Articolo 790 del Codice della navigazione
Articolo 789Articolo 791
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21 aprile 1942
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6 gennaio 1981
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21 ottobre 2005
Art. 790.
(( (Licenza di esercizio).)) ((La licenza di esercizio prevista dall'articolo 789 e' rilasciata soltanto ai soggetti e alle societa' indicate nell'articolo 778.

Ai fini del rilascio delle licenze di lavoro aereo, in materia di proprieta' e di disponibilita' degli aeromobili, si applicano le disposizioni di cui al capo I.

La durata, le condizioni di mantenimento, la sospensione e la revoca delle licenze di cui al presente capo sono determinate dall'ENAC con proprio regolamento.

Il servizio per il quale e' stata rilasciata la licenza non puo' essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso dell'ENAC.))
Entrata in vigore il 21 ottobre 2005
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