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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 317/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 130/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica EN E Li OG - 81001130756
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240033550412000 BONIFICA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1818/2025 depositato il 29/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento indicata in epigrafe, emessa dall'Agenzia delle Entrate–Riscossione per conto del Consorzio di Bonifica EN e Li OG, relativa a contributi consortili per l'anno 2023.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione resistendo al ricorso.
Il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia (subentrato al soppresso Consorzio di Bonifica EN e Li OG)
è rimasto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce l'illegittimità della pretesa per inesistenza del ruolo emesso e reso esecutivo dal Consorzio di Bonifica EN e Li OG successivamente alla sua estinzione.
Il motivo è fondato.
Con delibera di Giunta Regionale n. 1100 del 31.07.2023 la Regione Puglia ha disposto l'operatività del nuovo Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia - di cui alla L.R. n. 1/2017 - a partire dal 1° gennaio 2024.
Consegue che da tale data il Consorzio di Bonifica EN e Li OG ha cessato di esistere, subentrando il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia nell'esercizio delle funzioni del soppresso Consorzio.
Ciò posto, dalla lettura dei dati presenti nella cartella di pagamento impugnata si evince che il ruolo (n.
2024/001059), sotteso alla cartella in questione, è stato reso esecutivo dal Consorzio di Bonifica EN e
Li OG in data 05.03.2024, ossia in un momento in cui tale ente non era più esistente in quanto soppresso.
Il ruolo emesso e reso esecutivo da soggetto giuridicamente inesistente – essendo subentrato a partire dal
1° gennaio 2024 il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia al soppresso Consorzio di Bonifica EN e Li
OG - è improduttivo di effetti giuridici.
Conseguentemente la cartella di pagamento impugnata è nulla non essendo legittimata l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione alla riscossione di un ruolo formato e reso esecutivo da ente inesistente poiché cessato ex lege.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento degli altri motivi.
Il ricorso va dunque accolto.
In ragione dei non univoci orientamenti giurisprudenziali in materia, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 130/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica EN E Li OG - 81001130756
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240033550412000 BONIFICA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1818/2025 depositato il 29/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento indicata in epigrafe, emessa dall'Agenzia delle Entrate–Riscossione per conto del Consorzio di Bonifica EN e Li OG, relativa a contributi consortili per l'anno 2023.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione resistendo al ricorso.
Il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia (subentrato al soppresso Consorzio di Bonifica EN e Li OG)
è rimasto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce l'illegittimità della pretesa per inesistenza del ruolo emesso e reso esecutivo dal Consorzio di Bonifica EN e Li OG successivamente alla sua estinzione.
Il motivo è fondato.
Con delibera di Giunta Regionale n. 1100 del 31.07.2023 la Regione Puglia ha disposto l'operatività del nuovo Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia - di cui alla L.R. n. 1/2017 - a partire dal 1° gennaio 2024.
Consegue che da tale data il Consorzio di Bonifica EN e Li OG ha cessato di esistere, subentrando il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia nell'esercizio delle funzioni del soppresso Consorzio.
Ciò posto, dalla lettura dei dati presenti nella cartella di pagamento impugnata si evince che il ruolo (n.
2024/001059), sotteso alla cartella in questione, è stato reso esecutivo dal Consorzio di Bonifica EN e
Li OG in data 05.03.2024, ossia in un momento in cui tale ente non era più esistente in quanto soppresso.
Il ruolo emesso e reso esecutivo da soggetto giuridicamente inesistente – essendo subentrato a partire dal
1° gennaio 2024 il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia al soppresso Consorzio di Bonifica EN e Li
OG - è improduttivo di effetti giuridici.
Conseguentemente la cartella di pagamento impugnata è nulla non essendo legittimata l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione alla riscossione di un ruolo formato e reso esecutivo da ente inesistente poiché cessato ex lege.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento degli altri motivi.
Il ricorso va dunque accolto.
In ragione dei non univoci orientamenti giurisprudenziali in materia, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio.