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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 16/01/2026, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 200/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale: FICHERA ANTONINO, Presidente
BLATTI CARMELO, Relatore
GENOVESE ANTONINO FRANCESCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5491/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Rappresentato da Società Difensore 2 Dei ricorr Difensore_3 Gas - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ato Me 1 S.p.a In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
-Difensore 4 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate- Riscossione - 06363391001
Difeso da
Difensore 5 CF_Difensore 3-
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038020991801 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038020991801 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038020991801 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038020991801 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038020991801 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240006610245801 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240006610245801 TARSU/TIA 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 30/06/2025, il Sig. Ricorrente_1 impugnava le cartelle di pagamento in epigrafe, notificate in data 05/05/2025, recanti la pretesa creditoria relativa alla TIA per le annualità dal 2006 al 2012.
Il ricorrente eccepiva preliminarmente l'inesistenza della notifica delle cartelle per assenza della relata di notifica. Nel merito, deduceva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, assumendo di non aver mai ricevuto validi atti interruttivi prodromici, in particolare contestando la notifica dell'intimazione di pagamento n. 306281 del 29/07/2019. Eccepiva altresì la decadenza dal potere di riscossione ex art. 1, comma 163, L. 296/2006.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER), eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze attinenti al merito della pretesa e la regolarità degli atti presupposti dell'ente impositore. Sosteneva inoltre la validità della notifica postale della cartella anche in assenza di relata.
Si costituiva altresì Società_2S.p.A. in liquidazione, sostenendo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. L'Ente produceva documentazione attestante l'invio di atti interruttivi, segnatamente l'intimazione n. 02128/16 del 05/12/2016 e l'intimazione n. 306281 del 29/07/2019, invocando altresì la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza (cd. proroga Covid) per complessivi 542 giorni.
All'udienza pubblica, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
1. Sulla validità della notifica della cartella di pagamento. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inesistenza della notifica della cartella per mancanza della relata di notifica. Come costantemente affermato dalla Suprema Corte, la notificazione della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 26 D.P.R. 602/1973. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, essendo l'avviso stesso a fungere da prova. Nel caso di specie, la ricezione è confermata dalla tempestiva impugnazione dell'atto.
2. Sulla prescrizione del credito. La questione dirimente attiene all'eccezione di prescrizione dei crediti TIA relativi agli anni 2006-2012. Va ribadito che la TIA (Tariffa Igiene Ambientale), così come la TARSU, è soggetta al termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., trattandosi di tributo locale strutturato come prestazione periodica.
L'Ente impositore, su cui grava l'onere della prova in merito all'interruzione dei termini, ha prodotto a supporto della propria pretesa copia dell'intimazione di pagamento n. 306281 del 29/07/2019, indicata come atto fondamentale per interrompere la prescrizione del quinquennio relativo alle annualità più recenti (2008-2012). Tuttavia, dall'esame documentale dell'avviso di ricevimento relativo a tale intimazione (codice raccomandata
61634669408), emerge che il plico non è stato consegnato al destinatario, recando l'esito: "Destinatario sconosciuto" in data 01/10/2019.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la notifica a mezzo posta non perfezionata per irreperibilità ("sconosciuto" o "trasferito"), se non seguita dalle formalità previste per gli irreperibili (art. 140 c.p.c. o art. 60 D.P.R. 600/73) o da ulteriori ricerche anagrafiche, è inidonea a far entrare l'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario e, conseguentemente, non produce alcun effetto interruttivo della prescrizione, L'ente impositore non ha fornito prova di aver esperito, a seguito dell'esito negativo del 2019, le necessarie procedure di notifica agli irreperibili, né ha dimostrato che l'indirizzo fosse quello di effettiva residenza anagrafica al momento della notifica tale da rendere l'esito imputabile a negligenza del destinatario.
Venuto meno l'effetto interruttivo dell'intimazione del 2019, l'ultimo atto utile (posto che l'intimazione del 2016 citata dall'ATO coprirebbe al più il periodo fino al 2021) risulta risalire a data antecedente di oltre cinque anni rispetto alla notifica delle cartelle impugnate (avvenuta il 05/05/2025). Anche applicando la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale Covid-19 (D.L. 18/2020), quantificata in 542 giorni, tale proroga non è sufficiente a salvare il credito. Infatti, per le annualità in questione (2006-2012), in assenza della valida notifica del 2019, il termine quinquennale era già integralmente decorso prima della notifica della cartella nel 2025. In particolare:
.Per le annualità 2006-2007 (Cartella A), anche ipotizzando valide le interruzioni del 2012, il termine è ampiamente decorso.
• Per le annualità 2008-2012 (Cartella B), l'inefficacia dell'atto del 2019 determina il maturare della prescrizione ben prima del 2025.
Ne consegue che il credito azionato deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione.
3. Si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra la parte ricorrente e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, attesa la carenza di legittimazione passiva di quest'ultima in merito ai vizi della pretesa impositiva (prescrizione del tributo).
Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell'Ente impositore, Società 2 S.p.A. in liquidazione e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le cartelle di pagamento n. 295 2024 00066102 45 801 e n. 295
2024 00380209 91 801 per intervenuta prescrizione del credito.
2. Condanna ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 1.000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario avv. Difensore_1.
3. Compensa le spese del giudizio tra l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e la parte ricorrente.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale: FICHERA ANTONINO, Presidente
BLATTI CARMELO, Relatore
GENOVESE ANTONINO FRANCESCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5491/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Rappresentato da Società Difensore 2 Dei ricorr Difensore_3 Gas - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ato Me 1 S.p.a In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
-Difensore 4 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate- Riscossione - 06363391001
Difeso da
Difensore 5 CF_Difensore 3-
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038020991801 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038020991801 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038020991801 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038020991801 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038020991801 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240006610245801 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240006610245801 TARSU/TIA 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 30/06/2025, il Sig. Ricorrente_1 impugnava le cartelle di pagamento in epigrafe, notificate in data 05/05/2025, recanti la pretesa creditoria relativa alla TIA per le annualità dal 2006 al 2012.
Il ricorrente eccepiva preliminarmente l'inesistenza della notifica delle cartelle per assenza della relata di notifica. Nel merito, deduceva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, assumendo di non aver mai ricevuto validi atti interruttivi prodromici, in particolare contestando la notifica dell'intimazione di pagamento n. 306281 del 29/07/2019. Eccepiva altresì la decadenza dal potere di riscossione ex art. 1, comma 163, L. 296/2006.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER), eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze attinenti al merito della pretesa e la regolarità degli atti presupposti dell'ente impositore. Sosteneva inoltre la validità della notifica postale della cartella anche in assenza di relata.
Si costituiva altresì Società_2S.p.A. in liquidazione, sostenendo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. L'Ente produceva documentazione attestante l'invio di atti interruttivi, segnatamente l'intimazione n. 02128/16 del 05/12/2016 e l'intimazione n. 306281 del 29/07/2019, invocando altresì la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza (cd. proroga Covid) per complessivi 542 giorni.
All'udienza pubblica, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
1. Sulla validità della notifica della cartella di pagamento. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inesistenza della notifica della cartella per mancanza della relata di notifica. Come costantemente affermato dalla Suprema Corte, la notificazione della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 26 D.P.R. 602/1973. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, essendo l'avviso stesso a fungere da prova. Nel caso di specie, la ricezione è confermata dalla tempestiva impugnazione dell'atto.
2. Sulla prescrizione del credito. La questione dirimente attiene all'eccezione di prescrizione dei crediti TIA relativi agli anni 2006-2012. Va ribadito che la TIA (Tariffa Igiene Ambientale), così come la TARSU, è soggetta al termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., trattandosi di tributo locale strutturato come prestazione periodica.
L'Ente impositore, su cui grava l'onere della prova in merito all'interruzione dei termini, ha prodotto a supporto della propria pretesa copia dell'intimazione di pagamento n. 306281 del 29/07/2019, indicata come atto fondamentale per interrompere la prescrizione del quinquennio relativo alle annualità più recenti (2008-2012). Tuttavia, dall'esame documentale dell'avviso di ricevimento relativo a tale intimazione (codice raccomandata
61634669408), emerge che il plico non è stato consegnato al destinatario, recando l'esito: "Destinatario sconosciuto" in data 01/10/2019.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la notifica a mezzo posta non perfezionata per irreperibilità ("sconosciuto" o "trasferito"), se non seguita dalle formalità previste per gli irreperibili (art. 140 c.p.c. o art. 60 D.P.R. 600/73) o da ulteriori ricerche anagrafiche, è inidonea a far entrare l'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario e, conseguentemente, non produce alcun effetto interruttivo della prescrizione, L'ente impositore non ha fornito prova di aver esperito, a seguito dell'esito negativo del 2019, le necessarie procedure di notifica agli irreperibili, né ha dimostrato che l'indirizzo fosse quello di effettiva residenza anagrafica al momento della notifica tale da rendere l'esito imputabile a negligenza del destinatario.
Venuto meno l'effetto interruttivo dell'intimazione del 2019, l'ultimo atto utile (posto che l'intimazione del 2016 citata dall'ATO coprirebbe al più il periodo fino al 2021) risulta risalire a data antecedente di oltre cinque anni rispetto alla notifica delle cartelle impugnate (avvenuta il 05/05/2025). Anche applicando la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale Covid-19 (D.L. 18/2020), quantificata in 542 giorni, tale proroga non è sufficiente a salvare il credito. Infatti, per le annualità in questione (2006-2012), in assenza della valida notifica del 2019, il termine quinquennale era già integralmente decorso prima della notifica della cartella nel 2025. In particolare:
.Per le annualità 2006-2007 (Cartella A), anche ipotizzando valide le interruzioni del 2012, il termine è ampiamente decorso.
• Per le annualità 2008-2012 (Cartella B), l'inefficacia dell'atto del 2019 determina il maturare della prescrizione ben prima del 2025.
Ne consegue che il credito azionato deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione.
3. Si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra la parte ricorrente e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, attesa la carenza di legittimazione passiva di quest'ultima in merito ai vizi della pretesa impositiva (prescrizione del tributo).
Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell'Ente impositore, Società 2 S.p.A. in liquidazione e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le cartelle di pagamento n. 295 2024 00066102 45 801 e n. 295
2024 00380209 91 801 per intervenuta prescrizione del credito.
2. Condanna ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 1.000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario avv. Difensore_1.
3. Compensa le spese del giudizio tra l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e la parte ricorrente.