Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 30/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Campania |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA N. 24/2026 Repubblica italiana in nome del popolo italiano la Corte dei conti Sezione giurisdizionale regionale per la Campania composta dai magistrati:
Paolo Novelli Presidente IO EC IC relatore AR de LC IC ha pronunciato la seguente sentenza
riguardo al giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n° 74218 del registro di segreteria di questa Sezione;
proposto da Procura regionale presso questa Sezione, in persona del s.p.g. Gaetano Gigliano;
contro MU AR, nato l’[...] a [...] ed ivi residente in [...], codice fiscale mslmrc60b08f839o, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Crocco (del foro di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Traversa Nuova Marina n° 8 presso lo studio del difensore stesso.
§ § §
fatto
1. Con atto di citazione depositato presso questa Sezione il 23 gennaio 2024 la Procura regionale ha convenuto in giudizio AR MU, evidenziando che, nella qualità di docente in regime di tempo pieno presso l’università “Federico II” di Napoli (d’ora in poi: l’Università), egli aveva svolto incarichi extraistituzionali non autorizzati. In particolare, alla luce di una relazione della Guardia di Finanza (in sigla: GdF) del 26 giugno 2023, asseritamente identica ad una precedente relazione del 9 giugno 2022 che però riguardava anche taluni colleghi dell’odierno convenuto, era stato appurato che questi:
· dal 29 novembre 2013 al 31 dicembre 2020 era stato membro del consiglio direttivo dell’associazione “Studi e Ricerche per il Mezzogiorno”, percependo compensi per complessivi 3.513,05 euro riferiti a taluni periodi riguardo ai quali lui aveva omesso di chiedere al rettore dell’Università l’autorizzazione ad espletare l’incarico stesso, invece richiesta per talaltri periodi, gli uni e gli altri ricompresi in quell’arco temporale;
· tra la fine del 2013 e i primi mesi del 2017 aveva svolto presso la Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (in sigla: SIOI) una serie di docenze nell’ambito di un corso di preparazione al concorso pubblico per l’accesso alla carriera diplomatica, remunerate nella complessiva misura di 8.820 euro ed anch’esse bisognevoli di autorizzazione rettoriale, perché eccedenti la soglia dei due giorni o, comunque, delle dodici ore complessive.
Perciò, sottolineando che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale scaturente dall’omesso riversamento di tali somme, complessivamente pari a 12.333,05 euro, doveva farsi decorrere dal 9 giugno 2022, cioè dalla data in cui la prima delle suddette relazioni della GdF era pervenuta alla Procura attrice, quest’ultima ha domandato la condanna del MU a risarcire all’Università un danno di 12.333,05 euro. E ha ricordato che, da parte dell’odierno convenuto, non vi era stata alcuna replica all’invito a dedurre notificatogli in proposito il 4 ottobre 2023.
2. Poi, dopo che l’udienza inizialmente fissata alla data del 23 maggio 2024 era stata rinviata perché al MU non era stata validamente notificata la citazione introduttiva, il 24 settembre 2024 la Procura regionale ha documentato di aver nuovamente notificato al convenuto la citazione stessa ed il verbale della suddetta udienza.
3. Con comparsa depositata il 22 ottobre 2024 si è costituito il MU, eccependo l’inammissibilità della citazione avversaria: perché l’invito a dedurre ad essa prodromico gli era stato notificato in modalità cartacea ed ai sensi dell’art. 140 c.p.c., anziché tramite posta elettronica certificata (in sigla: PEC) “… nel domicilio digitale del destinatario [stesso] siccome risultante da pubblici elenchi”, secondo quanto sancito a partire dal 1° marzo 2023 dalla c.d. riforma Cartabia. Altresì, a questo medesimo proposito, lui ha sottolineato che, dopo l’iniziale rinvio, la citazione introduttiva gli era stata notificata proprio tramite PEC, all’indirizzo attribuitogli quale docente universitario.
Nel merito egli ha contestato che potesse reputarsi derivato da dolo, anziché da mera colpa quand’anche grave, l’aver omesso di richiedere l’autorizzazione in riferimento agli incarichi oggetto del contendere: atteso che, in plurime occasioni, lui aveva chiesto ed ottenuto quell’autorizzazione in relazione ad analoghi incarichi. Inoltre il MU ha eccepito l’esistenza di una compensatio lucri cum damno, sub specie dello “… incremento di prestigio indirettamente conseguito …” dall’ateneo grazie agli incarichi da lui svolti, proprio in virtù della propria qualità di docente universitario. Infine l’odierno convenuto ha invocato l’applicazione del potere riduttivo.
4. All’esito dell’udienza del 24 ottobre 2024, con ordinanza n° 8/2025 è stato assegnato termine alla Procura regionale per depositare, in forma integrale e debitamente sottoscritte, le relazioni stilate dalla Gdf il 9 giugno 2022 ed il 26 giugno 2023, unitamente ai rispettivi fogli di accompagno e ai relativi suballegati. Tale complessivo incombente è stato evaso dall’odierna attrice il 31 gennaio 2025.
Dal canto suo, il 22 aprile 2025, è stato prodotto dal MU il messaggio PEC tramite il quale gli era stato notificato dalla Procura stessa l’atto di citazione ed il verbale dell’udienza del 23 maggio 2024.
Infine all’udienza dell’8 maggio 2025 la causa è stata nuovamente discussa dalle parti, rappresentate la Procura regionale dal s.p.g. Gaetano Gigliano ed il MU dall’avv. Domenico Crocco, venendo quindi trattenuta in decisione.
diritto
5. Preliminarmente si appalesa infondata l’eccezione di inammissibilità dell’atto di citazione sollevata dal MU; innanzitutto perché la modalità di notificazione dell’invito a dedurre, cioè di un atto preprocessuale, è libera. Oltretutto il comma 7 dell’art. 16 del D.L. n° 179/2012, quale novellato dall’art. 69 del decreto legislativo n° 150/2022, riguarda esclusivamente i “… procedimenti civili nei quali [la parte che] sta in giudizio personalmente …” può indicare l’indirizzo PEC presso cui inviarle le successive “… comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria …” del giudice adìto. Mentre, in un giudizio di responsabilità amministrativa qual è quello odierno, incombe alla Procura regionale di notificare la citazione introduttiva.
Né suffraga in alcun modo l’eccezione del MU la circostanza che quella citazione gli sia stata notificata tramite PEC, posteriormente ad un invito a dedurre notificato in modalità cartacea.
6. Venendo al merito, dalla relazione GdF 9 giugno 2022 e dalla documentazione ad essa acclusa (allegati C e R) si desume che:
· l’associazione “Studi e Ricerche per il Mezzogiorno” (in sigla: SRM), con delibera assembleare del 29 novembre 2013, per la prima volta aveva nominato il MU quale componente del consiglio direttivo dell’associazione stessa;
· tale nomina era stata rinnovata dall’assemblea, dapprima con delibera del 6 marzo 2015 a valere per il triennio 2015 – 2017 e poi, ulteriormente, con delibera del 27 marzo 2018, per il triennio 2018 - 2020;
· soltanto il 4 maggio 2018, cioè poche settimane dopo l’ultima di tali designazioni, il MU aveva presentato istanza al rettore chiedendo l’autorizzazione a svolgere quell’incarico, peraltro facendo riferimento soltanto alla residua frazione del 2018;
· conformemente a tale indicazione, l’autorizzazione era stata rilasciata all’odierno convenuto fino al 31 dicembre 2018;
· perciò il 18 gennaio 2019 lui aveva formulato una nuova istanza, a valere sino alla fine di quel medesimo anno;
· il 29 di quello stesso mese era stata emessa la nuova autorizzazione rettoriale, sino al 31 dicembre 2019.
7. Dunque in buona sostanza, riguardo a tale incarico di componente del consiglio direttivo di SRM, nessuna autorizzazione è mai stata chiesta dal MU sino alla fine del 2017; ed altresì, riguardo al 2020, egli ha omesso di reiterare l’istanza che, invece, nei due anni precedenti aveva formulato con esito favorevole.
Perciò, se non appare scriminabile l’omissione perpetrata tra il 2013 ed il 2017, cioè lungo quelle che sono state le prime due consiliature del MU in seno a SRM, può invece reputarsi non gravemente colposa l’ulteriore omissione riguardante l’annualità 2020: ove si consideri che l’incarico in questione gli era stato unitariamente conferito per il triennio 2018 – 2020; e che, quindi, l’autorizzazione assentita dal rettore per le prime due annualità di tale triennio consente di presumere che identico sarebbe stato l’esito di un’istanza avanzata, con specifico riguardo al 2020, dall’odierno convenuto.
Conclusivamente, non essendo da lui contestata la necessità dell’autorizzazione stessa, devono considerarsi quale danno erariale i compensi percepiti in virtù di quell’incarico sino alla fine del 2017: i quali peraltro, nella tabella 28 a pagina 30 della relazione GdF 9 giugno 2022, appaiono quantificati nella misura netta di 2.823,33 euro percepita dal MU, anziché in quella lorda; ed in tal guisa sono stati pedissequamente recepiti dalla Procura attrice, senza che questo giudice possa rideterminarli in peius per il convenuto.
8. Quanto alle docenze per conto della SIOI, dalla tabella 24 a pagina 25 della relazione GdF 9 giugno 2022 e dal relativo allegato I si desume che esse si sono dipanate nell’arco di quattro anni accademici, per un totale di 113 ore; e che peraltro la soglia delle dodici ore, oltre la quale la lettera g dell’art. 4 del decreto rettorale n° 3641 del 16 novembre 2012 rende necessaria l’autorizzazione, è stata travalicata già in ciascuna di quelle annualità. Perciò l’aver trascurato di richiedere quell’autorizzazione va ascritto a colpa grave del MU.
Altresì il conseguente danno erariale deve ragguagliarsi in toto al predetto numero di ore di docenza: perché, una volta che quest’ultima oltrepassi il limite delle dodici ore, ciò che peraltro doveva risultare evidente ab initio della docenza in questione o finanche di ciascuna delle sue quattro annualità, a mente di quella medesima lettera g viene meno il carattere di occasionalità insito in quel limite.
Corretta è, poi, la quantificazione di tale danno in 8.820 euro lordi: di cui alla testé richiamata tabella 24.
9. Infine è totalmente indimostrato che lo specifico incarico e la peculiare docenza oggetto del contendere abbiano arrecato alcun giovamento, concreto o almeno di prestigio, all’Università: con conseguente palese infondatezza dell’eccezione del MU in tema di compensatio lucri cum damno.
Invece la sussistenza di un danno erariale esclusivamente per l’incarico e per la docenza fin qui descritti, a fronte di una congerie di attività extraistituzionali svolte dall’odierno convenuto e descritte nella relazione GdF 9 giugno 2022, rende giustificato un modico esercizio del potere riduttivo: che può tradursi nel liquidare all’attualità il complessivo danno erariale di 11.643,33 euro da lui cagionato all’Università tra il 2013 ed il 2017.
10. La soccombenza del MU trae con sé la sua condanna al pagamento delle spese del presente giudizio: la cui liquidazione è demandata alla segreteria di questa Sezione, con nota a margine della sentenza stessa, ai sensi del comma 5 dell’art. 31 c.g.c..
p.q.m.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in merito al giudizio n° 74218:
1) condanna AR MU a risarcire all’Università degli studi di Napoli “Federico II” un danno di 11.643,33 euro, liquidato all’attualità, con l’aggiunta degli interessi legali dalla pubblicazione di questa sentenza sino al dì dell’effettivo soddisfo;
2) condanna altresì il MU al pagamento delle spese di giustizia, da liquidarsi a cura della segreteria con nota in margine alla presente sentenza.
Così deciso a Napoli nelle camere di consiglio dell’8 e 19 maggio 2025.
Giudizio 74218 il giudice estensore
(IO EC)
il presidente
(Paolo Novelli)
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata in Segreteria in data 30/01/2026
PER IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
(ZI NZ)
IL FUNZIONARIO
dott.ssa Valentina Tomarchi
(firma digitale)