Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 13/01/2026, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00224/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04002/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 4002 del 2023, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Maria Patroni Griffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Stazione Zoologica Anton Dohrn Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
per l'annullamento
- della determina n. -OMISSIS- del 9/06/2023, con la quale la Stazione Zoologica Anton Dohrn, in persona del Direttore Generale, ha approvato gli atti della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale profilo Dirigente di Ricerca, primo livello professionale, presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn, per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito delle Biotecnologie Marine per il Dipartimento Biotecnologie Marine Ecosostenibili con competenze multidisciplinari nell'ambito delle biotecnologie marine – Bando n. 7/2022, per l'effetto confermando in base al punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, che nessuno dei candidati è rientrato nella graduatoria di merito per non aver raggiunto la soglia minima di 63/90, come stabilito all'art. 7 del bando di concorso, sancendo in tal modo la conclusione del concorso in oggetto senza alcun vincitore né idonei;
- degli atti assunti dalla Commissione nella gestione della procedura concorsuale, con particolare riguardo al Verbale -OMISSIS-del 12/04/2023 e al Verbale n. -OMISSIS- del 18.05.2023, nella parte in cui è stato assegnato al dott. -OMISSIS- il punteggio di 56/90, preclusivo al suo ingresso nella graduatoria di merito;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Stazione Zoologica Anton Dohrn Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
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Con l’atto introduttivo del giudizio, il ricorrente impugnava la determina n. -OMISSIS- del 9/06/2023 del Direttore Generale della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, avverso la quale articolava censure di eccesso di potere, sotto vari profili sintomatici.
Si costituiva in giudizio la Stazione Zoologica Anton Dohrn, depositando documentazione pertinente al ricorso e memoria difensiva, in cui concludeva per il rigetto del gravame.
Rinunciata – alla camera di consiglio del 4.10.2023 – la domanda cautelare avanzata in ricorso, in data 21.07.2025 parte ricorrente chiedeva al Tribunale di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
All’udienza pubblica dell’8.01.2026, il ricorso era trattenuto in decisione.
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Il ricorso – stante quanto dichiarato da parte ricorrente, in data 21.07.2025 – è improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Tanto, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui: “In ossequio al principio dispositivo applicabile anche al giudizio amministrativo, il giudice deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla decisione della causa, applicando, per l'effetto, l'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che prevede che il giudice dichiara improcedibile il ricorso, tra altro, quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione” (Consiglio di Stato, Sez. II, 26/05/2025, n. 4575).
Le spese di lite, per il tenore formale della decisione, possono essere compensate tra le parti, con espressa declaratoria d’irripetibilità del contributo unificato, ove versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate e contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Alfonso Graziano, Consigliere
Rita Luce, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.