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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 05/11/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 957/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO (Verbale di udienza di comparizione delle parti)
Il giorno cinque del mese di novembre dell'anno duemilaventicinque, dinanzi il Presi- dente del Tribunale, RA OD, alle ore 9,50 viene chiamata la causa fra Pt_1
e , iscritta al R.G. n. 957 dell'anno 2025.
[...] Controparte_1
Sono comparsi:
- per la sig.ra e per l'Avv. RA NI, l'Avv. Elisa Nardocci in so- Parte_1 stituzione dell'Avv. F. NI per delega orale;
- nessuno per il Ministero di Giustizia.
L'Avv. Nardocci si riporta agli atti di parte ricorrente, chiedendone l'accoglimento delle conclusioni, comprese quelle istruttorie, e dichiara di rinunciare alla lettura del disposi- tivo.
Il Presidente
decide come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
in composizione monocratica, in persona del Presidente dott. RA OD, all'udi- enza del 5 novembre 2025, dopo la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 957 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
TRA
, elettivamente domiciliata in Viterbo alla Via Rosselli n. 2 presso lo Parte_1 studio legale dell'avv. RA NI, che la rappresenta e difende per delega al- legata al ricorso
UF FR, elettivamente domiciliata in Viterbo alla Via Rosselli n. 2 presso il proprio studio legale, rappresentata e difesa da sé medesima ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
– ricorrenti –
E
, in persona del pro tempore, elettivamente Controparte_2 CP_3 domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell'Avvocatura ge- nerale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege
– resistente –
avente per oggetto: opposizione al decreto di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di contestuale rigetto dell'istanza di pagamento del compenso al difensore.
CONCLUSIONI: all'odierna udienza, parte ricorrente ha discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e concluso come da verbale.
RITENUTO IN FATTO
- che con procedimento semplificato ex art. 281-decies c.p.c. la sig.ra e Parte_1
l'avv. RA NI hanno proposto opposizione, ai sensi degli artt. 84 e 170
d.P.R. n. 115 del 2002, al decreto emesso in data 10.4.2025 e depositato il giorno seguente, con il quale il Tribunale di Viterbo revocò l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della sig.ra difesa dall'avv. NI, nel giudizio di cessazione Pt_1
degli effetti civili del matrimonio iscritto al R.G. n. 2620 dell'anno 2018 e nel con- tempo respinse l'istanza di liquidazione dei compensi professionali formulata dal di- fensore;
- che le ricorrenti hanno chiesto di riformare il decreto impugnato, ritenere sussi- stenti i requisiti per beneficiare del patrocinio a spese dello Stato e liquidare il pag. 2 di 7 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
compenso spettante al difensore nella misura indicata nell'istanza di liquidazione a suo tempo depositata;
- che, richiamato il fondamento costituzionale del diritto alla difesa processuale as- sicurata dall'istituto del patrocinio a spese dello Stato, parte ricorrente censura il de- creto impugnato per avere fondato la decisione di revoca sul difetto del requisito red- dituale, desunto dalla circostanza – ritenuta erronea e smentita dalle produzioni doc- umentali offerte – della convivenza della sig.ra con tale du- Pt_1 Persona_1
rante lo svolgimento del giudizio a quo e nel conseguente sostegno economico che questi avrebbe apportato ai suoi redditi;
di contro, la pur ammettendo di avere Pt_1
intrattenuto una relazione sentimentale con il el periodo compreso fra marzo Per_1
2019 e settembre 2021, ha negato decisamente che vi sia stata stabile convivenza fra di loro, come desumibile dalle certificazioni anagrafiche in atti, e, soprattutto, ha escluso che il compagno abbia mai contribuito alle sue esigenze economiche;
- che il Ministero della giustizia ha rilevato che il provvedimento di revoca ha una duplice ragione fondante: da un lato richiama gli atti processuali, in particolare le rela- zioni dei servizi sociali, dai quali è emersa la stabile convivenza fra la e il Pt_1 Per_1
sicché i redditi di quest'ultimo sono stati correttamente considerati ai fini dell'ammis- sione al patrocinio a spese dello Stato;
dall'altro la ha disatteso l'invito – impartito Pt_1
dal giudice con ordinanza del 7.11.2023 – a produrre gli estratti dei conti correnti intestati a lei e ai suoi conviventi, essendosi limitata a depositare estratti della giacenza media relativi al proprio conto corrente, documentazione che non indica le effettive disponibilità finanziarie della titolare;
- che, pertanto, secondo il il provvedimento di revoca è legittimo, non CP_1
avendo la dimostrato la sussistenza del requisito reddituale di ammissione al Pt_1
beneficio;
- che, acquisite le produzioni documentali del ricorrente, dopo la discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5.11.2025 ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.;
CONSIDERATO IN DIRITTO
pag. 3 di 7 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
- che l'opposizione non è fondata e va respinta per le ragioni di seguito esposte;
- che indubbiamente il diritto alla difesa processuale ha fondamente costituzionale, ma altrettanto indubbiamente il patrocinio a spese dello Stato – che di quel diritto è una delle possibili forme di manifestazione – è disciplinato da norme che ne consen- tono il concreto esercizio compatibilmente le risorse economiche disponibili: sicché la mera ammissione provvisoria al beneficio, deliberata dal Consiglio dell'Ordine de- gli Avvocati per i processi civili, non comporta alcun automatismo di liquidazione del compenso in favore del difensore che abbia assistito la parte ammessa, ben potendo
(e dovendo) il giudice verificare la sussistenza e la permanenza del requisito reddituale fino alla definizione del processo e revocare l'ammissione tanto ove quel requisito sia carente ab origine o sia venuto meno successivamente quanto ove non siano state fornite dall'interessato le notizie o le documentazioni richieste dal giudice ex art. 127, comma 4, d.P.R. n. 115 del 2002 per effettuare le relative verifiche;
- che l'art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002, nel fissare le condizioni di ammissione al patro- cinio a spese dello Stato, al comma 2 stabilisce che, qualora l'interessato conviva con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante;
- che per familiari devono intendersi non soltanto coloro i quali sono legati all'istante da vincoli di consanguineità o comunque giuridici, ma anche quanti convivono con lui, rilevando un legame affettivo stabile e duraturo, a prescindere dalla coabitazione fisica (Cass. 7.2.2024, n. 3501; 26.6.2023, n. 18134);
- che, pertanto, la documentazione anagrafica prodotta dalle ricorrenti è a questo ri- guardo del tutto irrilevante, dovendo aversi riguardo piuttosto che al dato formale ri- sultante dalle certificazioni a quello effettivo;
- che il provvedimento di revoca oggetto della presente opposizione mette in luce la contraddittorietà fra il contenuto della autodichiarazione depositata dalla in ri- Pt_1
sposta all'invito del 7.11.2023 (adottato ai sensi dell'art. 127, comma 4, d.P.R. n. 115 del 2002) e le risultanze processuali del giudizio di divorzio, con particolare riguardo alle relazioni dei servizi sociali: nella prima la dichiara di aver avuto una relazione Pt_1
pag. 4 di 7 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
sentimentale con il da marzo 2019 a settembre 2021, ma di non aver mai Per_1
convissuto con lui e specifica che questi non ha mai partecipato o contribuito al man- tenimento suo o dei suoi due figli;
al contrario le relazioni dei servizi sociali danno conto della “costituzione di un nuovo nucleo familiare”;
- che, come già osservato, non viene in rilievo il dato della convivenza, contestata da parte ricorrente, ma il dato di una stabile e duratura relazione affettiva, quale emerge chiaramente dagli atti processuali del giudizio a quo: in particolare, nella sentenza di divorzio si legge che, successivamente ai provvedimenti presidenziali emessi in data
5.2.2019, “i Servizi Sociali depositavano una relazione predisposta dietro incarico con- ferito dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma in ragione dei segnalati comportamenti aggressivi e violenti assunti dal compagno della sig.ra nei confronti di questa e dei minori” (p. 2) e, inoltre, che nella relazione Pt_1
dei servizi sociali depositata il 17.11.2020, si afferma che i minori “si trovano a vivere in un contesto equilibrato, riuscendo ad intrattenere regolari e sereni rapporti con ambedue i genitori e con l'attuale compagno della madre, anch'egli collaborativo e presente” (p. 3); infine, nella stessa sentenza, la reiezione della domanda della Pt_1
di ottenere l'assegno divorzile è motivata nei seguenti termini “la relazione stabile con il nuovo compagno, presente e coinvolto nella vita familiare come riscontrato nelle relazioni del Servizio Sociale (vedi Relazione depositata in data 17.11.2020), si sostan- zia in una circostanza che in ogni caso esclude ogni residua solidarietà post-matrimo- niale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo di mantenimento (Cass. n. 6855/2015; nello stesso senso Cass. n.
2466/2016).” (p. 4);
- che nel corso del giudizio di divorzio sono state acquisite plurime relazioni dei servizi sociali, nelle quali – fatta eccezione per quella “predisposta dietro incarico conferito dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma” per un sospetto di maltrattamenti inflitti (anche) ai figli minori della da parte del suo Pt_1
compagno dell'epoca, identificato in tale (v. relazione del 19.4.2019) Persona_2
– si riferisce chiaramente di uno stabile e duraturo rapporto affettivo che la Pt_1
pag. 5 di 7 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
intratteneva con il divenuto presenza costante e collaborativa per il mènage Per_1
familiare, nonché vero e proprio punto di riferimento anche per entrambi i figli della donna (v. relazioni del 31.8.2019, 11.11.2019, 11.2.2020, 13.5.2020, 18.8.2020,
12.11.2020);
- che a fronte di simili ripetuti riscontri, forniti da un pubblico servizio, correttamente il Tribunale ha ritenuto di verificare la permanenza del requisito reddituale per l'am- missione al patrocinio a spese dello Stato, richiedendo alla di produrre “i redditi Pt_1
delle persone conviventi, intendendosi queste anche indipendentemente dall'effettiva residenza anagrafica” e gli “estratti dei conti correnti intestati all'istante e ai conviventi”
(così l'ordinanza del 7.11.2023);
- che la ha invece prodotto l'autodichiarazione innanzi ricordata (in cui afferma Pt_1
che non ha mai convissuto con il e che questi non ha mai partecipato o con- Per_1
tribuito al mantenimento suo o dei suoi due figli) e un estratto conto della giacenza media di cui è titolare presso Poste Italiane s.p.a.;
- che così agendo la ricorrente ha disatteso l'onere, che le incombeva, di dimostrare il possesso del requisito reddituale per l'ammissione e la permanenza al beneficio del patrocinio a spese dello Stato: del tutto correttamente, pertanto, il Tribunale ha pro- nunciato il decreto del 10.4.2025, con cui ha sia revocato l'ammissione della al Pt_1
patrocinio a spese dello Stato sia, conseguentemente, respinto la domanda del suo difensore, avv. NI, di liquidazione degli onorari;
- che il rigetto dell'opposizione comporta la condanna del ricorrente soccombente alla refusione delle spese processuali del presente giudizio, liquidate come in dispositivo con riduzione al 50% dei parametri medi stante la semplicità delle questioni affrontate e decise;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il Tribunale in composizione monocratica così provvede:
(a) respinge l'opposizione proposta da e RA NI nei Parte_1
confronti del contro il decreto impugnato;
Controparte_2
pag. 6 di 7 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
(b) condanna le ricorrenti, in solido fra loro, a rifondere al Controparte_2
le spese processuali, che liquida in € 425,50 per compensi professionali
[...]
(di cui € 212,50 per la fase di studio ed € 212,50 per la fase introduttiva), oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Viterbo, il 5 novembre 2025.
IL PRESIDENTE
(RA OD)
Verbale chiuso alle ore 17,30.
pag. 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO (Verbale di udienza di comparizione delle parti)
Il giorno cinque del mese di novembre dell'anno duemilaventicinque, dinanzi il Presi- dente del Tribunale, RA OD, alle ore 9,50 viene chiamata la causa fra Pt_1
e , iscritta al R.G. n. 957 dell'anno 2025.
[...] Controparte_1
Sono comparsi:
- per la sig.ra e per l'Avv. RA NI, l'Avv. Elisa Nardocci in so- Parte_1 stituzione dell'Avv. F. NI per delega orale;
- nessuno per il Ministero di Giustizia.
L'Avv. Nardocci si riporta agli atti di parte ricorrente, chiedendone l'accoglimento delle conclusioni, comprese quelle istruttorie, e dichiara di rinunciare alla lettura del disposi- tivo.
Il Presidente
decide come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
in composizione monocratica, in persona del Presidente dott. RA OD, all'udi- enza del 5 novembre 2025, dopo la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 957 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
TRA
, elettivamente domiciliata in Viterbo alla Via Rosselli n. 2 presso lo Parte_1 studio legale dell'avv. RA NI, che la rappresenta e difende per delega al- legata al ricorso
UF FR, elettivamente domiciliata in Viterbo alla Via Rosselli n. 2 presso il proprio studio legale, rappresentata e difesa da sé medesima ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
– ricorrenti –
E
, in persona del pro tempore, elettivamente Controparte_2 CP_3 domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell'Avvocatura ge- nerale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege
– resistente –
avente per oggetto: opposizione al decreto di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di contestuale rigetto dell'istanza di pagamento del compenso al difensore.
CONCLUSIONI: all'odierna udienza, parte ricorrente ha discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e concluso come da verbale.
RITENUTO IN FATTO
- che con procedimento semplificato ex art. 281-decies c.p.c. la sig.ra e Parte_1
l'avv. RA NI hanno proposto opposizione, ai sensi degli artt. 84 e 170
d.P.R. n. 115 del 2002, al decreto emesso in data 10.4.2025 e depositato il giorno seguente, con il quale il Tribunale di Viterbo revocò l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della sig.ra difesa dall'avv. NI, nel giudizio di cessazione Pt_1
degli effetti civili del matrimonio iscritto al R.G. n. 2620 dell'anno 2018 e nel con- tempo respinse l'istanza di liquidazione dei compensi professionali formulata dal di- fensore;
- che le ricorrenti hanno chiesto di riformare il decreto impugnato, ritenere sussi- stenti i requisiti per beneficiare del patrocinio a spese dello Stato e liquidare il pag. 2 di 7 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
compenso spettante al difensore nella misura indicata nell'istanza di liquidazione a suo tempo depositata;
- che, richiamato il fondamento costituzionale del diritto alla difesa processuale as- sicurata dall'istituto del patrocinio a spese dello Stato, parte ricorrente censura il de- creto impugnato per avere fondato la decisione di revoca sul difetto del requisito red- dituale, desunto dalla circostanza – ritenuta erronea e smentita dalle produzioni doc- umentali offerte – della convivenza della sig.ra con tale du- Pt_1 Persona_1
rante lo svolgimento del giudizio a quo e nel conseguente sostegno economico che questi avrebbe apportato ai suoi redditi;
di contro, la pur ammettendo di avere Pt_1
intrattenuto una relazione sentimentale con il el periodo compreso fra marzo Per_1
2019 e settembre 2021, ha negato decisamente che vi sia stata stabile convivenza fra di loro, come desumibile dalle certificazioni anagrafiche in atti, e, soprattutto, ha escluso che il compagno abbia mai contribuito alle sue esigenze economiche;
- che il Ministero della giustizia ha rilevato che il provvedimento di revoca ha una duplice ragione fondante: da un lato richiama gli atti processuali, in particolare le rela- zioni dei servizi sociali, dai quali è emersa la stabile convivenza fra la e il Pt_1 Per_1
sicché i redditi di quest'ultimo sono stati correttamente considerati ai fini dell'ammis- sione al patrocinio a spese dello Stato;
dall'altro la ha disatteso l'invito – impartito Pt_1
dal giudice con ordinanza del 7.11.2023 – a produrre gli estratti dei conti correnti intestati a lei e ai suoi conviventi, essendosi limitata a depositare estratti della giacenza media relativi al proprio conto corrente, documentazione che non indica le effettive disponibilità finanziarie della titolare;
- che, pertanto, secondo il il provvedimento di revoca è legittimo, non CP_1
avendo la dimostrato la sussistenza del requisito reddituale di ammissione al Pt_1
beneficio;
- che, acquisite le produzioni documentali del ricorrente, dopo la discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5.11.2025 ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.;
CONSIDERATO IN DIRITTO
pag. 3 di 7 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
- che l'opposizione non è fondata e va respinta per le ragioni di seguito esposte;
- che indubbiamente il diritto alla difesa processuale ha fondamente costituzionale, ma altrettanto indubbiamente il patrocinio a spese dello Stato – che di quel diritto è una delle possibili forme di manifestazione – è disciplinato da norme che ne consen- tono il concreto esercizio compatibilmente le risorse economiche disponibili: sicché la mera ammissione provvisoria al beneficio, deliberata dal Consiglio dell'Ordine de- gli Avvocati per i processi civili, non comporta alcun automatismo di liquidazione del compenso in favore del difensore che abbia assistito la parte ammessa, ben potendo
(e dovendo) il giudice verificare la sussistenza e la permanenza del requisito reddituale fino alla definizione del processo e revocare l'ammissione tanto ove quel requisito sia carente ab origine o sia venuto meno successivamente quanto ove non siano state fornite dall'interessato le notizie o le documentazioni richieste dal giudice ex art. 127, comma 4, d.P.R. n. 115 del 2002 per effettuare le relative verifiche;
- che l'art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002, nel fissare le condizioni di ammissione al patro- cinio a spese dello Stato, al comma 2 stabilisce che, qualora l'interessato conviva con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante;
- che per familiari devono intendersi non soltanto coloro i quali sono legati all'istante da vincoli di consanguineità o comunque giuridici, ma anche quanti convivono con lui, rilevando un legame affettivo stabile e duraturo, a prescindere dalla coabitazione fisica (Cass. 7.2.2024, n. 3501; 26.6.2023, n. 18134);
- che, pertanto, la documentazione anagrafica prodotta dalle ricorrenti è a questo ri- guardo del tutto irrilevante, dovendo aversi riguardo piuttosto che al dato formale ri- sultante dalle certificazioni a quello effettivo;
- che il provvedimento di revoca oggetto della presente opposizione mette in luce la contraddittorietà fra il contenuto della autodichiarazione depositata dalla in ri- Pt_1
sposta all'invito del 7.11.2023 (adottato ai sensi dell'art. 127, comma 4, d.P.R. n. 115 del 2002) e le risultanze processuali del giudizio di divorzio, con particolare riguardo alle relazioni dei servizi sociali: nella prima la dichiara di aver avuto una relazione Pt_1
pag. 4 di 7 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
sentimentale con il da marzo 2019 a settembre 2021, ma di non aver mai Per_1
convissuto con lui e specifica che questi non ha mai partecipato o contribuito al man- tenimento suo o dei suoi due figli;
al contrario le relazioni dei servizi sociali danno conto della “costituzione di un nuovo nucleo familiare”;
- che, come già osservato, non viene in rilievo il dato della convivenza, contestata da parte ricorrente, ma il dato di una stabile e duratura relazione affettiva, quale emerge chiaramente dagli atti processuali del giudizio a quo: in particolare, nella sentenza di divorzio si legge che, successivamente ai provvedimenti presidenziali emessi in data
5.2.2019, “i Servizi Sociali depositavano una relazione predisposta dietro incarico con- ferito dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma in ragione dei segnalati comportamenti aggressivi e violenti assunti dal compagno della sig.ra nei confronti di questa e dei minori” (p. 2) e, inoltre, che nella relazione Pt_1
dei servizi sociali depositata il 17.11.2020, si afferma che i minori “si trovano a vivere in un contesto equilibrato, riuscendo ad intrattenere regolari e sereni rapporti con ambedue i genitori e con l'attuale compagno della madre, anch'egli collaborativo e presente” (p. 3); infine, nella stessa sentenza, la reiezione della domanda della Pt_1
di ottenere l'assegno divorzile è motivata nei seguenti termini “la relazione stabile con il nuovo compagno, presente e coinvolto nella vita familiare come riscontrato nelle relazioni del Servizio Sociale (vedi Relazione depositata in data 17.11.2020), si sostan- zia in una circostanza che in ogni caso esclude ogni residua solidarietà post-matrimo- niale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo di mantenimento (Cass. n. 6855/2015; nello stesso senso Cass. n.
2466/2016).” (p. 4);
- che nel corso del giudizio di divorzio sono state acquisite plurime relazioni dei servizi sociali, nelle quali – fatta eccezione per quella “predisposta dietro incarico conferito dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma” per un sospetto di maltrattamenti inflitti (anche) ai figli minori della da parte del suo Pt_1
compagno dell'epoca, identificato in tale (v. relazione del 19.4.2019) Persona_2
– si riferisce chiaramente di uno stabile e duraturo rapporto affettivo che la Pt_1
pag. 5 di 7 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
intratteneva con il divenuto presenza costante e collaborativa per il mènage Per_1
familiare, nonché vero e proprio punto di riferimento anche per entrambi i figli della donna (v. relazioni del 31.8.2019, 11.11.2019, 11.2.2020, 13.5.2020, 18.8.2020,
12.11.2020);
- che a fronte di simili ripetuti riscontri, forniti da un pubblico servizio, correttamente il Tribunale ha ritenuto di verificare la permanenza del requisito reddituale per l'am- missione al patrocinio a spese dello Stato, richiedendo alla di produrre “i redditi Pt_1
delle persone conviventi, intendendosi queste anche indipendentemente dall'effettiva residenza anagrafica” e gli “estratti dei conti correnti intestati all'istante e ai conviventi”
(così l'ordinanza del 7.11.2023);
- che la ha invece prodotto l'autodichiarazione innanzi ricordata (in cui afferma Pt_1
che non ha mai convissuto con il e che questi non ha mai partecipato o con- Per_1
tribuito al mantenimento suo o dei suoi due figli) e un estratto conto della giacenza media di cui è titolare presso Poste Italiane s.p.a.;
- che così agendo la ricorrente ha disatteso l'onere, che le incombeva, di dimostrare il possesso del requisito reddituale per l'ammissione e la permanenza al beneficio del patrocinio a spese dello Stato: del tutto correttamente, pertanto, il Tribunale ha pro- nunciato il decreto del 10.4.2025, con cui ha sia revocato l'ammissione della al Pt_1
patrocinio a spese dello Stato sia, conseguentemente, respinto la domanda del suo difensore, avv. NI, di liquidazione degli onorari;
- che il rigetto dell'opposizione comporta la condanna del ricorrente soccombente alla refusione delle spese processuali del presente giudizio, liquidate come in dispositivo con riduzione al 50% dei parametri medi stante la semplicità delle questioni affrontate e decise;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il Tribunale in composizione monocratica così provvede:
(a) respinge l'opposizione proposta da e RA NI nei Parte_1
confronti del contro il decreto impugnato;
Controparte_2
pag. 6 di 7 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
(b) condanna le ricorrenti, in solido fra loro, a rifondere al Controparte_2
le spese processuali, che liquida in € 425,50 per compensi professionali
[...]
(di cui € 212,50 per la fase di studio ed € 212,50 per la fase introduttiva), oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Viterbo, il 5 novembre 2025.
IL PRESIDENTE
(RA OD)
Verbale chiuso alle ore 17,30.
pag. 7 di 7