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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/11/2025, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1427/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 19/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA con l'avv. Galati Francesco (PEC: Parte_1
, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con l'avv.to Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 29/07/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento del requisito sanitario di cui all'art. 1 L. 222/84; che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 9.7.2025) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e disattese le conclusioni cui è pervenuto il CTU in sede di ATP ex art. 445 bis c.p.c., e previa rinnovazione della CTU medico – legale per gli specifici motivi di contestazione di cui alla narrativa del presente atto, accogliere il presente ricorso e conseguentemente dichiarare che il sig. ha diritto a vedersi riconosciuto Parte_1
l'assegno ordinario con decorrenza dalla domanda amminstrativa, con le conseguenti indennità economiche, poiché, date le condizioni di salute in cui versa, persistevano e persistono le condizioni previste dalla legge per tale attribuzione e che tale stato invalidante debba avere, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, e condannare l al pagamento in favore del CP_1 ricorrente di detta prestazione con decorrenza dalla domanda amministrativa o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia. Con riserva di indicare ulteriori mezzi istruttori e produrre documenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, spese generali e con ogni altra conseguente statuizione di legge per l'intero giudizio, ivi compresa la fase di ATPO, con distrazione al procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso che il ricorrente: <<risulta dalla documentazione in atti che il , presentava domanda parte_2 presso l ( ) per essere sottoposto a cp_1 controparte_1 visita medica al fine di dichiarato “ invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa occupazioni confacenti alle sue attitudini totale e o comunque idonea ridurre modo la sua lavoro meno 1 3 totale” ai < i> sensi L. 222/84 che a seguito di visita medica con provvedimento, la commissione Medico- Legale, non ha ritenuto di accogliere la suddetta domanda per i seguenti motivi: “ CP_1
Non sono risultate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art.1 della legge 12 giugno1984 n. 222), quindi non invalido”. … Allo stato attuale dall' esame obiettivo è possibile affermare che il Sig. risulta essere affetto: Parte_1
Ipertensione arteriosa;
Cardiopatia ipertensiva (scompenso cardiaco II classe); Algie e limitazioni funzionali di 1/3 degli arti superiori con cervicalgia e limitazione funzionale con ipotonotrofia perdita di forza agli arti superiore, vertigini, edemi m pretibiale perimalleollari, sindrome algico disfunzionale da artropatia altrazione del tono dell'umporeco, Depressione Maggiore con alterazione del tono umore;
Fibrillazione atriale, Diverticolosi del colon, Disepatismo. Considerando complessivo tutto il quadro patologico di cui è affetto il Sig. …, si può affermare senza dubbio che lo Parte_1 stesso, debba considerarsi: “Invalido, in occupazioni confacenti le proprie attitudini, in modo permanente, a meno di un terzo, non inabile”, con decorrenza dalla data della visita peritale del 03/10/2025. La revisione del suddetto beneficio dovrà comunque avvenire entro e non oltre il 03/10/2028, al fine di valutare ulteriore progressione delle patologie certificate.>>.
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, il ricorrente è da riconoscersi inabile in occupazioni confacenti le proprie attitudini, in modo permanente, a meno di un terzo, con decorrenza dalla data del 03/10/2025. Le spese di lite sono compensate in misura integrale, a motivo della data di concreta decorrenza della prestazione ascritta all'istante, successiva tanto alla data di presentazione della domanda amministrativa, quanto a quella delle domande giudiziali.
6. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di Parte_1 del requisito sanitario necessario per percepire l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. n. 222/1984, con decorrenza dal 03/10/2025: data della visita medico peritale;
- compensa integralmente tra le parti processuali le spese legali;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 19/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 19/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA con l'avv. Galati Francesco (PEC: Parte_1
, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con l'avv.to Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 29/07/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento del requisito sanitario di cui all'art. 1 L. 222/84; che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 9.7.2025) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e disattese le conclusioni cui è pervenuto il CTU in sede di ATP ex art. 445 bis c.p.c., e previa rinnovazione della CTU medico – legale per gli specifici motivi di contestazione di cui alla narrativa del presente atto, accogliere il presente ricorso e conseguentemente dichiarare che il sig. ha diritto a vedersi riconosciuto Parte_1
l'assegno ordinario con decorrenza dalla domanda amminstrativa, con le conseguenti indennità economiche, poiché, date le condizioni di salute in cui versa, persistevano e persistono le condizioni previste dalla legge per tale attribuzione e che tale stato invalidante debba avere, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, e condannare l al pagamento in favore del CP_1 ricorrente di detta prestazione con decorrenza dalla domanda amministrativa o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia. Con riserva di indicare ulteriori mezzi istruttori e produrre documenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, spese generali e con ogni altra conseguente statuizione di legge per l'intero giudizio, ivi compresa la fase di ATPO, con distrazione al procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso che il ricorrente: <<risulta dalla documentazione in atti che il , presentava domanda parte_2 presso l ( ) per essere sottoposto a cp_1 controparte_1 visita medica al fine di dichiarato “ invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa occupazioni confacenti alle sue attitudini totale e o comunque idonea ridurre modo la sua lavoro meno 1 3 totale” ai < i> sensi L. 222/84 che a seguito di visita medica con provvedimento, la commissione Medico- Legale, non ha ritenuto di accogliere la suddetta domanda per i seguenti motivi: “ CP_1
Non sono risultate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art.1 della legge 12 giugno1984 n. 222), quindi non invalido”. … Allo stato attuale dall' esame obiettivo è possibile affermare che il Sig. risulta essere affetto: Parte_1
Ipertensione arteriosa;
Cardiopatia ipertensiva (scompenso cardiaco II classe); Algie e limitazioni funzionali di 1/3 degli arti superiori con cervicalgia e limitazione funzionale con ipotonotrofia perdita di forza agli arti superiore, vertigini, edemi m pretibiale perimalleollari, sindrome algico disfunzionale da artropatia altrazione del tono dell'umporeco, Depressione Maggiore con alterazione del tono umore;
Fibrillazione atriale, Diverticolosi del colon, Disepatismo. Considerando complessivo tutto il quadro patologico di cui è affetto il Sig. …, si può affermare senza dubbio che lo Parte_1 stesso, debba considerarsi: “Invalido, in occupazioni confacenti le proprie attitudini, in modo permanente, a meno di un terzo, non inabile”, con decorrenza dalla data della visita peritale del 03/10/2025. La revisione del suddetto beneficio dovrà comunque avvenire entro e non oltre il 03/10/2028, al fine di valutare ulteriore progressione delle patologie certificate.>>.
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, il ricorrente è da riconoscersi inabile in occupazioni confacenti le proprie attitudini, in modo permanente, a meno di un terzo, con decorrenza dalla data del 03/10/2025. Le spese di lite sono compensate in misura integrale, a motivo della data di concreta decorrenza della prestazione ascritta all'istante, successiva tanto alla data di presentazione della domanda amministrativa, quanto a quella delle domande giudiziali.
6. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di Parte_1 del requisito sanitario necessario per percepire l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. n. 222/1984, con decorrenza dal 03/10/2025: data della visita medico peritale;
- compensa integralmente tra le parti processuali le spese legali;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 19/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani