Versione
8 novembre 1970
8 novembre 1970
Art. 40. (Indennizzo per soppressione di posto)
Ai medici incaricati, i quali cessino dall'incarico per soppressione di posto, ai sensi del precedente articolo 37, e' liquidato un indennizzo in misura pari all'ammontare del compenso mensile, previsto dal precedente articolo 38, percepito all'atto della cessazione dall'incarico, per ogni anno di effettivo incarico espletato, valutando per intero la frazione di anno superiore a sei mesi.
Ai medici incaricati, i quali cessino dall'incarico per soppressione di posto, ai sensi del precedente articolo 37, e' liquidato un indennizzo in misura pari all'ammontare del compenso mensile, previsto dal precedente articolo 38, percepito all'atto della cessazione dall'incarico, per ogni anno di effettivo incarico espletato, valutando per intero la frazione di anno superiore a sei mesi.
Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Lecce, sentenza 01/02/2024, n. 305Provvedimento: […] Oggetto: opposizione ingiunzione – indennizzo ex art 40 legge n 740/1970 […] Tribunale di Lecce il 10.12.20 portante la somma di € 68.442,90 oltre accessori, a titolo di indennizzo ex art 40 legge 740/1970 spettante a nella sua qualità di “Sanitario incaricato” presso Controparte_1 […] La pretesa di parte opposta trova fondamento nell' art 40 della legge n 740 del 9 ottobre 1970 secondo cui “Ai medici incaricati, i quali cessino dall' incarico per soppressione del posto, ai sensi del precedente art 37,Leggi di più...
- interessi legali·
- soppressione istituto penale·
- indennizzo ex art 40 legge 740/1970·
- sanitario incaricato·
- opposizione ingiunzione·
- compensazione spese di lite·
- rivalutazione monetaria·
- quantificazione indennità