Decreto cautelare 7 agosto 2025
Ordinanza cautelare 5 settembre 2025
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00379/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01099/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1099 del 2025, proposto da
Pol Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 99163574AB, rappresentata e difesa dall'avvocato Nunzio Raimondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;
nei confronti
Istituto di Vigilanza Europol S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Gentile e Maria Lucia Civello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto dirigenziale dell’11 luglio 2025, n. 1050, con il quale l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro ha escluso la Pol Service S.r.l. dalla gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio dei servizi di vigilanza presso le sedi universitarie e aggiudicato la detta gara a Europol s.r.l.;
- per quanto occorrer possa, di tutti i provvedimenti inerenti al procedimento di verifica dei requisiti in capo alla Pol Service S.r.l. e in capo alla Europol S.r.l., ivi inclusi il verbale di gara n. 8 dell’8 luglio 2025 e il verbale di gara n. 9 del 10 luglio 2025;
- nonché, ancora, di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale;
nonché per la declaratoria di annullamento della gara e per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, e per il risarcimento in forma specifica con aggiudicazione in favore della ricorrente e subentro nell’esecuzione del servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Istituto di Vigilanza Europol S.r.l e dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. RA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con sentenza del 10 febbraio 2025, n. 283, questo Tribunale Amministrativo Regionale ha annullato l’aggiudicazione a Pol Service S.r.l. dei servizi si vigilanza degli immobili dell’Università Magna Graecia di Catanzaro per la durata di 48 mesi, prorogabile di altri 12 mesi, così decidendo, dopo averli riuniti, i ricorsi presentati da Istituto di Vigilanza Europol S.r.l. (seconda classificata) e di La Torpedine S.r.l. (terza classificata).
1.1. – Il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui la verifica di anomalia dell’offerta eseguita dall'amministrazione non può prescindere dall'esame delle voci di costo ragionevolmente attendibili in sede esecutiva, ivi incluse le variazioni retributive ascrivibili all'adozione di un nuovo CCNL, ancorché sopraggiunto alle offerte e diverso da quello tenuto in considerazione dall'amministrazione ai fini del calcolo del costo della manodopera.
Ciò in quanto si tratta di valutare la tenuta economica dell'offerta, nel tempo dell'esecuzione del contratto, con riguardo al costo del personale impiegato, il cui aumento, derivante dal periodico rinnovo dei contratti collettivi di lavoro applicabili al settore, non dovrebbe essere considerato un evento imprevedibile ma una normale evenienza di cui l'imprenditore dovrebbe sempre tenere conto nel calcolo della convenienza economica dell'offerta presentata in gara.
In sostanza, nel caso di specie, la valutazione dell'amministrazione appaltante non avrebbe potuto prescindere dal prendere in considerazione anche quei costi che con ragionevole certezza si presenteranno nel corso dell'esecuzione, nell'entità e nella consistenza prevedibile al tempo in cui la verifica di congruità sia effettuata.
Tuttavia, l’amministrazione aveva ignorato i rinnovi del CCNL, sicché la valutazione in forza della quale era giunta alla valutazione della sostenibilità economica dell’offerta si presentava viziata.
1.2. – Il Tribunale ha quindi annullato l’aggiudicazione, ritenendo assorbite tutte le altre censure volte a scalfire la correttezza della valutazione di non anomalia dell’offerta operata dall’amministrazione, stante la necessità di provvedere a un’integrale rivalutazione dell’offerta formulata da Pol Service S.r.l.
2. – A valle della sentenza, non impugnata, si pone il decreto dirigenziale dell’11 luglio 2025, n. 1050, oggetto della nuova impugnativa decisa con la presente sentenza, con il quale l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro ha escluso la Pol Service S.r.l. dalla gara, ritenendo non congrua la sua offerta, e ha aggiudicato il servizio all’Istituto di Vigilanza Europol S.r.l.
3. – L’operatore economico escluso, infatti, ha chiesto l’annullamento del provvedimento, articolando quattro motivi di censura, con i quali ha dedotto, sotto diversi profili, la violazione degli artt.95, comma 10, e art. 97, comma 5, lett. d) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché la violazione dei princìpi che presiedono la verifica di congruità dell’offerta, l’eccesso di potere per errore nei presupposti, per carenza o insufficienza di istruttoria, per illogicità ed irragionevolezza dell’attività amministrativa.
Ha resistito l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro.
Ha resistito anche l’aggiudicataria Istituto di Vigilanza Europol S.r.l., che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché – né nell’intestazione, né nelle conclusioni, né nel corpo dell’atto – il ricorrente ha espressamente impugnato la determina del 11 luglio 2025 anche nella parte in cui ha disposto l’aggiudicazione del servizio nei confronti di Europol; e perché – a fronte di un provvedimento plurimotivato – la ricorrente ha contestato solo alcuni rilievi del responsabile del procedimento, che, per la maggior parte, sono rimasti, invece, inoppugnati.
4. – Rigettata, con ordinanza del 5 settembre 2025, n. 450, l’istanza cautelare presentata dalla società ricorrente, il ricorso è stato trattato nel merito e spedito in decisione all’udienza pubblica del 21 gennaio 2026.
5. – Pol Service S.r.l. ha premesso di aver dichiarato i seguenti costi: € 1.751,334,601 per costo del personale; € 102.806,89 per spese generali; € 36.792,00 per costi di sicurezza; € 2.000,00 per ammortamenti; € 3.000,00 per oneri finanziari; € 8.000 per varie ed eventuali; per un totale di € 1.903.933,49.
L’amministrazione ha invece rideterminato in € 1.759.209,00 il costo del personale, in € 112.324,99 il costo per le spese generali, in € 37.135,00 i costi di sicurezza, aggiungendo un costo di € 1.861,19 per telesorveglianza.
Partendo da un valore del contratto di € 1.902.013, 14, ha stimato che l’offerta della ricorrente comporti una perdita di € 21.507,12, e pertanto non sia attendibile
6. – Ebbene, con il primo motivo si lamenta che l’Università avrebbe omesso completamente di considerare che le voci di costo Ammortamenti , Oneri finanziari e Varie ed eventuali sarebbero state dichiarate da Pol Service S.r.l. in sede di offerta economica solo in via prudenziale, ma non risulterebbero collegate ad alcun costo effettivo.
Di conseguenza, il loro importo – pari a complessivi € 13.000,00 – avrebbe potuto essere recuperato quale marginalità idonea a coprire le perdite derivanti dai ritenuti maggiori costi per la manodopera e la formazione.
6.1. – Il Tribunale ritiene che il motivo non colga nel segno.
Innanzitutto, si tratta di costi che lo stesso operatore economico ricorrente ha ritenuto di dover indicare, cosicché l’amministrazione non avrebbe potuto legittimamente ignorarli in sede di valutazione dell’anomalia.
D’altro canto, il responsabile del procedimento ha, sul punto, correttamente evidenziato che, anche a voler scomputare integralmente le voci contestate, l’offerta rimarrebbe comunque in perdita.
7. – Con il secondo motivo si assume che erroneamente la stazione appaltante abbia ritenuto che la voce Costo del Personale ammontasse a complessivi €.1.759.209,00, a fronte dei complessivi €.1.751.354,60 indicati dall’operatore economico.
Il maggior costo deriverebbe dal computo della maggiorazione per festività, calcolata dalla stazione appaltante in €.10.992,00, che però sarebbe già incluso nelle tabelle ministeriali. Esse, infatti, conteggiano, tra le “ore non lavorate”, 11 giorni per festività, che, di fatto, non sono un’assenza.
7.1. – Sul punto, è opportuno, innanzitutto, richiamare la giurisprudenza secondo cui l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti, a dimostrazione della non anomalia della propria offerta, rientra nella discrezionalità tecnica, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi ed evidenti errori di valutazione oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può esercitare il proprio sindacato, ferma restando l'impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello della Pubblica amministrazione, con la conseguente necessità di annullamento del giudizio di verifica dell'anomalia ai fini della sua ripetizione da parte della stazione appaltante (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 5 settembre 2025, n. 7224).
In quest’ottica, non si rivelano irragionevoli le deduzioni dell’amministrazione, secondo cui le tabelle ministeriali tengono conto delle festività retribuite (giorni in cui un dipendente non lavora) riducendo il numero totale di ore lavorative teoriche annue. Ciò aumenta il costo orario medio per coprire il costo dei giorni retribuiti ma non lavorati, tenuto conto che l’importo del costo della manodopera viene calcolato sul monte orario relativo alle sole ore lavorate.
La maggiorazione, invece, è una compensazione separata e aggiuntiva, richiesta dall’articolo 116 del CCNL di settore, per quei dipendenti che sono effettivamente tenuti a lavorare in un giorno festivo. È un premio per il disagio di lavorare in un giorno di festa, non un costo legato all’assenza. L’amministrazione ha, quindi, del tutto logicamente calcolato il costo in modo proporzionale, applicando l’incidenza dei giorni festivi sull’anno (11/365 giorni) al monte ore totale offerto dalla ricorrente, identificando così le ore che richiedevano la maggiorazione del 35%.
Come è stato condivisibilmente evidenziato, omettere questo costo avrebbe significato ignorare un costo diretto e obbligatorio previsto dal CCNL, rendendo il calcolo del costo del lavoro non attendibile.
8. – Con il terzo motivo si contestano i costi della formazione stimati dal responsabile del procedimento.
Tali costi sono stati determinati in complessivi €.40.926,41, (composti da €.6.500 per formatori + 1930,50h * costo orario), a fronte degli €.6.500,00 indicati dall’operatore economico.
Ebbene, anche a voler considerare corretto il costo valutato dall’amministrazione, le marginalità ottenute dal recupero dei costi relativi alle voci Ammortamenti , Oneri finanziari e Varie ed eventuali , sia dall’esclusione della maggiorazione per i giorni festivi consentirebbero di coprire ampiamente le perdite contestate.
8.1. – Il motivo è da respingere.
La parte ricorrente non ha contestato in ricorso le modalità di determinazione del costo della formazione, che la stazione appaltante, preso atto delle 1.930,50 ore di formazione indicate dall’operatore economico, ha determinato moltiplicando tali ore per il costo orario della manodopera, aggiungendovi il costo per la prestazione dei formatori, quantificato in € 6.500,00.
Allora, una volta escluso, come si è fatto ai §§ 6.1. e 7.1. di questa sentenza, che vi sia stato un errore nel tenere in considerazione le voci indicate dalla stessa società ricorrente e nel computare i costi della manodopera, risulta evidente che i costi della formazione non siano coperti dalla somma richiesta nell’offerta economica come corrispettivo della prestazione offerta all’amministrazione.
9. – Con l’ultimo motivo la società esclusa si duole del diverso e più conciliativo atteggiamento tenuto dalla stazione appaltante nei confronti dell’Istituto di Vigilanza Europol S.r.l.: l’offerta dell’aggiudicataria è di poco superiore rispetto a quella della Pol Service S.r.l., cosicché che sarebbe arduo immaginare che quella offerta presenti una marginalità così importanti da poter superare le stesse obiezioni che hanno portato all’esclusione della ricorrente.
In particolare, quanto al costo del personale, l’aggiudicataria ha prodotto giustifiche basate sulle 23 risorse della clausola sociale, comprensive, tra l’altro, di 2 unità di III livello con 6 scatti di anzianità.
Quanto al costo della formazione, Istituto di Vigilanza Europol S.r.l. avrebbe indicato, nella propria offerta tecnica, 145 ore di formazione che, moltiplicate per 23 unità, avrebbe comportato un monte ore complessivo di 3.335 ore e non le 995 poi giustificate, tra l’altro decurtate delle ore per formazione obbligatoria. In sostanza, i costi della formazione ammonterebbero a € 63.365,00 e non a €.17.009,26.
Da ultimo, sarebbe stato malamente calcolato il costo del carburante, accertato a carico della ricorrente in €.73.175,78, basato su una percorrenza di 5,5 km per giro giro e sui costi determinati dalle tabelle ACI 2025 per Fiat Panda benzina-ibrida ammontanti a €.0,3797/km. Infatti, nel valutare l’offerta di Istituto di Vigilanza Europol S.r.l. ha ammesso che la distanza per ogni giro sia di 4,981 km e non ha preteso l’impiego di un costo ACI adeguato, dato che i prezzi si attestano più comunemente tra 0,39 € e 0,54 € per km; ha infine accettato costi decisamente sottostimati, quale quello del sistema key watcher , il cui costo non risulta inferiore a 5.500 dollari, laddove l’aggiudicataria li ha attestati a € 200,00. cadauno.
9.1. – Il Tribunale rileva, preliminarmente, che la valutazione di anomalia va operata singolarmente per ogni offerente ed è strettamente correlata con la struttura dell’offerta.
Ciò posto, dalla relazione del responsabile del procedimento datata 7 luglio 2025, si evince che l’amministrazione ha stimato, con riferimento all’offerta dell’Istituto di Vigilanza Europol S.r.l., un costo per il personale di € 1.781.982,83, maggiore di quello stimato per la ricorrente (come visto, € 1.759.209,00). Non sono stati dedotti argomenti specifici dai quali risulti l’incongruità di tale stima.
Quanto al costo del carburante, l’amministrazione ha ritenuto convincenti le giustificazioni fornite dall’aggiudicataria: il veicolo impiegato è a noleggio e tutti i costi (assicurazione, manutenzione, bollo, ecc.) sono già inclusi nella voce Manutenzione e assicurazione mezzi , ad eccezione del carburante; ebbene, accettando il chilometraggio stimato dall’amministrazione (5,5 km/giro per 24 giri/giorno), l’operatore ha calcolato un consumo totale di carburante di 9.057,84 litri per l’intero periodo di 4 anni; applicando un costo medio della benzina pari a € 1,86519/litro, il costo complessivo del carburante risulta essere € 16.894,59, inferiore all’importo previsto nell’offerta (€ 21.303,225), generando un margine positivo di € 4.408,635.
Quanto al costo della formazione, la ricorrente ha affermato, ma non documentato, che l’Istituto di Vigilanza Europol S.r.l. abbia indicato, nella propria offerta tecnica, 145 ore di formazione per dipendente.
In sostanza, le valutazioni operate dall’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro non risultano illogiche e irragionevoli, e quindi resistono alle critiche mossagli.
Quanto alla dedotta sottostima di alcuni costi, essa è meramente dedotta, peraltro con riferimento a uno solo elemento (sistema elettronico keywatch ). In ogni caso, il margine di utili per l’aggiudicataria stimato dall’amministrazione (€ 36.418,58) è tale da poter ritenere l’offerta giustificata anche in presenza della sottostima di tale voce di costo.
10. – In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, essendo risultate infondate le ragioni di censura mosse all’operato dell’amministrazione e rimanendo assorbile le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’aggiudicataria.
Le spese di lite tra le parti costituite sono regolate secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna Pol Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , alla rifusione, in favore dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , e di Istituto di Credito Europol S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 8.000,00 per ciascuno, oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV LE, Presidente
RA LL, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA LL | IV LE |
IL SEGRETARIO