Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 25/11/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
composta dai magistrati:
dr. TE MI DE RI Presidente dr. Guido Petrigni Consigliere- relatore dr. Giuseppe Vella Primo referendario ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 23932 del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 65757, riguardante la riscossione delle imposte di contabile RN TO (C.F. [...]), in qualità di gestore della struttura ricettiva denominata Agriturismo 2021;
visti gli atti e documenti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 11 novembre 2025 della segretaria dr.ssa Francesca Storari, il relatore dr. Guido Petrigni e il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Mariaconcetta Pretara
TO.
FATTO E DIRITTO
I. In base alla vigente normativa, gli agenti contabili che incassano le nel cui territorio esercitano le attività ricettive.
aveva omesso, relativamente agli anni 2020 e 2021, la presentazione del Regolamento sulle imposte di soggiorno, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 18/4/2015 e ss.mm.
II.
il giudizio per resa di conto n. 23579.
III. Con decreto f.u. n. 29/2024 del 14/2/2024 il Giudice designato 2020 e 2021.
IV. Decorso inutilmente il termine fissato per il deposito, il Giudice pagamento di Stato.
V. Con nota del 25/11/2024 il Comune di Urbino trasmetteva la delega del Segretario comunale alla funzionaria responsabile del Settore Tributi, dr.ssa Daniela Feduzzi, per la compilazione d del modello 21.
Seguiva il deposito da parte del Comune di Urbino del conto VI. Con decreto f.u. 6/2025 del 28 febbraio 2025 veniva disposta la definizione del giudizio per resa di conto, con contestuale trasmissione del fascicolo al magistrato designato dal Presidente della VII. Con la relazione n. 358/2025 il magistrato istruttore ha digitalmente dal Responsabile del Settore Tributi del Comune di Urbino, dr.ssa Daniela Feduzzi, giusta delega del 25/11/2024 del C) non disponendo della dichiarazione annuale sulla riscossione tributo, il funzionario comunale aveva redatto il mod. 21 con entrambe le sezioni (riscossioni e versamenti) indicanti un importo non ha ancora ottemperato al versamento in favore dello Stato della sanzione pecuniaria di f.u. n. 147/2024 del 5 settembre 2024.
Ciò premesso, il magistrato istruttore ha sottolineato che:
RN TO, in qualità di titolare della struttura ricettiva ntato al Comune di intimazioni che gli sono state rivolte;
tuttavia, da ricerche eseguite sui siti internet è emerso che tale struttura ricettiva era ed è ancora attiva, esercitando attività di ospitalità e di ristorazione;
in tale contesto, sono stati acquisiti i dati inseriti nel portale n. 1226 pernottamenti imponibili in tale agriturismo;
considerato che la tariffa giornaliera per ogni pernottamento presso delle imposte di soggiorno indicato nel modello 21, compilato analitico-induttiva, sulla base dei dati delle presenze inseriti nel una più puntuale contabilizzazione non è stata possibile, a causa della condotta inadempiente ed assolutamente non collaborativa tenuta resa di conto sia successivamente.
VIII. Conclusivamente, il magistrato istruttore ha chiesto al Collegio di pronunziarsi sulle suddette criticità, determinati il mancato favore del Comune di Urbino maggiorarsi di interessi legali, rivalutazione monetaria e sanzioni era stata ordinata da questa Corte la compilazione dei conti giudiziali per le annualità 2020 e 2021.
IX.
d irregolarità del conto, con conseguenti statuizioni di condanna a X. Il Collegio rileva che, dal complessivo esame della documentazione acquisita al fascicolo e dai calcoli effettuati nella relazione del magistrato istruttore, sia pure sulla scorta di una ricostruzione di tipo analitico-induttiva, basata sui dati dei si
desume il mancato riversamento 1.839,00, di cui non risulta fornita al Collegio alcuna valida giustificazione, anche in ragione del mancato deposito di memoria difensiva da parte del RN.
Pertanto, non può procedersi al discarico del conto giudiziale n.
65757, RN , al pagamento in favore del Comune di Urbino 1.839,00, pari alle somme non riversate a titolo di imposte di soggiorno, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, con versamento e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza; sulla somma così rivalutata andranno soddisfo.
a titolo di sanzione pecuniaria, che è già stata irrogata a suo carico con il richiamato decreto f.u. n Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunziando:
- dichiara irregolare il conto giudiziale n. 65757 RN TO, in qualità di gestore della al pagamento in favore del Comune di Urbino di 1.839,00, pari alle imposte di soggiorno non riversate 2021, importo da maggiorarsi di versamento e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza; sulla somma così rivalutata andranno calcolati gli interessi legali da tale ultima Il RN è, altresì, tenuto al pagamento in favore dello Stato della e è già stata irrogata a suo carico con il decreto f.u. n. 147/2024, emesso dal 2020 e 2021.
infine, condannato alla rifusione in favore dello Stato delle spese del presente giudizio, che vengono liquidate, a cura Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente Guido Petrigni TE MI DE RI
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)