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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/05/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il provvedimento con cui l'udienza del 15.5.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 1875 / 2024;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 12/04/2024 ed iscritto al n 1875 - 2024 RG , vertente tra
- (C.F. ) – nato a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria il 12/11/1954 e ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Via Madonna delle Nevi 2 Reggio Calabria presso lo studio dell'avvocato Franco Lento (C.F. legale C.F._2 convenzionato con Ente Sede Provinciale di Reggio CP_1 CP_2
Calabria, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
(C.F. Controparte_3 P.IVA_1
– P.IVA ), con sede in Roma, in persona del Presidente e legale P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio negli uffici dell'Avvocatura INPS in Reggio Calabria, Viale Calabria 82, presso l'Avv. Ettore Triolo ( ) e l'Avv. C.F._3
Valeria Grandizio ), dai quali è rappresentato e C.F._4 difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente in virtù di procura generale alle liti per atto Notar del 22.03.2024 in Roma (repertorio Persona_1
37875 – raccolta 7313);
- resistente-
1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il ricorrente chiede il riconoscimento del diritto alla pensione indiretta ai superstiti quale figlio inabile del sig. nato a [...] Persona_2 il 2.09.1931 e deceduto il 28.04.2023.
Allega di aver presentato in data 18/05/2023 domanda amministrativa n.
2140963400133. L , con provvedimento dell'1/06/2023, rigettava la CP_3 domanda con la seguente motivazione “non è riconosciuto inabile alla data della morte del familiare”. Avverso tale decisione il ricorrente, in data 22/06/2023 proponeva ricorso al Comitato Provinciale sede di Reggio CP_3
Calabria che, con delibera N. 2319330 del 14/09/2023, deliberava il mancato accoglimento del ricorso presentato.
Allega che si trovava già all'epoca del decesso del padre nelle condizioni di cui all'articolo 22 della Legge del 21 Luglio 1965, n. 903 che annovera tra i beneficiari del trattamento pensionistico ai superstiti i figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento della morte.
Precisa che con Decreto di Omologa procedimento R.G.N. 5425/2013 era stato riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% ex art 12 l. 118/71 a decorrere dal 06/06/2013 in via definitiva.
Allega inoltre il requisito reddituale e la vivenza a carico: è stato mantenuto in maniera continuativa dal padre in quanto non aveva redditi da lavoro retribuito fino alla morte del padre ed a tutt'oggi non ha reddito da lavoro retribuito. Chiede accertarsi il diritto alla pensione e condannarsi l'ente previdenziale all'erogazione.
§ 2. Si è costituito l'ente previdenziale che resiste al ricorso riportandosi a quanto accertato in sede amministrativa, ribadendo che gli accertamenti sanitari eseguiti durante la procedura amministrativa hanno messo in evidenza l'inesistenza di infermità che rendano inabile parte ricorrente.
§ 3. Il ricorso è risultato fondato per le ragioni che seguono e va accolto.
Risulta la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario della totale inabilità al lavoro al momento del decesso del padre. Sul punto occorre fare riferimento alle conclusioni della disposta ctu medico-legale, espletata dal dr. il quale ha accertato che il ricorrente è affetto da una Persona_3 serie di patologie invalidanti (dettagliatamente esaminate dal CTU), a carattere cronico, con tendenza ad ulteriore peggioramento, insorte da anni e
2 non emendabili, per le quali si trova nell'assoluta e permanente impossibilità
a svolgere qualsiasi attività lavorativa, situazione già consolidata già alla data del decesso del genitore (il 28/4/2023).
La perizia, da intendersi qui integralmente riportata e trascritta, appare logicamente corretta e motivata, non è stata oggetto di censure e non vi sono ragioni per discostarsene.
Il ricorrente ha assolto l'onere probatorio con riferimento all'ulteriore requisito della cd. vivenza a carico, mentre non risultano elementi di segno contrario.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
§ 4. Le spese processuali seguono la soccombenza: le spese legali vengono liquidate in dispositivo;
le spese di CTU vengono liquidate come da separato decreto.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente sig.
[...]
(C.F. ) ha diritto a percepire, quale figlio Pt_1 C.F._1 totalmente inabile di (nato a [...] il [...] e Persona_2 deceduto il 28.04.2023), la pensione di reversibilità, poiché affetto da infermità tali che determinano l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa sin dalla data del decesso del genitore avvenuto il 28.04.2023;
- condanna l' , in persona Controparte_3 del legale rapp.te p.t., al pagamento dei ratei della sopra specificata pensione di reversibilità, oltre interessi legali come per legge;
- condanna l' , in persona Controparte_3 del legale rapp.te p.t., alla refusione delle spese legali, che liquida in euro
5.391,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali
15%, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Franco Lento, dichiaratosi procuratore antistatario;
- pone definitivamente e per intero a carico dell il costo CP_3 dell'accertamento peritale, liquidato come da separato decreto a favore del
CTU dr. Persona_3
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 16/05/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
3
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il provvedimento con cui l'udienza del 15.5.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 1875 / 2024;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 12/04/2024 ed iscritto al n 1875 - 2024 RG , vertente tra
- (C.F. ) – nato a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria il 12/11/1954 e ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Via Madonna delle Nevi 2 Reggio Calabria presso lo studio dell'avvocato Franco Lento (C.F. legale C.F._2 convenzionato con Ente Sede Provinciale di Reggio CP_1 CP_2
Calabria, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
(C.F. Controparte_3 P.IVA_1
– P.IVA ), con sede in Roma, in persona del Presidente e legale P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio negli uffici dell'Avvocatura INPS in Reggio Calabria, Viale Calabria 82, presso l'Avv. Ettore Triolo ( ) e l'Avv. C.F._3
Valeria Grandizio ), dai quali è rappresentato e C.F._4 difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente in virtù di procura generale alle liti per atto Notar del 22.03.2024 in Roma (repertorio Persona_1
37875 – raccolta 7313);
- resistente-
1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il ricorrente chiede il riconoscimento del diritto alla pensione indiretta ai superstiti quale figlio inabile del sig. nato a [...] Persona_2 il 2.09.1931 e deceduto il 28.04.2023.
Allega di aver presentato in data 18/05/2023 domanda amministrativa n.
2140963400133. L , con provvedimento dell'1/06/2023, rigettava la CP_3 domanda con la seguente motivazione “non è riconosciuto inabile alla data della morte del familiare”. Avverso tale decisione il ricorrente, in data 22/06/2023 proponeva ricorso al Comitato Provinciale sede di Reggio CP_3
Calabria che, con delibera N. 2319330 del 14/09/2023, deliberava il mancato accoglimento del ricorso presentato.
Allega che si trovava già all'epoca del decesso del padre nelle condizioni di cui all'articolo 22 della Legge del 21 Luglio 1965, n. 903 che annovera tra i beneficiari del trattamento pensionistico ai superstiti i figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento della morte.
Precisa che con Decreto di Omologa procedimento R.G.N. 5425/2013 era stato riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% ex art 12 l. 118/71 a decorrere dal 06/06/2013 in via definitiva.
Allega inoltre il requisito reddituale e la vivenza a carico: è stato mantenuto in maniera continuativa dal padre in quanto non aveva redditi da lavoro retribuito fino alla morte del padre ed a tutt'oggi non ha reddito da lavoro retribuito. Chiede accertarsi il diritto alla pensione e condannarsi l'ente previdenziale all'erogazione.
§ 2. Si è costituito l'ente previdenziale che resiste al ricorso riportandosi a quanto accertato in sede amministrativa, ribadendo che gli accertamenti sanitari eseguiti durante la procedura amministrativa hanno messo in evidenza l'inesistenza di infermità che rendano inabile parte ricorrente.
§ 3. Il ricorso è risultato fondato per le ragioni che seguono e va accolto.
Risulta la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario della totale inabilità al lavoro al momento del decesso del padre. Sul punto occorre fare riferimento alle conclusioni della disposta ctu medico-legale, espletata dal dr. il quale ha accertato che il ricorrente è affetto da una Persona_3 serie di patologie invalidanti (dettagliatamente esaminate dal CTU), a carattere cronico, con tendenza ad ulteriore peggioramento, insorte da anni e
2 non emendabili, per le quali si trova nell'assoluta e permanente impossibilità
a svolgere qualsiasi attività lavorativa, situazione già consolidata già alla data del decesso del genitore (il 28/4/2023).
La perizia, da intendersi qui integralmente riportata e trascritta, appare logicamente corretta e motivata, non è stata oggetto di censure e non vi sono ragioni per discostarsene.
Il ricorrente ha assolto l'onere probatorio con riferimento all'ulteriore requisito della cd. vivenza a carico, mentre non risultano elementi di segno contrario.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
§ 4. Le spese processuali seguono la soccombenza: le spese legali vengono liquidate in dispositivo;
le spese di CTU vengono liquidate come da separato decreto.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente sig.
[...]
(C.F. ) ha diritto a percepire, quale figlio Pt_1 C.F._1 totalmente inabile di (nato a [...] il [...] e Persona_2 deceduto il 28.04.2023), la pensione di reversibilità, poiché affetto da infermità tali che determinano l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa sin dalla data del decesso del genitore avvenuto il 28.04.2023;
- condanna l' , in persona Controparte_3 del legale rapp.te p.t., al pagamento dei ratei della sopra specificata pensione di reversibilità, oltre interessi legali come per legge;
- condanna l' , in persona Controparte_3 del legale rapp.te p.t., alla refusione delle spese legali, che liquida in euro
5.391,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali
15%, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Franco Lento, dichiaratosi procuratore antistatario;
- pone definitivamente e per intero a carico dell il costo CP_3 dell'accertamento peritale, liquidato come da separato decreto a favore del
CTU dr. Persona_3
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 16/05/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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