Articolo 2 della Legge 5 marzo 1985, n. 130
Articolo 1Articolo 3
Versione
16 aprile 1985
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 45, paragrafo 2, della convenzione stessa.
Entrata in vigore il 16 aprile 1985