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Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 06/02/2026, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 731/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LL OL, Presidente NOVELLI PAOLO, Relatore BRUNETTI ROMEO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5853/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10280/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 35 e pubblicata il 30/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R101737 IRES-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3182/2025 depositato il 30/10/2025
Svolgimento del processo Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento TK503R101737, notificato in data 14 settembre 2023 che aveva rettificato la dichiarazione dei redditi anno d'imposta 2017; l'atto era stato emesso in seguito del mancato riscontro all'invito a comparire n. TK5I1R100983/2023, inviato a mezzo PEC li 27.7.2023, per il giorno 4.9.2023, per attivare l'accertamento con adesione. l'avviso di accertamento ha generato un addebito complessivo pari a euro 116.438,06, costituito da IRPEF, IRAP, IVA, oltre ad interessi e sanzioni pecuniarie. Nello specifico a seguito di un controllo l'Ufficio verificava sussistere una differenza tra i costi dedotti nella dichiarazione dei redditi della ricorrente e quanto ricostruito sulla base dello “spesometro” ovvero delle dichiarazioni rese da parte dei fornitori. Il ricorrente eccepiva la erronea e falsa applicazione del combinato disposto degli art. 39, c. 1, 40 e 41 del D.p.r. n. 600/1973, per l'Ires, dell'art. 5 e seguenti del D.lgs. n. 446/97, per l'Irap, dell'art. 54 del D.p.r. 633/1972, per l'Iva. Il ricorrente lamentava il poco tempo a disposizione per poter approntare la documentazione contabile necessaria anche in considerazione che in quel periodo la Società aveva analogo controllo da parte della Guardia di Finanza. La CGT di primo grado ha rigettato il ricorso con sentenza n. 10280/2024 Così motiva la decisione impugnata: «Osserva la Corte che il ricorso è infondato e pertanto viene respinto. La Corte rileva che parte ricorrente eccepisce le norme utilizzate dall'Ufficio per procedere all'accertamento ma non fornisce alcuna prova diretta a contraddire nel merito l'operato dell'Agenzia delle Entrate. Accertamento eseguito in base all'art.39, comma 1, 40 e 41 del D.P.R. 600/1973.
“Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica:…. In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facolta' di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma:… d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.” L'Ufficio ha proceduto ad accertamento avendo rilevato uno scostamento fra i dati relativi ai costi dichiarati per il 2017 e quelli invece ricostruiti, sulla base delle risultanze del c.d. “spesometro” messi a confronto con i dati trasmessi da ciascuno dei fornitori della Società. Assolvendo peraltro all'obbligo di motivazione “per relationem”. «nel regime introdotto dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem“, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento ». Legittimo l'utilizzo degli elenchi contenuti nelle dichiarazioni di altri contribuenti di altri soggetti per l'accertamento.
“Gli elenchi dei fornitori allegati alle dichiarazioni di soggetti terzi sono utilizzabili ai fini dell'accertamento, poiché, per un verso, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, gli atti dei quali l'Amministrazione finanziaria può avvalersi non costituiscono un numero chiuso, e, per altro, l'art. 54, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972, autorizza il ricorso agli elenchi contenuti nelle dichiarazioni di altri contribuenti, atteso che detti elenchi costituiscono, in base alle circostanze concrete, elemento per presumere che la prestazione è stata effettivamente posta in essere e retribuita” (Ordinanza della Corte di Cassazione n.8472 del 28 marzo 2024). Le spese del giudizio seguono il principio di soccombenza e vengono complessivamente liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento) oltre accessori come per legge». Contro tale decisione ha proposto appello Società_1 SRL Deduce come motivi:
1. la carenza di motivazione della sentenza di primo grado.
2. la violazione degli artt. 39, comma 1, 40 e 41 del d.p.r. 600/1973 e art. 5 del d.lgs 446/97 in materia IRAP ed infine art. 54 del dpr 633/72 per non aver il giudice di primo grado considerato la fattura Società_2passiva pagata dalla società appellante alla ditta RL (già allegato n. 3 al ricorso di primo grado). Osserva che infatti gli importi oggetto di ripresa a tassazione sono in larga parte riconducibili alle Società_2somme pagate con la fattura intestata alla . Conclude chiedendo l'accoglimento e la vittoria delle spese. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma. Espone preliminarmente che parte ricorrente non ha riposto all'invito per l'adesione di cui all'art. 5 ter del D.lgs. 218/1997, notificato in data 27.07.2023, con il quale il contribuente era stato convocato ad istaurare un contraddittorio con l'Ufficio. Quanto alle censure deduce la genericità del primo motivo. Evidenzia che parte ricorrente non ha spiegato perché è rimaste inerte a fronte dell'invito all'Ufficio e non ha dato ampia e significativa prova in ordine allo scostamento rilevato. Quanto alla metodologia ritiene corretta la procedura.Il riferimento normativo operato è assolutamente corretto. Società_2In ordine alla fattura in oggetto evidenzia che la svolgeva un attività (cfr. visura) incompatibile con quella indicata nella fattura. Da ciò ne deriverebbe la non inerenza della fattura rispetto all'attività svolta. Inoltre, espone che la società Società_1 risulta un soggetto evanescente tant'è che in data 2022 è stata d'ufficio cancellata dal registro delle imprese. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio;
Con successiva memoria parte appellante sostiene di aver successivamente prodotto già in sede di invito a contraddittorio ampia documentazione probatoria (contratti, corrispondenza, report tecnici, bonifici rateali tracciati e registrazioni contabili). All'udienza odierna sono comparsi i rappresentanti delle parti che, dopo aver discusso la causa, hanno confermato le rispettive conclusioni. Motivi della decisione Deve preliminarmente essere delimitato il thema decidendum. Oggetto del ricorso di primo grado era la censura in merito all'utilizzo della modalità di accertamento con unico specifico riferimento alla fattura. Anche in appello la ricorrente evidenzia che “gli importi oggetto di ripresa a tassazione sono in larga parte riconducibili alle somme pagate con la fattura intestata alla Società_2”. Per gli altri aspetti contestati dall'Ufficio parte appellante nega di aver fatto acquiescenza, ma, in realtà, non ha mai svolto alcuna specifica censura. Passando al merito, l'appello si appalesa infondato. La prima censura è del tutto generica e si risolve nella doglianza del preteso mancato esame delle ragioni esposte dalla società e che compendiano il secondo motivo di appello. Relativamente alla eccezione che lamenta l'erroneità della procedura seguita dall'Agenzia, come già evidenziato dalla decisione di primo grado, tale doglianza è infondata, in quanto l'Ufficio ha analiticamente ricostruito i dati accertati ai sensi dell'art. 39 primo comma, lettera c, ultima parte, sulla base di atti e documenti in suo possesso desunti dai dati dei fornitori (spesometro). Ha poi invitato la parte al contradditorio, chiedendo di giustificare detto scostamento ma, al contrario di quanto sostenuto, non risulta in alcun modo che la società abbia risposto ed abbia fornito alcuna giustificazione alla mancata risposta alla richiesta inviata dall'Ufficio. In proposito, si osserva che spettava alla società ricorrente, trattandosi di componenti negativi di reddito (deducibilità costi) e detrazione Iva su acquisti, dare prova della inerenza, certezza e documentabilità della prestazione indicata in fattura. Quanto poi alla ulteriore doglianza, parte ricorrente si duole della mancata considerazione da parte Società_2dell'ufficio, e dei giudici di primo grado, della menzionata fattura della che giustificherebbe lo scostamento rilevato dall'Agenzia nel raffronto dello spesometro. Parte appellante sostiene di averla correttamente ammortizzata per quote annuali e di averla pagata a rate con bonifici tracciabili. Tali circostanze, tuttavia, sono restate prive di ogni riscontro. In proposito, parte appellante nell'ultima memoria ha sostenuto di aver risposto all'interpello producendo tutta la documentazione necessaria, compresa corrispondenza commerciale e bonifici periodici. E di aver nuovamente prodotto tale documentazione in primo grado. Questo Collegio, già in occasione della discussione all'udienza odierna ha posto in evidenza che tale documentazione non risulta in realtà presente tra gli atti depositati, né in primo grado, né in appello. Inoltre, la circostanza di aver risposto all'interpello è contraddetta da quanto sostenuto dalla stessa rappresentante legale nel ricorso di primo grado che riferisce di non essersi accorta della p.e.c. dell'Ufficio che la invitava a comparire. Per quanto risulta, invero, la società ha prodotto solo i propri spesometri ma che nulla dicono in riferimento alla fattura della società Società_1 oggetto di contestazione, società che, pur occupandosi di tutt'altro, avrebbe fornito i beni descritti nella fattura, ovvero l'allestimento completo dei beni per la carrozzeria, per l'elevato importo di 150 mila euro, oltre 33 mila per IVA. In fattura si prevede che il pagamento avverrà in 75 rate di 2440,00 ciascuna, ma senza stabilire la periodicità. Quindi, posto che in realtà non è stata fornita alcuna prova del pagamento di tali rate, anche laddove detti pagamenti fossero stati provati, non tutto il costo sarebbe ammortizzabile nel 2017. Ipotizzando la prima scadenza a 30 giorni e così via per quelle a seguire, la parte di competenza ammonterebbe a circa 21.960 euro pagati per il 2017 Ma, in realtà, come detto, manca persino la prova dei bonifici effettuati e neppure è stato minimamente chiarito e documentato come avrebbe ammortizzato il relativo costo. Quindi non sarebbe nemmeno determinabile la quota di competenza per l'anno in questione. Al riguardo l'Agenzia ha evidenziato, producendo la visura, che la società emittente aveva come oggetto il commercio ad ingrosso di veicoli, quindi un oggetto del tutto diverso, ed inoltre, senza aver mai presentato dichiarazione dei redditi o pagato imposte, è stata cancellata dopo tre anni per il mancato deposito dei bilanci. Appare quindi del tutto verosimile che la stessa non fosse in realtà in grado di fornire i beni descritti in fattura. Da tanto consegue il rigetto dell'appello e la conferma della decisione impugnata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna la Società appellante al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 3.000,00. Così deciso in Roma, li 22 ottobre 2025 L'estensore Dott. P. Novelli Il Presidente Dott.ssa P. Cappelli
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LL OL, Presidente NOVELLI PAOLO, Relatore BRUNETTI ROMEO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5853/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10280/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 35 e pubblicata il 30/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R101737 IRES-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3182/2025 depositato il 30/10/2025
Svolgimento del processo Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento TK503R101737, notificato in data 14 settembre 2023 che aveva rettificato la dichiarazione dei redditi anno d'imposta 2017; l'atto era stato emesso in seguito del mancato riscontro all'invito a comparire n. TK5I1R100983/2023, inviato a mezzo PEC li 27.7.2023, per il giorno 4.9.2023, per attivare l'accertamento con adesione. l'avviso di accertamento ha generato un addebito complessivo pari a euro 116.438,06, costituito da IRPEF, IRAP, IVA, oltre ad interessi e sanzioni pecuniarie. Nello specifico a seguito di un controllo l'Ufficio verificava sussistere una differenza tra i costi dedotti nella dichiarazione dei redditi della ricorrente e quanto ricostruito sulla base dello “spesometro” ovvero delle dichiarazioni rese da parte dei fornitori. Il ricorrente eccepiva la erronea e falsa applicazione del combinato disposto degli art. 39, c. 1, 40 e 41 del D.p.r. n. 600/1973, per l'Ires, dell'art. 5 e seguenti del D.lgs. n. 446/97, per l'Irap, dell'art. 54 del D.p.r. 633/1972, per l'Iva. Il ricorrente lamentava il poco tempo a disposizione per poter approntare la documentazione contabile necessaria anche in considerazione che in quel periodo la Società aveva analogo controllo da parte della Guardia di Finanza. La CGT di primo grado ha rigettato il ricorso con sentenza n. 10280/2024 Così motiva la decisione impugnata: «Osserva la Corte che il ricorso è infondato e pertanto viene respinto. La Corte rileva che parte ricorrente eccepisce le norme utilizzate dall'Ufficio per procedere all'accertamento ma non fornisce alcuna prova diretta a contraddire nel merito l'operato dell'Agenzia delle Entrate. Accertamento eseguito in base all'art.39, comma 1, 40 e 41 del D.P.R. 600/1973.
“Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica:…. In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facolta' di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma:… d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.” L'Ufficio ha proceduto ad accertamento avendo rilevato uno scostamento fra i dati relativi ai costi dichiarati per il 2017 e quelli invece ricostruiti, sulla base delle risultanze del c.d. “spesometro” messi a confronto con i dati trasmessi da ciascuno dei fornitori della Società. Assolvendo peraltro all'obbligo di motivazione “per relationem”. «nel regime introdotto dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem“, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento ». Legittimo l'utilizzo degli elenchi contenuti nelle dichiarazioni di altri contribuenti di altri soggetti per l'accertamento.
“Gli elenchi dei fornitori allegati alle dichiarazioni di soggetti terzi sono utilizzabili ai fini dell'accertamento, poiché, per un verso, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, gli atti dei quali l'Amministrazione finanziaria può avvalersi non costituiscono un numero chiuso, e, per altro, l'art. 54, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972, autorizza il ricorso agli elenchi contenuti nelle dichiarazioni di altri contribuenti, atteso che detti elenchi costituiscono, in base alle circostanze concrete, elemento per presumere che la prestazione è stata effettivamente posta in essere e retribuita” (Ordinanza della Corte di Cassazione n.8472 del 28 marzo 2024). Le spese del giudizio seguono il principio di soccombenza e vengono complessivamente liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento) oltre accessori come per legge». Contro tale decisione ha proposto appello Società_1 SRL Deduce come motivi:
1. la carenza di motivazione della sentenza di primo grado.
2. la violazione degli artt. 39, comma 1, 40 e 41 del d.p.r. 600/1973 e art. 5 del d.lgs 446/97 in materia IRAP ed infine art. 54 del dpr 633/72 per non aver il giudice di primo grado considerato la fattura Società_2passiva pagata dalla società appellante alla ditta RL (già allegato n. 3 al ricorso di primo grado). Osserva che infatti gli importi oggetto di ripresa a tassazione sono in larga parte riconducibili alle Società_2somme pagate con la fattura intestata alla . Conclude chiedendo l'accoglimento e la vittoria delle spese. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma. Espone preliminarmente che parte ricorrente non ha riposto all'invito per l'adesione di cui all'art. 5 ter del D.lgs. 218/1997, notificato in data 27.07.2023, con il quale il contribuente era stato convocato ad istaurare un contraddittorio con l'Ufficio. Quanto alle censure deduce la genericità del primo motivo. Evidenzia che parte ricorrente non ha spiegato perché è rimaste inerte a fronte dell'invito all'Ufficio e non ha dato ampia e significativa prova in ordine allo scostamento rilevato. Quanto alla metodologia ritiene corretta la procedura.Il riferimento normativo operato è assolutamente corretto. Società_2In ordine alla fattura in oggetto evidenzia che la svolgeva un attività (cfr. visura) incompatibile con quella indicata nella fattura. Da ciò ne deriverebbe la non inerenza della fattura rispetto all'attività svolta. Inoltre, espone che la società Società_1 risulta un soggetto evanescente tant'è che in data 2022 è stata d'ufficio cancellata dal registro delle imprese. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio;
Con successiva memoria parte appellante sostiene di aver successivamente prodotto già in sede di invito a contraddittorio ampia documentazione probatoria (contratti, corrispondenza, report tecnici, bonifici rateali tracciati e registrazioni contabili). All'udienza odierna sono comparsi i rappresentanti delle parti che, dopo aver discusso la causa, hanno confermato le rispettive conclusioni. Motivi della decisione Deve preliminarmente essere delimitato il thema decidendum. Oggetto del ricorso di primo grado era la censura in merito all'utilizzo della modalità di accertamento con unico specifico riferimento alla fattura. Anche in appello la ricorrente evidenzia che “gli importi oggetto di ripresa a tassazione sono in larga parte riconducibili alle somme pagate con la fattura intestata alla Società_2”. Per gli altri aspetti contestati dall'Ufficio parte appellante nega di aver fatto acquiescenza, ma, in realtà, non ha mai svolto alcuna specifica censura. Passando al merito, l'appello si appalesa infondato. La prima censura è del tutto generica e si risolve nella doglianza del preteso mancato esame delle ragioni esposte dalla società e che compendiano il secondo motivo di appello. Relativamente alla eccezione che lamenta l'erroneità della procedura seguita dall'Agenzia, come già evidenziato dalla decisione di primo grado, tale doglianza è infondata, in quanto l'Ufficio ha analiticamente ricostruito i dati accertati ai sensi dell'art. 39 primo comma, lettera c, ultima parte, sulla base di atti e documenti in suo possesso desunti dai dati dei fornitori (spesometro). Ha poi invitato la parte al contradditorio, chiedendo di giustificare detto scostamento ma, al contrario di quanto sostenuto, non risulta in alcun modo che la società abbia risposto ed abbia fornito alcuna giustificazione alla mancata risposta alla richiesta inviata dall'Ufficio. In proposito, si osserva che spettava alla società ricorrente, trattandosi di componenti negativi di reddito (deducibilità costi) e detrazione Iva su acquisti, dare prova della inerenza, certezza e documentabilità della prestazione indicata in fattura. Quanto poi alla ulteriore doglianza, parte ricorrente si duole della mancata considerazione da parte Società_2dell'ufficio, e dei giudici di primo grado, della menzionata fattura della che giustificherebbe lo scostamento rilevato dall'Agenzia nel raffronto dello spesometro. Parte appellante sostiene di averla correttamente ammortizzata per quote annuali e di averla pagata a rate con bonifici tracciabili. Tali circostanze, tuttavia, sono restate prive di ogni riscontro. In proposito, parte appellante nell'ultima memoria ha sostenuto di aver risposto all'interpello producendo tutta la documentazione necessaria, compresa corrispondenza commerciale e bonifici periodici. E di aver nuovamente prodotto tale documentazione in primo grado. Questo Collegio, già in occasione della discussione all'udienza odierna ha posto in evidenza che tale documentazione non risulta in realtà presente tra gli atti depositati, né in primo grado, né in appello. Inoltre, la circostanza di aver risposto all'interpello è contraddetta da quanto sostenuto dalla stessa rappresentante legale nel ricorso di primo grado che riferisce di non essersi accorta della p.e.c. dell'Ufficio che la invitava a comparire. Per quanto risulta, invero, la società ha prodotto solo i propri spesometri ma che nulla dicono in riferimento alla fattura della società Società_1 oggetto di contestazione, società che, pur occupandosi di tutt'altro, avrebbe fornito i beni descritti nella fattura, ovvero l'allestimento completo dei beni per la carrozzeria, per l'elevato importo di 150 mila euro, oltre 33 mila per IVA. In fattura si prevede che il pagamento avverrà in 75 rate di 2440,00 ciascuna, ma senza stabilire la periodicità. Quindi, posto che in realtà non è stata fornita alcuna prova del pagamento di tali rate, anche laddove detti pagamenti fossero stati provati, non tutto il costo sarebbe ammortizzabile nel 2017. Ipotizzando la prima scadenza a 30 giorni e così via per quelle a seguire, la parte di competenza ammonterebbe a circa 21.960 euro pagati per il 2017 Ma, in realtà, come detto, manca persino la prova dei bonifici effettuati e neppure è stato minimamente chiarito e documentato come avrebbe ammortizzato il relativo costo. Quindi non sarebbe nemmeno determinabile la quota di competenza per l'anno in questione. Al riguardo l'Agenzia ha evidenziato, producendo la visura, che la società emittente aveva come oggetto il commercio ad ingrosso di veicoli, quindi un oggetto del tutto diverso, ed inoltre, senza aver mai presentato dichiarazione dei redditi o pagato imposte, è stata cancellata dopo tre anni per il mancato deposito dei bilanci. Appare quindi del tutto verosimile che la stessa non fosse in realtà in grado di fornire i beni descritti in fattura. Da tanto consegue il rigetto dell'appello e la conferma della decisione impugnata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna la Società appellante al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 3.000,00. Così deciso in Roma, li 22 ottobre 2025 L'estensore Dott. P. Novelli Il Presidente Dott.ssa P. Cappelli