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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 21/11/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del G.O.T.C. dott.ssa Patrizia Carota, visto l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto innanzi al Tribunale di Teramo al n.
2369/2021 R.G. promosso da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Brunella Di Egidio ed Parte_1 elettivamente dom.to presso il suo studio in Teramo alla Via G. Mazzini n. 2, giusta mandato in calce all'atto di citazione su foglio separato
Attore
Contro
, in persona del Sindaco pro tempore, Dott. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Santo Spagnolo del Foro di Controparte_2
Catania ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Gelsomina
Marsilii, sito in Teramo, via Vittorio Veneto n. 12, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione
Convenuto
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2049; 2050, 2051 c.c..
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e note in sostituzione dell'udienza di discussione del 22.10.2025, tenuta in modalità cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 22.07.2021
conveniva in giudizio il in persona del Parte_1 Controparte_1
Sindaco pro tempore, al fine sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare la responsabilità dell'occorso in capo al CP_1
e per l'effetto condannare il medesimo al pagamento in favore
[...]
dell'attore della somma complessiva di euro 15.440,58 salvo errori e/o omissioni (di cui euro 10.123,00 per danno residuato alla salute pari all'8%, di euro 2.964,50 a titolo di invalidità temporanea, euro 634 ,00 per spese mediche sostenute, ed euro 1.719,08 per danno da perdita di chance non avendo potuto partecipare durante l'intero periodo dell'infortunio a progetti lavorativi dai quali avrebbe conseguito premi di produzione) ovvero di quella diversa maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche ad eventuale titolo di concorso, comunque da ricomprendersi nei limiti della competenza per valore del giudice adito;
con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Deduceva l'attore, in sintesi e per quanto di interesse, che in data
22.08.2020, mentre proveniva in bicicletta da via Mantova e dopo essersi immesso sulla S.S. 16, via Galileo Galilei, nel territorio del Comune di cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca profonda, CP_1 insistente sul detto tratto stradale immediatamente dopo la curva che immetteva in via Galilei, buca che non risultava segnalata come parimenti non era segnalata la linea di bordo strada.
Deduceva altresì che in conseguenza dell'occorso, a causa di dolore persistente e non tollerabile, si portava presso l'ospedale civile di Teramo in pagina 2 di 11 data 24.8.2020 ove gli veniva diagnosticato trauma al polso destro con frattura, che comportava la sottoposizione ad intervento chirurgico.
Stante il diniego alla richiesta risarcitoria per il sinistro avanzata al l'attore ricorreva all'intestato Tribunale per richiedere Controparte_1
l'accoglimento delle proprie conclusioni come sopra riportate.
Si costituiva in giudizio il impugnando e Controparte_1 contestando quanto dedotto e concluso dall'attore, nello specifico, deducendo la carenza di prova dei fatti rappresentati nell'atto di citazione, la condotta negligente dell'attore l'interruzione del nesso di causalità.
Deduceva, inoltre, che l'evento si era verificato su un tratto di strada a visuale aperta e in pieno giorno, che la linea che delimitava la carreggiata era visibile sul manto stradale, che la buca, al di fuori della linea di delimitazione della carreggiata, era di ampie dimensioni e che, pertanto, non sussistevano elementi di insidia e/o trabocchetto in quanto la buca era ben visibile.
Concludeva “nel ritenere e dichiarare infondata e non provata la domanda attorea, indi rigettarla;
in subordine, ridurre la domanda attorea nei limiti di quanto allegato e provato, con applicazione dell'art.1227 c.c. in conseguenza dell'accertamento del concorso di colpa a carico di Pt_1
”.
[...]
La causa, istruita mediante acquisizione delle produzioni documentali versate in atti, prove orali nonché mediante CTU medico-legale sulla persona dell'attrice, perveniva per la discussione all'udienza del 22.10.2025, tenutasi ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., e trattenuta in decisione, spirati i termini concessi alle parti per il deposito di note conclusionali.
*****
In primis, quanto al thema decidendum, va detto che l'attore invoca la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c., nella Controparte_1
causazione del sinistro occorsogli, come sopra descritto mentre in sella al suo velocipede ed in compagnia di alcuni amici stava percorrendo, la S.S. 16
pagina 3 di 11 Adriatica, a causa di buca non segnalata né circoscritta, era caduto rovinosamente a terra riportando gravi lesioni .
Il convenuto si difende contestando qualsivoglia profilo di CP_1
responsabilità, adducendo alla condotta imprudente dell'attore ogni addebitabilità in ordine alla causazione del sinistro ed alle conseguenze pregiudizievoli all'incolumità dello stesso, in assenza di nesso di causalità.
*****
Dall'analisi della normativa di riferimento e in considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale in subiecta materia, occorre premettere che la responsabilità della P.A. in conseguenza di un sinistro cagionato da un bene ad essa appartenente può essere configurata sotto due profili: in primis, la responsabilità colposa della P.A. può discendere dalla norma di carattere generale di cui all'art. 2043 c.c., atteso che, secondo la consolidata giurisprudenza, la pubblica amministrazione incontra, nell'esercizio del suo potere discrezionale nella vigilanza, manutenzione e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalle norme di legge e di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed, in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere, in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile né prevedibile, che dia luogo al cosiddetto trabocchetto o insidia; inoltre, la responsabilità della pubblica amministrazione può essere ricondotta alla più specifica responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., per danni causati dall'omessa custodia dei beni demaniali, quali sono le strade pubbliche.
In punto di diritto la fattispecie è inquadrabile nell'ambito dell'art. 2051 c.c..
Deve osservarsi che la questione dell'invocabilità della presunzione di cui all'art. 2051 c.c. nei confronti della pubblica amministrazione, è stata risolta dalla più recente giurisprudenza, che si è consolidata nel senso di riaffermare la qualificazione dell'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c. come avente pagina 4 di 11 natura di responsabilità oggettiva (Cass. 19.1.2010 n. 713; Cass.29.12.2009
n. 27635; Cass.
1.10.2009 n. 21072; Cass. 20.5.2009 n. 11695), ritenendola riscontrabile anche nei confronti della P.A. per omessa custodia di beni demaniali (Cass.
1.10.2009 n.21072; Cass. 25.7.2008 n. 20427; Cass.
6.6.2008 n. 15042).
Ciò posto in relazione alla qualificazione giuridica della domanda, deve osservarsi che, secondo la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso è stato determinato da caso fortuito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8935 del 12/04/2013; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 21508 del 18/10/2011).
La responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 11227 del 08/05/2008).
Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un pagina 5 di 11 concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. 08/05/2008, n. 11227; Cass. 06/07/2006, n.
15384).
Allorché il fattore esterno, costituito dal comportamento colposo del danneggiato, è stato da solo idoneo a causare il danno, viene meno, invece, il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno (caso fortuito del fatto del danneggiato).
Il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno viene meno anche in caso di straordinarietà o eccezionalità del comportamento del danneggiato per i principi della ed. "causalità adeguata" o della "regolarità causale", che presiedono al collegamento causale tra condotta ed evento dannoso (Cass. 6.3.1997, n. 2009; Cass. 10.11.1993, n. 11087; Cass. S.U.
11.1.2008, n. 581).
Applicando i suesposti principi al caso di specie, la domanda risulta fondata e, pertanto, andrà accolta per quanto di ragione.
Nel caso di specie parte attrice ha, fin dall'atto introduttivo precisato che la domanda ha per oggetto l'accertamento della responsabilità del per tutti i danni da lui subiti in seguito alla caduta sul Controparte_1
manto stradale della SS 16, chiedendo, di conseguenza, in virtù del rapporto di custodia con la res, il risarcimento dei danni patiti.
In merito all' an debeatur, ritiene il giudicante che l'attore abbia fornito la prova sia della dinamica del sinistro che del superamento della presunzione di concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 cc..
Infatti, il verificarsi del sinistro nelle circostanze di tempo e di luogo e secondo le modalità descritte in citazione, sebbene non siano intervenute al momento le forze dell'ordine, risulta, pienamente confermato dalle dichiarazioni rese dal teste oculare il quale, sentito all'udienza Testimone_1 del 18.07.2023 ha dichiarato: “preciso che io mentre mi giravo perché stavo parlando al che mi seguiva in biciletta l'ho visto cadere con la Pt_1
pagina 6 di 11 seguente dinamica: la ruota della biciletta è finita nella buca e lui, non trovando appoggio con il piede destro, anche questo finito nella buca, si è adagiato sul lato destro e io l'ho soccorso”.
Anche la teste , sebbene non sia stata testimone Testimone_2 della caduta del confermava il luogo dell'occorso sinistro. Pt_1
All'esito dell'istruttoria orale è, dunque, possibile affermare con sufficiente grado di certezza che, nelle circostanze di tempo e di luogo, dedotte in citazione, il ha subito le lesioni lamentate a seguito Parte_1
della caduta a terra a causa di una buca profonda sul tratto stradale, non segnalata né circoscritta.
Inoltre, non si ravvede un concorso dell'attore nella causazione del sinistro per cui è causa.
Dalla documentazione fotografica di cui in atti la buca insisteva dopo una curva e non poteva ritenersi visibile né a distanza o, comunque, in un tempo utile per evitarla;
né può ritenersi fondata la circostanza, così come sostenuto dal convenuto, che il sinistro sia avvenuto al di fuori della carreggiata, dal momento dal materiale fotografico in atti e relativo al tempo del sinistro non risultava una striscia bianca di delimitazione del bordo strada.
E tutto ciò viene rafforzato dal fatto che i luoghi dell'occorso incidente sono stati ripristinati successivamente mediante il rifacimento dell'asfalto e con una nuova segnaletica stradale con demarcazione di striscia bianca delimitante il bordo strada, dopo che il aveva Controparte_1 ricevuto la richiesta risarcitoria del presente procedimento.
Orbene la domanda risarcitoria del deve essere accolta e Parte_1 tale decisione viene adottata conformemente al regime probatorio, che caratterizza la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., e ai principi giurisprudenziali dettati dalla Suprema Corte, a mente dei quali “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto
pagina 7 di 11 nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento” (Cass. civ., sez. III, 9.5.2024,
n°12760).
Il dunque, ha fornito la prova del fatto dannoso, del nesso di Pt_1
causalità tra la cosa in custodia ed il danno, dell'obiettiva pericolosità della buca e la condotta del danneggiato non è in grado di integrare il caso fortuito escludente la responsabilità dell'Ente.
Ne deriva il diritto dell'attore ad essere risarcito del danno alla persona subito per il quale questo giudicante, in relazione alla determinazione del quantum debeatur, fa proprie le risultanze della relazione peritale depositata dal CTU dott. che si viene qui a condividere integralmente Persona_1
in quanto esaustiva ed esente da errori e vizi logici.
Il suddetto professionista ha riportato la seguente diagnosi “Per il polso destro esiti di frattura della regione metafisaria del polso destro con interessamento della superfice articolare con mezzi di sintesi in sede : limitazione funzionale antalgica dei movimenti di flesso estensione con escursione articolare libera di circa 1/3 , lieve limitazione dei movimenti di lateralita' e pronosupinazione.Riduzione della forza nei movimenti contro opposizione del polso,del pugno e della ponza in oppozione tra primo dito e altre duta della mano destra. Esiti cicatriziali di circa 7 cm di aspetto madreperlaceo e modicamente rilevati in corrispindenza de terzo distale dell'avambraccio destro regione metafisaria.”, riconoscendo un danno biologico permanente del 7%; invalidità temporanea di gg. 50 di cui 3 gg.
pagina 8 di 11 al 100%, 27 gg. al 75%, 20 gg.al 50% e spese mediche documentate euro
634,00.
Venendo alla determinazione del risarcimento, sulla scorta di quanto sopra detto, consegue che, applicando i criteri di calcolo dettati dalla tabelle di cui agli artt. 138 e 139 Cod. Ass., all'attore deve Parte_1
essere riconosciuto, tenuto conto dell'età al momento del sinistro ( anni 62), la somma di € 9.481,78 per il danno biologico permanente, la somma di €
168,54 per invalidità al 100%, la somma di € 1.137,65 per invalidità al 75%, la somma di € 561,80 per invalidità al 50%, spese mediche ritenute congrue di € 634,00.
Il tutto per la complessiva somma di € 11.983,77, già stimata all'attualità.
Sul totale dei danni non patrimoniali liquidati deve riconoscersi all'attore anche il cd. lucro cessante.
In particolare, su tutte le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno deve essere riconosciuto all' attore anche il cd. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario. In conformità al combinato disposto degli artt.
2056,1223,1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege (non essendo applicabile l'art. 1224 comma 1 c.c.), ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056 comma 2 c.c.
Quindi, non avendo fornito parte attrice alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà pertanto essere equitativamente calcolato ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712 sul calcolo di interessi per debiti di valore), applicando, ad una base di calcolo costituita dall'attuale credito come sopra determinato devalutato all'epoca pagina 9 di 11 del fatto (giorno del sinistro) e rivalutato anno per anno secondo gli indici
Istat Foi, un saggio di interesse corrispondente al rendimento medio degli interessi sui titoli di Stato (Bot, CCT) nel periodo di riferimento. Sul complessivo ammontare del credito risarcitorio così come determinato e rivalutato, decorrono interessi in misura legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo (a quest'ultimo riguardo si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di vertice secondo il quale, in tema di obbligazioni pecuniarie, qualora la liquidazione del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c., sia effettuata con il sistema della rivalutazione del credito in base agli indici Istat sul costo della vita, il relativo importo copre, fino al momento della liquidazione, l'intera area del danno e non può, quindi, essere cumulato con gli interessi, ferma restando la spettanza degli interessi al tasso legale a partire dalla pronuncia giudiziale di liquidazione del danno e fino al giorno dell'effettivo soddisfo del creditore: in termini,
Cass.23 gennaio 1995 n. 725, Cass. 16 dicembre 1994 n. 10796, Cass. 14 marzo 1995 n. 2930, Cass. 16 luglio 1992, n. 8663, Cass. 1° marzo 1989 n.
1099; Cass. 11439/1997).
Deve, invece, essere rigettata la domanda di parte attrice di condanna nei confronti dell'opposto ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non potendosi ravvisare
- anche in assenza di una specifica prova in tal senso fornita dall'attore opponente - nel comportamento processuale del convenuto, gli estremi della colpa grave o della mala fede.
Osserva, infatti, il Tribunale che in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.1 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Sez. L, Sent. n. 9080 del 15/04/2013; Sez. 1, Sentenza n.
21393 del 04/11/2005).
Tali circostanze non risultano dimostrate nel caso di specie.
pagina 10 di 11 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo applicando i parametri medi previsti per lo scaglione di valore della domanda, determinato in base alla somma attribuita alla parte vincitrice, con applicazione dei valori medi.
Analogamente vanno poste definitivamente a carico della parte soccombente le spese di CTU come liquidate con separato decreto.
PQM
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa n.2369/2021 RG, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento in favore di , a titolo di risarcimento danni, della Parte_1
somma di € 11.983,77 oltre agli interessi come in motivazione;
- condanna la parte convenuta a rifondere alla parte attrice le spese del presente giudizio, che liquida nella somma di € 5.077,00 per compenso professionale, oltre € 281,23 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge, in favore del procuratore antistatario avv.
Brunella Di Egidio;
- pone le spese afferenti alla espletata c.t.u., come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della convenuta.
Così deciso in Teramo, lì 21.11.2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Patrizia Carota
(Atto firmato digitalmente)
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