Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/04/2025, n. 3141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3141 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 22/04/2025
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21399/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA
, c.f. rapp.ta e difesa dagli avv. FAGGIANO Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO e SANTOCHIRICO SARA presso il cui studio in Napoli elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede CP_1 dell' , rappresentato e difeso dall'Avv. ARDOLINO DIODATA CP_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.11.2023, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni delle conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato nel giudizio, avente n. R.G.10242/22 e, ad oggetto, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (assegno di invalidità). Si è costituito tempestivamente l' , contestando le conclusioni di parte avversa, con specifico CP_1 riferimento alla specificità dei motivi di contestazione ed al merito della pretesa.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Osserva il giudicante che le censure mosse dalla parte ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono destituite di fondamento.
Ed infatti, conferito nuovamente incarico ad altro perito, Dott. , questi, col proprio Persona_1 elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale- ha evidenziato come il consulente già nominato fosse pervenuto a conclusioni
Conseguentemente, avuto riguardo alle due CTU redatte nel presente e nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP, e condivisibilmente con esse, parte istante va ritenuta invalida al 60%. Parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nuova formulazione;
le spese di C.T.U. sostenute nel giudizio di ATP, liquidate come da separato decreto, vanno invece poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite.
Napoli, 22/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Roberta Manzon