Sentenza 4 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00172/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00290/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 290 del 2025, proposto dalla IL LI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca e Martina Menga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Monfalcone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Billiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia e della Regione Friuli Venezia Giulia, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comune di Monfalcone prot. 18935 del 10 aprile 2025;
- ove occorrer possa, del provvedimento del Comune di Monfalcone prot. 18876 del 10 aprile 2025;
- ove occorrer possa, degli artt. 4 e 5 del “ Regolamento per la localizzazione degli impianti della telefonia mobile ” del Comune di Monfalcone, approvato con deliberazione del Consiglio del Comune di Monfalcone n. 19 del 17 ottobre 2013 (“Regolamento Impianti”);
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monfalcone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. EL IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato il 9 giugno 2025 e depositato il giorno successivo la società ricorrente ha impugnato:
- il provvedimento prot. 18935 del 10 aprile 2025 col quale il Comune di Monfalcone ha denegato la sua istanza del 17 febbraio 2025 per l’autorizzazione ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2023 per l’istallazione di un’antenna in via Grado a Monfalcone;
- il provvedimento prot. 18876 del 10 aprile 2025 di diniego dell’istanza di esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2, comma 9 bis e 9 ter della l. n. 241/990 sulla predetta istanza di autorizzazione;
- gli artt. 4 e 5 del “ Regolamento per la localizzazione degli impianti della telefonia mobile ” del Comune di Monfalcone, approvato con deliberazione del Consiglio del Comune di Monfalcone n. 19 del 17 ottobre 2013.
2. Il diniego di cui al primo provvedimento si fonda sul rilievo che “ l’istanza presentata da IL LI Spa prot n 8397 del 17/02/2025 risulta identica, sia nella forma che nella sostanza, a quella già presentata sempre da ILIAD LI Spa in data 22/06/2022 ed oggetto del provvedimento del Comune di Monfalcone prot. n. 37878 del 21 luglio 2022, del successivo provvedimento prot. n. 55069 del 28 ottobre 2022 e del provvedimento di diniego prot. N. 8635/P del 15/02/2023 ”.
Il diniego di cui al secondo provvedimento si fonda invece sul seguente rilievo: “ Facendo seguito alla Vostra istanza Ns. Prot. 13087/a del 12/03/2025 di cui all’oggetto, si comunica che la stessa è priva dei necessari presupposti poiché la legge regionale n. 3/2011 non contempla quanto indicato nella richiesta di cui trattasi. Si sottolinea altresì per doverosa completezza che l’istanza presentata in data 17/02/2025 è identica sotto il profilo formale e sostanziale a quella di data 22/06/2022 che peraltro è già stata oggetto della sentenza del TAR FVG n 28 del 2023, passata in giudicato ”.
3. La ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
4. Il Comune si è costituito in giudizio in resistenza al ricorso.
5. All’udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 la causa è passata in decisione.
6. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse perché la ricorrente ha presentato una nuova, autonoma, incompatibile e successiva istanza, per la realizzazione di analogo impianto con medesima localizzazione, che deve ritenersi l’unica sulla quale persiste l’interesse della ricorrente a realizzare il progetto e, conseguentemente, a coltivarne la realizzazione anche in sede giurisdizionale.
7. In punto di fatto la ricorrente ha infatti premesso che:
a) in data 22 giugno 2022, IL ha presentato al Comune di Monfalcone una prima istanza di autorizzazione per l’installazione di un impianto di telefonia mobile in Via Grado e che il relativo titolo si sarebbe formato per silenzio-assenso;
b) che tuttavia il successivo 28 ottobre 2022 il Comune ha annullato in autotutela tale autorizzazione, ritenendo l’impianto non conforme al regolamento comunale e privo della relazione tecnica asseverata richiesta;
c) che IL ha impugnato tale annullamento dinanzi a questo T.A.R., il quale, con la sentenza n. 28 del 30 gennaio 2023, ha respinto il ricorso, precisando tuttavia l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento;
d) che, conseguentemente, il Comune ha adottato, il 15 febbraio 2023, un espresso provvedimento definitivo di diniego fondato sulle medesime ragioni ostative (provvedimento di diniego prot. N. 8635/P del 15 febbraio 2023);
e) che IL ha proposto appello avverso la sentenza n. 28/2023, ma che, nelle more, si è sviluppato un distinto contenzioso relativo a un diverso impianto (in Viale San Marco), nell’ambito del quale questo T.A.R., con sentenza n. 247/2024, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 7 del regolamento comunale;
f) che, alla luce di tale pronuncia, IL ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio di appello e che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1299 del 18 febbraio 2025, ha dichiarato improcedibile l’appello avverso la sentenza di questo T.A.R. n. 28/2023;
g) che, in tale nuovo contesto, la società ricorrente ha indi presentato, in data 17 febbraio 2025, una seconda istanza di autorizzazione (oggetto del presente ricorso) per l’impianto di Via Grado, caratterizzata da modifiche tecniche tali da ridurne l’impatto visivo ed elettromagnetico, e che, a fronte dell’inerzia del Comune, ha richiesto, in data 12 marzo 2025, l’attivazione del potere sostitutivo;
h) che, successivamente, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2529 del 26 marzo 2025, ha confermato (la sentenza di questo T.A.R. n. 247/2024 e) l’illegittimità del regolamento comunale nella parte in cui limitava la localizzazione degli impianti e ha rilevato che, in assenza di una valida disciplina comunale, la relazione tecnica asseverata poteva riferirsi alla normativa statale e che l’autorizzazione unica risultava idonea ad assorbire anche i profili edilizi;
i) che, in data 10 aprile 2025, il Comune ha respinto la nuova (seconda) istanza ritenendola identica a quella del 2022 e già definitivamente decisa (provvedimento prot. 18935 del 10 aprile 2025), e ha altresì rigettato la richiesta di esercizio del potere sostitutivo (provvedimento prot. 18876 del 10 aprile 2025);
l) di aver indi promosso la presente impugnativa per contestare questo secondo diniego (ricorso n. R.G. 290/2025);
m) che, in data 9 luglio 2025, IL ha presentato al Comune una terza istanza di autorizzazione per l’impianto, caratterizzata da ulteriori e significative modifiche sia progettuali sia documentali, incluse quelle relative alla relazione tecnica asseverata (anche alla luce delle indicazioni ritraibili dalla sentenza n. 2529/2025 del Consiglio di Stato);
n) che, successivamente, in data 11 luglio 2025, il Consiglio comunale ha adottato il Regolamento Impianti 2025, comprensivo della mappa delle localizzazioni e della tavola di zonizzazione, che ha limitato l’installazione delle stazioni radio base a un numero ristretto di siti predefiniti (“Aree Preferenziali”) e ha introdotto ulteriori oneri procedimentali (tra cui SCIA edilizia, relazione asseverata e obblighi di co-ubicazione), già ritenuti illegittimi dalla giurisprudenza;
o) che avverso il predetto Regolamento la ricorrente ha presentato il ricorso n. R.G. 512/2025 innanzi a questo T.A.R. (chiamato anch’esso all’odierna udienza), chiedendone l’annullamento;
p) che, in data 3 settembre 2025, il Comune ha dichiarato inammissibile la terza istanza, ritenendola una domanda reiterata coincidente nella sostanza con le precedenti già rigettate, con conseguente ulteriore diniego all’installazione dell’impianto (provvedimento prot. 46430/2025 del 3 settembre 2025);
q) che anche tale ultimo diniego è stato oggetto di autonoma impugnativa innanzi a questo T.A.R., con ricorso n. R.G. 560/2025, chiamato anch’esso all’odierna udienza pubblica.
8. Ciò posto in punto di fatto, al Collegio non resta che dichiarare la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione del ricorso perché:
- la terza istanza del 9 luglio 2025 è inequivocabilmente sostitutiva di quella (seconda) del 17 febbraio 2025 (oggetto del presente giudizio) sia perché oggettivamente tra loro incompatibili sia perché ritenute tali dalle stesse parti, tanto il Comune quanto la società ricorrente;
- quest’ultima, con la memoria depositata in giudizio il 31 marzo 2026, ha peraltro espressamente rimesso a questo T.A.R. di valutare “ se il provvedimento del 10 aprile 2025 gravato in questa sede sia stato sostanzialmente superato dal provvedimento impugnato con il ricorso sub R.G. 560/2025 e se, per l’effetto, il presente giudizio sia divenuto improcedibile per sopravvenute ragioni ostative ad una pronuncia sul merito ” (con la precisazione che “ anche in tale ipotesi, IL non intende né prestare acquiescenza alla posizione sostenuta dal Comune in sede amministrativa e giurisdizionale, né rinunciare alle argomentazioni esposte nel presente giudizio ”);
- converge in tal senso anche il comportamento processuale della ricorrente che ha proposto ricorso giurisdizionale anche avverso il provvedimento di inammissibilità della terza istanza, coltivando la relativa impugnativa (anch’essa passata in decisione all’odierna udienza pubblica) e manifestando con ciò l’intenzione di realizzare quest’ultima iniziativa progettuale.
9. Dalle considerazioni che precedono discende allora che, proprio in ragione del comportamento della ricorrente, la terza istanza è da ritenersi sostitutiva della precedente, con la conseguenza che il ricorso, proposto per contestare il diniego dell’Amministrazione sulla seconda istanza, è ora carente d’interesse (T.A.R. F.V.G., n. 58/2023).
Ciò, lo si ripete, proprio perché la ricorrente ha manifestato e ha effettivamente formalizzato la precisa intenzione di coltivare un nuovo e diverso progetto, incompatibile col precedente, abbandonando quindi – per facta concludentia - quello di cui all’istanza del 17 febbraio 2025.
10. In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni e tenuto della stessa prospettazione attorea (trasfusa nella memoria depositata in giudizio il 31 marzo 2026), il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della natura meramente processuale della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO IC de AC di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
EL IC, Primo Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| EL IC | LO IC de AC di Grisi' |
IL SEGRETARIO