto negli archivi comunali non dimostra di per sé l’abusività dell’immobile, perché la circostanza è riferita dall’amministrazione solo per poter affermare che non vi sono difformità, anche alla luce della genericità dell’istanza del ricorrente;
e) l’impossibilità di giungere a una diversa determinazione rende ininfluente la pretesa violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.
4. L’interessato ha proposto appello contro la decisione.
Nel giudizio di secondo grado si sono costituite le proprietarie dell’immobile in contestazione, mentre non si è costituito il Comune, nonostante il gravame sia stato regolarmente notificato via p.e.c. al procuratore costituito nel giudizio dinanzi al T.a.r..
Entrambe le parti hanno depositato una memoria, rispettivamente l’11 dicembre 2025 (le controinteressate) e il giorno successivo (l’appellante), mentre il solo appellante ha presentato delle repliche il 23 dicembre 2025.
All’udienza del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In via preliminare, con l’appello si censura la sentenza nella parte in cui ha affermato la genericità dell’istanza del 24 novembre 2016, osservando, da un lato, che essa conteneva le indicazioni necessarie a individuare l’immobile oggetto della denuncia e, dall’altro, che non è previsto alcun contenuto minimo ed essenziale di un esposto, anche perché l’amministrazione deve attivarsi d’ufficio per reprimere gli abusi edilizi.
6. Si deducono poi quattro motivi.
6.1. Con il primo si denuncia: « Omessa individuazione della sussistenza del primo e del terzo motivo di ricorso. Omessa individuazione della violazione degli artt. 27 e 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. in relazione alla omessa individuazione violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38 e 46 e ss. del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ».
In particolare, sussisterebbe il difetto d’istruttoria del provvedimento, sia perché questo si fonderebbe unicamente sulla documentazione prodotta dalla controinteressata – che sarebbe irrilevante, anche considerato che le dichiarazioni sostitutive non sono accompagnate da copia del documento d’identità del dichiarante – sia perché l’assenza di un progetto negli archivi comunali avrebbe reso ancor più necessario un approfondimento, anche mediante sopralluogo.
6.2. Con il secondo motivo si deduce: « Omessa individuazione della violazione degli artt. 27 e 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35 del D.P.R. medesimo. Omessa pronuncia ».
In particolare, il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi sulla censura relativa all’occupazione di suolo demaniale, non essendo imposta alcuna rigida corrispondenza tra l’istanza di segnalazione degli abusi e le contestazioni deducibili in giudizio, nonché trattandosi di un elemento che l’amministrazione avrebbe potuto e dovuto riscontrare autonomamente, intimando il ripristino dello stato dei luoghi.
6.3. Con il terzo motivo si deduce: « Omessa individuazione della violazione degli artt. 27 e 31 del D.P.R. 6 15 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. in relazione alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38 e 46 e ss. del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nonché in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ».
In particolare, la carenza di titoli abilitativi e di progetti negli archivi comunali avrebbe dovuto condurre a svolgere indagini più approfondite, invece di archiviare il procedimento.
6.4. Con il quarto motivo si deduce: « Omessa individuazione della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 27 e 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. in relazione alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38 e 46 e ss. del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nonché in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 – bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Contraddittorietà della motivazione ».
Secondo l’appellante, sussisterebbe la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, in quanto l’invio del preavviso di archiviazione avrebbe consentito di apportare ulteriori elementi, tra cui lo sconfinamento dell’immobile su area demaniale.
7. L’appello è parzialmente fondato, nei termini che seguono.
7.1. In via preliminare, si deve osservare che non è rilevante verificare se l’istanza fosse o meno generica, non essendo in discussione la sussistenza dell’obbligo del Comune di pronunciarsi su di essa – questione che si poneva, se mai, nel giudizio contro il silenzio-inadempimento – dato che l’amministrazione ha comunque deciso di avviare il procedimento volto all’accertamento di eventuali abusi in relazione all’immobile che ne era oggetto e lo ha concluso con un provvedimento espresso, i cui presunti vizi costituiscono la materia del contendere nel presente giudizio.
7.2. Da questo punto di vista, si deve escludere che vi sia il difetto d’istruttoria denunciato dall’appellante, dato che l’amministrazione ha verificato direttamente, anche mediante sopralluogo (di cui si dà conto nella nota prot. 2425 del 16 maggio 2017), lo stato dell’immobile e degli elementi che inducono a datarne la costruzione agli anni ‘50 del secolo scorso, circostanza che, in assenza di contestazioni più specifiche in ordine a eventuali difformità o modifiche al fabbricato originario, giustifica la conclusione dell’assenza di abusi.
Sono quindi infondati il primo e il terzo motivo di appello.
7.3. Tuttavia, nel caso di specie effettivamente l’invio del preavviso di archiviazione, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, avrebbe consentito al privato di addurre, quale nuovo elemento da sottoporre alla valutazione dell’amministrazione, la denunciata occupazione di un suolo demaniale.
Si tratta di una questione sulla quale il giudice non può pronunciarsi direttamente, non essendo stata prima valutata dal Comune e rientrando quindi nell’alveo di poteri non ancora esercitati ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., che si ricollega al divieto per il giudice, sancito dall’art. 30, comma 3, c.p.a., di sostituirsi all’amministrazione quando questa conservi margini di esercizio della propria discrezionalità ovvero debba compiere adempimenti istruttori, come nella specie.
È quindi infondato il secondo motivo di appello, mentre è fondata la quarta censura.
7.4. In accoglimento dell’appello, e in riforma della sentenza impugnata, il provvedimento censurato merita dunque di essere annullato e il Comune dovrà concedere un termine all’appellante per la presentazione di elementi potenzialmente idonei a condurre a un esito diverso del procedimento, con particolare riferimento all’occupazione di suolo demaniale da parte della costruzione contestata, per poi pronunciarsi su di essi.
8. La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento del Comune di Vernazza prot. 3059 del 24 giugno 2017.
Compensa tra tutte le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IO CO, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
DR CO IL, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR CO IL | IO CO |
IL SEGRETARIO