Art. 44.
L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e' autorizzata a concedere contributi, ai sensi dell' articolo 27, lettera g), della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , ad enti locali per l'esecuzione di opere necessarie alla realizzazione dei compiti affidati all'Azienda stessa dall'articolo 2 della indicata legge 7 febbraio 1961, n. 59 .
L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e' autorizzata a concedere contributi, ai sensi dell' articolo 27, lettera g), della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , ad enti locali per l'esecuzione di opere necessarie alla realizzazione dei compiti affidati all'Azienda stessa dall'articolo 2 della indicata legge 7 febbraio 1961, n. 59 .