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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 4062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4062 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dr. SC LA Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice dr. LE UA Giudice (est. rel.) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 11165 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso
DA
nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. Parte_1
IP GABRIELE);
– ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
. Controparte_2
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO.
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 03/10/2025 in sostituzione dell'udienza del 06/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato in data 21/09/2024,
[...]
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Palermo Parte_1
del 10/08/2024, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 18/01/2024, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di , deducendo, tra l'altro: di essere cittadino bengalese;
di essere CP_1
presente sul territorio italiano dal 2001; di aver fatto rientro nel Paese di origine alcune volte per visitare i familiari che lo stesso sostiene economicamente;
di aver svolto attività lavorativa con continuità nel 2001 e successivamente a causa della propria patologia di averla svolta senza regolare contratto;
di essere affetto da diabete mellito di tipo II e sottoposto a trattamento insulinico continuo ed a continui follow up;
di trovarsi da oltre vent'anni sul territorio e di temere fortemente di dover affrontare notevoli difficoltà di reinserimento sociale e lavorativo;
di temere di avere problemi di reinserimento sociale nel suo paese a causa della situazione socio-economica, della propria patologia e dell'aspettativa di vita essendo lo stesso ormai sessantenne e gravemente malato.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
286/1998, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio e ha chiesto “dichiarare l'infondatezza della pretesa azionata ex adverso, siccome destituita di alcun fondamento in fatto e diritto”
3. Scaduto il termine del 06/10/2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Quanto, infine, alla domanda per ottenere il permesso per protezione speciale, questa merita accoglimento se ne ritengono sussistenti i presupposti.
Com'è noto, infatti, ai sensi del citato art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008, in caso di mancato accoglimento della domanda di protezione internazionale da parte della
Commissione territoriale, il cui provvedimento è oggetto di impugnazione nel presente procedimento, alla stessa (e, conseguentemente, al Tribunale in sede di espressa opposizione) spetta l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 19, commi 1
e 1.1, del d.lgs. 286/98 per l'eventuale trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”.
Ed invero, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) e dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il giudice è chiamato a valutare se l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Nonostante la successione di discipline normative – sia nella versione anteriore che successiva al cosiddetto “decreto Cutro” (d.l. 20/2023, conv. in l. 50/2023) – resta fermo l'obbligo, per l'autorità giudiziaria, di tutelare la vita privata e familiare dello straniero, secondo i principi convenzionali e costituzionali.
Tale obbligo trova fondamento nell'art. 5, comma 6, TUI e nell'art. 8 CEDU, come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. civ., sez. I, 2 novembre 2021, n. 31188; Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2019, n. 13897) e della
Corte EDU (Boultif c. Svizzera, 2001; Üner c. Paesi Bassi, 2006; Jeunesse c. Paesi Bassi,
2014).
Come già rilevato dalla Suprema Corte, invero, il diritto al rispetto della vita privata e familiare è tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” di diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria
(cfr. Cass. Civ. n. 28161/2023, n. 28162/2023).
Orbene secondo questo Collegio anche il diritto alla salute (art. 32 Cost.) rientra nel suddetto “catalogo aperto” di diritti fondamentali connessi alla dignità della persona tutelato dall'art. 8 CEDU che pertanto può trovare protezione attraverso il riconoscimento della protezione complementare, tanto più che il ricorrente ha documentato di avere intrapreso in Italia un proficuo percorso di cure che non è opportuno interrompere.
Invero, il ricorrente ha documentato di trovarsi in una condizione di particolare vulnerabilità correlata alla patologia da cui è affetto ovvero diabete di tipo 2, per cui necessità di specifico trattamento terapeutico, come risulta dalla documentazione sanitaria versata in atti dal ricorrente (cfr. referto medico rilasciato dall'Azienda
Ospedaliere Universitaria “Paolo Giaccone”, in particolare, vedasi certificazione di detta Azienda del 02.09.2025, ove si legge che il ricorrente “è affetto da diabete mellito tipo
2 dal 2008”, in trattamento farmacologico). Inoltre, dalla certificazione rilasciata dall'
Asp di Palermo emerge che l'istante presenta un “ispessimento intimale all'ecocolor doppler dei tronchi epiaortici e scompenso glico–metabolico” e si ritiene indispensabile che lo stesso “si sottoponga a periodici controlli clinici, laboratoristici e strumentali in modo da individuare precocemente fattori aggravanti e prolungarne così la sopravvivenza” (cfr. produzione documentale in atti).
Alla luce di quanto documentato da parte ricorrente emerge che il ricorrente è in cura in Italia presso il Servizio Sanitario Nazionale - il che consente di effettuare una valutazione oggettiva e riferita alla concreta condizione del paziente, tenuto conto delle sue esigenze terapeutiche.
A ciò si aggiunga l'ulteriore condizione di particolare vulnerabilità correlata all'età
(sessant'anni) alla presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente, dopo ventiquattro anni di permanenza sul territorio nazionale, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio nel paese di origine (cui consegue una obiettiva difficoltà di procurarsi adeguati mezzi di sussistenza e, in ultima analisi, di raggiungere condizioni di vita accettabili connotate dalla concreta possibilità di esercizio di diritti sociali analoghi a quelli riconosciuti dallo Stato italiano).
In definitiva, va riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale, dato che il suo allontanamento dal territorio italiano è precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata e familiare dello stesso, esigenza espressamente tutelata dall'art. 8 CEDU, il quale trova diretta applicazione nel caso di specie in virtù del richiamo contenuto nell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98 (cui fa espresso rinvio il citato art. 19, comma 1.1, del medesimo testo normativo), in base al quale “è fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
Italiano”.
Pertanto, avuto riguardo alle argomentazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute, il ricorso merita accoglimento.
5. Sussistono giusti motivi, attesa la natura del procedimento e l'incertezza interpretativa della normativa e delle fonti anche sovranazionali, per compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
• in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di sopra Parte_1
meglio generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (riguardato nella formulazione vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto-Legge 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50), disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
• compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
LE UA SC LA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dr. SC LA Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice dr. LE UA Giudice (est. rel.) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 11165 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso
DA
nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. Parte_1
IP GABRIELE);
– ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
. Controparte_2
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO.
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 03/10/2025 in sostituzione dell'udienza del 06/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato in data 21/09/2024,
[...]
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Palermo Parte_1
del 10/08/2024, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 18/01/2024, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di , deducendo, tra l'altro: di essere cittadino bengalese;
di essere CP_1
presente sul territorio italiano dal 2001; di aver fatto rientro nel Paese di origine alcune volte per visitare i familiari che lo stesso sostiene economicamente;
di aver svolto attività lavorativa con continuità nel 2001 e successivamente a causa della propria patologia di averla svolta senza regolare contratto;
di essere affetto da diabete mellito di tipo II e sottoposto a trattamento insulinico continuo ed a continui follow up;
di trovarsi da oltre vent'anni sul territorio e di temere fortemente di dover affrontare notevoli difficoltà di reinserimento sociale e lavorativo;
di temere di avere problemi di reinserimento sociale nel suo paese a causa della situazione socio-economica, della propria patologia e dell'aspettativa di vita essendo lo stesso ormai sessantenne e gravemente malato.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
286/1998, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio e ha chiesto “dichiarare l'infondatezza della pretesa azionata ex adverso, siccome destituita di alcun fondamento in fatto e diritto”
3. Scaduto il termine del 06/10/2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Quanto, infine, alla domanda per ottenere il permesso per protezione speciale, questa merita accoglimento se ne ritengono sussistenti i presupposti.
Com'è noto, infatti, ai sensi del citato art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008, in caso di mancato accoglimento della domanda di protezione internazionale da parte della
Commissione territoriale, il cui provvedimento è oggetto di impugnazione nel presente procedimento, alla stessa (e, conseguentemente, al Tribunale in sede di espressa opposizione) spetta l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 19, commi 1
e 1.1, del d.lgs. 286/98 per l'eventuale trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”.
Ed invero, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) e dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il giudice è chiamato a valutare se l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Nonostante la successione di discipline normative – sia nella versione anteriore che successiva al cosiddetto “decreto Cutro” (d.l. 20/2023, conv. in l. 50/2023) – resta fermo l'obbligo, per l'autorità giudiziaria, di tutelare la vita privata e familiare dello straniero, secondo i principi convenzionali e costituzionali.
Tale obbligo trova fondamento nell'art. 5, comma 6, TUI e nell'art. 8 CEDU, come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. civ., sez. I, 2 novembre 2021, n. 31188; Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2019, n. 13897) e della
Corte EDU (Boultif c. Svizzera, 2001; Üner c. Paesi Bassi, 2006; Jeunesse c. Paesi Bassi,
2014).
Come già rilevato dalla Suprema Corte, invero, il diritto al rispetto della vita privata e familiare è tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” di diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria
(cfr. Cass. Civ. n. 28161/2023, n. 28162/2023).
Orbene secondo questo Collegio anche il diritto alla salute (art. 32 Cost.) rientra nel suddetto “catalogo aperto” di diritti fondamentali connessi alla dignità della persona tutelato dall'art. 8 CEDU che pertanto può trovare protezione attraverso il riconoscimento della protezione complementare, tanto più che il ricorrente ha documentato di avere intrapreso in Italia un proficuo percorso di cure che non è opportuno interrompere.
Invero, il ricorrente ha documentato di trovarsi in una condizione di particolare vulnerabilità correlata alla patologia da cui è affetto ovvero diabete di tipo 2, per cui necessità di specifico trattamento terapeutico, come risulta dalla documentazione sanitaria versata in atti dal ricorrente (cfr. referto medico rilasciato dall'Azienda
Ospedaliere Universitaria “Paolo Giaccone”, in particolare, vedasi certificazione di detta Azienda del 02.09.2025, ove si legge che il ricorrente “è affetto da diabete mellito tipo
2 dal 2008”, in trattamento farmacologico). Inoltre, dalla certificazione rilasciata dall'
Asp di Palermo emerge che l'istante presenta un “ispessimento intimale all'ecocolor doppler dei tronchi epiaortici e scompenso glico–metabolico” e si ritiene indispensabile che lo stesso “si sottoponga a periodici controlli clinici, laboratoristici e strumentali in modo da individuare precocemente fattori aggravanti e prolungarne così la sopravvivenza” (cfr. produzione documentale in atti).
Alla luce di quanto documentato da parte ricorrente emerge che il ricorrente è in cura in Italia presso il Servizio Sanitario Nazionale - il che consente di effettuare una valutazione oggettiva e riferita alla concreta condizione del paziente, tenuto conto delle sue esigenze terapeutiche.
A ciò si aggiunga l'ulteriore condizione di particolare vulnerabilità correlata all'età
(sessant'anni) alla presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente, dopo ventiquattro anni di permanenza sul territorio nazionale, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio nel paese di origine (cui consegue una obiettiva difficoltà di procurarsi adeguati mezzi di sussistenza e, in ultima analisi, di raggiungere condizioni di vita accettabili connotate dalla concreta possibilità di esercizio di diritti sociali analoghi a quelli riconosciuti dallo Stato italiano).
In definitiva, va riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale, dato che il suo allontanamento dal territorio italiano è precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata e familiare dello stesso, esigenza espressamente tutelata dall'art. 8 CEDU, il quale trova diretta applicazione nel caso di specie in virtù del richiamo contenuto nell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98 (cui fa espresso rinvio il citato art. 19, comma 1.1, del medesimo testo normativo), in base al quale “è fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
Italiano”.
Pertanto, avuto riguardo alle argomentazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute, il ricorso merita accoglimento.
5. Sussistono giusti motivi, attesa la natura del procedimento e l'incertezza interpretativa della normativa e delle fonti anche sovranazionali, per compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
• in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di sopra Parte_1
meglio generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (riguardato nella formulazione vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto-Legge 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50), disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
• compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
LE UA SC LA