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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 19/11/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI L'AQUILA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
Dott.ssa Antonella CAMILLI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa, con atto di citazione, ritualmente notificato, passata a decisione all'udienza del 12 novembre 2025, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Giuseppe Marrone del foro di Napoli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di procura allegata all'atto di citazione.
Attrice
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Chiulli del CP_1
foro di Pescara ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio, in virtù di procura estesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Oggetto: risarcimento danni ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Conclusioni:
parte attrice: di cui in atti
parte convenuta: di cui in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società istante conveniva in giudizio la società al CP_1 fine di ottenere una pronuncia di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali dalla stessa subiti in conseguenza di un sinistro verificatosi in località Ateleta di L'Aquila.
In particolare, esponeva che in data 6 gennaio 2021, alla guida della Mercedes trg. FH645PW, Parte_2
di cui è proprietaria, stava transitando lungo la S.S. 652, allorché in prossimità della chilometrica 281, nell'affrontare una curva, sbandava ed andava ad impattare contro il guardrail, a causa della presenza di ghiaccio sulla strada, riportando i conseguenti danni patrimoniali per il risarcimento dei quali in questa sede agisce.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, parte convenuta non contestava il rapporto di custodia con la res, ma eccepiva il comportamento colposo del conducente del mezzo, il quale non aveva adeguato la sua condotta alle condizioni della strada, così causando il sinistro stradale.
Tanto esposto, osserva il giudicante che la domanda deve essere qualificata ai sensi dell'art. 2051 c.c., in ragione della formulazione in tal senso espressa nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato come ai fini dell'applicabilità del 2051 c.c., per i danni arrecati da cose in custodia, occorre distinguere le situazioni di pericolo connesse alla struttura ed alle pertinenze della cosa in custodia da quelle circostanze di pericolo provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non prevedibile modificazione dello stato della cosa, che ponga a repentaglio la incolumità degli utenti della strada, fruitori del bene pubblico (come la perdita di oggetti da parte di veicoli in transito, formazione di ghiaccio sul manto stradale, perdita di sostanze oleose da parte di veicoli in transito), in cui è più agevole la dimostrazione della prova contraria, circa la non evitabilità del pericolo in ragione del minimo lasso temporale intercorso tra la sua insorgenza ed il pregiudizio arrecato all'utente del bene.
È evidente che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., si fonda su un rapporto oggettivo del custode con la cosa, ed il custode risponde dei danni prodotti dal bene non perché ha assunto un comportamento poco diligente, ma per la particolare posizione in cui si trovava rispetto alla cosa e, quindi, secondo una logica che
è propria della responsabilità oggettiva.
Pertanto, una volta accertato il collegamento tra la cosa custodita ed il danno, subito sorge a carico del custode la presunzione di responsabilità, per vincere la quale egli deve dimostrare il caso fortuito, e tale è considerato anche la condotta negligente del danneggiato, mentre il fatto ignoto resta a carico del custode in ossequio alla ratio garantista dell'art. 2051 c.c. . Nel caso in esame, all'esito dell'evidenza probatoria, in particolare della testimonianza resa da Tes_1
, trasportato all'interno del veicolo, è emerso che mentre il conducente del veicolo di proprietà della
[...] società istante stava transitando sulla SS 652, nell'affrontare una curva sbandava ed andava a finire nell'opposta corsia di marcia, per terminare la sua corsa contro il guardrail.
Il testimone ha precisato che la neve si trovava accumulata lungo il margine della strada, mentre il centro della carreggiata era sgombera di neve e di ghiaccio;
quindi, in prossimità del guardrail vi era una lastra di ghiaccio.
In particolare, il testimone ha riferito quanto segue “la strada era sgombera di neve mentre sotto il guardrail
c'era la neve e sulla sede stradale quando siamo scesi dal mezzo ho visto che era ghiacciata lungo il margine, mentre al centro non c'era ghiaccio”; sul cap. 7):” io ricordo che il ghiaccio era presente lungo il margine della strada”.
La parte convenuta ha prodotto in giudizio l'avviso della Protezione Civile, da cui emerge che il 6 gennaio
2021 vi era un'allerta meteo, in ragione della eccezionalità delle precipitazioni nevose e delle temperature rigide.
Il report degli interventi, allegato n. 2 di parte convenuta, dimostra che l' aveva attivato le misure CP_1
organizzative volte a sgomberare le strade dalla neve e dal ghiaccio.
Il costituto processuale ha, quindi, dimostrato che il giorno dell'incidente vi erano condizioni meteorologiche avverse, tanto che, in data 5 gennaio 2021, la Protezione Civile aveva diramato il bollettino di allerta meteo;
dunque, lungo il margine della strada si vedeva la neve, verosimilmente accumulata dagli spazzaneve, ma la carreggiata era sgombra di neve, mentre il ghiaccio si trovava in corrispondenza del margine delle corsie.
Pertanto, l'evidenza probatoria ha dimostrato che la parte convenuta aveva realizzato gli interventi necessari a garantire la circolazione dei veicoli sulla SS 652, in condizioni di sicurezza, posto che l'allerta meteo avvisava
(anche gli utenti della strada) della natura eccezionale delle precipitazioni nevose e delle temperature rigide nei giorni del 5 e del 6 gennaio 2021.
Orbene, in ragione dello stato dei luoghi, (strada di montagna, nevicate nei giorni immediatamente antecedenti al sinistro;
temperature rigide;
presenza di neve e ghiaccio ai margini della strada, etc.) evincibile sia dalla fotografia prodotta in atti che dalle dichiarazioni del testimone escusso (il quale ha precisato che la strada non era ghiacciata ed innevata nella parte centrale, ma soltanto lungo i margini), nonché dell'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, il conducente del mezzo avrebbe dovuto adottare una maggiore prudenza ed attenzione nel transitare sulla strada, posto che la SS 652 “ di fondo Valle di Sangro” era ricompresa nella zona interessata dal fenomeno meteorologico eccezionale ed era prevedibilmente insidiosa, per cui il conducente del veicolo nell'affrontare la curva avrebbe dovuto prestare una particolare attenzione alla guida del mezzo, superiore a quella normalmente attendibile in situazioni di normalità (velocità bassa, cautela nell'azionare il freno di servizio, manovre non brusche, etc..).
Invero, le condizioni meteo avverse erano note sia alla parte convenuta, che al conducente del mezzo
(almeno avrebbero dovuto essere tali), posto che in data 5 gennaio 2021 era stato diramato l'avviso della
Protezione Civile, per cui dalla parte convenuta era esigibile la condotta di azionare i mezzi spargisale e spazzaneve, finalizzati ad assicurare la transitabilità della strada, circostanza questa dimostrata in giudizio;
dunque, il conducente del mezzo doveva adottare una prudenza qualificata ed una maggiore attenzione nel transitare sulla strada, posto che in ragione della eccezionalità del fenomeno termico e delle rigide temperature registrate il giorno dell'incidente, la presenza di ghiaccio in qualche tratto della strada risultava prevedibile anche in presenza di tutti gli accorgimenti tecnici posti in essere dalla convenuta.
Pertanto, l'attore avrebbe dovuto adeguare la sua velocità allo stato dei luoghi e ciò non ha fatto, atteso che i danni riportati dal mezzo, come raffigurati nella fotografia prodotta in giudizio, dimostrano che la velocità non era affatto moderata.
Infatti, la prova della velocità non adeguata può essere raggiunta anche in via presuntiva, sulla base delle circostanze concrete del fatto (ex multis Cass. Civ. n. 2255 del 2025); dunque, nel caso di specie, i gravi danni riportati alla carrozzeria del veicolo, completamente distrutta nella parte anteriore, a causa dell'urto contro il guardrail, dimostrano che il conducente non aveva adeguato la sua velocità all'emergenza meteo ed alle caratteristiche della strada, nei termini indicati in narrativa.
Invero, la circostanza che il conducente del veicolo della società istante abbia sbandato nell'affrontare una curva dimostra verosimilmente che il conducente del mezzo non aveva adeguato la sua velocità alle condizioni della strada e del tempo, posto che è lo stesso testimone indicato dall'attore a precisare che la carreggiata era pulita e non era ghiacciata, ma soltanto in prossimità dei margini era visibile la neve accumulata dagli spazzaneve e la lastra di ghiaccio.
Orbene, non appare revocabile in dubbio come, in materia di responsabilità da cosa in custodia, i principi pretori, hanno da ultimo cercato di conciliare la natura oggettiva della responsabilità con il principio di autoresponsabilità che deve orientare la condotta degli utilizzatori della res, i quali devono entrare in contatto con la res pubblica o privata, adottando le dovute cautele ed attenzioni, in guisa che all'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c. fa sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entra in contatto con la res, “sicchè quando la situazione di pericolo ingeneratasi nella res sarebbe stata superabile con l'adozione di un comportamento particolarmente cauto da parte del danneggiato potrà escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento” (cfr Cass. Civ. n. 23584/13; Cass. Civ. n.
11661/14; Cass. Civ. n. 15859/15).
Pertanto, la responsabilità del custode deve essere esclusa allorché all'esito dell'istruttoria risulti che l'insidia seppur non segnalata era comunque visibile, prevedibile ed evitabile dall'utilizzatore della res, il quale se avesse tenuto una condotta adeguata alle circostanze emerse (pericolo prevedibile e/o visibile,) avrebbe certamente impedito l'eventus damni. (cfr Cass. Civ. n. 1999/14)
In conclusione, sulla scorta degli elementi probatori forniti dalle parti è possibile concludere che il sinistro
“più probabilmente che non”, si è verificato a causa della condotta del conducente del mezzo, posto che, nel caso de quo, la res ha assunto il rango di mera occasione del danno, per cui l'eventus damni risulta ascrivibile al medesimo.
In ragione di quanto esposto in narrativa, la domanda non risulta meritevole di accoglimento, atteso che la parte convenuta ha dimostrato il fatto del terzo che ha reciso la causalità tra la res ed il danno evento.
Le spese del giudizio devono seguire la soccombenza dell'attore e vanno liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOP Dr.ssa Antonella CAMILLI, definitivamente giudicando sulla causa civile promossa, con atto di citazione ritualmente notificato da
[...]
ei confronti di ogni diversa istanza, eccezione e deduzione Parte_1 CP_1
disattesa e respinta, così decide:
1. Respinge la domanda;
2. Condanna la parte attrice al rimborso delle spese di lite sostenute dalla parte convenuta che liquida in euro 2.700,00, oltre accessori per legge dovuti, ai sensi del D.M. n. 147/2022;
L'Aquila 14 novembre 2025 Dr.ssa Antonella Camilli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
Dott.ssa Antonella CAMILLI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa, con atto di citazione, ritualmente notificato, passata a decisione all'udienza del 12 novembre 2025, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Giuseppe Marrone del foro di Napoli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di procura allegata all'atto di citazione.
Attrice
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Chiulli del CP_1
foro di Pescara ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio, in virtù di procura estesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Oggetto: risarcimento danni ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Conclusioni:
parte attrice: di cui in atti
parte convenuta: di cui in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società istante conveniva in giudizio la società al CP_1 fine di ottenere una pronuncia di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali dalla stessa subiti in conseguenza di un sinistro verificatosi in località Ateleta di L'Aquila.
In particolare, esponeva che in data 6 gennaio 2021, alla guida della Mercedes trg. FH645PW, Parte_2
di cui è proprietaria, stava transitando lungo la S.S. 652, allorché in prossimità della chilometrica 281, nell'affrontare una curva, sbandava ed andava ad impattare contro il guardrail, a causa della presenza di ghiaccio sulla strada, riportando i conseguenti danni patrimoniali per il risarcimento dei quali in questa sede agisce.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, parte convenuta non contestava il rapporto di custodia con la res, ma eccepiva il comportamento colposo del conducente del mezzo, il quale non aveva adeguato la sua condotta alle condizioni della strada, così causando il sinistro stradale.
Tanto esposto, osserva il giudicante che la domanda deve essere qualificata ai sensi dell'art. 2051 c.c., in ragione della formulazione in tal senso espressa nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato come ai fini dell'applicabilità del 2051 c.c., per i danni arrecati da cose in custodia, occorre distinguere le situazioni di pericolo connesse alla struttura ed alle pertinenze della cosa in custodia da quelle circostanze di pericolo provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non prevedibile modificazione dello stato della cosa, che ponga a repentaglio la incolumità degli utenti della strada, fruitori del bene pubblico (come la perdita di oggetti da parte di veicoli in transito, formazione di ghiaccio sul manto stradale, perdita di sostanze oleose da parte di veicoli in transito), in cui è più agevole la dimostrazione della prova contraria, circa la non evitabilità del pericolo in ragione del minimo lasso temporale intercorso tra la sua insorgenza ed il pregiudizio arrecato all'utente del bene.
È evidente che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., si fonda su un rapporto oggettivo del custode con la cosa, ed il custode risponde dei danni prodotti dal bene non perché ha assunto un comportamento poco diligente, ma per la particolare posizione in cui si trovava rispetto alla cosa e, quindi, secondo una logica che
è propria della responsabilità oggettiva.
Pertanto, una volta accertato il collegamento tra la cosa custodita ed il danno, subito sorge a carico del custode la presunzione di responsabilità, per vincere la quale egli deve dimostrare il caso fortuito, e tale è considerato anche la condotta negligente del danneggiato, mentre il fatto ignoto resta a carico del custode in ossequio alla ratio garantista dell'art. 2051 c.c. . Nel caso in esame, all'esito dell'evidenza probatoria, in particolare della testimonianza resa da Tes_1
, trasportato all'interno del veicolo, è emerso che mentre il conducente del veicolo di proprietà della
[...] società istante stava transitando sulla SS 652, nell'affrontare una curva sbandava ed andava a finire nell'opposta corsia di marcia, per terminare la sua corsa contro il guardrail.
Il testimone ha precisato che la neve si trovava accumulata lungo il margine della strada, mentre il centro della carreggiata era sgombera di neve e di ghiaccio;
quindi, in prossimità del guardrail vi era una lastra di ghiaccio.
In particolare, il testimone ha riferito quanto segue “la strada era sgombera di neve mentre sotto il guardrail
c'era la neve e sulla sede stradale quando siamo scesi dal mezzo ho visto che era ghiacciata lungo il margine, mentre al centro non c'era ghiaccio”; sul cap. 7):” io ricordo che il ghiaccio era presente lungo il margine della strada”.
La parte convenuta ha prodotto in giudizio l'avviso della Protezione Civile, da cui emerge che il 6 gennaio
2021 vi era un'allerta meteo, in ragione della eccezionalità delle precipitazioni nevose e delle temperature rigide.
Il report degli interventi, allegato n. 2 di parte convenuta, dimostra che l' aveva attivato le misure CP_1
organizzative volte a sgomberare le strade dalla neve e dal ghiaccio.
Il costituto processuale ha, quindi, dimostrato che il giorno dell'incidente vi erano condizioni meteorologiche avverse, tanto che, in data 5 gennaio 2021, la Protezione Civile aveva diramato il bollettino di allerta meteo;
dunque, lungo il margine della strada si vedeva la neve, verosimilmente accumulata dagli spazzaneve, ma la carreggiata era sgombra di neve, mentre il ghiaccio si trovava in corrispondenza del margine delle corsie.
Pertanto, l'evidenza probatoria ha dimostrato che la parte convenuta aveva realizzato gli interventi necessari a garantire la circolazione dei veicoli sulla SS 652, in condizioni di sicurezza, posto che l'allerta meteo avvisava
(anche gli utenti della strada) della natura eccezionale delle precipitazioni nevose e delle temperature rigide nei giorni del 5 e del 6 gennaio 2021.
Orbene, in ragione dello stato dei luoghi, (strada di montagna, nevicate nei giorni immediatamente antecedenti al sinistro;
temperature rigide;
presenza di neve e ghiaccio ai margini della strada, etc.) evincibile sia dalla fotografia prodotta in atti che dalle dichiarazioni del testimone escusso (il quale ha precisato che la strada non era ghiacciata ed innevata nella parte centrale, ma soltanto lungo i margini), nonché dell'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, il conducente del mezzo avrebbe dovuto adottare una maggiore prudenza ed attenzione nel transitare sulla strada, posto che la SS 652 “ di fondo Valle di Sangro” era ricompresa nella zona interessata dal fenomeno meteorologico eccezionale ed era prevedibilmente insidiosa, per cui il conducente del veicolo nell'affrontare la curva avrebbe dovuto prestare una particolare attenzione alla guida del mezzo, superiore a quella normalmente attendibile in situazioni di normalità (velocità bassa, cautela nell'azionare il freno di servizio, manovre non brusche, etc..).
Invero, le condizioni meteo avverse erano note sia alla parte convenuta, che al conducente del mezzo
(almeno avrebbero dovuto essere tali), posto che in data 5 gennaio 2021 era stato diramato l'avviso della
Protezione Civile, per cui dalla parte convenuta era esigibile la condotta di azionare i mezzi spargisale e spazzaneve, finalizzati ad assicurare la transitabilità della strada, circostanza questa dimostrata in giudizio;
dunque, il conducente del mezzo doveva adottare una prudenza qualificata ed una maggiore attenzione nel transitare sulla strada, posto che in ragione della eccezionalità del fenomeno termico e delle rigide temperature registrate il giorno dell'incidente, la presenza di ghiaccio in qualche tratto della strada risultava prevedibile anche in presenza di tutti gli accorgimenti tecnici posti in essere dalla convenuta.
Pertanto, l'attore avrebbe dovuto adeguare la sua velocità allo stato dei luoghi e ciò non ha fatto, atteso che i danni riportati dal mezzo, come raffigurati nella fotografia prodotta in giudizio, dimostrano che la velocità non era affatto moderata.
Infatti, la prova della velocità non adeguata può essere raggiunta anche in via presuntiva, sulla base delle circostanze concrete del fatto (ex multis Cass. Civ. n. 2255 del 2025); dunque, nel caso di specie, i gravi danni riportati alla carrozzeria del veicolo, completamente distrutta nella parte anteriore, a causa dell'urto contro il guardrail, dimostrano che il conducente non aveva adeguato la sua velocità all'emergenza meteo ed alle caratteristiche della strada, nei termini indicati in narrativa.
Invero, la circostanza che il conducente del veicolo della società istante abbia sbandato nell'affrontare una curva dimostra verosimilmente che il conducente del mezzo non aveva adeguato la sua velocità alle condizioni della strada e del tempo, posto che è lo stesso testimone indicato dall'attore a precisare che la carreggiata era pulita e non era ghiacciata, ma soltanto in prossimità dei margini era visibile la neve accumulata dagli spazzaneve e la lastra di ghiaccio.
Orbene, non appare revocabile in dubbio come, in materia di responsabilità da cosa in custodia, i principi pretori, hanno da ultimo cercato di conciliare la natura oggettiva della responsabilità con il principio di autoresponsabilità che deve orientare la condotta degli utilizzatori della res, i quali devono entrare in contatto con la res pubblica o privata, adottando le dovute cautele ed attenzioni, in guisa che all'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c. fa sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entra in contatto con la res, “sicchè quando la situazione di pericolo ingeneratasi nella res sarebbe stata superabile con l'adozione di un comportamento particolarmente cauto da parte del danneggiato potrà escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento” (cfr Cass. Civ. n. 23584/13; Cass. Civ. n.
11661/14; Cass. Civ. n. 15859/15).
Pertanto, la responsabilità del custode deve essere esclusa allorché all'esito dell'istruttoria risulti che l'insidia seppur non segnalata era comunque visibile, prevedibile ed evitabile dall'utilizzatore della res, il quale se avesse tenuto una condotta adeguata alle circostanze emerse (pericolo prevedibile e/o visibile,) avrebbe certamente impedito l'eventus damni. (cfr Cass. Civ. n. 1999/14)
In conclusione, sulla scorta degli elementi probatori forniti dalle parti è possibile concludere che il sinistro
“più probabilmente che non”, si è verificato a causa della condotta del conducente del mezzo, posto che, nel caso de quo, la res ha assunto il rango di mera occasione del danno, per cui l'eventus damni risulta ascrivibile al medesimo.
In ragione di quanto esposto in narrativa, la domanda non risulta meritevole di accoglimento, atteso che la parte convenuta ha dimostrato il fatto del terzo che ha reciso la causalità tra la res ed il danno evento.
Le spese del giudizio devono seguire la soccombenza dell'attore e vanno liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOP Dr.ssa Antonella CAMILLI, definitivamente giudicando sulla causa civile promossa, con atto di citazione ritualmente notificato da
[...]
ei confronti di ogni diversa istanza, eccezione e deduzione Parte_1 CP_1
disattesa e respinta, così decide:
1. Respinge la domanda;
2. Condanna la parte attrice al rimborso delle spese di lite sostenute dalla parte convenuta che liquida in euro 2.700,00, oltre accessori per legge dovuti, ai sensi del D.M. n. 147/2022;
L'Aquila 14 novembre 2025 Dr.ssa Antonella Camilli