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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 02/07/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
MAGISTRATURA DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Antonio Converti – g.o.t.s. -
All'udienza del 2/07/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art .127 ter c.p.c., presa visione delle note di trattazione scritta depositate in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nella causa iscritta al n. 2197/2024 RG, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difesi dall'Avv. Alfredo Bonanni del
Foro di Ascoli Piceno ed elettivamente domiciliato nello studio del predetto difensore, sito in Ascoli
Piceno, alla Via Pretoriana n. 60, giusta procura telematica ex art 83 c.p.c.
RICORRENTE
Contro
sede Teramo, già Controparte_1 [...]
, in persona del Direttore p.t. corrente in Teramo, Controparte_2 alla via F. Franchi n. 37, rappresentata e difesa ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario in servizio dott.ssa
Controparte_3
RESISTENTE
OGGETTO: annullamento dell'Ordinanza Ingiunzione n. 201/2024 (Prot. 15622) dell'importo di complessivi euro
1.059,57, notificata in data 22/10/2024
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in atti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/11/2024, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione n. 201/2024 dell' di Teramo notificata in data 22/10/2024, CP_1 CP_1 in forza della quale gli veniva ingiunto il pagamento dell'importo di euro 1.059,57.
L' , costituitosi ritualmente in giudizio, ha resistito all'opposizione, della quale ha Controparte_1 chiesto il rigetto, riportandosi agli accertamenti effettuati in sede ispettiva. Nel corso del giudizio il ricorrente ha chiesto ed ottenuto di poter pagare la sanzione irrogata, nella misura Con del minimo edittale, in base ad apposito piano di rateizzazione concordato con l' , oltre alle Cont competenze in favore dell .
Nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., entrambe le parti, dato atto dell'avvenuto integrale pagamento del debito e delle spese di lite da parte del ricorrente, hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.
n. 2197/2024 così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa le spese di lite.
Teramo, addì 2/07/2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Converti)
Firma digitale