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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 05/11/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE in persona del Giudice dott.ssa Giovanna Mullig ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa n. 2466/2023 R.G., a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 30/10/2025, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'atto di precetto opposto;
2. Condanna parte attrice opponente alla rifusione, a parte convenuta opposta, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 5.000,00 oltre accessori di legge;
3. Autorizza la Cancelleria alla restituzione alla parte convenuta opposta delle cambiali attualmente ivi custodite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice opponente ha proposto opposizione ai sensi dell'art. Controparte_1
615, comma 1, c.p.c., al precetto cambiario notificatogli da il quale CP_2 afferma di essere creditore della somma complessiva di euro 40.000,00 in virtù di quattro cambiali sottoscritte dallo CP_1
I titoli cambiari, tutti datati 30/9/2020 e tutti scaduti il 31/7/2021, esecutivi ai sensi dell'art. 474, comma 2, c.p.c. e dell'art. 63, comma 2, del R.D. n. 1669/1933, hanno il seguente tenore:
a) Gorizia 30/09/2020 Euro 5.000,00 al 31.07.2021 pagherò per questa cambiale al la somma di Euro CINQUEMILA EURO, DEBITORE CP_2 CP_1
, , TI ON IA 98066 TI ME,
[...] CodiceFiscale_1 firmato con a tergo bollo di Euro 60,00; Controparte_1
b) Gorizia 30/09/2020 Euro 15.000,00 al 31.07.2021 pagherò per questa cambiale al la somma di Euro QUINDICIMILA EURO, DEBITORE CP_2 CP_1
, , TI ON IA 98066 TI ME,
[...] CodiceFiscale_1 firmato con a tergo bollo di Euro 180,00; Controparte_1 c) Gorizia 30/09/2020 Euro 5.000,00 al 31.07.2021 pagherò per questa cambiale al la somma di Euro CINQUEMILA EURO, DEBITORE CP_2 CP_1
, , TI ON IA 98066 TI ME,
[...] CodiceFiscale_1 firmato con a tergo bollo di Euro 60,00; Controparte_1
d) Gorizia 30/09/2020 Euro 15.000,00 al 31.07.2021 pagherò per questa cambiale al la somma di Euro QUINDICIMILA EURO, DEBITORE CP_2 CP_1
, , TI ON IA 98066 TI ME,
[...] CodiceFiscale_1 firmato con a tergo bollo di Euro 180,00. Controparte_1
contesta il diritto di a procedere ad esecuzione forzata in quanto CP_1 CP_2 ritiene che i due titoli cambiari da euro 15.000,00 ciascuno sono stati modificati nella indicazione dell'importo in cifre – originariamente di euro 5.000,00 - essendo stata posta in un momento successivo alla consegna delle cambiali e della sottoscrizione da parte dello la cifra iniziale “1” davanti alla cifra “5”, così trasformando la CP_1 cambiale da 5.000,00 euro in cambiale di 15.000,00 euro.
FI inoltre afferma che le cambiali sono state emesse e consegnate a fronte di un prestito pari a 30.000,00 euro su cui sono stati applicati interessi usurari per complessivi euro 10.000,00.
Per tali motivi chiede dichiararsi la nullità e l'inefficacia delle cambiali CP_1 sulle quali si fonda l'atto di precetto dd. 28/6/2023.
infine, in via subordinata, eccepisce la compensazione dell'eventuale CP_1 credito dello con un proprio credito vantato nei confronti di controparte. CP_2
si costituisce in giudizio chiedendo di respingere l'opposizione in quanto CP_2 infondata in fatto e in diritto e di confermare la validità dell'atto di precetto.
Sostiene che l'opposizione si baserebbe su una errata ricostruzione dei CP_2 fatti da parte di in quanto il suo credito originerebbe non da un prestito di CP_1 denaro, come sostiene ma dalla compravendita di un orologio di marca Rolex CP_1 modello Daytona che sarebbe stato venduto nel 2020 da a per la somma CP_2 CP_1 di euro 40.000,00.
inoltre contesta la presunta nullità degli effetti cambiari consegnati da CP_2
e l'eccezione di compensazione. CP_1
La causa è stata istruita documentalmente oltre che con interrogatorio formale del convenuto e con prove testimoniali.
2 L'opposizione è infondata e va pertanto respinta.
Sulla indicazione della cifra nelle cambiali da euro 15.000,00.
Passando ora ai singoli motivi di opposizione all'atto di precetto, innanzitutto si rileva che parte attrice opponente contesta l'autenticità delle cambiali da 15.000,00 euro limitatamente all'importo indicato in cifre senza nulla eccepire, invece, rispetto all'importo indicato in lettere.
Stando alla ricostruzione fornita dall'attore, quindi, ne deriverebbe una discordanza tra gli importi indicati nella stessa cambiale: in cifre sarebbero indicati
5.000,00 euro, mentre in lettere sarebbero indicati “quindicimila” euro.
Tuttavia, se le somme indicate in cifra e in lettere sono diverse, vale quanto stabilito dall'art. 6 del R.D. n. 1669/1933, per il quale “la cambiale con la somma da pagarsi scritta in lettere ed in cifre, vale, in caso di differenza, per la somma indicata in lettere”.
In altre parole, non risulta né allegato né provato che l'importo in lettere sia stato modificato dallo soprattutto se si considera che riconosce di avere CP_2 CP_1 solo firmato le cambiali e apposto l'importo in cifre, lasciando così allo la CP_2 compilazione dell'importo in lettere, compilazione da considerarsi dunque prevalente secondo la norma sopra richiamata.
Le cambiali da euro 15.000,00 sono quindi valide ed efficaci.
Sulla natura usuraria del mutuo quale rapporto sottostante
Sostiene l'opponente che il rapporto sottostante alle cambiali è un mutuo di euro
30.000,00 concessogli dallo con interessi pari ad euro 10.000,00 e dunque CP_2 superiori alla soglia della usura.
Sostiene invece l'opposto che l'importo di euro 40.000,00 indicato complessivamente dalle cambiali, altro non è che il corrispettivo di un orologio Rolex venduto dallo allo CP_2 CP_1
Ebbene, spettava all'attore opponente dimostrare il rapporto sottostante l'emissione delle cambiali asserito in citazione, e cioè il prestito di euro 30.000,00, o comunque l'inesistenza del rapporto causale consistente nella compravendita. Al riguardo, la Corte di Cassazione afferma infatti che “l'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica
l'esercizio dell'azione causale inerente a tale rapporto, e, in applicazione dell'art. 1988
3 cod. proc. civ., grava il debitore dell'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto, ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti” (Cass. civ.
n. 19860 del 28/09/2011).
In realtà l'opponente non offre una prova idonea dell'asserito contratto di mutuo, né tantomeno, del saggio degli interessi preteso.
Ed invero, a fronte dell'accordo di cui al documento convenuto n. 7, che risulta firmato da entrambe le parti, l'opponente offre solo una prova testimoniale generica e de relato.
Dal doc. 7 di parte convenuta si evince che le parti si erano accordate per la compravendita di un orologio di marca Rolex modello Daytona a fronte del pagamento di euro 40.000,00 in otto rate mensili da euro 5.000,00 ciascuna.
Le prove testimoniali offerte da parte attrice al fine di dimostrare la fondatezza delle proprie allegazioni, infatti, non sono affatto decisive.
Il teste invero, ha di fatto confermato la sottoscrizione delle Testimone_1 cambiali da parte dello e il prestito di euro 30.000,00 solo per averlo sentito CP_1 dire dallo stesso CP_1
Il teste ha dichiarato infatti: “Ho saputo dal sig. con il quale ero in Tes_1 CP_1 confidenza, che il signor gli aveva prestato 30.000 euro”. Si tratta dunque di CP_2 una circostanza di fatto di cui il teste non ha avuto una conoscenza diretta ed immediata.
Né l'opponente ha allegato e dimostrato le circostanze di fatto che l'avrebbero indotto a sottoscrivere cambiali per un prestito di euro 30.000,00 e interessi di euro
10.000,00.
In ogni caso, le dichiarazioni per cui “le cambiali erano già pronte nel negozio del signor e il signor le ha solo firmate. Io ho sentito dire quello che CP_2 CP_1 doveva essere l'importo, non ho visto se era già scritto sulle cambiali”, e successivamente “Come ho detto le cambiali erano già pronte e ho sentito che CP_1 doveva solo firmarle;
non ho visto cosa abbia effettivamente scritto sulle CP_1 cambiali” vanno a confermare quanto sostenuto dal convenuto in merito allo svolgimento dei fatti: le cambiali sono state sottoscritte da e non vi è alcuna CP_1 certezza del fatto che quest'ultimo avesse precedentemente provveduto a indicarne il valore in cifre.
Infine, la testimonianza di non è idonea a dimostrare nemmeno che Tes_1
4 avesse già consegnato un assegno dal valore di 40.000,00 euro a la CP_1 CP_2 dichiarazione per cui “il signor ha consegnato al signor una busta che CP_2 CP_1 conteneva l'assegno” pone addirittura più dubbi che certezze dato che è ragionevolmente difficile poter affermare quale sia il contenuto di una busta chiusa senza aver mai visionato il suo interno.
Peraltro, non ha prodotto, come avrebbe potuto se gli fosse stato effettivamente CP_1 consegnato, detto assegno, né ha motivato la mancata produzione.
Il rapporto sottostante va dunque individuato nella compravendita dell'orologio per il fatto che l'attore opponente non è riuscito a soddisfare l'onere probatorio imposto dall'art. 1988 c.c. ricordato nella sentenza della Suprema Corte sopra citata.
Sulla compensazione dei crediti
Infine, l'attore opponente afferma di essere creditore a sua volta nei confronti del convenuto per gli importi di cui alle fatture n. 6 e 7 emesse l'8.3.2023 (doc. 3 attore)
e per tale motivo chiede venga dichiarata la compensazione giudiziale dei crediti.
Più precisamente l'attore allega la fattura n. 6 del 08/03/2023 per un importo complessivo di 21.655,00 euro e la fattura n. 7 del 08/03/2023 per un importo complessivo di 17.568,00 euro (doc. 3 attore).
Il convenuto ha contestato di avere richiesto a titolo personale delle prestazioni all'attore e all'uopo ha allegato le fatture n. 4 e 5 per i medesimi importi (doc. 6 convenuto) emesse il 27.2.2023 e per le stesse causali (vendita di una impalcatura e noleggio di un furgone).
Dall'esame dei documenti forniti dalle parti si evince che le prestazioni sulle quali si fondano le fatture n. 6 e 7 attoree in realtà non fanno riferimento a rapporti personali intercorsi tra e ciò si ricava dal fatto che le medesime causali CP_1 CP_2
e i medesimi importi compaiono nelle fatture n. 4 e 5 del precedente 27/02/2023 (doc. 6 convenuto), nelle quali il soggetto committente è Mediaest S.r.l. e non il convenuto
CP_2
Le fatture n. 6 e 7 del 08/2023 dunque risultano emesse in un momento successivo indicando i nominativi di in qualità di cedente/prestatore e di CP_1 CP_2
in qualità di committente.
[...]
Non sussistono pertanto i presupposti per la compensazione in quanto, a fronte delle pregresse fatture allegate dall'opposto - ma riferentisi alle medesime prestazioni
5 indicate nelle fatture n. 4 e 5 prodotte dall'opposto - l'opponente non ne ha provato la veridicità, ad esempio allegando apposito screen shot della Agenzia delle Entrate o la
PEC dd.
2.3.2023 solo citata nella memoria n. 1 dd. 20.12.2023 a sostegno di quanto ivi esposto.
L'opposizione va dunque integralmente respinta.
Non sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. in relazione alla condotta dell'attore.
Le spese seguono la soccombenza attorea e sono liquidate come in dispositivo.
Alla decisione della lite consegue la restituzione all'opposto delle cambiali attualmente custodite presso la Cancelleria civile.
Così deciso in Udine, il 04/11/2025
Il Giudice
(dott.ssa Giovanna Mullig)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE in persona del Giudice dott.ssa Giovanna Mullig ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa n. 2466/2023 R.G., a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 30/10/2025, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'atto di precetto opposto;
2. Condanna parte attrice opponente alla rifusione, a parte convenuta opposta, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 5.000,00 oltre accessori di legge;
3. Autorizza la Cancelleria alla restituzione alla parte convenuta opposta delle cambiali attualmente ivi custodite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice opponente ha proposto opposizione ai sensi dell'art. Controparte_1
615, comma 1, c.p.c., al precetto cambiario notificatogli da il quale CP_2 afferma di essere creditore della somma complessiva di euro 40.000,00 in virtù di quattro cambiali sottoscritte dallo CP_1
I titoli cambiari, tutti datati 30/9/2020 e tutti scaduti il 31/7/2021, esecutivi ai sensi dell'art. 474, comma 2, c.p.c. e dell'art. 63, comma 2, del R.D. n. 1669/1933, hanno il seguente tenore:
a) Gorizia 30/09/2020 Euro 5.000,00 al 31.07.2021 pagherò per questa cambiale al la somma di Euro CINQUEMILA EURO, DEBITORE CP_2 CP_1
, , TI ON IA 98066 TI ME,
[...] CodiceFiscale_1 firmato con a tergo bollo di Euro 60,00; Controparte_1
b) Gorizia 30/09/2020 Euro 15.000,00 al 31.07.2021 pagherò per questa cambiale al la somma di Euro QUINDICIMILA EURO, DEBITORE CP_2 CP_1
, , TI ON IA 98066 TI ME,
[...] CodiceFiscale_1 firmato con a tergo bollo di Euro 180,00; Controparte_1 c) Gorizia 30/09/2020 Euro 5.000,00 al 31.07.2021 pagherò per questa cambiale al la somma di Euro CINQUEMILA EURO, DEBITORE CP_2 CP_1
, , TI ON IA 98066 TI ME,
[...] CodiceFiscale_1 firmato con a tergo bollo di Euro 60,00; Controparte_1
d) Gorizia 30/09/2020 Euro 15.000,00 al 31.07.2021 pagherò per questa cambiale al la somma di Euro QUINDICIMILA EURO, DEBITORE CP_2 CP_1
, , TI ON IA 98066 TI ME,
[...] CodiceFiscale_1 firmato con a tergo bollo di Euro 180,00. Controparte_1
contesta il diritto di a procedere ad esecuzione forzata in quanto CP_1 CP_2 ritiene che i due titoli cambiari da euro 15.000,00 ciascuno sono stati modificati nella indicazione dell'importo in cifre – originariamente di euro 5.000,00 - essendo stata posta in un momento successivo alla consegna delle cambiali e della sottoscrizione da parte dello la cifra iniziale “1” davanti alla cifra “5”, così trasformando la CP_1 cambiale da 5.000,00 euro in cambiale di 15.000,00 euro.
FI inoltre afferma che le cambiali sono state emesse e consegnate a fronte di un prestito pari a 30.000,00 euro su cui sono stati applicati interessi usurari per complessivi euro 10.000,00.
Per tali motivi chiede dichiararsi la nullità e l'inefficacia delle cambiali CP_1 sulle quali si fonda l'atto di precetto dd. 28/6/2023.
infine, in via subordinata, eccepisce la compensazione dell'eventuale CP_1 credito dello con un proprio credito vantato nei confronti di controparte. CP_2
si costituisce in giudizio chiedendo di respingere l'opposizione in quanto CP_2 infondata in fatto e in diritto e di confermare la validità dell'atto di precetto.
Sostiene che l'opposizione si baserebbe su una errata ricostruzione dei CP_2 fatti da parte di in quanto il suo credito originerebbe non da un prestito di CP_1 denaro, come sostiene ma dalla compravendita di un orologio di marca Rolex CP_1 modello Daytona che sarebbe stato venduto nel 2020 da a per la somma CP_2 CP_1 di euro 40.000,00.
inoltre contesta la presunta nullità degli effetti cambiari consegnati da CP_2
e l'eccezione di compensazione. CP_1
La causa è stata istruita documentalmente oltre che con interrogatorio formale del convenuto e con prove testimoniali.
2 L'opposizione è infondata e va pertanto respinta.
Sulla indicazione della cifra nelle cambiali da euro 15.000,00.
Passando ora ai singoli motivi di opposizione all'atto di precetto, innanzitutto si rileva che parte attrice opponente contesta l'autenticità delle cambiali da 15.000,00 euro limitatamente all'importo indicato in cifre senza nulla eccepire, invece, rispetto all'importo indicato in lettere.
Stando alla ricostruzione fornita dall'attore, quindi, ne deriverebbe una discordanza tra gli importi indicati nella stessa cambiale: in cifre sarebbero indicati
5.000,00 euro, mentre in lettere sarebbero indicati “quindicimila” euro.
Tuttavia, se le somme indicate in cifra e in lettere sono diverse, vale quanto stabilito dall'art. 6 del R.D. n. 1669/1933, per il quale “la cambiale con la somma da pagarsi scritta in lettere ed in cifre, vale, in caso di differenza, per la somma indicata in lettere”.
In altre parole, non risulta né allegato né provato che l'importo in lettere sia stato modificato dallo soprattutto se si considera che riconosce di avere CP_2 CP_1 solo firmato le cambiali e apposto l'importo in cifre, lasciando così allo la CP_2 compilazione dell'importo in lettere, compilazione da considerarsi dunque prevalente secondo la norma sopra richiamata.
Le cambiali da euro 15.000,00 sono quindi valide ed efficaci.
Sulla natura usuraria del mutuo quale rapporto sottostante
Sostiene l'opponente che il rapporto sottostante alle cambiali è un mutuo di euro
30.000,00 concessogli dallo con interessi pari ad euro 10.000,00 e dunque CP_2 superiori alla soglia della usura.
Sostiene invece l'opposto che l'importo di euro 40.000,00 indicato complessivamente dalle cambiali, altro non è che il corrispettivo di un orologio Rolex venduto dallo allo CP_2 CP_1
Ebbene, spettava all'attore opponente dimostrare il rapporto sottostante l'emissione delle cambiali asserito in citazione, e cioè il prestito di euro 30.000,00, o comunque l'inesistenza del rapporto causale consistente nella compravendita. Al riguardo, la Corte di Cassazione afferma infatti che “l'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica
l'esercizio dell'azione causale inerente a tale rapporto, e, in applicazione dell'art. 1988
3 cod. proc. civ., grava il debitore dell'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto, ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti” (Cass. civ.
n. 19860 del 28/09/2011).
In realtà l'opponente non offre una prova idonea dell'asserito contratto di mutuo, né tantomeno, del saggio degli interessi preteso.
Ed invero, a fronte dell'accordo di cui al documento convenuto n. 7, che risulta firmato da entrambe le parti, l'opponente offre solo una prova testimoniale generica e de relato.
Dal doc. 7 di parte convenuta si evince che le parti si erano accordate per la compravendita di un orologio di marca Rolex modello Daytona a fronte del pagamento di euro 40.000,00 in otto rate mensili da euro 5.000,00 ciascuna.
Le prove testimoniali offerte da parte attrice al fine di dimostrare la fondatezza delle proprie allegazioni, infatti, non sono affatto decisive.
Il teste invero, ha di fatto confermato la sottoscrizione delle Testimone_1 cambiali da parte dello e il prestito di euro 30.000,00 solo per averlo sentito CP_1 dire dallo stesso CP_1
Il teste ha dichiarato infatti: “Ho saputo dal sig. con il quale ero in Tes_1 CP_1 confidenza, che il signor gli aveva prestato 30.000 euro”. Si tratta dunque di CP_2 una circostanza di fatto di cui il teste non ha avuto una conoscenza diretta ed immediata.
Né l'opponente ha allegato e dimostrato le circostanze di fatto che l'avrebbero indotto a sottoscrivere cambiali per un prestito di euro 30.000,00 e interessi di euro
10.000,00.
In ogni caso, le dichiarazioni per cui “le cambiali erano già pronte nel negozio del signor e il signor le ha solo firmate. Io ho sentito dire quello che CP_2 CP_1 doveva essere l'importo, non ho visto se era già scritto sulle cambiali”, e successivamente “Come ho detto le cambiali erano già pronte e ho sentito che CP_1 doveva solo firmarle;
non ho visto cosa abbia effettivamente scritto sulle CP_1 cambiali” vanno a confermare quanto sostenuto dal convenuto in merito allo svolgimento dei fatti: le cambiali sono state sottoscritte da e non vi è alcuna CP_1 certezza del fatto che quest'ultimo avesse precedentemente provveduto a indicarne il valore in cifre.
Infine, la testimonianza di non è idonea a dimostrare nemmeno che Tes_1
4 avesse già consegnato un assegno dal valore di 40.000,00 euro a la CP_1 CP_2 dichiarazione per cui “il signor ha consegnato al signor una busta che CP_2 CP_1 conteneva l'assegno” pone addirittura più dubbi che certezze dato che è ragionevolmente difficile poter affermare quale sia il contenuto di una busta chiusa senza aver mai visionato il suo interno.
Peraltro, non ha prodotto, come avrebbe potuto se gli fosse stato effettivamente CP_1 consegnato, detto assegno, né ha motivato la mancata produzione.
Il rapporto sottostante va dunque individuato nella compravendita dell'orologio per il fatto che l'attore opponente non è riuscito a soddisfare l'onere probatorio imposto dall'art. 1988 c.c. ricordato nella sentenza della Suprema Corte sopra citata.
Sulla compensazione dei crediti
Infine, l'attore opponente afferma di essere creditore a sua volta nei confronti del convenuto per gli importi di cui alle fatture n. 6 e 7 emesse l'8.3.2023 (doc. 3 attore)
e per tale motivo chiede venga dichiarata la compensazione giudiziale dei crediti.
Più precisamente l'attore allega la fattura n. 6 del 08/03/2023 per un importo complessivo di 21.655,00 euro e la fattura n. 7 del 08/03/2023 per un importo complessivo di 17.568,00 euro (doc. 3 attore).
Il convenuto ha contestato di avere richiesto a titolo personale delle prestazioni all'attore e all'uopo ha allegato le fatture n. 4 e 5 per i medesimi importi (doc. 6 convenuto) emesse il 27.2.2023 e per le stesse causali (vendita di una impalcatura e noleggio di un furgone).
Dall'esame dei documenti forniti dalle parti si evince che le prestazioni sulle quali si fondano le fatture n. 6 e 7 attoree in realtà non fanno riferimento a rapporti personali intercorsi tra e ciò si ricava dal fatto che le medesime causali CP_1 CP_2
e i medesimi importi compaiono nelle fatture n. 4 e 5 del precedente 27/02/2023 (doc. 6 convenuto), nelle quali il soggetto committente è Mediaest S.r.l. e non il convenuto
CP_2
Le fatture n. 6 e 7 del 08/2023 dunque risultano emesse in un momento successivo indicando i nominativi di in qualità di cedente/prestatore e di CP_1 CP_2
in qualità di committente.
[...]
Non sussistono pertanto i presupposti per la compensazione in quanto, a fronte delle pregresse fatture allegate dall'opposto - ma riferentisi alle medesime prestazioni
5 indicate nelle fatture n. 4 e 5 prodotte dall'opposto - l'opponente non ne ha provato la veridicità, ad esempio allegando apposito screen shot della Agenzia delle Entrate o la
PEC dd.
2.3.2023 solo citata nella memoria n. 1 dd. 20.12.2023 a sostegno di quanto ivi esposto.
L'opposizione va dunque integralmente respinta.
Non sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. in relazione alla condotta dell'attore.
Le spese seguono la soccombenza attorea e sono liquidate come in dispositivo.
Alla decisione della lite consegue la restituzione all'opposto delle cambiali attualmente custodite presso la Cancelleria civile.
Così deciso in Udine, il 04/11/2025
Il Giudice
(dott.ssa Giovanna Mullig)
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