Articolo 45 della Legge 2 giugno 1961, n. 454
Articolo 44Articolo 46
Versione
25 giugno 1961
Art. 45. Norme finanziarie

I mutui di cui al precedente articolo 44, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a vent'anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti dei Ministro medesimo.
Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.
Alle spese relative all'esercizio 1960-61 si provvede con corrispondenti riduzioni dei fondi per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Entrata in vigore il 25 giugno 1961