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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott.ssa Tecla De Bono,in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del
20 gennaio 2025,ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 2228 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa
DA
(C.F. ). Parte_1 C.F._1
avv. LIGUORI ANDREA RICORRENTE
CONTRO
(CF: Controparte_1
),, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con P.IVA_1 sede legale a Roma, via Ciro il Grande n. 21 EUR ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio presso la sede provinciale dell'istituto sito in via Picone 16 Agrigento
(Avv. ILARDO GIANTONY)
RESISTENTE
OGGETTO: requisito sanitario per pensione di invalidità civile l.118-71.
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da verbale di udienza del 20 gennaio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445-bis co. 6 cod. proc. civ., regolarmente depositato l' istante in epigrafe promuoveva , previa dichiarazione di dissenso, il presente giudizio al fine di chiedere al Giudice del lavoro del Tribunale di
Agrigento, l'accertamento in capo alla stessa , della sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento dello stato di invalidità
1 civile del 100% al fine del riconoscimento della pensione di invalidità civile di cui alla l. 118-71 negatogli in sede di Accertamento Tecnico Preventivo fin dalla data della domanda amministrativa o, diversamente, dalla data di riconoscimento dell'invalidità del 100%. Asseriva, a sostegno della propria tesi che il Consulente Tecnico di Ufficio della fase dell'Accertamento Tecnico Preventivo non erano condivisibili atteso che il il CTU della fase dell'A.T.P .aveva soltanto in parte rilevato e riscontrato le certificazioni specialistiche che confermavano il quadro patologico in atto posseduto dalla parte ricorrente non valutando correttamente la gravità delle patologie che lo affliggono (l'anchilosi di rachide totale, la cefalea cronica, l'osteoporosi e le emorroidi di grado terzo;
depressione ansiosa) e non pronunciandosi su altre ( ovvero sull'anchilosi di rachide totale la quale porta ad un punteggio fisso di 75 punti;
la cefalea cronica, l'osteoporosi e le emorroidi di grado terzo) tali da integrare i presupposti per il riconoscimento del 100% di invalidità per come meglio dedotto ed articolato in ricorso, e che comunque le condizioni di salute della parte ricorrente si sono aggavate dopo l'espletata ctu. Chiedeva, pertanto, disporsi C.T.U. medico-legale al fine del riconoscimento del requisito sanitario per avere diritto ad usufruire della prestazione richiesta nei termini sopra detti. Con vittoria delle spese di lite del presente giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costitutiva in giudizio l' il quale contestava la domanda CP_1 chiedendone il rigetto. Con vittoria di spese di lite . La causa veniva istruita mediante l'acquisizione del fascicolo dell'A.T.P. e della produzione documentale versata agli atti di causa, e all'udienza del 20 gennaio 2025, previo rigetto della CTU medico-legale richiesta dalla parte ricorrente perché ritenuta superflua ai fini del decidere, viene decisa con. sentenza ex art. 429 c.p.c della quale dava lettura integrale in udienza ed in assenza delle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI GIURIDICHE E DI
FATTO DELLA DECISIONE
Nel merito il ricorso è infondato e pertanto va rigettato per quanto di ragione.
Con riferimento al requisito di carattere sanitario la L.118/71 prevede che affinché venga riconosciuto il requisito sanitario per la prestazione richiesta la parte deve essere affetta da patologie la cui percentuale di invalidità superi i limiti di legge (percentuale superiore al 74% se la richiesta concerne l'assegno di invalidità, percentuale del 100% se riguarda la concessione della pensione di inabilità).
Nel caso di specie, si osserva come le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate poste in essere dal consulente
2 dell' A.T.P., bensì si limita ad indicare in maniera generica le patologie delle quali la parte ricorrente è affetta che a suo dire non sono state correttamente valuate dal consulente di ufficio e di altre asseritamente omesse dal consulente di ufficio, rilevava inoltre che le sue condizioni si erano ulteriormente e irrimediabilmente aggravate tanto che lo stesso aveva progressivamente ridotto la frequentazione sociale ed è dal giorno del grave infortunio subito era depresso tanto da allora era disoccupato senza tuttavia allegare alcuna prova sul punto. In particolare , mancano nel ricorso introduttivo riferimenti a specifiche certificazioni mediche o a specifiche patologie non esaminate dal perito diverse da quelle già oggetto di chiarimenti rese dal ctu a seguito delle osservazioni mosse dalla parte ricorrente alla bozza della ctu e che oggi vengono sic riproposte nel presente giudizio, non indica per esempio il grado di invalidità errato riportato per ogni patologia dal ctu e quello ritenuto corretto, non riporta alcun codice ascrivibile a dette patologie e tabellate ai sensi del D.M. 05.02.1992, né il ricorrente ha dedotto l'esistenza di nuove patologie non prese in considerazione dal C.T.U. della fase dell'accertamento tecnico preventivo, tale da inficiarne la validità delle risultanze peritali rassegnate.
Ed ancora, le scarne indicazioni fornite in ricorso in ordine alle censure mosse alla CTU della fase dell' ATP appaiono in contrasto con l'esauriente perizia svolta dal consulente tecnico in tale sede , in cui si sono valutate adeguatamente tutte le patologie da cui è affetto la parte ricorrente a. ( cfr. ctu in atti e chiarimenti che qui si hanno riportati e trascritti).
Nella fattispecie in esame il requisito sanitario previsto dalla norma citata non risulta soddisfatto.
Infatti, la consulenza tecnica della fase dell'A.T.P. ha accertato che le patologie da cui è affetta la parte ricorrente (vedi relazione del consulente tecnico) determinano il raggiungimento dell'inabilità permanente della capacità lavorativa nella percentuale del 81,87%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa , misura questa insufficiente per accedere al beneficio richiesto, come peraltro in precedenza accertato nella seduta della C.M.I.C. di Agrigento. (cfr. C.T.U. in atti e verbale C.M.I.C.).
Ebbene, è sufficiente leggere l'elaborato peritale dei chiarimenti resi dal
C.T.U. alla bozza della C.T.U. della fase dell'A.T.P. per rendersi conto della infondatezza delle doglianze poste in essere dalla parte ricorrente nel presente giudizio tutte già meticolosamente esaminate e confutate dal ctu come la cefalea cronica, l'osteoporosi e le emorroidi di grado terzo e la depressione. (cfr. C.T.U. in atti e chiarimenti).
Conseguentemente, avuto riguardo alla C.T.U. redatta dal Dott. nel Per_1 giudizio allegato avente ad oggetto l' A.T.P., e condivisibilmente con essa, si può affermare come la parte ricorrente non è in possesso del requisito
3 sanitario per il riconoscimento della prestazione richiesta pensione di invalidità civile l.118/71 .
Ritenuto, pertanto, esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali vanzate dalla parte ricorrente, essendo , il quadro clinico evidenziato dall'ausiliare del giudice di espressività clinica tale da non concedere il beneficio richiesto. (cfr. Ctu in atti e chiarimenti) Alla luce delle superiori considerazioni, si osserva, come la C.T.U. appare ben motivata sotto il profilo medico legale e priva di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti e per questo viene totalmente condivisa e fatta propria da questo Giudice che non ha ritenuto, pertanto, come sopra detto, di dovere effettuare rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, n. 5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L., n. 23413 del 10/11/2011) .
Infine si osserva come anche il CTP Prof. - medico legale del centro Per_2 universitario di Pisa – ha come dedotto in ricorso concordato con la complessiva valutazione eseguita dal CTU Dott. (cfr. Pag.4 del Per_1 ricorso) evidenziando l'importante sofferenza psicologica che affligge il
, e corretamente valutata dal nominato ctu. Parte_1
Nessun rilievo inoltre, nel presente giudizio può avere - contrariamnte da quanto riportato in ricorso dalla parte ricorrente il decreto di omologa del 18 dicembre del 2014 che riconosce la parte ricorrente invalida al 78% a fronte del riconoscimento di una invalidità civile pari al 81,87 riconosciuto all parte ricorrente dal ctu della fase dell' A.T.P.
Alla luce dele superiori considerazioni ,poichè , i motivi dedotti nel presente giudizio dalla parte ricorrente non sono idonei a mettere in dubbio le risultanze peritali compiute dal perito della fase dell'A.T.P. ,la domanda non può che essere rigettata nel merito. Le spese del presente giudizio, nonostante la soccombenza della parte ricorrente, sono irripetibili avendo la stessa parte ricorrente reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. Att. c..p.c..
P.Q.M.
La Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti: rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara che la parte ricorrente è invalida nella misura del 81,87% e pertanto non è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge in materia al fine del riconoscimento della prestazione sanitaria richiesta, pensione di invalidità civile l. 118/71. Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio .
Così deciso in Agrigento, il 20 gennaio 2024.
Il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
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