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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/12/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1575/2025 R.G.V.G.
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Prima Sezione Civile – Minori
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile – Minori, riunita in camera di consiglio e composta da:
dott.ssa CO EP Presidente relatrice dott.ssa Anna Maria Raschellà Consigliera
dott.ssa Adele Foresta Consigliera dott. Carlo Talarico Consigliere onorario esperto dott.ssa Maria Rizzo Consigliera onoraria esperta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1575/2025 R.G.V.G., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25 novembre 2025,
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_1
NC ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catanzaro alla via Bruno Chimirri n. 19, appellante
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Silvia GUIDO ed elettivamente domiciliato
[...] presso il suo studio in Bologna, via Santo Stefano n. 63. Appellato Con l'intervento del Procuratore Generale.
Sulle seguenti conclusioni:
l'avv. NC per l'appellante: Nel riportarsi integralmente a quanto già dedotto, eccepito e richiesto nell'atto introduttivo del presente giudizio e dunque, nel confermare le conclusioni già rassegnate, rispetto alle quali si insiste nel loro integrale accoglimento, impugna e contesta in toto quanto ex adverso rappresentato e richiesto da controparte attraverso il proprio scritto difensivo, in quanto assolutamente infondato in fatto oltre che in diritto, chiedendo per gli effetti il rigetto delle avverse richieste. Con vittoria di spese, diritti, onorari e competenze di giudizio da devolvere in favore
1 N. 1575/2025 R.G.V.G.
delle casse dello Stato stante l'ammissione in via anticipata e provvisoria al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato dell'odierna ricorrente, ad opera del C.O.A. di Catanzaro.”
L'avv. GUIDO per l'appellato: “La scrivente difesa si riporta integralmente alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, insistendo nelle conclusioni ivi riportate.”
Il Procuratore Generale: “Il PG esprime parere contrario all'accoglimento del reclamo.”
FATTO
1.- Con decreto del 3 ottobre 2025 il Tribunale per i minorenni di Catanzaro, decidendo sul ricorso ex art. 333 c.c. presentato dal Pubblico Ministero presso lo stesso Tribunale nei confronti della sig.ra Controparte_1
madre della minore Controparte_1 Persona_1
così decideva:
[...] Controparte_2
a) prescriveva alla madre di:
- dare immediata e puntuale esecuzione al provvedimento giudiziario reso nella proc. 605/19 V.G e 336/2024 Min., favorendo il ripristino delle relazioni e degli incontri osservati della minore con il padre, al fine di un graduale e pieno riavvicinamento affettivo, anche svolgendo opera di persuasione sulla giovane CP_2
- astenersi da condotte ostruzionistiche e non frapporre ostacoli alle frequentazioni e agli incontri della minore con la figura paterna, per come già stabilito nella presente sede;
b) incaricava il Servizio Sociale territorialmente competente di:
- prestare l'assistenza necessaria per dare immediata e puntuale esecuzione al presente decreto, nei termini indicati;
- proseguire, di concerto con il Consultorio territorialmente competente, un percorso di sostegno alla genitorialità in favore della madre e una valutazione delle sue competenze genitoriali e, altresì, un percorso di sostegno psicologico in favore della minore, avviandola gradatamente al ripristino delle relazioni con il padre, con l'intervento, ove ritenuto necessario, del Servizio di NPI e relativa presa in carico della minore, al fine di individuare eventuali problematiche psichiatriche/psicologiche alla base dell'ostilità manifestata da ove persistente, nei confronti CP_2 della figura paterna;
- relazionare periodicamente al Tribunale di Catanzaro (nell'ambito del proc. n. 3859/22 R.G.A.C.), sull'andamento degli incontri e sulla situazione psicologica della minore e riferire, altresì, prontamente alla predetta A.G. in ordine alla eventuale emergenza di comportamenti ostativi all'attuazione del presente provvedimento e/o pregiudizievoli per il percorso della minore, attuati dalla figura materna;
c) dichiarava la propria incompetenza funzionale per essere competente il Tribunale di Catanzaro, al quale gli atti vanno conseguentemente trasmessi per unione al procedimento n. 3859/22 R.G.A.C. pendente tra le parti;
d) condannava al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore di Parte_2
liquidate nella somma di Euro 1.500,00 comprensiva di compenso e spese,
[...] oltre accessori di legge.
2.- Il Tribunale per i minorenni, premesso:
• che con proprio decreto in data 16.12.2022, emesso su ricorso presentato ai sensi dell'art. 609 decies c.p.c. dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, era stato prescritto ad entrambi i genitori della minore, odierne parti in causa, di collaborare fattivamente agli interventi di sostegno alla genitorialità che i servizi sociali
2 N. 1575/2025 R.G.V.G.
avrebbero predisposto al fine di favorire “il ripristino delle relazioni tra la minore e il padre e l'avvio di un percorso di piena integrazione sociale della minore e di autonomia dalle invischianti dinamiche materne”;
• che con ricorso del 15.3.2024 il P.M.M. aveva chiesto la sospensione della genitorialità della madre per la mancata adesione della stessa alle prescrizioni del TM e per i suoi comportamenti disfunzionali rispetto agli interventi di sostegno a favore della figlia;
decideva nei termini indicati nel paragrafo che precede sulla base della seguente testuale motivazione:
Considerato che:
- nel corso di approfondita istruttoria e dalle relazioni in atti, è emerso inequivocabilmente come la madre della minore abbia disatteso i provvedimenti emessi da questa A.G. nel proc. n. 605/19 V.G., attuando un comportamento fortemente ostruzionistico che ha impedito, di fatto, gli incontri padre/figlia, non preparandola adeguatamente e anzi ingenerando nella bambina sentimenti di avversione verso la figura paterna;
- risulta, altresì, accertato, altresì, che l'interruzione dei rapporti della giovane con il padre sia CP_2 ascrivibile non già al disinteresse paterno ma unicamente al censurabile comportamento della madre la quale - benché tenuta a agevolare il rapporto tra la figlia e l'altro genitore - impediva di fatto l'instaurarsi di una sana relazione genitoriale, all'evidente scopo di estromettere completamente il padre dalla vita della bambina e ciò nonostante non risultassero ragioni ostative allo svolgimento di incontri protetti del padre con la minore;
- l'atteggiamento ostruzionistico assunto dalla madre, protrattosi ormai da alcuni anni, è volto palesemente a ostacolare rapporti tra la minore e il padre e risulta gravemente pregiudizievole per la bambina, nel cui interesse occorreva dare immediata e puntuale esecuzione al provvedimento giudiziario reso nella proc. 605/19 V.G, che prescriveva ai genitori di collaborare fattivamente agli interventi di sostegno alla genitorialità predisposti dai servizi sociali, favorendo il ripristino della relazione, con incontri osservati tra la minore e il padre al fine di un graduale e pieno riavvicinamento affettivo;
- il comportamento materno appare alquanto allarmante ed esprime non solo scarsa consapevolezza del proprio ruolo genitoriale - che prevede, necessariamente, il riconoscimento dell'importanza dell'altra figura genitoriale - ma, vieppiù, il conclamato disprezzo per le decisioni dell'Autorità Giudiziaria, reiteratamente ed ingiustificatamente disattese;
- deve essere assicurata la possibilità al padre di ripristinare i rapporti con la propria figlia, nell'interesse di quest'ultima;
- occorre, in questa sede, emettere provvedimenti urgenti a tutela e nell'interesse della minore CP_2 alla quale va evitato ulteriore nocumento emotivo;
Tanto premesso, stante la pendenza del giudizio di divorzio presso il Tribunale di Catanzaro, iscritto al n. 3859/22 R.G.A.C., occorre dichiarare l'incompetenza funzionale dello scrivente Ufficio, ai sensi dell'art 38 disp. att. c.c., per come di recente novellato, fermo restando che, a termini di legge, occorre senza indugio, adottare gli opportuni provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei minori, provvedimenti che “conservano la loro efficacia fino a quando non sono confermati, modificato o revocati con provvedimento emesso dal Tribunale ordinario” di Catanzaro, al quale gli atti devono essere trasmessi per unione al procedimento n. 3859/22 R.G.A.C. pendente presso quell'Ufficio. Tali provvedimenti, da adottare in via temporanea ed urgente, appaiono assolutamente necessari ed indifferibili al fine di assicurare efficace tutela alla minore, il cui equilibrio psicofisico è stato già gravemente compromesso dal censurabile comportamento della madre, la quale ha gravemente violato il diritto alla bigenitorialità, diritto che deve essere urgentemente ripristinato, confermando sostanzialmente le statuizioni già poste a base del provvedimento reso nel proc. 605/19; Le spese del giudizio liquidate, nella somma di euro 1.200,00, comprensiva di compenso e spese, oltre accessori di legge, seguono la soccombenza virtuale e vanno pertanto poste a carico della madre la quale, qualora il processo fosse proseguito, sarebbe con ogni probabilità risultata soccombente.
3 N. 1575/2025 R.G.V.G.
3.- Il decreto veniva reclamato dalla sig.ra la Parte_1 quale ne chiedeva la revoca nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese del giudizio, sostenendo innanzitutto di essere un “soggetto economicamente fragile”, al punto da essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e di non essere perciò nella condizione di poter pagare le spese processuali. Deduceva, inoltre, di essere stata sempre una madre premurosa e attenta e di avere sempre provveduto al mantenimento della minore da sola, senza alcun aiuto da parte del coniuge ma grazie al sostegno di enti caritatevoli e della propria sorella. Negava di aver mai ostacolato i rapporti tra padre e figlia, dichiarando che era stato piuttosto il coniuge a disinteressarsi totalmente della bambina, oltre ad aver tenuto, a causa della sua personalità aggressiva e violenta, comportamenti maltrattanti e abusanti nei confronti di moglie e figlia, come testimoniato dalla condanna alla pena di due anni di reclusione che egli aveva riportato, a seguito di concordato in appello, per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, nonché dalla pendenza del procedimento penale n. 4599/2029 innanzi al Tribunale di Catanzaro per il reato di violenza sessuale in danno della minore. Concludeva perciò sostenendo che la condanna alle spese era “assolutamente ingiusta e incongrua, oltre che lesiva della dignità personale dell'odierna reclamante”. Si costituiva in giudizio il sig. Controparte_1
e chiedeva il rigetto del reclamo sul rilievo che la condanna alle spese Parte_2
è conseguenza della soccombenza e non necessita di alcuna motivazione specifica e che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non comporta l'esonero dalla condanna alle spese processuali in caso di soccombenza. “Analogamente – secondo il reclamato – le considerazioni relative al comportamento genitoriale del resistente non assumono rilevanza ai fini della regolamentazione delle spese processuali, in quanto tale valutazione è stata condotta dal giudice di merito sulla base degli elementi concreti emersi nel processo e non può fondarsi su mere allegazioni generiche o su giudizi di valore privi di riscontro processuale.”
4.- Con decreto di data 21 ottobre 2025 il Presidente fissava per la discussione l'udienza del 25 novembre 2025, poi sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. La Corte, quindi, in data odierna tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI della DECISIONE
5.- Va preliminarmente puntualizzato che il reclamo proposto deve essere correttamente qualificato quale appello, riguardando un provvedimento che, ancorché in intestazione rechi la dicitura “DECRETO”, nella sostanza è una sentenza (pronunciata in nome del popolo italiano), con sentenza dovendosi concludere i procedimenti di primo grado soggetti – come quello in esame – al rito unitario previsto dagli artt. 473 bis-473 bis.29 c.p.c.
6.- Ciò precisato, l'appello deve essere accolto. E invero, la condanna al pagamento delle spese processuali, censurata dall'appellante, presto il fianco alle critiche non già perché ha colpito un soggetto non abbiente al punto da essere stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato quanto piuttosto perché – come anche lamentato dall'interessata – è ingiusto per la sua motivazione. A tal riguardo va rilevato che il Tribunale per i minorenni ha ritenuto di dover condannare alle spese l'odierna appellante sulla base del principio della soccombenza virtuale, ipotizzando che la madre della minore, “qualora il processo fosse proseguito, sarebbe con
4 N. 1575/2025 R.G.V.G.
ogni probabilità risultata soccombente”. Quindi, la statuizione oggetto di appello è stata emessa sul presupposto che il processo si fosse concluso. Ma così non è. La sentenza ha chiuso con la pronuncia di incompetenza una fase processuale, ma non certo il giudizio che è proseguito per il merito innanzi al Tribunale ordinario davanti al quale era stata già incardinata la causa di divorzio. E se anche il Tribunale adito dal PMM, chiudendo la fase processuale innanzi a sé, aveva l'obbligo di statuire sulle spese, ha sbagliato a fare riferimento al criterio della soccombenza virtuale. Vale la pena di rammentare, a tal riguardo, che solo a seguito di una pronuncia in rito che determina l'estinzione del processo (come nel caso della cessazione della materia del contendere, in cui ovviamente non si ha prosecuzione del giudizio davanti ad altro giudice), il regolamento delle spese di lite viene determinato con il principio della soccombenza virtuale, ossia in base alla ragionevole probabilità di accoglimento della pretesa di parte, mentre tale principio non può applicarsi nell'ipotesi in cui il processo prosegua per il merito innanzi a un giudice diverso. Sarà, infatti, quest'ultimo giudice a valutare all'esito del giudizio chi è rimasto (realmente e non virtualmente) soccombente. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui ha condannato l'odierna appellante al pagamento delle spese giudiziali, queste invece dovendosi compensare tra le parti in considerazione del fatto che la declaratoria di incompetenza è stata emessa d'ufficio. Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate anche le spese del presente grado, avuto riguardo alle ragioni della decisione. In ultimo, va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e degli altri dati identificativi, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, secondo quanto disposto normativamente dall'art. 52 del D. Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello proposto da Parte_3 avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni di Catanzaro n. cron. 1208/25 pubblicata l'8 ottobre 2025, così provvede: a) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
b) compensa le spese di questo grado di appello;
c) dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e gli altri dati dei soggetti in esso menzionati, a norma dell'art. 52 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Manda alla cancelleria gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025.
La Presidente
CO EP
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CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Prima Sezione Civile – Minori
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile – Minori, riunita in camera di consiglio e composta da:
dott.ssa CO EP Presidente relatrice dott.ssa Anna Maria Raschellà Consigliera
dott.ssa Adele Foresta Consigliera dott. Carlo Talarico Consigliere onorario esperto dott.ssa Maria Rizzo Consigliera onoraria esperta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1575/2025 R.G.V.G., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25 novembre 2025,
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_1
NC ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catanzaro alla via Bruno Chimirri n. 19, appellante
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Silvia GUIDO ed elettivamente domiciliato
[...] presso il suo studio in Bologna, via Santo Stefano n. 63. Appellato Con l'intervento del Procuratore Generale.
Sulle seguenti conclusioni:
l'avv. NC per l'appellante: Nel riportarsi integralmente a quanto già dedotto, eccepito e richiesto nell'atto introduttivo del presente giudizio e dunque, nel confermare le conclusioni già rassegnate, rispetto alle quali si insiste nel loro integrale accoglimento, impugna e contesta in toto quanto ex adverso rappresentato e richiesto da controparte attraverso il proprio scritto difensivo, in quanto assolutamente infondato in fatto oltre che in diritto, chiedendo per gli effetti il rigetto delle avverse richieste. Con vittoria di spese, diritti, onorari e competenze di giudizio da devolvere in favore
1 N. 1575/2025 R.G.V.G.
delle casse dello Stato stante l'ammissione in via anticipata e provvisoria al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato dell'odierna ricorrente, ad opera del C.O.A. di Catanzaro.”
L'avv. GUIDO per l'appellato: “La scrivente difesa si riporta integralmente alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, insistendo nelle conclusioni ivi riportate.”
Il Procuratore Generale: “Il PG esprime parere contrario all'accoglimento del reclamo.”
FATTO
1.- Con decreto del 3 ottobre 2025 il Tribunale per i minorenni di Catanzaro, decidendo sul ricorso ex art. 333 c.c. presentato dal Pubblico Ministero presso lo stesso Tribunale nei confronti della sig.ra Controparte_1
madre della minore Controparte_1 Persona_1
così decideva:
[...] Controparte_2
a) prescriveva alla madre di:
- dare immediata e puntuale esecuzione al provvedimento giudiziario reso nella proc. 605/19 V.G e 336/2024 Min., favorendo il ripristino delle relazioni e degli incontri osservati della minore con il padre, al fine di un graduale e pieno riavvicinamento affettivo, anche svolgendo opera di persuasione sulla giovane CP_2
- astenersi da condotte ostruzionistiche e non frapporre ostacoli alle frequentazioni e agli incontri della minore con la figura paterna, per come già stabilito nella presente sede;
b) incaricava il Servizio Sociale territorialmente competente di:
- prestare l'assistenza necessaria per dare immediata e puntuale esecuzione al presente decreto, nei termini indicati;
- proseguire, di concerto con il Consultorio territorialmente competente, un percorso di sostegno alla genitorialità in favore della madre e una valutazione delle sue competenze genitoriali e, altresì, un percorso di sostegno psicologico in favore della minore, avviandola gradatamente al ripristino delle relazioni con il padre, con l'intervento, ove ritenuto necessario, del Servizio di NPI e relativa presa in carico della minore, al fine di individuare eventuali problematiche psichiatriche/psicologiche alla base dell'ostilità manifestata da ove persistente, nei confronti CP_2 della figura paterna;
- relazionare periodicamente al Tribunale di Catanzaro (nell'ambito del proc. n. 3859/22 R.G.A.C.), sull'andamento degli incontri e sulla situazione psicologica della minore e riferire, altresì, prontamente alla predetta A.G. in ordine alla eventuale emergenza di comportamenti ostativi all'attuazione del presente provvedimento e/o pregiudizievoli per il percorso della minore, attuati dalla figura materna;
c) dichiarava la propria incompetenza funzionale per essere competente il Tribunale di Catanzaro, al quale gli atti vanno conseguentemente trasmessi per unione al procedimento n. 3859/22 R.G.A.C. pendente tra le parti;
d) condannava al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore di Parte_2
liquidate nella somma di Euro 1.500,00 comprensiva di compenso e spese,
[...] oltre accessori di legge.
2.- Il Tribunale per i minorenni, premesso:
• che con proprio decreto in data 16.12.2022, emesso su ricorso presentato ai sensi dell'art. 609 decies c.p.c. dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, era stato prescritto ad entrambi i genitori della minore, odierne parti in causa, di collaborare fattivamente agli interventi di sostegno alla genitorialità che i servizi sociali
2 N. 1575/2025 R.G.V.G.
avrebbero predisposto al fine di favorire “il ripristino delle relazioni tra la minore e il padre e l'avvio di un percorso di piena integrazione sociale della minore e di autonomia dalle invischianti dinamiche materne”;
• che con ricorso del 15.3.2024 il P.M.M. aveva chiesto la sospensione della genitorialità della madre per la mancata adesione della stessa alle prescrizioni del TM e per i suoi comportamenti disfunzionali rispetto agli interventi di sostegno a favore della figlia;
decideva nei termini indicati nel paragrafo che precede sulla base della seguente testuale motivazione:
Considerato che:
- nel corso di approfondita istruttoria e dalle relazioni in atti, è emerso inequivocabilmente come la madre della minore abbia disatteso i provvedimenti emessi da questa A.G. nel proc. n. 605/19 V.G., attuando un comportamento fortemente ostruzionistico che ha impedito, di fatto, gli incontri padre/figlia, non preparandola adeguatamente e anzi ingenerando nella bambina sentimenti di avversione verso la figura paterna;
- risulta, altresì, accertato, altresì, che l'interruzione dei rapporti della giovane con il padre sia CP_2 ascrivibile non già al disinteresse paterno ma unicamente al censurabile comportamento della madre la quale - benché tenuta a agevolare il rapporto tra la figlia e l'altro genitore - impediva di fatto l'instaurarsi di una sana relazione genitoriale, all'evidente scopo di estromettere completamente il padre dalla vita della bambina e ciò nonostante non risultassero ragioni ostative allo svolgimento di incontri protetti del padre con la minore;
- l'atteggiamento ostruzionistico assunto dalla madre, protrattosi ormai da alcuni anni, è volto palesemente a ostacolare rapporti tra la minore e il padre e risulta gravemente pregiudizievole per la bambina, nel cui interesse occorreva dare immediata e puntuale esecuzione al provvedimento giudiziario reso nella proc. 605/19 V.G, che prescriveva ai genitori di collaborare fattivamente agli interventi di sostegno alla genitorialità predisposti dai servizi sociali, favorendo il ripristino della relazione, con incontri osservati tra la minore e il padre al fine di un graduale e pieno riavvicinamento affettivo;
- il comportamento materno appare alquanto allarmante ed esprime non solo scarsa consapevolezza del proprio ruolo genitoriale - che prevede, necessariamente, il riconoscimento dell'importanza dell'altra figura genitoriale - ma, vieppiù, il conclamato disprezzo per le decisioni dell'Autorità Giudiziaria, reiteratamente ed ingiustificatamente disattese;
- deve essere assicurata la possibilità al padre di ripristinare i rapporti con la propria figlia, nell'interesse di quest'ultima;
- occorre, in questa sede, emettere provvedimenti urgenti a tutela e nell'interesse della minore CP_2 alla quale va evitato ulteriore nocumento emotivo;
Tanto premesso, stante la pendenza del giudizio di divorzio presso il Tribunale di Catanzaro, iscritto al n. 3859/22 R.G.A.C., occorre dichiarare l'incompetenza funzionale dello scrivente Ufficio, ai sensi dell'art 38 disp. att. c.c., per come di recente novellato, fermo restando che, a termini di legge, occorre senza indugio, adottare gli opportuni provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei minori, provvedimenti che “conservano la loro efficacia fino a quando non sono confermati, modificato o revocati con provvedimento emesso dal Tribunale ordinario” di Catanzaro, al quale gli atti devono essere trasmessi per unione al procedimento n. 3859/22 R.G.A.C. pendente presso quell'Ufficio. Tali provvedimenti, da adottare in via temporanea ed urgente, appaiono assolutamente necessari ed indifferibili al fine di assicurare efficace tutela alla minore, il cui equilibrio psicofisico è stato già gravemente compromesso dal censurabile comportamento della madre, la quale ha gravemente violato il diritto alla bigenitorialità, diritto che deve essere urgentemente ripristinato, confermando sostanzialmente le statuizioni già poste a base del provvedimento reso nel proc. 605/19; Le spese del giudizio liquidate, nella somma di euro 1.200,00, comprensiva di compenso e spese, oltre accessori di legge, seguono la soccombenza virtuale e vanno pertanto poste a carico della madre la quale, qualora il processo fosse proseguito, sarebbe con ogni probabilità risultata soccombente.
3 N. 1575/2025 R.G.V.G.
3.- Il decreto veniva reclamato dalla sig.ra la Parte_1 quale ne chiedeva la revoca nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese del giudizio, sostenendo innanzitutto di essere un “soggetto economicamente fragile”, al punto da essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e di non essere perciò nella condizione di poter pagare le spese processuali. Deduceva, inoltre, di essere stata sempre una madre premurosa e attenta e di avere sempre provveduto al mantenimento della minore da sola, senza alcun aiuto da parte del coniuge ma grazie al sostegno di enti caritatevoli e della propria sorella. Negava di aver mai ostacolato i rapporti tra padre e figlia, dichiarando che era stato piuttosto il coniuge a disinteressarsi totalmente della bambina, oltre ad aver tenuto, a causa della sua personalità aggressiva e violenta, comportamenti maltrattanti e abusanti nei confronti di moglie e figlia, come testimoniato dalla condanna alla pena di due anni di reclusione che egli aveva riportato, a seguito di concordato in appello, per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, nonché dalla pendenza del procedimento penale n. 4599/2029 innanzi al Tribunale di Catanzaro per il reato di violenza sessuale in danno della minore. Concludeva perciò sostenendo che la condanna alle spese era “assolutamente ingiusta e incongrua, oltre che lesiva della dignità personale dell'odierna reclamante”. Si costituiva in giudizio il sig. Controparte_1
e chiedeva il rigetto del reclamo sul rilievo che la condanna alle spese Parte_2
è conseguenza della soccombenza e non necessita di alcuna motivazione specifica e che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non comporta l'esonero dalla condanna alle spese processuali in caso di soccombenza. “Analogamente – secondo il reclamato – le considerazioni relative al comportamento genitoriale del resistente non assumono rilevanza ai fini della regolamentazione delle spese processuali, in quanto tale valutazione è stata condotta dal giudice di merito sulla base degli elementi concreti emersi nel processo e non può fondarsi su mere allegazioni generiche o su giudizi di valore privi di riscontro processuale.”
4.- Con decreto di data 21 ottobre 2025 il Presidente fissava per la discussione l'udienza del 25 novembre 2025, poi sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. La Corte, quindi, in data odierna tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI della DECISIONE
5.- Va preliminarmente puntualizzato che il reclamo proposto deve essere correttamente qualificato quale appello, riguardando un provvedimento che, ancorché in intestazione rechi la dicitura “DECRETO”, nella sostanza è una sentenza (pronunciata in nome del popolo italiano), con sentenza dovendosi concludere i procedimenti di primo grado soggetti – come quello in esame – al rito unitario previsto dagli artt. 473 bis-473 bis.29 c.p.c.
6.- Ciò precisato, l'appello deve essere accolto. E invero, la condanna al pagamento delle spese processuali, censurata dall'appellante, presto il fianco alle critiche non già perché ha colpito un soggetto non abbiente al punto da essere stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato quanto piuttosto perché – come anche lamentato dall'interessata – è ingiusto per la sua motivazione. A tal riguardo va rilevato che il Tribunale per i minorenni ha ritenuto di dover condannare alle spese l'odierna appellante sulla base del principio della soccombenza virtuale, ipotizzando che la madre della minore, “qualora il processo fosse proseguito, sarebbe con
4 N. 1575/2025 R.G.V.G.
ogni probabilità risultata soccombente”. Quindi, la statuizione oggetto di appello è stata emessa sul presupposto che il processo si fosse concluso. Ma così non è. La sentenza ha chiuso con la pronuncia di incompetenza una fase processuale, ma non certo il giudizio che è proseguito per il merito innanzi al Tribunale ordinario davanti al quale era stata già incardinata la causa di divorzio. E se anche il Tribunale adito dal PMM, chiudendo la fase processuale innanzi a sé, aveva l'obbligo di statuire sulle spese, ha sbagliato a fare riferimento al criterio della soccombenza virtuale. Vale la pena di rammentare, a tal riguardo, che solo a seguito di una pronuncia in rito che determina l'estinzione del processo (come nel caso della cessazione della materia del contendere, in cui ovviamente non si ha prosecuzione del giudizio davanti ad altro giudice), il regolamento delle spese di lite viene determinato con il principio della soccombenza virtuale, ossia in base alla ragionevole probabilità di accoglimento della pretesa di parte, mentre tale principio non può applicarsi nell'ipotesi in cui il processo prosegua per il merito innanzi a un giudice diverso. Sarà, infatti, quest'ultimo giudice a valutare all'esito del giudizio chi è rimasto (realmente e non virtualmente) soccombente. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui ha condannato l'odierna appellante al pagamento delle spese giudiziali, queste invece dovendosi compensare tra le parti in considerazione del fatto che la declaratoria di incompetenza è stata emessa d'ufficio. Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate anche le spese del presente grado, avuto riguardo alle ragioni della decisione. In ultimo, va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e degli altri dati identificativi, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, secondo quanto disposto normativamente dall'art. 52 del D. Lgs. 30 maggio 2003, n. 193.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello proposto da Parte_3 avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni di Catanzaro n. cron. 1208/25 pubblicata l'8 ottobre 2025, così provvede: a) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
b) compensa le spese di questo grado di appello;
c) dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e gli altri dati dei soggetti in esso menzionati, a norma dell'art. 52 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Manda alla cancelleria gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025.
La Presidente
CO EP
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