Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 27/11/2025, n. 3847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3847 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03847/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03568/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso ex art. 117 c.p.a. numero di registro generale 3568 del 2025 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’ avv. Giampiero Chiodo, con domicilio PEC come da Registri di Giustizia e fisico presso il suo studio in Milano, Via Edmondo De Amicis n.33;
contro
Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.2;
per
la declaratoria dell’illegittimità del silenzio formatosi sulla istanza presentata il 4/11/2024 ai fini del riconoscimento di dipendenza da causa di servizio della patologia di artrosi e lesione della cuffia destra in esiti peggiorativi della frattura scomposta omeo distale dx.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione con documentazione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Vista la memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista la documentazione depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato il 25/11/2025 tra cui la determina del Comitato di Verifica per le cause di servizio del 13/11/25 ed il definitivo DM del 19/11/25 di rigetto dell’equo indennizzo;
Visto l’art. 35, comma 1, lett.c) cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2025 la relazione del dott. LE IA, ed uditi gli Avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in epigrafe si espone di aver presentato istanza al Ministero dell’Interno il 4 novembre 2024, premettendo di essere già stato Sovrintendente della Polizia di Stato e poi cessato dal servizio il 16 dicembre 2020 e chiedendo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, anche ai fini della concessione dell’equo indennizzo, della patologia relativa ad artrosi e lesione cuffia dx in esiti peggiorativi della frattura scomposta omeo distale dx da intendersi aggravamento o interdipendenza dal trauma di frattura pluriframmentaria del terzo medio distale omero destro con intervento chirurgico di riduzione cruenta ed osteosintesi con innesto di una placca Acumed anatomica, già riconosciuta come dipendente da causa di servizio con Decreto Ministeriale rubricato sub n. -OMISSIS- del 22 luglio 2014. Il Centro Ospedaliero Militare di -OMISSIS- formulava il proprio giudizio diagnostico sul punto e trasmetteva il carteggio al Ministero dell’Interno per adottare il provvedimento finale previa acquisizione del parere da parte del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ma, nonostante il decorso dei termini previsti dal D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 recante la disciplina dei procedimenti amministrativi per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, il procedimento non si è concluso: di qui il presente ricorso contro il silenzio della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 104/2010 (codice del processo amministrativo o “c.p.a”), in cui si deduce circa la violazione dell’art.2 della Legge n.241/1990 e del DPR n.461/2001 sotto molteplici profili.
1.1 L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita per dedurre che il procedimento potrà concludersi solo in esito all’acquisizione del parere del Comitato di Verifica, che è l’unico organo con competenza al riguardo e peraltro esterno all’Amministrazione resistente.
2. Alla Camera di consiglio del 26 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. La Sezione prende atto, ai fini della declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, di quanto depositato da parte dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato in data il 25/11/2025 tra cui la determina del Comitato di Verifica per le cause di servizio del 13/11/25 ed il definitivo DM del 19/11/25 di rigetto dell’equo indennizzo; all’Amministrazione cui è affidata la cura dell’interesse pubblico non può, dunque, essere imputata alcuna inerzia quanto all’obbligo di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso.
4. La pronuncia in rito giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, fatta salva la rifusione del contributo unificato in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate, fatta salva la rifusione del contributo unificato in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE IA, Presidente, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LE IA |
IL SEGRETARIO