Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 786
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omesso contraddittorio

    La Corte ritiene che non sia richiesto alcun preventivo contraddittorio.

  • Rigettato
    Mancata notifica del titolo in forma esecutiva

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato dato l'esito complessivo.

  • Rigettato
    Carenza di legittimazione attiva di ADER

    ADER è legittimata in luogo di Equitalia poiché subentrata in luogo del precedente agente della riscossione in tutti i giudizi e le attività a quella spettanti.

  • Rigettato
    Inesistenza del credito

    Implicitamente rigettato dato l'esito complessivo.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell'art 39 DPR 602/73

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato dato l'esito complessivo.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione del tributo

    La Regione ha fornito prova della notifica del preliminare avviso di accertamento avvenuta in data anteriore alla prescrizione, rendendo infondata l'eccezione.

  • Rigettato
    Omesso contraddittorio

    La Corte ritiene che non sia richiesto alcun preventivo contraddittorio.

  • Rigettato
    Mancata notifica del titolo in forma esecutiva

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato dato l'esito complessivo.

  • Rigettato
    Carenza di legittimazione attiva di ADER

    ADER è legittimata in luogo di Equitalia poiché subentrata in luogo del precedente agente della riscossione in tutti i giudizi e le attività a quella spettanti.

  • Rigettato
    Inesistenza del credito

    Implicitamente rigettato dato l'esito complessivo.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell'art 39 DPR 602/73

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato dato l'esito complessivo.

  • Rigettato
    Vizi propri dell'atto

    La Regione Calabria eccepisce l'assenza di vizi propri dell'atto.

  • Accolto
    Obbligo di preventiva contestazione per l'annualità 2021

    La Corte ritiene che per l'annualità 2021, la norma introdotta dalla L. 56/2023 non ha effetto retroattivo e persiste l'obbligo di riscuotere il credito previa contestazione mediante avviso di accertamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 786
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 786
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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