Art. 45. Norme finanziarie
I mutui di cui al precedente articolo 44, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a vent'anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti dei Ministro medesimo.
Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.
Alle spese relative all'esercizio 1960-61 si provvede con corrispondenti riduzioni dei fondi per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
I mutui di cui al precedente articolo 44, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a vent'anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti dei Ministro medesimo.
Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.
Alle spese relative all'esercizio 1960-61 si provvede con corrispondenti riduzioni dei fondi per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.