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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/11/2025, n. 5105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5105 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 15540/2022 promossa da:
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, e rappresentati e difesi dall'avv. Silvia Bevione giusta Parte_1 delega in atti
PARTE ATTRICE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gino Cavalli e Luigi
Nuzzo giusta delega in atti
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Contratti bancari (conto corrente e finanziamenti)
CONCLUSIONI
Parte attrice
“In via istruttoria (omissis) nel merito:
a) accertata l'esistenza di usura ed anatocismo in violazione degli artt.1283 e 1284 c.c. e dell'art. 120 TUB novellato per i rapporti c/c n°1000/14126 previa – se del caso - declaratoria della nullità delle clausole contrattuali afferenti la pattuizione di interessi contra legem, di commissioni di massimo scoperto, CIV e DIF e delle tutte altre commissioni, di tutti gli altri interessi, spese, costi ed emolumenti dovuti per i contratti suddetti ovvero per la mancata pagina 1 di 10 pattuizione, ed accertata la mancanza di prova ovvero la nullità della causa ex art. 1418 c.c. ovvero il mancato versamento per i contratti di finanziamento n°73669328 di €.200.000 stipulato in data 29.09.2014, n°91647 di €.100.000 stipulato in data 23.09.2015, n°92275 di
€.50.000 stipulato nel 2015, n°738 di €.100.000 stipulato in data 16.02.2017, n°885 di
€.250.000 stipulato in data 26.11.2018, n°3693 di €.250.000 stipulato in data 26.02.2019,
n°26719 di €.550.000 stipulato in data 28.06.2019, n°043 di €.200.000 stipulato in data
31.03.2020, n°39390 di €.400.000 stipulato in data 11.06.2020; n°29894 di €.815.000 stipulato in data 10.01.2022 e previa effettuazione del calcolo delle somme non dovute e corrisposte dalla e dal sig. alla Parte_1 Parte_1 per i suddetti rapporti, dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a Controparte_1 favore della ed al sig. della Parte_1 Parte_1 somma di €.2.425.142,54 o della maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali ex art. 1284, 4° comma c.c. dalla data dei singoli pagamenti al saldo;
b) dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni a favore della
[...]
e del sig. cagionati dalla condotta illegittima Parte_1 Parte_1 dell'istituto di credito e da determinarsi in via equitativa dall'Ill.ma autorità adita, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dei fatti al saldo;
c) dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto esborsato dalla
[...]
e dal sig. per la procedura di mediazione Parte_1 Parte_1 pregressa al giudizio per €.48,80 per diritti di segreteria all'Organismo di Mediazione ed
€.4.282,52 per compensi dello studio legale Bevione.
d) respingere la domanda riconvenzionale svolta dalla banca in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in subordine: condannare la ed sig. Parte_1 Parte_1
nei limiti del giusto e del provato nel presente giudizio.
[...]
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso del contributo unificato, al rimborso forfettario, CPA e IVA.”
Parte convenuta
“In via preliminare,
pagina 2 di 10 accertare che il preteso diritto dell'attrice di vedersi restituire le somme corrisposte alla CP_2 sul conto corrente oggetto di causa è caduto in prescrizione per tutti i pagamenti indebiti effettuati anteriormente al 28.7.2012, o alla veriore data che sarà determinata dal Tribunale all'esito dell'istruttoria; in via principale respingere come inammissibili e/o infondate e/o sfornite di prova tutte le domande attoree, per le ragioni esposte in narrativa, mandando assolta l'esponente da ogni pretesa avversaria;
in via riconvenzionale, dichiarare tenuti e condannare la e il sig. Parte_1 Parte_1 in proprio (per l'intero come socio accomandatario e nei limiti dei relativi impegni di
[...] garanzia come fideiussore), in solido fra loro, al pagamento a favore di Controparte_1
per le causali indicate in narrativa, dell'importo di euro 1.241.781,79 o dell'importo
[...] quello veriore che risulterà dovuto per le medesime causali all'esito del giudizio.
Con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario.”
IN FATTO E IN DIRITTO
1.1. La causa ha ad oggetto il contratto di conto corrente n. 1000/14126 e i contratti di finanziamento n. 73669328 del 29.09.2014, n. 91647 del 23.09.2015, n. 92275 del 2015, n.
738 del 16.02.2017, n. 885 del 26.11.2018, n. 3693 del 26.02.2019, n. 26719 del 28.06.2019,
n. 43 del 31.03.2020, n. 39390 dell'11.06.2020 e n. 29894 del 10.01.2022.
Gli attori hanno domandato l'accertamento di usura e anatocismo e la nullità delle clausole relative a spese, oneri e commissioni inerenti al contratto di conto corrente, nonchè la nullità dei contratti di finanziamento per violazione dell'art. 1418 c.c. e, per l'effetto, la condanna dell'istituto bancario al pagamento di € 2.425.142,54 oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti al saldo, nonché al risarcimento danni per condotta illegittima posta in essere dalla convenuta.
1.2. In data 28.03.2023 si è costituita in giudizio , contestando le Controparte_1 argomentazioni avversarie, eccependo la prescrizione delle domande attoree e chiedendo in via riconvenzionale il pagamento di € 1.241.781,79, oltre interessi legali, quale credito vantato in relazione ai contratti di finanziamento dell'11.06.2020 e del 10.01.2022.
1.3. All'esito degli accertamenti svolti mediante consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata trattenuta a decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
pagina 3 di 10 2.1. In via preliminare, ai fini dell'individuazione delle competenze prescritte, il CTU ha constatato che “il Conto corrente n° 10000/14126 presso la risulta Controparte_1 movimentato per il periodo 01/10/2003 - 31/03/2022. La verifica delle rimesse solutorie/ripristinatorie viene circoscritta al periodo 01/10/2003 – 28/07/2012 (decennio antecedente la notifica dell'atto di citazione del 28/07/2022)”; di conseguenza, ha ritenuto
“prescritte le seguenti competenze per un totale di € 80.765,58” (pag. 30 CTU).
In materia di onere della prova, il correntista che agisce per la ripetizione di quanto trattenuto indebitamente dalla banca è tenuto a documentare l'andamento del rapporto producendo gli estratti conto per tutta la durata del rapporto bancario (cfr. Cass. 37800/2022) ovvero altra documentazione oggettivamente rappresentativa delle movimentazioni bancarie, purché idonee a fornire indicazioni certe e complete (cfr. Cass. 20621/2021; Cass. 22290/2023;
Cass. 6982/2024); inoltre, “nel contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, ove il cliente agisca per la ripetizione degli importi indebitamente versati, la banca che sollevi l'eccezione di prescrizione può limitarsi ad affermare l'inerzia del titolare del diritto, dichiarando di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte;
al contrario il correntista, attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio gli estratti conto dai quali emerge la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti, di modo che ove non assolva a tale onere la domanda attrice deve essere respinta, senza necessità di esaminare l'eccezione di prescrizione” (cfr. Cass.
21225/2022 e, nello stesso senso, Cass. 26897/2023).
Il CTU ha rilevato che sono stati prodotti dagli attori: gli estratti conto scalari del periodo compreso tra il 31.12.2003 ed il 31.03.2022 - fatta eccezione per il secondo trimestre del
2007, mentre l'estratto conto del terzo trimestre 2020 risulta illeggibile - e gli estratti conto giornalieri per il periodo compreso tra l'01.10.2003 e il 31.03.2022, fatta eccezione per i mesi di giugno e luglio 2007 e agosto 2017 (pag. 18 CTU).
L'onere probatorio non è stato, dunque, compiutamente assolto dagli attori, in considerazione dell'incompletezza degli estratti conti prodotti e dell'assenza di un'istanza diretta all'istituto bancario ex art. 119, IV comma, TUB.
Su tale ultima circostanza si deve sottolineare come in atto di citazione (pag. 16) le parti attrici abbiano sostenuto di aver espressamente richiesto a , prima dell'instaurazione CP_1 dell'odierno giudizio, la documentazione contrattuale afferente ai rapporti oggetto di disamina;
tuttavia, tale allegazione risulta essere generica e sfornita di prova.
pagina 4 di 10 A ciò si aggiunga come l'istanza ex art. 210 c.p.c., formulata dagli attori in atto di citazione e in memoria ex art. 183, VI comma, n.1 c.p.c., non sia stata richiamata nella memoria n.2 – deputata proprio all'indicazione dei mezzi di prova – né sia stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
Essa, in ogni caso, non avrebbe potuto essere accolta, atteso che “il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna” (cfr. Cass. 23861/2022).
Sulla scorta delle predette argomentazioni e considerato che con gli scritti finali gli attori non hanno, sul punto, contestato i risultati contabili cui è giunto il CTU, l'eccezione di prescrizione sollevata da deve essere accolta nei limiti delle competenze accertate come Controparte_1 prescritte in sede peritale.
2.2. Venendo al merito delle singole doglianze sollevate dagli attori, essi hanno domandato l'accertamento degli interessi usurari, dell'illegittima applicazione della pratica anatocistica e di commissioni e spese non espressamente pattuite, con richiesta di ripetizione delle somme indebitamente percepite.
Per quanto riguarda i tassi di interesse, gli attori hanno sostenuto che gli stessi sono stati pattuiti nel contratto di conto corrente in violazione della normativa “antiusura” di cui all'art. 644 comma 1 c.p., in combinato disposto con l'art. 2 comma 4 Legge 108/1996 (usura oggettiva), e all'art. 644 comma 3 c.p. (usura soggettiva), chiedendo l'applicazione del regime di nullità ex art. 1815 c.c.
Procedendo al calcolo del TEG applicato al contratto (e non del TAEG, come erroneamente sostenuto dagli attori), comprensivo di commissione di massimo scoperto, commissione per la messa a disposizione somme, spese di gestione apc e spese di istruttoria e gestione fido, e al raffronto dello stesso con il tasso soglia previsto dal D.M. del primo trimestre del 2003 per la categoria “Aperture di credito in conto corrente”, il CTU ha concluso escludendo la presenza di usura (pag. 32).
In merito alla determinazione dei tassi di interesse a credito e a debito per scoperto di conto e del tasso entro fido, accertato che i primi risultano essere stati pattuiti nel contratto del
27.03.2003 e i secondi nel contratto di affidamento del 18.04.2013, in conformità a quanto pagina 5 di 10 operato dal CTU troveranno applicazione il “Tasso convenzionale per il ricalcolo degli interessi a credito e a debito su scoperto di conto;
Tasso sostitutivo minimo BOT per i soli interessi entro fido sino alla data del 18.04.2013” (pag. 33 CTU).
2.3. In materia di anatocismo, si deve rilevare che l'art. 120 TUB, come modificato dall'art. 25
D.lgs. 342/1999, affidava alle delibere del CICR l'individuazione delle modalità e criteri per la produzione di interessi composti all'interno dei rapporti bancari;
la delibera CICR 09.02.2000 stabiliva che le clausole relative alla capitalizzazione fossero da considerarsi legittime qualora indicassero la stessa periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, il tasso di interesse applicato (il quale, in caso di capitalizzazione infrannuale, doveva essere rapportato in base annua e tenendo conto degli effetti della capitalizzazione) e fossero state specificamente approvate per iscritto.
Pertanto, non possono accogliersi né le osservazioni di parte attrice, secondo cui il divieto di anatocismo andrebbe applicato per tutto il periodo del rapporto contrattuale, né quelle di parte convenuta, secondo cui gli interventi normativi di modifica dell'art. 120 comma 2 TUB e le delibere CICR emanate in vigenza di contratto non inciderebbero sullo stesso rapporto in contestazione.
Il CTU ha correttamente applicato i criteri indicati nel quesito (punto 4), verificando come nel contratto di conto corrente del 27.03.2003, stipulato quindi dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 09.02.2000, siano state rispettate le condizioni richieste per la legittimità della capitalizzazione come sopra specificate (pag. 34 CTU); di conseguenza, la pratica anatocistica di cui al contratto di c/c de quo è da considerarsi legittima sino al 31.12.2013.
Per il periodo successivo all'01.01.2014, il consulente ha eliminato gli effetti della capitalizzazione, in aderenza all'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. 21344/2024) e tenuto conto del fatto che “in atti non è presente l'autorizzazione del cliente circa l'addebito in conto degli interessi passivi a decorrere dal momento in cui essi diventano esigibili e non risulta che abbia revocato il consenso prima della data di esigibilità” (pag. 34 CTU).
Il ricalcolo del saldo così effettuato dal CTU deve essere pienamente confermato, essendo conforme ai parametri di legge, alle indicazioni del quesito e agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità sopra richiamati.
2.4. In merito all'applicazione di CMS, sono da accogliersi le contestazioni sollevate dalle parti attrici, atteso che “La commissione di massimo scoperto risulta pattuita nel contratto del
27.03.2003 ma non viene indicata la base di calcolo applicata” (pag. 35 CTU).
pagina 6 di 10 Pertanto, è da considerarsi corretta l'operazione del CTU di eliminazione degli addebiti effettuati a tale titolo, in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte, secondo cui “in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (cfr. Cass 19825/2022).
Le somme corrisposte a titolo di commissione per messa a disposizione e altre spese sono da intendersi legittimamente versate, atteso che le relative clausole sono state correttamente pattuite (pag. 35 CTU), anche in considerazione della documentazione integrativa sottoscritta dalla società (doc. 10 convenuta). Parte_1
2.5. Ricapitolando, tenuto conto dei principi sopra riportati, il CTU ha rideterminato un saldo passivo del conto corrente oggetto di causa pari a - € 180.372,04, composto da: -
€186.455,64 quale saldo passivo documentato dall'ultimo estratto conto datato al 31.03.2022,
+ € 86.849,18 per somme a credito delle parti attrici e - € 80.765,58 per competenze prescritte (pag. 46 CTU).
In luogo del saldo risultante dall'estratto conto del 31.03.2022, gli attori hanno domandato l'applicazione del “saldo zero” in virtù della domanda riconvenzionale formulata dalla CP_2
Tale argomentazione non è condivisibile, poiché il ricorso all'applicazione del principio del
“saldo zero” è giustificato nel momento in cui l'istituto di credito agisca in giudizio al fine di chiedere il pagamento dell'eventuale saldo passivo del conto corrente (cfr. Cass. 13139/2023
e, nello stesso senso, Cass. 27362/2022).
Nel giudizio in esame, non ha proposto domanda riconvenzionale per il pagamento del CP_1 saldo a debito del correntista, ma per ottenere le somme ad essa spettanti a seguito della risoluzione dei contratti di finanziamento n. 0IC1045939390 dell'11.6.2020 e n.
0IC1076629894 del 10.1.2022, su cui infra.
La circostanza che nel medesimo giudizio siano stati azionati diversi rapporti bancari non fa venir meno l'autonomia di ciascuno di essi, con il relativo onere probatorio gravante sulle parti.
E ancora, in ossequio al principio generale per cui della mancata produzione della documentazione non può beneficiare la parte gravata dal relativo onere, la lacuna probatoria in cui sono incorse le parti attrici legittima, ai fini della corretta determinazione del rapporto dare-avere, l'utilizzo del saldo passivo documentato e accertato dal CTU.
pagina 7 di 10 2.6. Gli attori hanno altresì domandato l'accertamento della nullità dei contratti di mutuo sottoscritti con l'istituto bancario ai sensi e per gli effetti dell'art. 1418 c.c. e per la violazione degli obblighi informativi e di trasparenza, con consequenziale condanna della alla CP_2 restituzione integrale delle spese per istruttoria e delle rate già versate dagli attori
(quantificate rispettivamente dal CTP degli attori in € 22.825,00 e in € 2.076.601,05).
Nello specifico, gli attori hanno rinvenuto la causa di nullità dei citati contratti nella circostanza per cui gli stessi, oltre a non essere provati, “sono stati accesi per ripianare un'esposizione inesistente della banca dato che pacificamente tali mutui venivano addebitati sul c/c oggetto di giudizio” (pag. 20 atto di citazione).
La domanda deve essere respinta.
Fermo restando che i contratti di finanziamento sono stati tutti prodotti da parte convenuta in sede di comparsa di costituzione (doc. 13), va osservato come le Sezioni Unite della
Suprema Corte, confermando l'orientamento già prevalente, abbiano ribadito che “è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale” (cfr. Cass. SS.UU. 5841/2025).
A ciò si aggiunga come, alla luce dell'accertamento del saldo passivo del conto corrente come sopra indicato, non sia neppure possibile ritenere che i mutui siano stati accesi per ripianare una posizione creditoria inesistente della banca.
Le doglianze sulla violazione degli obblighi informativi si palesano come infondate, atteso che i contratti di finanziamento riportano le condizioni economiche praticate, ivi compresi tasso d'interesse e TAEG, nonché le condizioni riferibili al rilascio di garanzia da parte della
[...]
Controparte_3
2.7. Infine, gli attori hanno formulato domanda di risarcimento per i danni cagionati dalla presunta condotta illegittima posta in essere dall'istituto bancario.
La domanda deve essere respinta, non essendo ravvisabili profili di illegittimità in capo alla convenuta ed essendosi gli attori limitati a lamentare un danno “in re ipsa”, come tale non risarcibile. pagina 8 di 10 In conclusione, considerato che alle parti attrici nulla è dovuto in forza del contratto di conto corrente e dei contratti di finanziamento azionati in giudizio, la domanda di ripetizione dalle stesse formulate deve essere rigettata per intero.
2.8. In via riconvenzionale, l'istituto bancario ha domandato il pagamento di complessivi €
1.241.781,79, oltre interessi, a titolo di credito vantato a seguito della risoluzione dei contratti di finanziamento n. 0IC1076629894 del 10.01.2022 e n. 0IC1045939390 dell'11.06.2020.
Parte convenuta, in conformità alla giurisprudenza di legittimità allegata anche da controparte, ha prodotto in giudizio i titoli da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione
(doc. 13), con il relativo piano di ammortamento, e i documenti di dettaglio circa l'esposizione debitoria della società e del suo garante (docc. 21 e 22 convenuta), documentazione solo genericamente contestata dagli attori.
Vi è inoltre prova dell'effettivo trasferimento in favore della società debitrice delle somme oggetto dei finanziamenti (doc. 5 attrice).
In conformità ai noti principi espressi da Cass. SS.UU. n. 13533/2001, a fronte dell'avvenuta allegazione dell'inadempimento che ha indotto la a risolvere i contratti di mutuo in CP_2 oggetto con la PEC dell'11.10.2022 (docc. 18-19 convenuta), era onere delle controparti provare l'avvenuto pagamento ovvero l'incolpevole inadempimento.
Poiché tale onere probatorio non è stato assolto dalle parti attrici, le quali hanno formulato solamente doglianze infondate circa l'invalidità dei titoli giustificativi e l'assenza di prove a sostegno della domanda riconvenzionale, in accoglimento della domanda di parte convenuta la società e il sig. in qualità di Parte_1 Parte_1 socio accomandatario e di fideiussore, devono essere condannati in solido al pagamento in favore della della somma pari ad € 1.241.781,79, così come quantificata dall'istituto CP_2 bancario, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico degli attori;
esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 1.000.001,00 ed €
2.000.000,00, in ragione del “decisum” (cfr. Cass. 23875/2025).
Le spese di CTU, già provvisoriamente liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico esclusivo delle parti attrici, in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e deduzione disattesa o assorbita, pagina 9 di 10 respinge tutte le domande formulate dalle parti attrici;
condanna e in solido tra loro, a Parte_1 Parte_1 corrispondere a la somma di € 1.241.781,79, oltre interessi legali dalla Controparte_1 domanda al saldo;
condanna e in solido tra loro, a Parte_1 Parte_1 rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € 37.951,00 per Controparte_1 compenso, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge;
pone in via definitiva le spese di CTU a carico esclusivo delle parti attrici, nei soli rapporti interni tra le parti.
Così deciso in Torino, in data 25.11.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
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