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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 03/11/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. 1093/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Enna, composto dai magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est.
Riunito in camera di consiglio;
Letti gli atti del procedimento n. 1903/2022 V.G., relativo al ricorso ex art. 709 ter c.p.c. proposto da
, madre di nata il [...], dalla relazione con e Parte_1 Persona_1 Persona_2 riconosciuta da entrambi i genitori, collocata presso la madre in sede sia di separazione sia di divorzio;
Rilevato che la ricorrente, dato atto dell'influenza del padre sulla minore e del suo trasferimento presso l'abitazione del padre, ha chiesto l'ammonimento del padre e l'emissione di un provvedimento che consenta il rientro della minore nell'abitazione della madre;
Rilevato che il resistente si è costituito nel presente giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e la modifica, ai sensi dell'art. 709 ter comma 2 c.p.c. del provvedimento di collocamento della minore, disponendo il collocamento della figlia presso di lui;
Sentita la figlia all'udienza del 10 maggio 2023, dinanzi al giudice delegato per la Persona_1 trattazione del procedimento in qualità di relatore;
Lette le conclusioni del P.M rese in data 7.10.2025, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso introduttivo;
OSSERVA
Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto che dal mese di novembre 2021 la figlia minore Per_1 ha deciso di andare a vivere con il padre e che da quel momento, nonostante in sede di separazione e poi in sede di divorzio fosse stato disposto l'affidamento condiviso dei genitori con collocamento della minore presso la madre, non ha fatto più ritorno nell'abitazione materna.
Secondo la ricorrente, il trasferimento della figlia minore presso l'abitazione del padre sarebbe dovuta all'influenza di quest'ultimo sulla minore, che l'avrebbe condizionata nella sua scelta di vivere con lui. Si è costituito il resistente che, contestando quanto eccepito dalla ricorrente, ha precisato che la figlia si è allontanata dalla madre per sua esclusiva volontà, determinata dalle violenze e Per_1 prevaricazioni da lei subite nel periodo in cui ha convissuto con la madre.
Le allegazioni del resistente sono state confermate dalle dichiarazioni rese dalla figlia minore delle parti.
Ed invero, , ascoltata all'udienza del 10.05.2023, nel corso della quale è apparsa matura, Per_1 consapevole e lucida, ha espressamente dichiarato: “…. Fino ad autunno 2021 vivevo con mia mamma ma non mi trovavo molto bene a vivere con lei, il nostro rapporto non era dei migliori;
in quel periodo non ero più serena e ho quindi deciso di andare a vivere con papà. Litigavo spesso con la mamma e questa situazione non mi faceva stare serena e non riuscivo neppure a studiare bene e ho dovuto farmi aiutare con la scuola.
Da quando sono andata a vivere con papà sono più serena, sono migliorati i voti a scuola, e sono più felice, in campagna sto bene e ho anche un cagnolino che si chiama e lì mi diverto. Ho Pt_2 anche iniziato ad uscire di più con le mie amiche, perché quando vivevo con la mamma non avevo tanta voglia di uscire anche perché ero giù per i brutti voti a scuola….. Da quel momento non ho più voluto incontrare mia mamma, io non ho vogli di vedere mia mamma, non voglio neppure sentirla.
Vorrei continuare a vivere con papà, con lui sto molto più serena. Questi episodi in cui la mamma mi sgridava e mi dava anche delle botte si erano verificati anche quando ero più piccola, ma da piccola pensavo che fosse normale”.
Alla luce di quanto manifestato dalla figlia delle parti, che al momento dell'audizione è apparsa matura, consapevole e lucida, tenuto conto dell'età di , non può non darsi rilievo alla sua Per_1 manifesta volontà di continuare a vivere con il padre, con il quale convive di fatto già dal 2021, considerato altresì che la stessa ha specificato di non avere un buon rapporto con la madre al punto di avere dichiarato di non avere voglia né di vederla né di sentirla a causa dei suoi atteggiamenti aggressivi.
Pertanto, tenuto conto della volontà espressa da , non sussistendo nel caso di specie motivi Per_1 ostativi al collocamento di presso il padre, dato atto del parere del Pubblico Ministero, il Per_1 quale ha chiesto il rigetto del ricorso, si ritiene che non meritino accoglimento le domande della ricorrente, dovendosi invece accogliere la domanda del resistente di collocamento di presso Per_1 di lui.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 55/14, tenuto conto del valore e della natura della causa.
***
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.;
- rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
- in accoglimento della domanda proposta da parte resistente, conferma l'affidamento condiviso della figlia così come già disposto con sentenza di cessazione degli effetti civili del Persona_1 matrimonio n. 15/2020 emessa dal Tribunale di Enna in data 18.12.2019 e depositata l'8.01.2020, ed in parziale modifica della stessa, dispone il collocamento della figlia minore delle parti, , Per_1 presso il padre;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che si Parte_1 Persona_2 liquidano in € 2.336,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge,e dispone che il pagamento venga effettuato in favore dell'Erario.
Enna, 28.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Enna, composto dai magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est.
Riunito in camera di consiglio;
Letti gli atti del procedimento n. 1903/2022 V.G., relativo al ricorso ex art. 709 ter c.p.c. proposto da
, madre di nata il [...], dalla relazione con e Parte_1 Persona_1 Persona_2 riconosciuta da entrambi i genitori, collocata presso la madre in sede sia di separazione sia di divorzio;
Rilevato che la ricorrente, dato atto dell'influenza del padre sulla minore e del suo trasferimento presso l'abitazione del padre, ha chiesto l'ammonimento del padre e l'emissione di un provvedimento che consenta il rientro della minore nell'abitazione della madre;
Rilevato che il resistente si è costituito nel presente giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e la modifica, ai sensi dell'art. 709 ter comma 2 c.p.c. del provvedimento di collocamento della minore, disponendo il collocamento della figlia presso di lui;
Sentita la figlia all'udienza del 10 maggio 2023, dinanzi al giudice delegato per la Persona_1 trattazione del procedimento in qualità di relatore;
Lette le conclusioni del P.M rese in data 7.10.2025, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso introduttivo;
OSSERVA
Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto che dal mese di novembre 2021 la figlia minore Per_1 ha deciso di andare a vivere con il padre e che da quel momento, nonostante in sede di separazione e poi in sede di divorzio fosse stato disposto l'affidamento condiviso dei genitori con collocamento della minore presso la madre, non ha fatto più ritorno nell'abitazione materna.
Secondo la ricorrente, il trasferimento della figlia minore presso l'abitazione del padre sarebbe dovuta all'influenza di quest'ultimo sulla minore, che l'avrebbe condizionata nella sua scelta di vivere con lui. Si è costituito il resistente che, contestando quanto eccepito dalla ricorrente, ha precisato che la figlia si è allontanata dalla madre per sua esclusiva volontà, determinata dalle violenze e Per_1 prevaricazioni da lei subite nel periodo in cui ha convissuto con la madre.
Le allegazioni del resistente sono state confermate dalle dichiarazioni rese dalla figlia minore delle parti.
Ed invero, , ascoltata all'udienza del 10.05.2023, nel corso della quale è apparsa matura, Per_1 consapevole e lucida, ha espressamente dichiarato: “…. Fino ad autunno 2021 vivevo con mia mamma ma non mi trovavo molto bene a vivere con lei, il nostro rapporto non era dei migliori;
in quel periodo non ero più serena e ho quindi deciso di andare a vivere con papà. Litigavo spesso con la mamma e questa situazione non mi faceva stare serena e non riuscivo neppure a studiare bene e ho dovuto farmi aiutare con la scuola.
Da quando sono andata a vivere con papà sono più serena, sono migliorati i voti a scuola, e sono più felice, in campagna sto bene e ho anche un cagnolino che si chiama e lì mi diverto. Ho Pt_2 anche iniziato ad uscire di più con le mie amiche, perché quando vivevo con la mamma non avevo tanta voglia di uscire anche perché ero giù per i brutti voti a scuola….. Da quel momento non ho più voluto incontrare mia mamma, io non ho vogli di vedere mia mamma, non voglio neppure sentirla.
Vorrei continuare a vivere con papà, con lui sto molto più serena. Questi episodi in cui la mamma mi sgridava e mi dava anche delle botte si erano verificati anche quando ero più piccola, ma da piccola pensavo che fosse normale”.
Alla luce di quanto manifestato dalla figlia delle parti, che al momento dell'audizione è apparsa matura, consapevole e lucida, tenuto conto dell'età di , non può non darsi rilievo alla sua Per_1 manifesta volontà di continuare a vivere con il padre, con il quale convive di fatto già dal 2021, considerato altresì che la stessa ha specificato di non avere un buon rapporto con la madre al punto di avere dichiarato di non avere voglia né di vederla né di sentirla a causa dei suoi atteggiamenti aggressivi.
Pertanto, tenuto conto della volontà espressa da , non sussistendo nel caso di specie motivi Per_1 ostativi al collocamento di presso il padre, dato atto del parere del Pubblico Ministero, il Per_1 quale ha chiesto il rigetto del ricorso, si ritiene che non meritino accoglimento le domande della ricorrente, dovendosi invece accogliere la domanda del resistente di collocamento di presso Per_1 di lui.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 55/14, tenuto conto del valore e della natura della causa.
***
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.;
- rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
- in accoglimento della domanda proposta da parte resistente, conferma l'affidamento condiviso della figlia così come già disposto con sentenza di cessazione degli effetti civili del Persona_1 matrimonio n. 15/2020 emessa dal Tribunale di Enna in data 18.12.2019 e depositata l'8.01.2020, ed in parziale modifica della stessa, dispone il collocamento della figlia minore delle parti, , Per_1 presso il padre;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che si Parte_1 Persona_2 liquidano in € 2.336,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge,e dispone che il pagamento venga effettuato in favore dell'Erario.
Enna, 28.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta