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29 marzo 2014
29 marzo 2014
Art. 10. Animali utilizzati nelle procedure 1. Salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, gli animali appartenenti alle specie elencate all'allegato I, del presente decreto possono essere utilizzati nelle procedure solo se provengono da allevamenti o fornitori autorizzati ai sensi dell'articolo 20.
2. A decorrere dalle date riportate nell'allegato II, del presente decreto i primati non umani possono essere utilizzati nelle procedure solo se discendono da soggetti nati in cattivita' o se provenienti da colonie autosufficienti.
3. In deroga al comma 1, il Ministero puo' autorizzare l'impiego di animali delle specie di cui all'allegato I non provenienti da allevamenti o fornitori autorizzati, solo sulla base di giustificazioni scientifiche.
4. L'allevamento di animali geneticamente modificati e' consentito previa valutazione del rapporto tra danno e beneficio, della effettiva necessita' della manipolazione, del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali e dei potenziali rischi per la salute umana, animale e per l'ambiente.
5. E' vietato l'allevamento di cani, gatti e primati non umani per le finalita' di cui al presente decreto.
2. A decorrere dalle date riportate nell'allegato II, del presente decreto i primati non umani possono essere utilizzati nelle procedure solo se discendono da soggetti nati in cattivita' o se provenienti da colonie autosufficienti.
3. In deroga al comma 1, il Ministero puo' autorizzare l'impiego di animali delle specie di cui all'allegato I non provenienti da allevamenti o fornitori autorizzati, solo sulla base di giustificazioni scientifiche.
4. L'allevamento di animali geneticamente modificati e' consentito previa valutazione del rapporto tra danno e beneficio, della effettiva necessita' della manipolazione, del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali e dei potenziali rischi per la salute umana, animale e per l'ambiente.
5. E' vietato l'allevamento di cani, gatti e primati non umani per le finalita' di cui al presente decreto.
Giurisprudenza • 3
- 1. Trib. Roma, sentenza 09/02/2022, n. 2080Provvedimento: […] restrittive della normativa di recepimento ( art 10 co 5 del d.lgs n. 26/2014). […] in mancanza di alcun vincolo societario all'allevamento dei soli cani, il divieto normativo di quest'ultimo a fini scientifici posto dall'art. 10 del d.lgs n. 26/2014, […] dunque, ascrivibile solo ad una scelta imprenditoriale della stessa società attrice e non certo al sopravvenuto divieto di allevamento ai fini di sperimentazione di cani, gatti e primati non umani introdotto dall'art 10 del d.lgs 26/2014; […] conoscenza dell'orientamento politico diretto ad introdurre il divieto poi sancito dall'art 10 del d.lgs n. 26/2014; […]Leggi di più...
- direttiva 2010/63/UE·
- diritto soggettivo·
- principio di sostituzione e riduzione·
- causalità del danno·
- risarcimento danni·
- violazione manifesta e grave·
- responsabilità dello Stato per violazione diritto comunitario·
- giurisprudenza Corte di Giustizia UE·
- art. 10 d.lgs n. 26/2014·
- sperimentazione animale