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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/12/2025, n. 3978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3978 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa Aurelia Cuomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con dispositivo e contestuale motivazione nella causa iscritta al n. 7164 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe D'Amato, Parte_1
con cui elettivamente domicilia in Salerno alla via G. Napodano n.10, in virtù di procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Prefetto pt Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: Come da udienza del 18.12.2025
FATTO E DIRITTO
L'appellante, in epigrafe generalizzato, ha proposto appello avverso la sentenza n. 808/2018, resa dal
Giudice di Pace di Mercato San Severino, denunciandone l'erroneità nella parte in cui ha rigettato l'opposizione a ex art. 22 L. 689/81 avverso il verbale di accertamento n. 744503327, elevato dalla legione dei Carabinieri – Compagnia di Mercato san Severino per violazione dell'art. 116 c. 15 e 17 del
Codice della Strada (circolazione veicolo sprovvisto di patente).
Più specificamente, l'appellante ha censurato la gravata sentenza deducendo l'erroneità della motivazione nella patte in cui non ha ritenuto provata l'esimente della circolazione contro la volontà del proprietario e comunque non ha riscontrato i vizi di motivazione del verbale.
Non si è costituita in giudizio la . Controparte_1 Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, ritenuti insussistenti i presupposti per un'istruttoria in grado d'appello, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 18.12.2025, tenuta in forma cartolare, in assenza di contestazioni di parte.
*
In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello in quanto spiegato nel rispetto del termine semestrale di cui all' art. 327 c.p.c.
Si rileva, poi, che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ciò posto, l'appello spiegato da è fondato e deve trovare accoglimento per le ragioni che Parte_1
seguono.
Va innanzitutto richiamato il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
Dirimente è il motivo concernente il vizio di omessa pronuncia su motivo di opposizione, ritualmente proposto in primo grado, e dotato di carrettiere pregiudiziale risetto al merito.
Giovi premettere che è incontestabile che a è stata comminata la sanzione oggetto di Parte_1
impugnazione non quale trasgressore principale ma quale coobbligata, proprietaria del veicolo Smart tg. DM810PM, condotto nell'occasione da in assenza di patente di guida per non averla Persona_1
mai conseguita.
Dalla lettura del verbale prodotto in atti si evince che anche a è stata comminata la Parte_1
sanzione dell'ammenda pari ad euro 5.000,00 applicando l'art. 116, commi 15 e 17. Senonchè, se detta imputazione appare corretta nei confronti del trasgressore principale (conducente dell'autovettura) è sicuramente errata nei confronti di , alla quale andava comminata la diversa (e più live) Parte_1
sanzione prevista dal comma 14 dell'art. 116 CdS.
Detto incontestabile errore si traduce nell'applicazione di una sanzione in spregio del principio di legalità che determina la nullità assoluta del verbale e non ammette l'intervento correttivo del Giudice in sede di opposizione, ciò in quanto non si tratta di una errata determinazione della pena pecuniaria nell'ambito della cornice edittale corretta ma piuttosto dell'applicazione di una sanzione, per così dire, errata, equiparando la posizione del conducente privo di patente a quella del proprietario dell'autovettura, che invece la Legge sanziona in due norme diverse e con trattamenti sanzionatori assolutamente diversi.
L'appello va dunque accolto ed in riforma integrale della sentenza n. 808/2018, il verbale n. 744503327 va annullato.
Ogni altra questione si ritiene assorbita.
Spese di lite del doppio grado di giudizio secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- dichiara la contumacia della;
Controparte_1
- accoglie l'appello e per l'effetto annulla il verbale n. 744503327;
- condanna l'appellata al pagamento delle spese in favore dell'appellante di lite che si liquidano per il primo grado di giudizio in euro 500,00, oltre accessori come per legge, ed euro 1.000,00 per il grado d'appello, oltre accessori come per Legge.
Nocera Inferiore, 18.12.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Aurelia Cuomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa Aurelia Cuomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con dispositivo e contestuale motivazione nella causa iscritta al n. 7164 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe D'Amato, Parte_1
con cui elettivamente domicilia in Salerno alla via G. Napodano n.10, in virtù di procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Prefetto pt Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: Come da udienza del 18.12.2025
FATTO E DIRITTO
L'appellante, in epigrafe generalizzato, ha proposto appello avverso la sentenza n. 808/2018, resa dal
Giudice di Pace di Mercato San Severino, denunciandone l'erroneità nella parte in cui ha rigettato l'opposizione a ex art. 22 L. 689/81 avverso il verbale di accertamento n. 744503327, elevato dalla legione dei Carabinieri – Compagnia di Mercato san Severino per violazione dell'art. 116 c. 15 e 17 del
Codice della Strada (circolazione veicolo sprovvisto di patente).
Più specificamente, l'appellante ha censurato la gravata sentenza deducendo l'erroneità della motivazione nella patte in cui non ha ritenuto provata l'esimente della circolazione contro la volontà del proprietario e comunque non ha riscontrato i vizi di motivazione del verbale.
Non si è costituita in giudizio la . Controparte_1 Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, ritenuti insussistenti i presupposti per un'istruttoria in grado d'appello, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 18.12.2025, tenuta in forma cartolare, in assenza di contestazioni di parte.
*
In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello in quanto spiegato nel rispetto del termine semestrale di cui all' art. 327 c.p.c.
Si rileva, poi, che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ciò posto, l'appello spiegato da è fondato e deve trovare accoglimento per le ragioni che Parte_1
seguono.
Va innanzitutto richiamato il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
Dirimente è il motivo concernente il vizio di omessa pronuncia su motivo di opposizione, ritualmente proposto in primo grado, e dotato di carrettiere pregiudiziale risetto al merito.
Giovi premettere che è incontestabile che a è stata comminata la sanzione oggetto di Parte_1
impugnazione non quale trasgressore principale ma quale coobbligata, proprietaria del veicolo Smart tg. DM810PM, condotto nell'occasione da in assenza di patente di guida per non averla Persona_1
mai conseguita.
Dalla lettura del verbale prodotto in atti si evince che anche a è stata comminata la Parte_1
sanzione dell'ammenda pari ad euro 5.000,00 applicando l'art. 116, commi 15 e 17. Senonchè, se detta imputazione appare corretta nei confronti del trasgressore principale (conducente dell'autovettura) è sicuramente errata nei confronti di , alla quale andava comminata la diversa (e più live) Parte_1
sanzione prevista dal comma 14 dell'art. 116 CdS.
Detto incontestabile errore si traduce nell'applicazione di una sanzione in spregio del principio di legalità che determina la nullità assoluta del verbale e non ammette l'intervento correttivo del Giudice in sede di opposizione, ciò in quanto non si tratta di una errata determinazione della pena pecuniaria nell'ambito della cornice edittale corretta ma piuttosto dell'applicazione di una sanzione, per così dire, errata, equiparando la posizione del conducente privo di patente a quella del proprietario dell'autovettura, che invece la Legge sanziona in due norme diverse e con trattamenti sanzionatori assolutamente diversi.
L'appello va dunque accolto ed in riforma integrale della sentenza n. 808/2018, il verbale n. 744503327 va annullato.
Ogni altra questione si ritiene assorbita.
Spese di lite del doppio grado di giudizio secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- dichiara la contumacia della;
Controparte_1
- accoglie l'appello e per l'effetto annulla il verbale n. 744503327;
- condanna l'appellata al pagamento delle spese in favore dell'appellante di lite che si liquidano per il primo grado di giudizio in euro 500,00, oltre accessori come per legge, ed euro 1.000,00 per il grado d'appello, oltre accessori come per Legge.
Nocera Inferiore, 18.12.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Aurelia Cuomo