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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 16972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16972 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MA EN Presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 18003/2024 promossa da:
(C.F. , nato a ROMA (RM) in [...]_1 C.F._1
18/04/1970, con il patrocinio degli avv.ti BONETTI MICHELE e ANTONELLIS SILVIA, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a ROMA (RM) in [...]_1 C.F._2
21/09/1976, con il patrocinio dell'avv. LOVELLO ORNELLA, giusta procura in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da accordo
Ragioni in fatto e in diritto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 30/04/2024 e regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ha chiesto, a parziale modifica del Parte_1 provvedimento emesso il 12/11/2021 nel procedimento di divorzio congiunto n.r.g. 7343/2021, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Il figlio è affidato ad entrambi Persona_1
i genitori con l'obbligo degli stessi di provvedere in pari misura (50% cadauno) alle spese ordinarie e straordinarie (ivi comprese quelle dentali) per il mantenimento dello stesso. - Alcun assegno di mantenimento a carico del a favore della sig.ra Parte_1 Controparte_1
è più dovuto dal settembre 2023, in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso per tutte le ragioni di cui in atto premessa e conseguentemente disporne la revoca. - Il figlio trascorrerà con entrambi i genitori, in parti uguali, il Persona_1 proprio tempo (anche a settimane alterne) e i genitori in maniera alternata pagheranno le somme per i viaggi e i trasporti necessari per il figlio per recarsi presso le rispettive abitazioni del padre e della madre. Durante il periodo estivo e durante le feste trascorrerà il Per_1
50% del tempo con entrambi i genitori tranne diversi accordi con gli stessi e sempre secondo la volontà del figlio. - Gli assegni familiari saranno divisi tra i genitori al 50%.”
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domanda Controparte_1 avversarie ed in particolar modo della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore chiedeva, altresì, in via riconvenzionale, l'aumento Per_1 dell'assegno di mantenimento ad € 600,00 mensili per le ragioni di cui alla memoria di costituzione.
Nelle more del giudizio ed anche all'esito dell'audizione del minore da parte del Per_1
G.D., le parti raggiungevano un accordo e chiedevano la definizione del giudizio alle seguenti condizioni concordate:
- Le parti acconsentono, di comune accordo, affinché il figlio, torni a Persona_1
Roma e frequenti l'Istituto Scolastico “Vincenzo Gioberti”, le cui pratiche per il trasferimento dal Convitto di Spoleto ove il ragazzo studia attualmente saranno curate dalla madre sig.ra
Controparte_1
- Il figlio dal suo ritorno a Roma starà con i genitori a settimane alterne (dal lunedì alla domenica), una settimana con il padre ed una con la madre;
- Durante il periodo estivo (nei mesi di luglio ed agosto) il figlio trascorrerà con il padre e la madre due settimane alternate (15 giorni consecutivi con il padre e 15 gg. consecutivi con la madre) ogni anno da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno e sempre salvo diverso accordo tra gli stessi. Nell'anno 2026 il figlio starà con la madre le prime due settimane di luglio e con il padre le successive due e così alternandosi di anno in anno.
- Il verserà alla madre la somma mensile di euro 300 per il mantenimento del figlio Per_1 che sarà soggetta ad aggiornamento Istat come per legge;
- Le parti dichiarano che ogni ulteriore condizione di cui al provvedimento di scioglimento degli effetti civili del matrimonio del 12 novembre 2021 è da ritenersi invariata.
Ritenuta la congruità delle condizioni concordate dalle parti, ferma la valenza meramente negoziale delle condizioni che esulano dall'oggetto del presente giudizio, il Tribunale dispone in conformità senza alcuna pronuncia sulle spese, data la natura congiunta delle conclusioni.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, dispone in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo depositato con note congiunte del 07/10/2025, le cui condizioni sono riportate in parte motiva. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 20 novembre 2025.
Il Presidente rel. est.
MA EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MA EN Presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 18003/2024 promossa da:
(C.F. , nato a ROMA (RM) in [...]_1 C.F._1
18/04/1970, con il patrocinio degli avv.ti BONETTI MICHELE e ANTONELLIS SILVIA, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a ROMA (RM) in [...]_1 C.F._2
21/09/1976, con il patrocinio dell'avv. LOVELLO ORNELLA, giusta procura in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da accordo
Ragioni in fatto e in diritto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 30/04/2024 e regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ha chiesto, a parziale modifica del Parte_1 provvedimento emesso il 12/11/2021 nel procedimento di divorzio congiunto n.r.g. 7343/2021, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Il figlio è affidato ad entrambi Persona_1
i genitori con l'obbligo degli stessi di provvedere in pari misura (50% cadauno) alle spese ordinarie e straordinarie (ivi comprese quelle dentali) per il mantenimento dello stesso. - Alcun assegno di mantenimento a carico del a favore della sig.ra Parte_1 Controparte_1
è più dovuto dal settembre 2023, in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso per tutte le ragioni di cui in atto premessa e conseguentemente disporne la revoca. - Il figlio trascorrerà con entrambi i genitori, in parti uguali, il Persona_1 proprio tempo (anche a settimane alterne) e i genitori in maniera alternata pagheranno le somme per i viaggi e i trasporti necessari per il figlio per recarsi presso le rispettive abitazioni del padre e della madre. Durante il periodo estivo e durante le feste trascorrerà il Per_1
50% del tempo con entrambi i genitori tranne diversi accordi con gli stessi e sempre secondo la volontà del figlio. - Gli assegni familiari saranno divisi tra i genitori al 50%.”
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domanda Controparte_1 avversarie ed in particolar modo della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore chiedeva, altresì, in via riconvenzionale, l'aumento Per_1 dell'assegno di mantenimento ad € 600,00 mensili per le ragioni di cui alla memoria di costituzione.
Nelle more del giudizio ed anche all'esito dell'audizione del minore da parte del Per_1
G.D., le parti raggiungevano un accordo e chiedevano la definizione del giudizio alle seguenti condizioni concordate:
- Le parti acconsentono, di comune accordo, affinché il figlio, torni a Persona_1
Roma e frequenti l'Istituto Scolastico “Vincenzo Gioberti”, le cui pratiche per il trasferimento dal Convitto di Spoleto ove il ragazzo studia attualmente saranno curate dalla madre sig.ra
Controparte_1
- Il figlio dal suo ritorno a Roma starà con i genitori a settimane alterne (dal lunedì alla domenica), una settimana con il padre ed una con la madre;
- Durante il periodo estivo (nei mesi di luglio ed agosto) il figlio trascorrerà con il padre e la madre due settimane alternate (15 giorni consecutivi con il padre e 15 gg. consecutivi con la madre) ogni anno da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno e sempre salvo diverso accordo tra gli stessi. Nell'anno 2026 il figlio starà con la madre le prime due settimane di luglio e con il padre le successive due e così alternandosi di anno in anno.
- Il verserà alla madre la somma mensile di euro 300 per il mantenimento del figlio Per_1 che sarà soggetta ad aggiornamento Istat come per legge;
- Le parti dichiarano che ogni ulteriore condizione di cui al provvedimento di scioglimento degli effetti civili del matrimonio del 12 novembre 2021 è da ritenersi invariata.
Ritenuta la congruità delle condizioni concordate dalle parti, ferma la valenza meramente negoziale delle condizioni che esulano dall'oggetto del presente giudizio, il Tribunale dispone in conformità senza alcuna pronuncia sulle spese, data la natura congiunta delle conclusioni.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, dispone in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo depositato con note congiunte del 07/10/2025, le cui condizioni sono riportate in parte motiva. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 20 novembre 2025.
Il Presidente rel. est.
MA EN