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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 786/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
LUCENTE PAOLA, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7087/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240032359803000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240032359803000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe , relativa a tassa auto 2019/2021 dell'importo di euro 368,60
A sostegno del ricorso-il contribuente deduceva la nullità dell'atto per omesso contraddittorio, la mancata notifica del titolo in forma esecutiva, la carenza di legittimazione attiva di ADER, l'inesistenza del credito l'illegittimità costituzionale dell'art 39 DPR 602/73, la decadenza e la prescrizione del tributo.
Agenzia delle entrate riscossione si costituiva;
evidenziava il difetto di legittimazione passiva e chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza delle eccezioni del ricorrente,
La Regione Calabria costituitasi in giudizio, eccepiva, relativamente al 2021, la legittimità della imposizione del tributo mediante l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella di pagamento per la ricorrenza del principio “ tempus regit actum” , posto che essendo l'atto generato nel 2021 si applicherebbe la L 56/23 , ove peraltro la cartella veniva notificata nel termine del terzo anno successivo all'anno 2021 ( il 23/7/24)-
Quanto alla notifica dell'avviso di accertamento per l'imposta del 2019 produceva relata della notifica a mezzo servizio postale a mani proprie della convivente., avvenuta il 18/5/22-
Evidenziava l'inammissibilità delle doglianze afferenti il merito del ricorso e l'assenza di vizi propri dell'atto.
Con memoria di replica del 22/1/26 il ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso-.
All'udienza del 6/2/2026 la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso è fondato per l'annualità 2021.
In via preliminare non è richiesto alcun preventivo contraddittorio, la notifica a mezzo pec è corretta e
ADER è legittimata in luogo di Equitalia poiché subentrata in luogo del precedente agente della riscossione in tutti i giudizi e le attività a quella spettanti.
Nessuna violazione del diritto di difesa si ravvisa nell'atto emesso, adeguatamente motivato con l'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto.
Non è dovuto il preventivo processo verbale della polizia municipale posto che la norma relativa è tata abrogata
Quanto al periodo di imposta 2021 i ricorso è fondato, posto che quello impugnato costituisce il primo atto emesso per riscuotere il tributo, ma la norma introdotta non ha effetto retroattivo . Invero la Regione Calabria ha richiamato l'art. 6 della legge n 56/2023 che disciplinando le “disposizioni sulla riscossione in materia di tassa automobilistica e tassa di concessione regionale” prevede che “nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.”
Alla luce della richiamata normativa e dell'espresso richiamo ai “principi fondamentali stabiliti dallo stato in materia tributaria”, la richiesta di pagamento della tassa non necessita più della previa notifica dell'atto di accertamento a decorrere dal periodo di imposta 2024.
Ne consegue che, in assenza di specifica disposizione che ne preveda l'applicabilità anche ai periodi di imposta anteriori all'entrata in vigore della predetta normativa, per le annualità pregresse, compresa quindi, quella del 2021, oggetto della fattispecie in esame, persiste l'obbligo di riscuotere il credito previa contestazione dell'importo non pagato mediante avviso di accertamento.
Quanto all'anno 2019, la Regione ha fornito prova della notifica del preliminare avviso di accertamento n
4191548 avvenuta il 18/5/22 che rende infondata l'eccezione della prescrizione e non opponibili i motivi afferenti il merito-
In considerazione del parziale accoglimento del ricorso le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza sez V in composizione monocratica-
accoglie il ricorso limitatamente al periodo d'imposta 2021 ed annulla parzialmente la cartella oggetto di impugnazione.
Rigetta, nel resto, il ricorso.
Dichiara le spese compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
LUCENTE PAOLA, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7087/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240032359803000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240032359803000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe , relativa a tassa auto 2019/2021 dell'importo di euro 368,60
A sostegno del ricorso-il contribuente deduceva la nullità dell'atto per omesso contraddittorio, la mancata notifica del titolo in forma esecutiva, la carenza di legittimazione attiva di ADER, l'inesistenza del credito l'illegittimità costituzionale dell'art 39 DPR 602/73, la decadenza e la prescrizione del tributo.
Agenzia delle entrate riscossione si costituiva;
evidenziava il difetto di legittimazione passiva e chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza delle eccezioni del ricorrente,
La Regione Calabria costituitasi in giudizio, eccepiva, relativamente al 2021, la legittimità della imposizione del tributo mediante l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella di pagamento per la ricorrenza del principio “ tempus regit actum” , posto che essendo l'atto generato nel 2021 si applicherebbe la L 56/23 , ove peraltro la cartella veniva notificata nel termine del terzo anno successivo all'anno 2021 ( il 23/7/24)-
Quanto alla notifica dell'avviso di accertamento per l'imposta del 2019 produceva relata della notifica a mezzo servizio postale a mani proprie della convivente., avvenuta il 18/5/22-
Evidenziava l'inammissibilità delle doglianze afferenti il merito del ricorso e l'assenza di vizi propri dell'atto.
Con memoria di replica del 22/1/26 il ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso-.
All'udienza del 6/2/2026 la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso è fondato per l'annualità 2021.
In via preliminare non è richiesto alcun preventivo contraddittorio, la notifica a mezzo pec è corretta e
ADER è legittimata in luogo di Equitalia poiché subentrata in luogo del precedente agente della riscossione in tutti i giudizi e le attività a quella spettanti.
Nessuna violazione del diritto di difesa si ravvisa nell'atto emesso, adeguatamente motivato con l'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto.
Non è dovuto il preventivo processo verbale della polizia municipale posto che la norma relativa è tata abrogata
Quanto al periodo di imposta 2021 i ricorso è fondato, posto che quello impugnato costituisce il primo atto emesso per riscuotere il tributo, ma la norma introdotta non ha effetto retroattivo . Invero la Regione Calabria ha richiamato l'art. 6 della legge n 56/2023 che disciplinando le “disposizioni sulla riscossione in materia di tassa automobilistica e tassa di concessione regionale” prevede che “nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.”
Alla luce della richiamata normativa e dell'espresso richiamo ai “principi fondamentali stabiliti dallo stato in materia tributaria”, la richiesta di pagamento della tassa non necessita più della previa notifica dell'atto di accertamento a decorrere dal periodo di imposta 2024.
Ne consegue che, in assenza di specifica disposizione che ne preveda l'applicabilità anche ai periodi di imposta anteriori all'entrata in vigore della predetta normativa, per le annualità pregresse, compresa quindi, quella del 2021, oggetto della fattispecie in esame, persiste l'obbligo di riscuotere il credito previa contestazione dell'importo non pagato mediante avviso di accertamento.
Quanto all'anno 2019, la Regione ha fornito prova della notifica del preliminare avviso di accertamento n
4191548 avvenuta il 18/5/22 che rende infondata l'eccezione della prescrizione e non opponibili i motivi afferenti il merito-
In considerazione del parziale accoglimento del ricorso le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza sez V in composizione monocratica-
accoglie il ricorso limitatamente al periodo d'imposta 2021 ed annulla parzialmente la cartella oggetto di impugnazione.
Rigetta, nel resto, il ricorso.
Dichiara le spese compensate.