Art. 6.
La iscrizione alla Cassa e' obbligatoria per i sanitari contemplati dal precedente articolo 1 che, nominati regolarmente prima della entrata in vigore del presente Ordinamento, percepiscano uno stipendio annuo non inferiore a lire mille, anche se corrisposto da uno o piu' Enti, e che non abbiano servizi anteriori alle date sotto indicate:
a) al 1° gennaio 1899 per i medici dei Comuni, dei Consorzi dei Comuni, delle Provincie, dei Consorzi di provincie e dello Stato;
b) al 26 luglio 1902 per i veterinari dei Comuni e dei Consorzi di comuni;
c) al 21 marzo 1904 per gli ufficiali sanitari;
d) al 1° gennaio 1909 per i sanitari dipendenti da Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, purche' abbiano diritto a stabilita' se nominati dal 1° gennaio 1916 in poi, salvo quanto e' disposto dai successivi articoli 8 e 11, nonche' per i sanitari addetti ai dispensari celtici ed ai laboratori comunali e provinciali di igiene e profilassi;
e) al 1° gennaio 1923-I per i sanitari contemplati dalle disposizioni speciali per l'Africa Italiana ai quali non competa altro trattamento di previdenza o di quiescenza in applicazione delle disposizioni medesime, salvo l'eccezione prevista dall'ultima parte del successivo art. 8;
f) al 1° luglio 1924-II per i sanitari degli Enti sopraindicati compresi nei territori gia' soggetti all'ex Impero Austro-Ungarico, salvo quanto e' disposto alla successiva lettera g);
g) al 22 aprile 1925-III per i sanitari degli Enti sopraindicati, compresi nel territorio del gia' Stato libero di Fiume;
h) al 25 agosto 1934-XII per i sanitari addetti ai Consorzi provinciali antitubercolari;
i) alla data di costituzione dell'Ente consorziale per i sanitari dei Consorzi fra Comuni e Provincie eventualmente con partecipazione di altri Enti e di privati.
((6))
La iscrizione e' obbligatoria per i sanitari degli Enti sopraindicati comunque assunti dalla entrata in vigore del presente Ordinamento in poi con stipendio annuo non minore di lire mille, anche se non abbiano diritto a stabilita' o se l'assunzione sia fatta a tempo determinato o a titolo di supplenza o se i posti non siano compresi nelle tabelle organiche. ((6))
E' pure obbligatoria l'iscrizione alla Cassa di previdenza dei sanitari gia' iscritti a regolamenti, Istituti, Fondi o Casse speciali di pensione i quali per effetto del R. decreto 16 gennaio 1927-V, n. 155, siano passati dal servizio comunale a posti di organico delle Amministrazioni provinciali.
Dall'iscrizione obbligatoria di cui al secondo comma del presente articolo sono esclusi quei sanitari che anteriormente alla entrata in vigore del presente Ordinamento abbiano prestato soltanto servizi senza obbligo d'iscrizione e senza iscrizione facoltativa, nonche' i medici assistenti ed aiuti degli Istituti ospedalieri non aventi diritto ad acquistare la stabilita'.
------------ AGGIORNAMENTO (6)
La L. 11 giugno 1954, n. 409 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "Il minimo di lire 1000 di stipendio annuo stabilito dall' art. 6, commi primo e secondo, e dalla lettera a) dell' art. 8 della, legge 6 luglio 1939, n. 1035 , per l'obbligatorieta' dell'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, e' elevato a lire 84.000 di retribuzione annua comprensiva, oltre che dello stipendio, di ogni altra indennita', assegno o provento, anche in natura, la cui corresponsione abbia carattere continuativo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 1) che le presenti modifiche si applicano dal 13 luglio 1954.
La iscrizione alla Cassa e' obbligatoria per i sanitari contemplati dal precedente articolo 1 che, nominati regolarmente prima della entrata in vigore del presente Ordinamento, percepiscano uno stipendio annuo non inferiore a lire mille, anche se corrisposto da uno o piu' Enti, e che non abbiano servizi anteriori alle date sotto indicate:
a) al 1° gennaio 1899 per i medici dei Comuni, dei Consorzi dei Comuni, delle Provincie, dei Consorzi di provincie e dello Stato;
b) al 26 luglio 1902 per i veterinari dei Comuni e dei Consorzi di comuni;
c) al 21 marzo 1904 per gli ufficiali sanitari;
d) al 1° gennaio 1909 per i sanitari dipendenti da Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, purche' abbiano diritto a stabilita' se nominati dal 1° gennaio 1916 in poi, salvo quanto e' disposto dai successivi articoli 8 e 11, nonche' per i sanitari addetti ai dispensari celtici ed ai laboratori comunali e provinciali di igiene e profilassi;
e) al 1° gennaio 1923-I per i sanitari contemplati dalle disposizioni speciali per l'Africa Italiana ai quali non competa altro trattamento di previdenza o di quiescenza in applicazione delle disposizioni medesime, salvo l'eccezione prevista dall'ultima parte del successivo art. 8;
f) al 1° luglio 1924-II per i sanitari degli Enti sopraindicati compresi nei territori gia' soggetti all'ex Impero Austro-Ungarico, salvo quanto e' disposto alla successiva lettera g);
g) al 22 aprile 1925-III per i sanitari degli Enti sopraindicati, compresi nel territorio del gia' Stato libero di Fiume;
h) al 25 agosto 1934-XII per i sanitari addetti ai Consorzi provinciali antitubercolari;
i) alla data di costituzione dell'Ente consorziale per i sanitari dei Consorzi fra Comuni e Provincie eventualmente con partecipazione di altri Enti e di privati.
((6))
La iscrizione e' obbligatoria per i sanitari degli Enti sopraindicati comunque assunti dalla entrata in vigore del presente Ordinamento in poi con stipendio annuo non minore di lire mille, anche se non abbiano diritto a stabilita' o se l'assunzione sia fatta a tempo determinato o a titolo di supplenza o se i posti non siano compresi nelle tabelle organiche. ((6))
E' pure obbligatoria l'iscrizione alla Cassa di previdenza dei sanitari gia' iscritti a regolamenti, Istituti, Fondi o Casse speciali di pensione i quali per effetto del R. decreto 16 gennaio 1927-V, n. 155, siano passati dal servizio comunale a posti di organico delle Amministrazioni provinciali.
Dall'iscrizione obbligatoria di cui al secondo comma del presente articolo sono esclusi quei sanitari che anteriormente alla entrata in vigore del presente Ordinamento abbiano prestato soltanto servizi senza obbligo d'iscrizione e senza iscrizione facoltativa, nonche' i medici assistenti ed aiuti degli Istituti ospedalieri non aventi diritto ad acquistare la stabilita'.
------------ AGGIORNAMENTO (6)
La L. 11 giugno 1954, n. 409 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "Il minimo di lire 1000 di stipendio annuo stabilito dall' art. 6, commi primo e secondo, e dalla lettera a) dell' art. 8 della, legge 6 luglio 1939, n. 1035 , per l'obbligatorieta' dell'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, e' elevato a lire 84.000 di retribuzione annua comprensiva, oltre che dello stipendio, di ogni altra indennita', assegno o provento, anche in natura, la cui corresponsione abbia carattere continuativo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 1) che le presenti modifiche si applicano dal 13 luglio 1954.