TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/12/2025, n. 4442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4442 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Langella, pronunziando ai sensi dell'art. 190
c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2661 del Ruolo Generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: lesione personale vertente
TRA
Sig. nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...]
45, elettivamente domiciliato in Afragola (Na) alla Via C. Piccirilli n.9 presso lo studio dell'Avv. Raffaele Russo del Foro di Napoli Nord CF. . C.F._2
Attore
E
Controparte_1
[...] con sede in Casoria (NA) alla Via San Rocco n. 9 in persona del legale rapp.te p.t.,
, P.IVA elett.te domiciliata in S.Antimo (NA) Controparte_2 P.IVA_1 alla via M. Serao n. 13, presso lo studio degli Avv.ti Giovanni Puca (c.f.
ed NG CO ). C.F._3 C.F._4
Convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti di causa che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti.
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve premettersi che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Pag. 1 di 15
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore conveniva in giudizio il in epigrafe per vedere riconosciuta la responsabilità di Controparte_1 quest'ultimo per le lesioni (nella specie “trauma contusivo – distorsivo con s.l.o mano sx.
Contusione escoriata ginocchio sx, contusione spalla sx.- frattura chiusa –distacco parcellare della testa III metacarpo” come da referti in atti) derivategli a causa di insidia e trabocchetto presente nei luoghi della struttura ospedaliera in parola.
Più in particolare, il sig. riferiva che, “il giorno 18/06/2019, verso le ore Parte_1
11:55 circa, in Casoria (Na) all' interno cortile Ospedale S. Maria della Pietà, a causa della pavimentazione in materiale bituminoso dissestata e in dislivello in prossimità del tombino,
l'istante rovinava al suolo riportando lesioni personali”. Evidenziava, altresì, che “che il dissesto non era nè segnalato nè transennato, non visibile in quanto ricoperto da fogliame e cartacce e pertanto costituente insidia e trabocchetto per il sig. di anni 73 al Parte_1 momento del fatto”. Nelle circostanze di tempo e luogo indicate, l'istante “subiva delle lesioni per le quali veniva trasportato al P.O. dell'Ospedale S. Giovanni di Dio di
Frattamaggiore”, ove veniva diagnosticato quanto innanzi detto.
L'attore, esponeva, quindi che in ragione di quanto occorso “residuano postumi di natura invalidante quantificati nella misura del 6 % di danno biologico, 20 gg di ITT, 30 gg
ITP + danno morale + spese documentate. Che in applicazione delle Tabelle di cui alla L.
57/2001, considerata l'età del danneggiato alla data del sinistro, tali lesioni vengono quantificate in € 10.159,91” come da conteggio in atti. Il sig. quindi, nell'attribuire Pt_1 la responsabilità dell'evento dannoso occorso all'odierno convenuto, rappresentava, altresì, che infruttuosi erano rimasti i tentativi di comporre bonariamente la lite, infatti si legge in atti ai punti 6 e 7 della citazione:” che la responsabilità del sinistro de quo ricade
[...] assicurato con la Soc., che invano è stato richiesto il Controparte_3 risarcimento all' con racc Ar n. 19000053942272 del Controparte_4
29.07.19”. L'attore, rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità delll' Controparte_3 nella causazione dell'evento dannoso de quo. b) Condannare l' Controparte_3 in p.l.r.p.t., al risarcimento in favore dell'istante dei danni subiti per le
[...] causali di cui alla premessa ed il cui ammontare è di € 10.159,91 ovvero per la somma che
l'ecc.mo Giudice di pace adito riterrà di giustizia e commisurata al caso di specie, anche dalle risultanze della C.T.U. medico-legale, che sin d'ora si chiede, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT ed interessi legali dall'evento e sino alla data del deposito della Sentenza, somma complessiva da contenersi entro il limite di competenza del
Giudice adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal deposito della presente domanda al soddisfo;
c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattore anticipo, oltre IVA e CPA ai fini della determinazione del contributo unificato, ai sensi dell'art.9 L. 488/99, il sottoscritto procuratore, dichiara che il valore della presente domanda è pari ad € 10.159,91 e pertanto sarà versato un contributo pari ad € 237,00.”
Si costituiva in giudizio il convenuto , il quale contestava Controparte_1 fermamente la domanda spiegata, ritenendola del tutto infondata in fatto ed in diritto e rilevava: “preliminarmente si eccepisce la nullità dell'atto introduttivo per la mancanza assoluta dell'oggetto della domanda, oltre che per la lacunosità
Pag. 2 di 15
dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto. Infatti, la ricostruzione dei fatti indicata in citazione è generica e non fornisce utili elementi per comprendere la effettiva dinamica dell'evento dannoso. L'attore, nell'atto di citazione, assume che
“in data 18.06.2019, nel mentre si trovava nel cortile del Presidio Ospedaliero Santa
Maria della Pietà, sito in Casoria, “a causa della pavimentazione in materiale bituminoso dissetata e in dislivello in prossimità di un tombino rovinava al suolo”. Va preliminarmente precisato che la pavimentazione del cortile del convenuto non è fatta di Controparte_1 materiale bituminoso, ma di RF. La scelta di questo tipo di materiale è stata determinata dalle caratteristiche dello stesso, la durezza del materiale, la sua longevità, la bassa assorbenza lo rendono sicuro per il transito pedonale e di automezzi, sicuramente il più sicuro e il più utilizzato per le pavimentazioni esterne.” Ferma quindi la precisazione sulla effettiva natura del materiale della pavimentazione, il convenuto puntualizzava: “Si precisa inoltre che, come risulta dal referto l'istante, utilizzava per uscire da presidio una uscita secondaria non autorizzata all'utenza, bensì utilizzata solo per il carico e lo scarico delle merci. In ogni caso la zona in questione è assolutamente priva di sconnessioni.”
Il convenuto rilevava, inoltre, che “la generica ricostruzione dei fatti non fornisce utili elementi per comprendere la effettiva dinamica del sinistro per cui è causa. Non risulta chiaro il nesso eziologico tra il fatto e l'evento dannoso lamentato. La versione dei fatti risulta generica e priva di ogni elemento probatorio. Si fa rilevare, pertanto, che l'istante usando la normale diligenza, poteva avvedersi della situazione di pericolo e conseguentemente evitarla.
Appare evidente che l'incidente oggetto di causa è ascrivibile al fatto colposo dell'attore in forza del principio di autoresponsabilità normativamente sancito dall'art. 1227 c.c., in virtù del quale ognuno deve risentir sulla propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza, che identificano il contenuto di diligenza esigibile dall'utente nei comportamenti sociali.” Ed ancora, esplicitava che “nella fattispecie in esame, fermo l'onere probatorio incombente sull'attore, non sussiste l'insidia e/o trabocchetto che dà luogo alla responsabilità per danni a carico del soggetto tenuto alla manutenzione degli spazi, né sussiste il carattere obbiettivo della non visibilità del pericolo occulto, né l'elemento subiettivo della sua imprevedibilità. Inoltre, le circostanze addotte da parte attrice, atteso che i fatti di causa si sarebbero verificati alle ore 11.55, ora in cui si gode di buona visibilità grazie anche alla luce del giorno, lungi dal provare una culpa in vigilando dell'ente convenuto, evidenziano una condotta palesemente negligente dell'istante. Infatti, il presunto dislivello, quand'anche fosse provato, sarebbe stato ben visibile ed evitabile dall'utente dotato di media diligenza. Dunque, è palese la pretestuosità della domanda di parte attrice, posto che, lo si ribadisce ancora una volta alcuna responsabilità dell'occorso può essere attribuita ai convenuti, se anche fosse provato il fatto storico, non v'è chi non veda che
l'evento dannoso si è verificato per caso fortuito ovvero per imprudenza ed imperizia della stessa attrice”.
La parte convenuta concludeva quindi: “affinchè l'Adito Tribunale voglia: - in via preliminare accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per i motivi sopra esposti;
- nel merito, rigettare la domanda proposta dal sig. in quanto inammissibile, Parte_1 improcedibile, improponibile ed infondata in fatto ed in diritto;
- Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio, con rivalsa I.V.A. e c.p.a, nonché al rimborso forfettario ex art. 15 L.P.”
Pag. 3 di 15
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dato atto della legittimazione, attiva e passiva, delle parti la quale si desume dalla documentazione prodotta in atti e dall'assenza di contestazioni a riguardo.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la validità dell'atto introduttivo atteso che il medesimo permette certamente di individuare gli elementi costitutivi della domanda proposta dal sig. nei confronti del convenuto Parte_1 [...]
e che ha consentito alle parti di spiegare compiutamente tutte le loro CP_1 difese.
Venendo al merito della vicenda oggetto di causa, pare opportuno richiamare la
“vexata quaestio” del tipo e dell'ambito della disciplina applicabile in caso di sinistro derivante da cose e della possibilità di configurare al riguardo una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero dell'art. 2051 cod. civ.. Con riferimento a tale questione la giurisprudenza (cfr. Cass. Civile n. 12329/2004) ha chiarito che l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito. Ne discende che trattasi di domande diverse e che è inammissibile per la parte una mutatio libelli in corso di giudizio, con la conseguente impossibilità per il giudice di applicare l'art. 2051 cod. civ., laddove la parte non abbia allegato e provato, a sostegno della sua domanda, le circostanze idonee a giustificare il richiamo a detta norma.
Tanto premesso, essendo evidente che a fronte di un determinato evento di danno, diversa è la “causa petendi” dell'azione risarcitoria a seconda che in domanda l'attore adduca la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero la diversa responsabilità ex art. 2051 cod. civ., il problema relativo alla qualificazione dell'azione, e dunque alla disciplina applicabile, va risolto di volta in volta alla luce della prospettazione effettuata dal danneggiato, indipendentemente dalla norma in concreto invocata (cosiddetto principio dello iura novit curia), sempre che egli non abbia inteso proporre entrambe le azioni, ancorché la seconda subordinatamente al mancato accoglimento della prima. Né, del resto, la distinzione sopra tracciata rileva esclusivamente sotto l'aspetto puramente teorico: l'adesione all'uno piuttosto che all'altro orientamento, infatti, implica conseguenze rilevanti, come sopra accennato, sotto il profilo dell'onere della prova. Precisamente, nel primo caso, la giurisprudenza richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla controparte, dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato
Pag. 4 di 15
(pericolo che il responsabile sarebbe tenuto a prevenire in applicazione del più generale principio del “neminem laedere”); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando - una volta che ciò sia asseverato - una vera e propria presunzione di responsabilità a carico del custode, il quale si libera dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato deriva da caso fortuito.
Orbene, deve essere innanzitutto precisato che la fattispecie in esame, così come descritta da parte attrice deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ..
Invero, sul punto, giova premettere che, secondo la giurisprudenza della S.C., in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. La disponibilità che della cosa ha l'utilizzatore non comporta, invece, necessariamente il trasferimento in capo a questi della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia (cfr. Cass. civ. n. 15096/13). Le peculiarità vanno individuate, pertanto, nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode, o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione.
Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, con la conseguenza che la prova liberatoria consiste nella dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dell'ente, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta - e, cioè, per presunzione - giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per un caso fortuito, ancorché lo specifico evento ricollegabile a tale nozione risulti non identificato. Nel secondo caso, l'emergenza dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. In altri termini si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, con la
Pag. 5 di 15
conseguenza che la dimostrazione della ricorrenza della prova liberatoria si sposta tutto sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia.
I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione. Sotto il profilo sistematico la suddetta selezione dei rischi va compiuta tramite una più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito.
La giurisprudenza ha altresì affermato che l'art. 2051 c.c. non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di provocare danni per sua natura
(Cassazione n. 25214/2014), cioè per suo intrinseco potere, in quanto, anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio, sussiste il dovere di controllo e di custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possono prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa idoneità al nocumento (Cassazione nn.
4480/2001, 6616/2000). In sostanza si ritiene che tutte le cose possano costituire causa di danno, quale che sia la loro struttura e qualità, siano, cioè inerti o in movimento, pericolose o meno: il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti, infatti, deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte intanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante, da intendersi con riferimento non esclusivo a comportamenti sempre assolutamente rispettosi della prescrizione di legge ma anche a quelli in qualche modo incauti (cfr. Cassazione Sez.
3, Sentenza n. 20602 del 04/10/2010).
Il fondamento della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendono dal fortuito
(Cassazione n. 295/2015). Ai fini della responsabilità il danneggiato dovrà provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno (Cassazione n. 3875/2016) mentre sul convenuto graverà l'onere di provare il caso fortuito ossia lo specifico fatto capace di determinare autonomamente il danno. Si ritiene che quando il danno non derivi da un dinamismo interno alla res in relazione alla sua struttura e al suo funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo di essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento
Pag. 6 di 15
dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi tale da rendere probabile se non inevitabile il danno stesso (Cassazione n. 56/2016). Tale concetto viene inteso dalla giurisprudenza in senso assai ampio, ricomprendente anche il fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno e della colpa del danneggiato
(Cassazione n. 6407/2016). Con riferimento a quest'ultimo aspetto si ritiene che il fatto del terzo o la colpa del danneggiato escludono la responsabilità del custode in quanto intervengano, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità i quali non ricorrono nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono (Cassazione n. 1655/2005). Le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate all'ordinaria avvedutezza di una persona e non si estendono alla considerazione di condotte irrazionali e comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell'utente del bene in altrui custodia, ancorchè colpose ( cfr. Cassazione n.
10703/1999) e spetta al giudice di merito valutare l'idoneità e sufficienza del danneggiato a costituire la causa esclusiva dell'evento dannoso e tale giudizio, se congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (Cassazione n.
2284/2006). Se il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso potrà tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cassazione nn.
3389/2015 e 11227/2008). Inoltre, l'accettazione consapevole da parte del danneggiato
(cd. rischio elettivo) il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti con propria scelta di utilizzarla ugualmente, esclude la responsabilità del custode della cosa stessa (Cassazione n. 13681/2013).
Quindi, in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21212 del 20/10/2015). Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che il potenziale danno quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più manifesta il comportamento concorrente della vittima nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all' odierno convenuto e l'evento dannoso.
Tanto considerato in diritto, occorre verificare nel merito la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della pretesa risarcitoria, in relazione alla norma di cui all'art. 2051 c.c.., nei limiti che seguono.
Pag. 7 di 15
Orbene, la prova testimoniale assunta all'udienza del 16.04.2024 non ha soddisfatto i criteri in ragione dei quali possa ascriversi all'odierno convenuto alcuna responsabilità esclusiva nella determinazione dell'evento dannoso.
Più precisamente, la teste attorea affine al sig. in quanto nuora dello stesso, Pt_1 sig.ra ha dichiarato: “Sono la nuora dell'attore. ADR sulle memorie II CP_5 termine di parte attrice, cap. 1: “si è vero, ricordo che in quel periodo ero andata a ritirare con mio suocero delle analisi presso l'ospedale della struttura convenuta. Io seguivo mio suocero e notai che a un certo punto perse l'equilibrio e poi cadde. Cadde perché c'era un dislivello, la strada era comunque in discesa. Cadde poggiando le mani al suolo per ripararsi, tant'è che per effetto della caduta riportò dolori alla mano, alla spalla e al ginocchio. Era mezzogiorno. Mio marito era fuori e ci stava aspettando in auto. Poi altre persone che erano con me mi aiutarono
a portarlo dentro e fu medicato. Mio suocero poi tornò a casa e il giorno dopo, stante la persistenza del dolore, ci recammo all'ospedale di Frattamaggiore. La strada era asfaltata però dissestata. La strada era sporca. Preciso che l'evento è accaduto nel vialetto dell'ospedale che conduce all'esterno. Riconosco i luoghi così come dalle foto allegate all'atto di citazione, in particolare nella foto n.
3. Il punto della caduta si trova tra il tombino e la griglia di scolo dell'acqua piovana.” Orbene, stante le doglianze mosse in atti (cfr. comparsa conclusionale parte attrice) in ordine alla circostanza che l'odierno attore fosse una persona anziana all'epoca dei fatti, si cita testualmente la pag. 2 della comparsa conclusionale attorea: “purtroppo nella fattispecie in esame, vi è stata una persona anziana, che utilizzava tale struttura, per importanti esami medici “ ed ancora “si chiede all'Ill.mo
Giudicante, di tener conto di quanto occorso ad un “povero Cristo”, all'interno di una
Struttura, che aveva i mezzi per impedire il passaggio di persone, in area loro interdette, perché laddove si lasciano porte aperte per accedervi, senza neanche una semplice sbarra limitativa, diventata impensabile che una persona anziana, in loco per esami medici, possa sapere se eventualmente quell'area di cortile, frequentata da tanti pazienti, sia interdetta”, non si comprende come mai la giovane nuora lo seguisse e non lo accompagnasse atteso che – come ha evidenziato proprio la stessa parte- trattavasi appunto di persona anziana che si era recata in ospedale per evidente necessità. La teste riferisce del tutto genericamente che la strada era comunque in discesa, asfaltata ma dissestata, senza meglio precisare né la dinamica dei fatti né lo stato dei luoghi.
Parimenti la teste non menziona affatto la presenza di fogliame e cartacce che avrebbero costituito insidia come riferito nel libello introduttivo al capo 2, dovendosi evidenziare, peraltro, che semmai l'attore avesse incautamente percorso la strada in quel tratto senza poterne vedere il fondo, come descritto in citazione, avrebbe comunque concorso nella determinazione dell'evento dannoso di cui trattasi ex art. 1227 c.c.
Va rilevato, infine, che la teste assolutamente nulla ha detto in ordine alla presenza o meno di segnali, cartelli, avvisi e/o transenne che precludessero quel tratto di strada che è stato luogo del sinistro in parola, tuttavia ha riconosciuto i 3 fotogrammi versati in giudizio.
All'udienza del 22.10.2024, veniva poi escusso il teste di parte convenuta Tes_1
, il quale dichiarava: sono un dipendente dell'ospedale. ADR sulle memorie I
[...]
Pag. 8 di 15
termine di parte convenute, cap. 1: “si è vero, io sono intervenuto quando il signore era già caduto. Posso precisare che quell'area è interdetta al pubblico, non si tratta dell'uscita pedonale, ciò mentre l'area nel quale si trovava il sig. è interdetta perché è adibita al Pt_1 carico ed allo scarico merci. Non ricordo se vi fossero segnali”. “Nella zona dove ho rinvenuto dopo la caduta l'attore, c'è un cancello chiuso al pubblico con divieto di accesso all'interno e non c'è nessun altro varco in quel punto accessibile all'utenza “. Nella medesima udienza, veniva escusso anche l'altro teste di parte convenuta sig. , il CP_6 quale dichiarava: “Sono dipendente della società convenuta”. ADR sulle memorie I termine di parte convenuta: “Ricordo che mi sono recato sul posto quando il signore era già caduto, mentre era a terra;
quella zona è interdetta al pubblico, posso precisare che all'epoca entravano anche le auto e quindi l'accesso all'utenza era interdetto. Preciso che vi è sia un cancello pedonale che uno carrabile elettrico, esclusivamente dedicato al transito dei dipendenti e non per l'utenza. Non ricordo se c'è una segnalazione sul posto”.
Alla luce delle dichiarazioni rese da entrambi i testi di parte convenuta, tuttavia, non vi è alcuna certezza che vi fosse effettivamente la presenza di segnaletica, cartelloni e/o transenne atti ad interdire il luogo in cui è transitato e caduto il sig. Pt_1
né i testi hanno riferito in ordine alla circostanza che la pavimentazione in
[...] quell'area fosse di RF (come descritto nella comparsa di costituzione alla pag.2)
e non composta da asfalto e dunque da materiale bituminoso, né si è compreso se il cancello, che il secondo teste ( dichiara, peraltro, esser invero due CP_6 cancelli uno per l' accesso pedonale, ed uno carrabile elettrico, essere fosse effettivamente chiuso o aperto atteso che le dichiarazioni dei testi di parte convenuta sul punto sono contrastanti e che in mancanza di certezze in ordine alla presenza di segnaletica preclusiva l'accesso a quell'area, l'attore non poteva avere contezza del fatto che si trattasse di un'area deputata solo allo scarico e carico merci e/o che fosse comunque interdetta, mentre entrambi i testi innanzi menzionati confermavano in ogni caso di aver rinvenuto l'odierno attore a terra nei luoghi indicati.
Poiché il comportamento tenuto dall'attore non è stato quindi tale da interrompere completamente il nesso causale, deve ritenersi configurabile un concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 c.c., 1° co, con conseguente diminuzione della responsabilità del convenuto, responsabile ex art. 2051 c.c. in proporzione dell'incidenza causale del comportamento stesso del sig. . Pt_1
La concorrente responsabilità dell'attore valutabile ex art. 1227 c.c., secondo cui “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”, trae origine infatti dal principio di autoresponsabilità, per non aver tenuto un comportamento prudente, pur in una situazione di evidente e conoscibile pericolo
(la strada era comunque in discesa come affermato dalla nuora dell'attore). Secondo la Suprema Corte, la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c., di natura oggettiva, non può comunque escludersi per il solo fatto che la vittima abbia usato la cosa fonte di danno volontariamente ed in modo imprudente, ferma restando, in tal caso, la valutazione della sua condotta come concausa del danno, ai sensi dell'art. 1227 c.c., quando tale uso, benché non conforme a quello ordinario, è reso possibile
Pag. 9 di 15
dalla facile accessibilità alla cosa medesima (cfr. Cassazione Civile sentenza n. 1769).
Gli esiti della prova testimoniale portano dunque a sostenere la responsabilità oggettiva della convenuta a norma dell'art. 2051 c.c., non avendo la medesima dato alcuna prova del caso fortuito, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia (la strada dissestata e la presenza o meno di segnaletica atta ad interdire l'accesso all'area) e l'evento verificatosi (la caduta).
L'applicazione della norma dell'art. 2051 c.c. discende dal fatto che proprio a causa di queste due menzionate circostanze, nella strada avvenne la caduta, senza che possa la condotta dell'attore, come emersa dall'escussione testimoniale, assurgere a causa esclusiva dell'evento, vale a dire senza che ciò possa in alcun modo integrare l'ipotesi del caso fortuito. Si ritiene, quindi, che il comportamento tenuto dal sig. sia Pt_1 stato, in misura che si ritiene equa quantificare nel 50%, concausa del danno patito.
La responsabilità dell'evento va dunque riconosciuta a carico di entrambi le parti del giudizio secondo la percentuale indicata del 50% imputabile all'attore che, peraltro non si trovava solo ma accompagnato dalla nuora che pure si era avveduta della strada in discesa, e 50% a carico della parte odierna convenuta per omessa manutenzione degli spazi di propria pertinenza e/o omessa segnalazione delle areee interdette al pubblico.
Inoltre, dalla documentazione medica tutta prodotta dalla parte attrice (a far data dal momento del sinistro come da referto proprio della struttura ospedaliera odierna convenuta del 18.06.2019 n. 27600 e successiva documentazione dell'Ospedale di
Frattamaggiore e della fino alla data del 10.07.2019 nonché Controparte_7 perizia di parte del dr. del 22.06.2020) ritiene questo Tribunale che l'attore Per_1 abbia fornito la prova richiesta, ai sensi dell'art 2051 cod. civ. avendo lo stesso dimostrato il fatto storico dal quale sono derivate le lesioni lamentate ed il nesso eziologico tra il dedotto evento e la cosa in custodia e tanto ferma la corresponsabilità del sig. nella determinazione dell'evento lesivo ex art. 1227 co.1 c.c. con Pt_1 conseguente diminuzione della responsabilità del convenuto in Controparte_1 proporzione dell'incidenza causale del comportamento stesso.
All'opposto, il convenuto non ha in alcun modo assolto all'onere probatorio su di esso gravante per elidere la presunzione di responsabilità a proprio carico quale custode, quale quello di dimostrare, a propria volta, che il danno cagionato sia derivato da caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 cod. civ..
Per le ragioni tutte che precedono, quindi, in parziale accoglimento della domanda spiegata dall'istante nella misura del 50%, va riconosciuta la responsabilità del convenuto con conseguente condanna di quest'ultimo al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti dall' attore nella misura che segue.
Per quanto concerne il “quantum debeatur”, dalla documentazione in atti risulta che, a seguito dell'evento dannoso dedotto in lite, l'attore riportò danni ascrivibili ai fatti di causa.
Ciò posto, trattandosi di lesioni che, pur suscettibili di rientrare nelle cosiddette
“micropermanenti”, non derivano tuttavia dalla circolazione stradale di veicoli, questo giudicante ritiene applicabili, in via equitativa, i parametri di liquidazione
Pag. 10 di 15
mutuati dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano, nella loro più recente formulazione. Del resto, anche la giurisprudenza di legittimità ha recentemente avuto modo di chiarire che “La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto.” (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408). E ciò in quanto “Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c. c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale — e al quale la S. C., in applicazione dell'art. 3 cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e 2056 c. c. — salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.”
(cfr., in tal senso, sempre Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408).
Va detto che le Tabelle di Milano, a partire dalla loro versione 2021, seguendo i più recenti orientamenti giurisprudenziali hanno modificato il nome tradizionale del danno non patrimoniale: il danno biologico, ossia il danno alla salute (la lesione al fisico), è diventato “danno dinamico-relazionale” e il danno morale (ossia il patimento) è diventato “danno da sofferenza soggettiva interiore”. Inoltre, il danno biologico e danno morale sono stati indicati in valori separati in quanto le tabelle contengono gli importi relativi al danno non patrimoniale, specificando la componente del danno alla salute e quella del danno morale, conformemente alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25164/2020) che ha espressamente affermato la necessità di un'indicazione distinta dei due valori. Ciò rileva nel caso in cui ricorrano i presupposti per applicare la personalizzazione (ossia ricorrano circostanze eccezionali e specifiche), dovendo procedere all'aumento percentuale del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale. Le nuove tabelle, quindi, hanno recepito il recente orientamento della Cassazione che ha affermato l'erroneità dell'indicazione di un valore monetario complessivo, dato dalla sommatoria delle due poste di danno. Non si trascuri che, rivestendo la fattispecie, almeno in astratto, i caratteri di illecito penale (lesioni colpose: art. 590 c.p.), compete, potenzialmente ed ai sensi dell'art. 2059 c. c. in relazione all'art. 185 c.p., il risarcimento del danno morale la cui liquidazione, come visto, risultava in un recente passato già ricompresa in quella del cosiddetto danno biologico, poiché effettuata sulla base di tabelle (quelle predisposte dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano) che, sulla scorta di quanto affermato dal Supremo Organo di nomofilachia (cfr., in tal senso, Cass., SS.
Pag. 11 di 15
UU. 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26973; Cass., SS.
UU. 11 novembre 2008, n. 26074; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26975), sono state elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", nei suoi risvolti anatomo - funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione, con riguardo ad una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi liquidati a titolo di cosiddetto danno biologico “standard” e di cosiddetto danno morale.
Dunque, osservando i coefficienti di invalidità permanente e temporanea indicati in atti, e tenuto conto dell'età dell'attore all'epoca dell'infortunio (anni 73), il danno non patrimoniale da costui subito in conseguenza dell'evento lesivo - depurato della
“porzione di danno morale” prevista congiuntamente nelle nuove tabelle milanesi, non essendo stato nemmeno allegato né specificato tale ulteriore pregiudizio – va liquidato in ragione di quanto emerso dall'elaborato peritale del dr. allegato Per_1 in atti alla citazione, che questo Tribunale ritiene congrui, secondo il seguente calcolo:
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente (6%) € 6.731,28
Invalidità temporanea parziale al 75% (gg.20) € 842,70
Invalidità temporanea parziale al 50% (gg.30) € 842,70
Invalidità temporanea parziale al 25%(gg.30) € 421,35
Totale danno biologico temporaneo € 2.106,75
TOTALE GENERALE: € 11.783,75 -50% per concorso ex art. 1227 c.c. = euro
5.891,87
nell'importo complessivo a versarsi a titolo risarcitorio di effettivi € 5.891,87 in ragione del menzionato concorso ex art. 1227 co.1 c.c. a carico della parte attrice nella determinazione dell'evento lesivo che occupa.
Naturalmente, le tabelle di cui si tratta, anche nella recente formulazione, lasciano salva la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi - onde consentire una adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione - laddove il caso concreto presenti peculiarietà che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare, quanto agli aspetti anatomo - funzionali e relazionali. Il suddetto criterio di liquidazione del cosiddetto danno non patrimoniale, utilizzato dalle tabelle di liquidazione applicate nella presente sede, in quanto valevole a prendere in considerazione le sofferenze che, in senso stretto, risultano suscettibili di essere, anche in via presuntiva, correlate con le lesioni patite dall'attore, risulta, del resto, perfettamente in linea con gli approdi della giurisprudenza di legittimità, in tema di danno non patrimoniale. Giova, infatti, rammentare come le Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione, nelle ampiamente note sentenze dell'11 novembre
2008, n. 26972, 26973, 26974 e 26975 abbiano affermato, al riguardo, principi che non
Pag. 12 di 15
possono essere elusi in questa sede. In particolare, per quanto qui interessa, si legge nella motivazione delle suddette decisioni: “Viene in primo luogo in considerazione nell'ipotesi in cui illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale.
Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nel danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa
l'applicabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.
Tuttavia, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, alcuna specifica peculiarità, risulta essere stata concretamente dedotta, né, a fortiori comprovata, della difesa dell'attore allo scopo di giustificare – con finalità di “personalizzazione” della liquidazione risarcitoria effettuata - un aumento dei valori medi suddetti, per cui essa non va riconosciuta.
Non si rinviene in atti documentazione inerente le eventuali spese mediche sostenute, peraltro dalla medesima documentazione di strutture pubbliche il soggetto risulta esente (E01). Al riguardo si ricorda che qualora, verificatosi l'evento dannoso, il danneggiato abbia a proprie spese provveduto ad eliminare o ridurre le conseguenze pregiudizievoli da esso derivate, l'obbligazione risarcitoria dello autore del danno non perde la sua natura di debito di valore e, pertanto, ai fini della reintegrazione del patrimonio del danneggiato nella situazione economica preesistente, le somme da lui erogate sono suscettibili di rivalutazione in relazione al mutamento del potere di acquisto della moneta. (Sez. 2, Sentenza n. 3209 del
28/04/1988; Sez. U, Sentenza n. 57 del 09/01/1978).
In conclusione, dalla sommatoria delle voci che precedono si determina in €
5.891,87 la cifra da riconoscere all'attore per i danni subiti.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario
(lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli
Pag. 13 di 15
stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo
2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo
Giudicante reputa opportuno condannare il convenuto al Controparte_8 pagamento in favore di parte attrice degli interessi al tasso legale, previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data dell'evento dannoso (18.06.2019) sull'importo devalutato - in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), dell'ammontare sopra riconosciuto a titolo risarcitorio e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, sempre in base all'indice
ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo. Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass.
3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Nessuna ulteriore voce di danno va riconosciuta a beneficio dell'attrice in difetto di specifica allegazione e prova.
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, considerando il valore della causa determinato secondo la somma qui effettivamente riconosciuta, secondo i criteri ed i valori medi di cui al D.M. 10.03.2014 n.55 come novellato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nel cd. scaglione euro 5.201,00 - 26.000,00), recante la determinazione dei parametri per la liquidazione i compensi per la professione forense ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247 tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
Pag. 14 di 15
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in persona del giudice onorario dott.ssa Valeria Langella, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) IN PARZIALE ACCOGLIMENTO della domanda giudiziale DICHIARA la responsabilità della
[...]
Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t. nella produzione dell'evento
[...] dannoso indicato e descritto in citazione nella misura del 50%, dichiarando, altresì, la responsabilità dell'attore nella codeterminazione dell'evento Parte_1 lesivo oggetto di causa ex art. 1227 co.
1. c.c. quale concorso del fatto colposo del creditore, nella misura del 50%;
2) NN la
[...]
Controparte_1
n persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore dell'attore,
[...] della somma complessiva di euro 5.891,87 (euro cinquemilaottocentonovantuno/87) come già decurtata in ragione del predetto concorso ex art. 1227 co.
1. c.c. a titolo di risarcimento danni, oltre agli interessi legali, al tasso previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente sentenza, fino all'effettiva corresponsione, con divieto di anatocismo;
3) NN la
[...]
Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, nei confronti
[...] dell'Avv. Raffaele Russo dichiaratosi antistatario, delle spese di giudizio, che si liquidano in € 264,00 per esborsi (ovvero contributo unificato €.237,00 e bollo €.27,00) ed € 2.540,00 ex DM 147/2022 secondo lo scaglione previsto (da € 5.201 a 26.000) in misura ridotta, in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità sul punto (cfr. ex multis Cassazione sentenza n. 19049/2025; Cassazione
n.478/2020), stante la semplicità della questione trattata e tenuto conto del valore della causa in oggetto, per i compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Così deciso in Aversa il 16.12.2025
IL GIUDICE ONORARIO
(dr.ssa Valeria Langella)
Pag. 15 di 15