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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 21/12/2025, n. 1900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1900 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Agrigento
Sezione Lavoro
N.R.G. 128/2024
Il Giudice PI ST, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentata e difesa dall'Avv.to SANFILIPPO Parte_1
CC
ricorrente contro
, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv.to RANDAZZESE LUCA nonché Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi resistenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.1.2024 proponeva opposizione Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 29120229005168353/000, notificata in data 27.12.2023, dell'importo complessivo di euro 26.332,28.
Detta intimazione veniva impugnata limitatamente ai titoli (rientranti della competenza/giurisdizione di questo giudice) che seguono:
1. Avviso di addebito n. 59120160002012427000, dell'importo complessivo di euro 2.687,30 relativo a contributi IVS per l'anno 2015;
2.Avviso di addebito n. 59120160002444974000, dell'importo complessivo di euro 2.614,68, relativo a contributi IVS per l'anno 2019;
3.Avviso di addebito n. 591201700001317839000, dell'importo complessivo di euro 5.397,18, relativo a contributi IVS per l'anno 2016;
4.Avviso di addebito n. 59120180001110992000, dell'importo complessivo di euro 3.969,58, relativo a contributi IVS per l'anno 2017;
5.Avviso di addebito n. 591201800002707057000, dell'importo complessivo di euro 1.612,42, relativo a contributi IVS per l'anno 2014;
6.Avviso di addebito n. 59120180002747085000, dell'importo complessivo di euro 1.281,83, relativo a contributi IVS per l'anno 2017.
Si eccepisce:
che tale intimazione non risulta preceduta “dalla rituale e regolare notifica degli avvisi di addebito sottesi”; la “decadenza/prescrizione della pretesa erariale”, in virtù del “chiaro disposto dell'art. 25, D.Lgs. 46/99”.
L' e l' resistevano. CP_2 Controparte_3
Acquisita la documentazione in atti, il deposito di note di trattazione scritta precedeva la decisione.
1.In via preliminare si osserva che ha ritualmente documentato in CP_4
ogni caso la previa notifica per compiuta giacenza in data 16.12.2022 dell'avviso di intimazione n. 29120229002378353000 (che contiene pacificamente la dettagliata indicazione del contenuto degli avvisi di addebito sopra indicati sub 1, 2 e 3), notifica che la ha Pt_1
Pag. 2 di 6 genericamente contestato in sede di note difensive dell'1.12.2025 tramite osservazioni non pertinenti alla predetta tipologia notificatoria.
La notifica di tale atto – attesa la completezza dei dati ivi riportati (con l'analitica riproduzione del contenuto dei vari avvisi di addebito presupposti) - si prestava a giustificare un'opposizione recuperatoria a far data dal dì della notifica di cui sopra (v. Cass. n. 24506/2016: nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento).
A tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del
1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 22080 del
22/09/2017, Rv. 645323 - 01).
In termini, v. anche da ultimo Cass. n. 7156/2023 che conclude rilevando come, nel caso in scrutinio, “l'azione c.d. recuperatoria proposta dalla parte, con la quale avrebbe voluto far valere la prescrizione maturata prima della cartella” (non notificata o irregolarmente notificata) “è pacificamente intempestiva in relazione a tale ultimo termine” (ovvero quello di 40 giorni
Pag. 3 di 6 rispetto alla successiva intimazione regolarmente notificata).
Va da sé che per i titoli dal n. 1 al n. 3, debitamente ricompresi nella suddetta intimazione interruttiva, parte ricorrente avrebbe dovuto proporre,
a suo tempo, entro i prescritti 40 giorni, la cennata opposizione
“recuperatoria” per far valere la prescrizione fino a quel momento maturata, cosa che non è stata fatta, con la conseguenza che in sostanza - in questa sede - l'istante avrebbe potuto eccepire solo la prescrizione eventualmente decorsa a far data dal 16.12.2022 (rispetto alla quale però è tempestivamente intervenuta l' intimazione infraquinquennale oggetto di causa).
2.Non si è compiuta alcuna prescrizione con riferimento agli avvisi di addebito sub 4 e 6 che riguardano contribuzione IVS gestione commercianti anno 2017.
2.1 Trattasi di contributi fissi che andavano versati al più tardi entro il
16.2.2018, per cui il termine quinquennale, considerata la sospensione
COVID intervenuta, in relazione alle attività riscossive, dall' 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 ex art. 68, commi 1 e 2, del d.l. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, è stato efficacemente interrotto dalla notifica in data 27.12.2023 dell'odierna intimazione;
il tutto, prescindendo, ovviamente, dalle contestate notifiche via pec degli avvisi di pagamento che sono state irritualmente documentate dall' (solo) in CP_2
formato PDF (v. Cass. n. 14063/2024 secondo la quale la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo, bensì la sua nullità).
2.2 Anche qui poi, come sopra già evidenziato, a prescindere dalla nullità
Pag. 4 di 6 della notifica degli atti presupposti, la ben avrebbe potuto e dovuto Pt_1
proporre la cennata opposizione recuperatoria avverso l'odierna intimazione che racchiudeva tutti gli elementi idonei ad evidenziare il contenuto dei propedeutici avvisi di addebito.
3. Si è invece compiuta la prescrizione con riferimento all'avviso di addebito sub 5 (avviso di addebito n. 591201800002707057000) che afferisce contribuzione relativa all'anno 2014, pagabile entro il 16.2.2015, in relazione alla quale il termine quinquennale è irrimediabilmente spirato prima dell'entrata in vigore della ridetta sospensione dei termini COVID.
4. In ordine poi alla pretesa violazione dei termini di notifica di cui all'art. 25 DPR n. 602/1973, a prescindere dal fatto che non si specifica affatto in relazione a quali cartelle sussisterebbe la violazione non avendo l'istante allegato, per ciascuna di esse, il dies a quo e quello ad quem della notifica, si rammenta (Cass. n. 12631/2014) che i termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento previsti dall'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal d.l. 17 giugno 2005, n.106, convertito in legge 31 luglio 2005, n. 156, non sono applicabili ai crediti degli enti previdenziali, in quanto l'art. 18 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n.
46, pur prevedendo l'estensione delle disposizioni di cui al capo II del titolo
I e del titolo II del d.P.R. 602 del 1973 anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'art. 17, tra cui rientrano anche i crediti degli enti previdenziali, fa salvo quanto previsto dagli articoli seguenti e dunque anche dagli artt. 24 e 25 del citato d.lgs. che, con riferimento a tali crediti, dettano una disciplina speciale per l'iscrizione a ruolo e la relativa opposizione.
5. Il ricorso va quindi accolto solo per quanto di ragione come da
Pag. 5 di 6 dispositivo che segue.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra tutte le parti, attesa l'evidenziata soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Agrigento definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta il 16.1.2024 da nei Parte_1
confronti dell' e dell così provvede: CP_2 CP_4
accoglie l'opposizione limitatamente al sotteso avviso di addebito n.
591201800002707057000 rigettandola per il resto;
compensa integralmente tra tutte le parti in causa le spese del giudizio.
21/12/2025 Il Giudice
PI ST
Pag. 6 di 6
Sezione Lavoro
N.R.G. 128/2024
Il Giudice PI ST, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentata e difesa dall'Avv.to SANFILIPPO Parte_1
CC
ricorrente contro
, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv.to RANDAZZESE LUCA nonché Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi resistenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.1.2024 proponeva opposizione Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 29120229005168353/000, notificata in data 27.12.2023, dell'importo complessivo di euro 26.332,28.
Detta intimazione veniva impugnata limitatamente ai titoli (rientranti della competenza/giurisdizione di questo giudice) che seguono:
1. Avviso di addebito n. 59120160002012427000, dell'importo complessivo di euro 2.687,30 relativo a contributi IVS per l'anno 2015;
2.Avviso di addebito n. 59120160002444974000, dell'importo complessivo di euro 2.614,68, relativo a contributi IVS per l'anno 2019;
3.Avviso di addebito n. 591201700001317839000, dell'importo complessivo di euro 5.397,18, relativo a contributi IVS per l'anno 2016;
4.Avviso di addebito n. 59120180001110992000, dell'importo complessivo di euro 3.969,58, relativo a contributi IVS per l'anno 2017;
5.Avviso di addebito n. 591201800002707057000, dell'importo complessivo di euro 1.612,42, relativo a contributi IVS per l'anno 2014;
6.Avviso di addebito n. 59120180002747085000, dell'importo complessivo di euro 1.281,83, relativo a contributi IVS per l'anno 2017.
Si eccepisce:
che tale intimazione non risulta preceduta “dalla rituale e regolare notifica degli avvisi di addebito sottesi”; la “decadenza/prescrizione della pretesa erariale”, in virtù del “chiaro disposto dell'art. 25, D.Lgs. 46/99”.
L' e l' resistevano. CP_2 Controparte_3
Acquisita la documentazione in atti, il deposito di note di trattazione scritta precedeva la decisione.
1.In via preliminare si osserva che ha ritualmente documentato in CP_4
ogni caso la previa notifica per compiuta giacenza in data 16.12.2022 dell'avviso di intimazione n. 29120229002378353000 (che contiene pacificamente la dettagliata indicazione del contenuto degli avvisi di addebito sopra indicati sub 1, 2 e 3), notifica che la ha Pt_1
Pag. 2 di 6 genericamente contestato in sede di note difensive dell'1.12.2025 tramite osservazioni non pertinenti alla predetta tipologia notificatoria.
La notifica di tale atto – attesa la completezza dei dati ivi riportati (con l'analitica riproduzione del contenuto dei vari avvisi di addebito presupposti) - si prestava a giustificare un'opposizione recuperatoria a far data dal dì della notifica di cui sopra (v. Cass. n. 24506/2016: nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento).
A tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del
1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 22080 del
22/09/2017, Rv. 645323 - 01).
In termini, v. anche da ultimo Cass. n. 7156/2023 che conclude rilevando come, nel caso in scrutinio, “l'azione c.d. recuperatoria proposta dalla parte, con la quale avrebbe voluto far valere la prescrizione maturata prima della cartella” (non notificata o irregolarmente notificata) “è pacificamente intempestiva in relazione a tale ultimo termine” (ovvero quello di 40 giorni
Pag. 3 di 6 rispetto alla successiva intimazione regolarmente notificata).
Va da sé che per i titoli dal n. 1 al n. 3, debitamente ricompresi nella suddetta intimazione interruttiva, parte ricorrente avrebbe dovuto proporre,
a suo tempo, entro i prescritti 40 giorni, la cennata opposizione
“recuperatoria” per far valere la prescrizione fino a quel momento maturata, cosa che non è stata fatta, con la conseguenza che in sostanza - in questa sede - l'istante avrebbe potuto eccepire solo la prescrizione eventualmente decorsa a far data dal 16.12.2022 (rispetto alla quale però è tempestivamente intervenuta l' intimazione infraquinquennale oggetto di causa).
2.Non si è compiuta alcuna prescrizione con riferimento agli avvisi di addebito sub 4 e 6 che riguardano contribuzione IVS gestione commercianti anno 2017.
2.1 Trattasi di contributi fissi che andavano versati al più tardi entro il
16.2.2018, per cui il termine quinquennale, considerata la sospensione
COVID intervenuta, in relazione alle attività riscossive, dall' 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 ex art. 68, commi 1 e 2, del d.l. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, è stato efficacemente interrotto dalla notifica in data 27.12.2023 dell'odierna intimazione;
il tutto, prescindendo, ovviamente, dalle contestate notifiche via pec degli avvisi di pagamento che sono state irritualmente documentate dall' (solo) in CP_2
formato PDF (v. Cass. n. 14063/2024 secondo la quale la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo, bensì la sua nullità).
2.2 Anche qui poi, come sopra già evidenziato, a prescindere dalla nullità
Pag. 4 di 6 della notifica degli atti presupposti, la ben avrebbe potuto e dovuto Pt_1
proporre la cennata opposizione recuperatoria avverso l'odierna intimazione che racchiudeva tutti gli elementi idonei ad evidenziare il contenuto dei propedeutici avvisi di addebito.
3. Si è invece compiuta la prescrizione con riferimento all'avviso di addebito sub 5 (avviso di addebito n. 591201800002707057000) che afferisce contribuzione relativa all'anno 2014, pagabile entro il 16.2.2015, in relazione alla quale il termine quinquennale è irrimediabilmente spirato prima dell'entrata in vigore della ridetta sospensione dei termini COVID.
4. In ordine poi alla pretesa violazione dei termini di notifica di cui all'art. 25 DPR n. 602/1973, a prescindere dal fatto che non si specifica affatto in relazione a quali cartelle sussisterebbe la violazione non avendo l'istante allegato, per ciascuna di esse, il dies a quo e quello ad quem della notifica, si rammenta (Cass. n. 12631/2014) che i termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento previsti dall'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal d.l. 17 giugno 2005, n.106, convertito in legge 31 luglio 2005, n. 156, non sono applicabili ai crediti degli enti previdenziali, in quanto l'art. 18 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n.
46, pur prevedendo l'estensione delle disposizioni di cui al capo II del titolo
I e del titolo II del d.P.R. 602 del 1973 anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'art. 17, tra cui rientrano anche i crediti degli enti previdenziali, fa salvo quanto previsto dagli articoli seguenti e dunque anche dagli artt. 24 e 25 del citato d.lgs. che, con riferimento a tali crediti, dettano una disciplina speciale per l'iscrizione a ruolo e la relativa opposizione.
5. Il ricorso va quindi accolto solo per quanto di ragione come da
Pag. 5 di 6 dispositivo che segue.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra tutte le parti, attesa l'evidenziata soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Agrigento definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta il 16.1.2024 da nei Parte_1
confronti dell' e dell così provvede: CP_2 CP_4
accoglie l'opposizione limitatamente al sotteso avviso di addebito n.
591201800002707057000 rigettandola per il resto;
compensa integralmente tra tutte le parti in causa le spese del giudizio.
21/12/2025 Il Giudice
PI ST
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