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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/09/2025, n. 2102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2102 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 22 settembre
2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 3854/2024
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Enza Parte_1 C.F._1
Bertuccelli, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Consolo elettivamente domiciliato in Messina – Avvocatura Distrettuale INAIL
RESISTENTE
OGGETTO: infortunio sul lavoro
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 15 luglio 2024, , esponeva che: Parte_1
- in data 21 giugno 2012, mentre prestava la propria attività lavorativa, aveva riportato un trauma accidentale in conseguenza del quale l' le aveva riconosciuto un grado di CP_1 menomazione pari al 16% con conseguente costituzione della rendita n. 511064003, determinata dalla somma dei postumi derivanti da due distinte lesioni, rispettivamente al menisco destro all'anca sinistra;
- in data 26 novembre 2019, l'Ente aveva proceduto alla revisione, con riduzione del grado di menomazione dal 16% al 13%;
- in data 27 novembre 2019, aveva proposto ricorso amministrativo avverso tale provvedimento, senza esito;
- in data 16 giugno 2022 aveva proposto domanda di aggravamento, chiedendo il riconoscimento di un grado di menomazione pari al 23%;
- l'Ente aveva rigettato l'istanza, confermando il grado del 13%, ripartito in misura pari al 4% per il menisco e al 9% per la disfunzione all'anca;
- aveva proposto ricorso amministrativo, con contestuale richiesta di visita collegiale, svoltasi in data 14 ottobre 2022, nel corso del quale l'Ente aveva riconfermato la propria valutazione.
Deduceva l'illegittimità del provvedimento adottato dall' rilevando che l' non aveva CP_1 CP_1 valutato le sue reali condizioni.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che, in conseguenza dell'infortunio verificatosi in data 21 giugno 2012, aveva riportato un danno permanente che, sebbene riconosciuto nella misura del 16% e successivamente ridotto al 13% si era in realtà aggravato sino a quantificarsi nella misura del 23%, ovvero in quella maggiore o minore che sarebbe risultata in corso di causa, comunque superiore al 13%, fin dal momento della presentazione della domanda amministrativa e, di conseguenza, che l' venisse condannato al pagamento in suo favore del relativo beneficio CP_1 economico o della relativa rendita del danno biologico con decorrenza ex lege, oltre interessi e rivalutazione monetaria sui ratei maturati;
instava per le spese di lite con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del proprio procuratore antistatario.
2.- L' costituendosi in giudizio, preliminarmente, eccepiva l'estinzione del giudizio per CP_1 mancata notifica del ricorso introduttivo e del decreto fissazione in data precedente l'udienza di prima comparizione fissata con decreto.
Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese
3.- Veniva disposta ed espletata c.t.u. medico-legale.
4.- L'udienza del 22 settembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Ordine logico di trattazione impone di esaminare, in via preliminare, l'eccezione dell' CP_1 relativa alla mancata notifica del ricorso prima del 31 gennaio 2025.
L'eccezione appare infondata e va disattesa considerato che secondo l'orientamento della Corte di
Cassazione, condiviso da questo decidente, “Nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica” (Cass. Civ., Sez.
Lav., 27 gennaio 2015 n. 1483).
Nel caso di specie, con provvedimento del 27 dicembre 2024 è stato assegnato termine a parte ricorrente per la rinotifica del ricorso nei confronti dell' e tale termine risulta rispettato, avendo CP_1 la stessa parte resistente dichiarato che la notifica è avvenuta in data 31 gennaio 2025. 6.- Così disattesa l'eccezione preliminare e passando all'esame del merito, la domanda risulta parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di seguito indicati.
Parte ricorrente agisce in giudizio chiedendo che sia ritenuto e dichiarato che, in ragione dell'infortunio verificatosi in data 21 giugno 2012, presenta una menomazione dell'integrità psico- fisica pari al 23%, ovvero ad una percentuale minore accertata in corso di causa e che, di conseguenza, venga riconosciuto il suo diritto alla corresponsione delle provvidenze economiche spettanti in relazione al danno biologico, temporaneo e permanente, che sarebbe stato accertato.
Il ctu nominato ha evidenziato che la ricorrente, a causa degli infortuni sul lavoro occorsogli in 26 settembre 2008 ed in data 21 giugno 2012 risulta affetta da “Esiti di trauma anca sn con rima di frattura del collo del femore e della branca ischiopubica. Esiti di trauma ginocchio destro con lesione del menisco mediale”.
Il ctu, in particolare, ha rilevato che “.. si è avuta contezza clinico-strumentale di un deficit articolare di 1/3 a carico della coxo-femorale sinistra, che, con riferimento alla voce tabellare N° 271 di cui al
DM 12/07/2020, rapportando il valore tabellare al grado di limitazione articolare riscontrato, induce al riconoscimento di un maggior danno in percentuale del 10%. Inoltre, relativamente a tale distretto, si ritiene dover fornire anche una valutazione relativa alla frattura del femore, che, con riferimento alla voce tabellare 272, si valuterà con la percentuale di danno biologico del 3%.Pertanto, per il trauma patito dall' in occasione dell'infortunio lavorativo del 2008, in questa sede si Parte_1 ritiene debba attribuirsi una percentuale globale di danno pari al 13%......Successivamente, nel 2012, in occasione di lavoro, l' riportò un trauma a carico del ginocchio destro a cui, in Parte_1 applicazione alla voce tabellare 283, attribuiremo la relativa percentuale di danno biologico del
4%.”.
Il consulente ha, pertanto, concluso affermato che la ricorrente “a causa a causa degli infortuni sul lavoro patiti il 26/09/2008 ed il 21/06/2012, presenta postumi comportanti un danno biologico valutabile nella misura del 16% (sedici per cento), sin dall'epoca della revisione del 27/09/2019”.
Il ctu, poi, in esito alle osservazioni formulate dall' , ha evidenziato che “tutti gli accertamenti CP_1 prodotti in allegato, sulla scorta dei quali il CTP dell'Istituto impronta tali considerazioni riportano date relative agli anni 2008-2012-2013 e, sulla scorta di tali accertamento l' aveva confermato CP_1 già la percentuale di danno biologico globale (cioè relativa ad entrambi gli infortuni per cui è causa) nella misura del 16%, come ben si evince dalla relazione medica per revisione del 25/03/2013” rilevando che “all'epoca, trascorsi ben cinque anni dall'infortunio all'arto inferiore sinistro (trauma anca sn con rima di frattura del collo del femore e della branca ischiopubica) e un anno dall'infortunio all'arto inferiore destro (trauma ginocchio destro con lesione del menisco mediale) i postumi infortunistici dovevano ritenersi consolidati e non più suscettibili di miglioramento, così come accertato da questo CTU nel corso delle operazioni peritali, le considerazioni espresse dal
CTP dell' risultano assolutamente prive di fondamento clinico e, soprattutto, medico legale”. CP_1
Il ctu ha inoltre osservato che, “A carico del ginocchio destro si riscontra una lesione meniscale non operata e, pertanto, valutabile con un danno biologico del 4%, e, a carico dell'arto inferiore sinistro, il deficit articolare coxo-femorale, invariato rispetto al lontano 2013, commisurato con un danno biologico pari al 10% (secondo tabella) e la frattura del femore e della branca ischio-pubica (eventi realmente riscontrati e, pertanto, da valutare anch'essi nella misura di almeno il 3%, conducono alla valutazione del danno biologico così come espressa globalmente dal CTU” ed ha confermato le conclusioni rese.
Le conclusioni del c.t.u. pertanto, sorrette da congrua e persuasiva motivazione tecnica, si presentano pienamente condivisibili.
7.- In ragione di quanto esposto, va, pertanto, riconosciuto il diritto di , in relazione Parte_1 agli infortuni sul lavoro patiti in data 26 settembre 2008 e 21 giugno 2012, alla costituzione della rendita nella misura del 16% dall'istanza di revisione del 27 settembre 2019, con conseguente condanna dell' al pagamento della correlativa somma, oltre rivalutazione monetaria e interessi CP_1 legali, fatta salva l'applicabilità dell'art.16 legge n. 412/1991.
8.- Tenuto conto dell'esito della lite, le spese giudiziali vengono compensate per due terzi e la restante quota viene posta a carico dell' e viene liquidata in dispositivo ex DM 10 marzo 2014, n. 55, CP_1 applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia;
va, altresì, posto a carico dell' il pagamento delle spese di c.t.u. liquidate separatamente, atteso l'esito della lite. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di al conseguimento della Parte_1 rendita nella misura del 16% sin dall'istanza di revisione del 27 settembre 2019, in relazione agli infortuni sul lavoro patiti in data 26 settembre 2008 e 21 giugno 2012 e condanna l' ad erogare CP_1
i relativi ratei oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, fatta salva l'applicabilità dell'art.16,
L.30/12/1991 n°412;
b) condanna l' resistente al pagamento di un terzo delle spese giudiziali in favore della CP_1 ricorrente, che liquida nella somma già ridotta di € 1545,5, oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario e dichiara compensata la restante quota;
c) pone le spese di ctu, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell' . CP_1
Messina, 23 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 22 settembre
2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 3854/2024
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Enza Parte_1 C.F._1
Bertuccelli, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Consolo elettivamente domiciliato in Messina – Avvocatura Distrettuale INAIL
RESISTENTE
OGGETTO: infortunio sul lavoro
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 15 luglio 2024, , esponeva che: Parte_1
- in data 21 giugno 2012, mentre prestava la propria attività lavorativa, aveva riportato un trauma accidentale in conseguenza del quale l' le aveva riconosciuto un grado di CP_1 menomazione pari al 16% con conseguente costituzione della rendita n. 511064003, determinata dalla somma dei postumi derivanti da due distinte lesioni, rispettivamente al menisco destro all'anca sinistra;
- in data 26 novembre 2019, l'Ente aveva proceduto alla revisione, con riduzione del grado di menomazione dal 16% al 13%;
- in data 27 novembre 2019, aveva proposto ricorso amministrativo avverso tale provvedimento, senza esito;
- in data 16 giugno 2022 aveva proposto domanda di aggravamento, chiedendo il riconoscimento di un grado di menomazione pari al 23%;
- l'Ente aveva rigettato l'istanza, confermando il grado del 13%, ripartito in misura pari al 4% per il menisco e al 9% per la disfunzione all'anca;
- aveva proposto ricorso amministrativo, con contestuale richiesta di visita collegiale, svoltasi in data 14 ottobre 2022, nel corso del quale l'Ente aveva riconfermato la propria valutazione.
Deduceva l'illegittimità del provvedimento adottato dall' rilevando che l' non aveva CP_1 CP_1 valutato le sue reali condizioni.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che, in conseguenza dell'infortunio verificatosi in data 21 giugno 2012, aveva riportato un danno permanente che, sebbene riconosciuto nella misura del 16% e successivamente ridotto al 13% si era in realtà aggravato sino a quantificarsi nella misura del 23%, ovvero in quella maggiore o minore che sarebbe risultata in corso di causa, comunque superiore al 13%, fin dal momento della presentazione della domanda amministrativa e, di conseguenza, che l' venisse condannato al pagamento in suo favore del relativo beneficio CP_1 economico o della relativa rendita del danno biologico con decorrenza ex lege, oltre interessi e rivalutazione monetaria sui ratei maturati;
instava per le spese di lite con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del proprio procuratore antistatario.
2.- L' costituendosi in giudizio, preliminarmente, eccepiva l'estinzione del giudizio per CP_1 mancata notifica del ricorso introduttivo e del decreto fissazione in data precedente l'udienza di prima comparizione fissata con decreto.
Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese
3.- Veniva disposta ed espletata c.t.u. medico-legale.
4.- L'udienza del 22 settembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Ordine logico di trattazione impone di esaminare, in via preliminare, l'eccezione dell' CP_1 relativa alla mancata notifica del ricorso prima del 31 gennaio 2025.
L'eccezione appare infondata e va disattesa considerato che secondo l'orientamento della Corte di
Cassazione, condiviso da questo decidente, “Nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica” (Cass. Civ., Sez.
Lav., 27 gennaio 2015 n. 1483).
Nel caso di specie, con provvedimento del 27 dicembre 2024 è stato assegnato termine a parte ricorrente per la rinotifica del ricorso nei confronti dell' e tale termine risulta rispettato, avendo CP_1 la stessa parte resistente dichiarato che la notifica è avvenuta in data 31 gennaio 2025. 6.- Così disattesa l'eccezione preliminare e passando all'esame del merito, la domanda risulta parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di seguito indicati.
Parte ricorrente agisce in giudizio chiedendo che sia ritenuto e dichiarato che, in ragione dell'infortunio verificatosi in data 21 giugno 2012, presenta una menomazione dell'integrità psico- fisica pari al 23%, ovvero ad una percentuale minore accertata in corso di causa e che, di conseguenza, venga riconosciuto il suo diritto alla corresponsione delle provvidenze economiche spettanti in relazione al danno biologico, temporaneo e permanente, che sarebbe stato accertato.
Il ctu nominato ha evidenziato che la ricorrente, a causa degli infortuni sul lavoro occorsogli in 26 settembre 2008 ed in data 21 giugno 2012 risulta affetta da “Esiti di trauma anca sn con rima di frattura del collo del femore e della branca ischiopubica. Esiti di trauma ginocchio destro con lesione del menisco mediale”.
Il ctu, in particolare, ha rilevato che “.. si è avuta contezza clinico-strumentale di un deficit articolare di 1/3 a carico della coxo-femorale sinistra, che, con riferimento alla voce tabellare N° 271 di cui al
DM 12/07/2020, rapportando il valore tabellare al grado di limitazione articolare riscontrato, induce al riconoscimento di un maggior danno in percentuale del 10%. Inoltre, relativamente a tale distretto, si ritiene dover fornire anche una valutazione relativa alla frattura del femore, che, con riferimento alla voce tabellare 272, si valuterà con la percentuale di danno biologico del 3%.Pertanto, per il trauma patito dall' in occasione dell'infortunio lavorativo del 2008, in questa sede si Parte_1 ritiene debba attribuirsi una percentuale globale di danno pari al 13%......Successivamente, nel 2012, in occasione di lavoro, l' riportò un trauma a carico del ginocchio destro a cui, in Parte_1 applicazione alla voce tabellare 283, attribuiremo la relativa percentuale di danno biologico del
4%.”.
Il consulente ha, pertanto, concluso affermato che la ricorrente “a causa a causa degli infortuni sul lavoro patiti il 26/09/2008 ed il 21/06/2012, presenta postumi comportanti un danno biologico valutabile nella misura del 16% (sedici per cento), sin dall'epoca della revisione del 27/09/2019”.
Il ctu, poi, in esito alle osservazioni formulate dall' , ha evidenziato che “tutti gli accertamenti CP_1 prodotti in allegato, sulla scorta dei quali il CTP dell'Istituto impronta tali considerazioni riportano date relative agli anni 2008-2012-2013 e, sulla scorta di tali accertamento l' aveva confermato CP_1 già la percentuale di danno biologico globale (cioè relativa ad entrambi gli infortuni per cui è causa) nella misura del 16%, come ben si evince dalla relazione medica per revisione del 25/03/2013” rilevando che “all'epoca, trascorsi ben cinque anni dall'infortunio all'arto inferiore sinistro (trauma anca sn con rima di frattura del collo del femore e della branca ischiopubica) e un anno dall'infortunio all'arto inferiore destro (trauma ginocchio destro con lesione del menisco mediale) i postumi infortunistici dovevano ritenersi consolidati e non più suscettibili di miglioramento, così come accertato da questo CTU nel corso delle operazioni peritali, le considerazioni espresse dal
CTP dell' risultano assolutamente prive di fondamento clinico e, soprattutto, medico legale”. CP_1
Il ctu ha inoltre osservato che, “A carico del ginocchio destro si riscontra una lesione meniscale non operata e, pertanto, valutabile con un danno biologico del 4%, e, a carico dell'arto inferiore sinistro, il deficit articolare coxo-femorale, invariato rispetto al lontano 2013, commisurato con un danno biologico pari al 10% (secondo tabella) e la frattura del femore e della branca ischio-pubica (eventi realmente riscontrati e, pertanto, da valutare anch'essi nella misura di almeno il 3%, conducono alla valutazione del danno biologico così come espressa globalmente dal CTU” ed ha confermato le conclusioni rese.
Le conclusioni del c.t.u. pertanto, sorrette da congrua e persuasiva motivazione tecnica, si presentano pienamente condivisibili.
7.- In ragione di quanto esposto, va, pertanto, riconosciuto il diritto di , in relazione Parte_1 agli infortuni sul lavoro patiti in data 26 settembre 2008 e 21 giugno 2012, alla costituzione della rendita nella misura del 16% dall'istanza di revisione del 27 settembre 2019, con conseguente condanna dell' al pagamento della correlativa somma, oltre rivalutazione monetaria e interessi CP_1 legali, fatta salva l'applicabilità dell'art.16 legge n. 412/1991.
8.- Tenuto conto dell'esito della lite, le spese giudiziali vengono compensate per due terzi e la restante quota viene posta a carico dell' e viene liquidata in dispositivo ex DM 10 marzo 2014, n. 55, CP_1 applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia;
va, altresì, posto a carico dell' il pagamento delle spese di c.t.u. liquidate separatamente, atteso l'esito della lite. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di al conseguimento della Parte_1 rendita nella misura del 16% sin dall'istanza di revisione del 27 settembre 2019, in relazione agli infortuni sul lavoro patiti in data 26 settembre 2008 e 21 giugno 2012 e condanna l' ad erogare CP_1
i relativi ratei oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, fatta salva l'applicabilità dell'art.16,
L.30/12/1991 n°412;
b) condanna l' resistente al pagamento di un terzo delle spese giudiziali in favore della CP_1 ricorrente, che liquida nella somma già ridotta di € 1545,5, oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario e dichiara compensata la restante quota;
c) pone le spese di ctu, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell' . CP_1
Messina, 23 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga