TAR
Sentenza 3 marzo 2026
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 03/03/2026, n. 4066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4066 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15589/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 03/03/2026
N. 04066 /2026 REG.PROV.COLL. N. 15589/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15589 del 2025, proposto da
HA AI, rappresentato e difeso dall'avvocato Erica Scalco, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Nettuno, via Frascati 17;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal sig. KH HA in data 07.05.2025 alla UTG DI ROMA, pratica N. 15589/2025 REG.RIC.
RM2210523871 e per l'effetto fissare un termine entro il quale la UTG DI ROMA debba provvedere con provvedimento espresso sulla predetta istanza
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo di Roma
e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 il dott. Daniele
DO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Considerato che, con ricorso depositato in giudizio in data 10 dicembre 2025, parte ricorrente ha chiesto l'accertamento della illegittimità̀ del silenzio sull'istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal sig. KH HA in data 07.05.2025;
- che, nel contempo, l'istante ha chiesto l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima domanda, mediante l'adozione di un provvedimento espresso;
- che parte ricorrente, con nota depositata in giudizio in data 24 febbraio 2026, come confermato dall'amministrazione con nota del successivo 27 febbraio, rappresenta che la Prefettura di Roma, con pec del 30.01.2026, ha comunicato di aver definito il procedimento amministrativo con provvedimento di diniego del 27.01.2026, e che, pertanto, si riserva di impugnarlo con autonomo ricorso;
- che, alla camera di consiglio del 3 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
- che, con nota depositata in giudizio in data 24 febbraio 2026, parte ricorrente – come detto - ha rappresentato che la Prefettura di Roma ha concluso il procedimento, con N. 15589/2025 REG.RIC.
provvedimento di diniego del 27.01.2026, come confermato dalla stessa amministrazione resistente; che, pertanto, alla luce di tale sopravvenienza, può essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso ex art. 117 cpa per sopravvenuta carenza di interesse in quanto il procedimento è stato concluso; che le spese del giudizio possono tuttavia essere compensate tra le parti, in ragione comunque della evoluzione della vicenda come sopra descritta; che, per quanto riguarda l'istanza di liquidazione presentata dall'Avv. Erica Scalco in data 24 febbraio 2026 in relazione all'attività difensiva svolta a favore del ricorrente, ammesso provvisoriamente al gratuito patrocinio a spese dello Stato con decreto della competente Commissione n. 60/2026: considerato che il giudizio è stato definito il giudizio con la declaratoria di improcedibilità del ricorso; visto l'art. 82, d.P.R. n. 115/2002, che rimette all'autorità giudiziaria la liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto dell'“impegno professionale”; visto l'art. 130, d.P.R. n. 115/2002 che in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori; ritenuto, al fine di individuare il giusto compenso per l'attività svolta dal difensore, di valutare, in applicazione dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014, le caratteristiche dell'attività prestata e dell'affare trattato, oltre che il risultato del giudizio; ritenuto, quindi, di stabilire, in relazione al valore (indeterminabile) della controversia
(già decurtato del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, DM 55/2014 in ragione della bassa complessità dell'affare), un compenso pari a:
- euro 1.027,00 (fase di studio);
- euro 851,00 (fase introduttiva);
- euro 1.735,00 (fase decisionale); N. 15589/2025 REG.RIC.
per un totale di euro 3613,00, da ridurre del 50% per la definizione in rito ex art. 4 comma 4 D.M. 55/2014 e, ancora, della metà per il gratuito patrocinio (art. 130 dPR
n. 115/2002), per un importo di euro 903,25;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Liquida al difensore avv. Erica Scalco la somma di euro € 903,25, per onorari relativi al presente grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Daniele DO, Presidente, Estensore
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia MO, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE N. 15589/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 03/03/2026
N. 04066 /2026 REG.PROV.COLL. N. 15589/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15589 del 2025, proposto da
HA AI, rappresentato e difeso dall'avvocato Erica Scalco, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Nettuno, via Frascati 17;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal sig. KH HA in data 07.05.2025 alla UTG DI ROMA, pratica N. 15589/2025 REG.RIC.
RM2210523871 e per l'effetto fissare un termine entro il quale la UTG DI ROMA debba provvedere con provvedimento espresso sulla predetta istanza
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo di Roma
e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 il dott. Daniele
DO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Considerato che, con ricorso depositato in giudizio in data 10 dicembre 2025, parte ricorrente ha chiesto l'accertamento della illegittimità̀ del silenzio sull'istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal sig. KH HA in data 07.05.2025;
- che, nel contempo, l'istante ha chiesto l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima domanda, mediante l'adozione di un provvedimento espresso;
- che parte ricorrente, con nota depositata in giudizio in data 24 febbraio 2026, come confermato dall'amministrazione con nota del successivo 27 febbraio, rappresenta che la Prefettura di Roma, con pec del 30.01.2026, ha comunicato di aver definito il procedimento amministrativo con provvedimento di diniego del 27.01.2026, e che, pertanto, si riserva di impugnarlo con autonomo ricorso;
- che, alla camera di consiglio del 3 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
- che, con nota depositata in giudizio in data 24 febbraio 2026, parte ricorrente – come detto - ha rappresentato che la Prefettura di Roma ha concluso il procedimento, con N. 15589/2025 REG.RIC.
provvedimento di diniego del 27.01.2026, come confermato dalla stessa amministrazione resistente; che, pertanto, alla luce di tale sopravvenienza, può essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso ex art. 117 cpa per sopravvenuta carenza di interesse in quanto il procedimento è stato concluso; che le spese del giudizio possono tuttavia essere compensate tra le parti, in ragione comunque della evoluzione della vicenda come sopra descritta; che, per quanto riguarda l'istanza di liquidazione presentata dall'Avv. Erica Scalco in data 24 febbraio 2026 in relazione all'attività difensiva svolta a favore del ricorrente, ammesso provvisoriamente al gratuito patrocinio a spese dello Stato con decreto della competente Commissione n. 60/2026: considerato che il giudizio è stato definito il giudizio con la declaratoria di improcedibilità del ricorso; visto l'art. 82, d.P.R. n. 115/2002, che rimette all'autorità giudiziaria la liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto dell'“impegno professionale”; visto l'art. 130, d.P.R. n. 115/2002 che in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori; ritenuto, al fine di individuare il giusto compenso per l'attività svolta dal difensore, di valutare, in applicazione dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014, le caratteristiche dell'attività prestata e dell'affare trattato, oltre che il risultato del giudizio; ritenuto, quindi, di stabilire, in relazione al valore (indeterminabile) della controversia
(già decurtato del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, DM 55/2014 in ragione della bassa complessità dell'affare), un compenso pari a:
- euro 1.027,00 (fase di studio);
- euro 851,00 (fase introduttiva);
- euro 1.735,00 (fase decisionale); N. 15589/2025 REG.RIC.
per un totale di euro 3613,00, da ridurre del 50% per la definizione in rito ex art. 4 comma 4 D.M. 55/2014 e, ancora, della metà per il gratuito patrocinio (art. 130 dPR
n. 115/2002), per un importo di euro 903,25;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Liquida al difensore avv. Erica Scalco la somma di euro € 903,25, per onorari relativi al presente grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Daniele DO, Presidente, Estensore
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia MO, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE N. 15589/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO