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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 82/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
OCONE SE, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1401/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Brandizzo - Via Torino 121 10032 Brandizzo TO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025 0000384685 I.C.I. 2008
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025 0000384685 I.C.I. 2009 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025 0000384685 I.C.I. 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 525589 I.C.I. 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 525589 I.C.I. 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 525589 I.C.I. 2010
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si richiamano alle conclusioni in atti.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La Corte, in persona del giudice monocratico, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Il ricorso merita accoglimento.
La Soget S.p.A. ha notificato il 18 ottobre 2017 l'intimazione di pagamento delle somme dovute al Comune di Brandizzo per tributi comunali. Successivamente non risulta prodotta la documentazione che possa essere considerata interruttiva dei termini di prescrizione. Difatti, la SOGET ha depositato tra gli altri, l'avviso di accertamento notificato il giorno 3 luglio 2024 relativo all'IMU dovuta per l'anno 2019. Il contenzioso odierno ha per oggetto l'impugnazione degli atti relativi alle annualità dall'anno 2007 all'anno 2010.
Pertanto il credito del Comune di Brandizzo in relazione alle annualità dall'anno 2007 all'anno 2010 deve ritenersi prescritto per il decorso del quinquennio.
Il ricorso viene accolto. Spese a carico della SOGET S.p.A.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la SO al pagamento delle spese processuali liquidate in euro
250,00 oltre accessori se dovuti, nonchè rimborso del CUT.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
OCONE SE, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1401/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Brandizzo - Via Torino 121 10032 Brandizzo TO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025 0000384685 I.C.I. 2008
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025 0000384685 I.C.I. 2009 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025 0000384685 I.C.I. 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 525589 I.C.I. 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 525589 I.C.I. 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 525589 I.C.I. 2010
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si richiamano alle conclusioni in atti.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La Corte, in persona del giudice monocratico, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Il ricorso merita accoglimento.
La Soget S.p.A. ha notificato il 18 ottobre 2017 l'intimazione di pagamento delle somme dovute al Comune di Brandizzo per tributi comunali. Successivamente non risulta prodotta la documentazione che possa essere considerata interruttiva dei termini di prescrizione. Difatti, la SOGET ha depositato tra gli altri, l'avviso di accertamento notificato il giorno 3 luglio 2024 relativo all'IMU dovuta per l'anno 2019. Il contenzioso odierno ha per oggetto l'impugnazione degli atti relativi alle annualità dall'anno 2007 all'anno 2010.
Pertanto il credito del Comune di Brandizzo in relazione alle annualità dall'anno 2007 all'anno 2010 deve ritenersi prescritto per il decorso del quinquennio.
Il ricorso viene accolto. Spese a carico della SOGET S.p.A.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la SO al pagamento delle spese processuali liquidate in euro
250,00 oltre accessori se dovuti, nonchè rimborso del CUT.