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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/03/2025, n. 1974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1974 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27300/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° Grado iscritta al n. r.g.27300/2023 promossa da
Parte (C. F. /P. IVA , in persona dei Soci Controparte_1 P.IVA_1
amministratori e legali rappresentanti, Signori e elettivamente Parte_2 Parte_3
domiciliati in Castel del Piano (GR), al Viale Vittorio Veneto n.26, presso lo studio dell'avv. Luca
Fazzi ( , che li rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di C.F._1
citazione in appello,
APPELLANTE contro
C. F. / P. IVA ) in persona del Procuratore E_ P.IVA_2 P.IVA_3
dott. , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giusy Macchia Controparte_3
, domicilio digitale PEC in Milano, Piazza delle C.F._2 Email_1
Cinque Giornate n.10 e difeso dall'avv. Pierluigi Federici ( del Foro di Roma, C.F._3
con domicilio digitale PEC , in forza di procura in calce alla Email_2
comparsa di costituzione e risposta,
APPELLATO
e contro
(C. F. / P. IVA ) in persona del Procuratore in carica Controparte_4 P.IVA_4 P.IVA_5
avv. elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale PEC Controparte_5 dell'avv. Silvio Messuri ( ) del Foro Email_3 C.F._4
di Napoli con studio in Napoli, Via Luca Giordano n.164, che lo rappresenta e difende in forza di pagina 1 di 13 delega in calce all'atto di costituzione
APPELLATO
CONCLUSIONI
Parte Per l'appellante Controparte_1
“Voglia il Giudice adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria:
-nel merito, in accoglimento dell'appello, per tutti i motivi sopra esposti, riformare la sentenza
n.4071/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Milano in data 17.2.2023 e depositata in cancelleria il 12.6.2023, resa nella causa civile n.52550/2021 r.g.a.c., nelle parti indicate nell'atto di appello, e per l'effetto, accertare, per tutti i motivi esposti, l'inesistenza e/o l'infondatezza del diritto di credito vantato dal ricorrente ( per non essere dovute le somme ingiunte e, per l'effetto, E_
revocare il DI n.13601/2021 opposto o, comunque, annullarlo e/o ritenerlo privo di ogni effetto giuridico, dichiarando, conseguentemente, che nulla è dovuto dall'attore al convenuto E_
o, comunque, ridurre alla misura di giustizia le somme chieste;
[...]
-nel merito in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata l'esistenza e la fondatezza del diritto di credito vantato dal ricorrente ( , accertare, per tutti i E_
motivi esposti, le obbligazioni assunte da nei confronti del cliente ( Controparte_4 Pt_1 [...]
e accertare l'inadempimento contrattuale di e condannare il terzo CP_1 Controparte_4
chiamato a pagare direttamente a le somme che saranno Controparte_4 E_
accertate in corso di causa ovvero condannare a pagare al cliente Controparte_4 Pt_1 [...]
tutto quanto da quest'ultima sia eventualmente dovuto a per i fatti CP_1 E_
di causa, per capitale, rivalutazione, interessi e spese di causa.
Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio ex DM n.147/2022”.
Per l'appellato E_
“Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
-in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello avverso la sentenza di primo grado,
n.4071/2023 resa dal giudice di Pace di Milano, depositata in data 12/06/2023, all'esito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, identificato con R.G. n.52550/2021, presentato da
Part
per tutti i motivi come sopra esposti e, per l'effetto, confermare la Controparte_1
sentenza appellata;
-sempre in via preliminare: confermare l'esecutorietà della sentenza di primo grado, n.4071/2023, resa dal Giudice di Pace di Milano, depositata in data 12/06/2023, all'esito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, identificato con R.G. n.52550/2021;
pagina 2 di 13 -nel merito: respingere l'appello avverso la sentenza di primo grado n.4071/2023, resa dal Giudice di
Pace di Milano, depositata in data 12/06/2023, all'esito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, identificato con R.G. n.52550/2021, in quanto illegittimo, generico, non provato,
Part pretestuoso nonché infondato in fatto ed in diritto, proposto da e, per Controparte_1
l'effetto, confermare l'appellata sentenza.
Con condanna di parte opponente al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellato Controparte_4
“Voglia il Tribunale di Milano, respinta ogni avversa domanda e deduzione, così provvedere:
-preliminarmente, rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado perché dall'appellante non motivata in diritto e comunque per insussistenza dei presupposti di legge;
-sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis e ter cpc, in ragione della sua manifesta infondatezza e/o del mancato rispetto dei requisiti formali di cui all'art.342 c.p.c.;
-nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutto quanto dedotto nella presente comparsa, nonché per le eccezioni formulate dalla in primo P_
grado e in questa sede riproposte ed in particolare, rigettare ogni domanda formulata nei confronti della , statuendo che quest'ultima nulla deve né all'appellante né alla P_ E_
. Il tutto con condanna alle spese di giudizio.”
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, in data 14.07.2023, CLE. CP_1
ha appellato la sentenza n.4071/2023 del Giudice di pace in Milano, depositata in
[...]
cancelleria in data 12.6.23, con cui il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda di revoca del decreto ingiuntivo n.13601/2021 avanzata dall'odierno appellante e lo ha condannato a rifondere al convenuto e al terzo chiamato le spese di lite. E_ Controparte_4
Nello specifico, l'odierno appellante, agendo in primo grado in opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, aveva contestato la debenza delle fatture prodotte da E_ in allegato al procedimento monitorio, sull'assunto per cui lo stesso aveva concluso un nuovo contratto di fornitura di servizi telefonici con e che tale gestore che era subentrato in tutti i Controparte_4
rapporti in essere col precedente gestore E_
Parte Dalla data di effettiva conclusione della procedura di migrazione, dunque, Controparte_1
on avrebbe dovuto corrispondere più nulla a in quanto il corrispettivo per
[...] E_
i servizi fruiti avrebbe dovuto esser versato unicamente a quale società subentrante in Controparte_4
pagina 3 di 13 tutti i pregressi rapporti relativi al contratto di fornitura telefonica.
Le ragioni poste dal Giudice di primo grado a sostegno della decisione possono essere riassunte come di seguito.
Ha osservato il detto Giudicante che la procedura di migrazione oggetto di causa era stata attivata solo in relazione alle numerazioni telefoniche e non ai servizi accessori, quali Fibra e ADSL. Perciò
precedente gestore, avrebbe correttamente continuato a fatturare gli ulteriori E_
servizi per i quali non sarebbe stata formalizzata alcuna idonea richiesta di disattivazione/recesso, richiesta che non avrebbe potuto formalizzare per conto del nuovo cliente. Controparte_4
Il Giudice di prime cure ha nello specifico evidenziato che le numerazioni “sono migrate in data
12.12.2019 e 27.1.2020 e da tali date ha provveduto all'emissione di regolare fattura Controparte_4
per i servizi offerti in forza di contratto sottoscritto. In particolare, il servizio ADSL e fibra non risulta mai essere stato disattivato da parte dell'attrice e non risulta, altresì, che la stessa abbia mai chiesto a di subentrare anche a tale servizio attivando al contrario due nuove linee native. Controparte_4
Correttamente, pertanto, ha provveduto a fatturare i costi relativi al traffico del E_
numero 0544564478 disattivato nel gennaio 2020 e il canone della linea dati. Con le successive fatture risultano fatturati i costi relativi al recesso anticipato della linea dati 7287480 disattivato nel luglio
2020 per mancato pagamento del canone”.
L'appellante ha ritenuto che il Giudice di primo grado abbia errato nella ricostruzione della fattispecie ponendo a fondamento della sentenza fatti non provati e fatti contrari alle prove, e, altresì, che non sia stato correttamente valutato il rapporto contrattuale tra l'attrice e il terzo chiamato Controparte_4
Nel merito, l'appellante ha allegato di aver firmato con due contratti (allegato n.3 al Controparte_4
fascicolo di 1° grado): uno, per la sede di Castel del Piano, firmato il 26.10.2019 ed avente ad oggetto le linee telefoniche 0564.1724761, 0564.956007, 0564.956244, 0564.973156, la connettività ADSL
(che chiama link di connettività n.7287480), due nuove linee telefoniche, ed altri servizi;
un CP_2
altro, per la sede di Grosseto, firmato il 28.10.2019 ed avente ad oggetto le linee telefoniche
0564.25010, 0564.456458, la connettività IB (che nei suoi atti chiama link di CP_2
connettività 7066209), ed altri servizi.
Dalle Condizioni Generali di Contratto di in specie all'art.12.3, primo inciso, si legge Controparte_4 che “…Wind provvederà a tutte le formalità tecniche e amministrative, anche nei confronti P_ del precedente operatore, necessarie all'attivazione del Servizio, fatto salvo la richiesta a cura del cliente del codice assegnato dal precedente operatore e necessario per attivare il Servizio WINDTRE
pagina 4 di 13 come operatore Unico…” (allegato n.3 al fascicolo di 1° grado).
A mente dell'appellante, l'unico obbligo in capo al cliente sarebbe stato quello di comunicare al nuovo operatore i codici di migrazione, cosa che il cliente avrebbe fatto e che risulterebbe P_
documentalmente dal doc. n.4 allegato al fascicolo di 1° grado.
Ciononostante, ha sostenuto che per la sede di Castel del Piano non sarebbe stata E_
data formale disdetta la linea ADSL (che chiama link di connettività n.7287480), E_
motivo per cui ha emesso le fatture oggetto di contestazione relative al periodo successivo alla migrazione e fino al 20.7.2020 (allegato n.7 al fascicolo di 1° grado).
Ritiene l'appellante che le fatture oggetto dell'iniziale pretesa monitoria siano prive di titolo legittimante e che l'eventuale non corretta esecuzione della migrazione non sarebbe comunque imputabile a responsabilità del cliente, che ha concluso un rapporto contrattuale col nuovo operatore in forza del quale quest'ultimo si è obbligato a provvedere a tutte le formalità tecniche Controparte_4
e amministrative, anche nei confronti del precedente operatore.
Osserva dunque l'appellante che la sentenza impugnata sarebbe errata nel punto in cui imputa a responsabilità del cliente la non corretta esecuzione della migrazione, quando, invece, le questioni afferenti alla non corretta gestione/esecuzione della procedura di migrazione riguarderebbero la posizione giuridica degli odierni appellati e andrebbero regolate soltanto tra tali parti.
Ritualmente costituitosi con comparsa di costituzione e risposta, l'appellato ha E_ chiesto in via preliminare la declaratoria di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342
c.p.c. nonché la conferma della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
Nel merito, il medesimo ha sostenuto che non sarebbe ravvisabile l'asserito errore nella gestione della procedura di migrazione da parte degli operatori telefonici e in Controparte_4 E_
particolare evidenziando che, con riguardo ai tecnicismi della procedura, vanno distinte la procedura c.d. di “migrazione” da quella di mera portabilità altresì nota come “Number Portabilily pura”.
Quanto alla procedura di portabilità pura, essa consiste in un mero passaggio delle sole numerazioni dell'utente ad altro operatore telefonico, senza il contestuale trasferimento del servizio di accesso alla rete. Tale procedura consente il mero passaggio del numero ad altri operatori che sono dotati di proprie infrastrutture (ad.es. la fibra ottica): rispetto alla procedura di migrazione che ha ad oggetto il trasferimento dell'intera risorsa di accesso alla rete, la procedura di portabilità pura riguarda solo ed esclusivamente il numero di telefono in uso dall'utente. La procedura di Number Portabilily pura, prevedendo il passaggio ad altro operatore del solo numero telefonico, non comporta anche l'automatica disattivazione di tutti i servizi di accesso alla rete da parte del gestore donating.
pagina 5 di 13 Quest'ultimo operatore può procedere a tale disattivazione solo a seguito di un'espressa richiesta in tal senso da parte del cliente. Nel periodo successivo alla richiesta di portabilità del numero,
[...]
avrebbe continuato a indicare nelle successive fatture i soli costi attinenti ai servizi di CP_2
accesso alla rete ancora attivi, non essendo stati di fatto disattivati. Invero, con riguardo alla richiesta di
Parte Co migrazione, si sarebbe limitata a indicare, come risultante dai Controparte_1
contratti stipulati con i soli numero di rete fissa. Controparte_4
Ha osservato inoltre l'appellata che la fattura del 21/12/2019 (periodo 01/10-30/11 Controparte_4
2019), prodotta dall'appellante, fa riferimento a due linee ADSL che non sono quelle oggetto di migrazione ma si tratta di 2 numeri nativi Per il servizio ADSL e Fibra, invece, è indicato il link P_
7287480 rimasto attivo in mai migrato che, pertanto, avrebbe continuato a generare costi. CP_2
Secondo l'appellato le utenze migrate in sono differenti da quelle oggetto del presente Controparte_4
Parte giudizio. Sarebbe documentalmente provato che le fatture di prodotte da Controparte_4
[...]
si riferiscono a linee telefoniche di rete fissa diverse da quelle addebitate nelle Controparte_1
fatture azionate da in via monitoria, ragion per cui non ci sarebbe il rischio di E_
una duplicità di pagamenti per la medesima prestazione.
Peraltro, l'art.12 quarto e quinto inciso delle Condizioni Generali di Contratto Controparte_4 prevedono espressamente che “nei casi in cui l'attivazione del Servizio preveda l'attivazione di una nuova linea con un numero temporaneo, non è garantita la completa disattivazione del servizio con
l'altro operatore. Il Cliente dovrà pertanto verificare e nel caso richiedere personalmente la disattivazione presso l'altro operatore una volta attivato il Servizio con . P_
Costituitosi con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, l'appellato Controparte_4 ha concluso chiedendo preliminarmente il rigetto della richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado nonché declaratoria di inammissibilità dell'appello, ex art.348 bis e ter cpc, in ragione della sua manifesta infondatezza, e/o del mancato rispetto dei requisiti formali di cui all'art.342
c.p.c.; nel merito, ne ha chiesto il rigetto sulla base delle seguenti ragioni, esposte in primo grado.
Parte ha osservato che ha chiesto ed ottenuto nei confronti di Controparte_4 E_
[...]
il decreto ingiuntivo qui opposto, sulla base di fatture per servizi non forniti, Controparte_1
in quanto, nello stesso periodo, l'appellante era divenuta cliente P_
Dal canto suo come già dedotto in primo grado, avrebbe regolarmente adempiuto alle Controparte_4
proprie prestazioni, attuando e completando, per quanto di propria competenza, i processi di migrazione richiesti dal cliente, fornendo i servizi pattuiti ed emettendo le relative fatture che infatti risulterebbero tutte pagate.
pagina 6 di 13 Parte Con riferimento alle utenze telefoniche della ubicate presso la sede di Controparte_1
Castel Del Piano, recanti quali numerazioni 0564.956007, 0564.956244 e 0564.973156, P_
ha osservato che il processo di migrazione da a è stato completato in data
[...] CP_2 P_
13.12.2019; invece per le utenze contraddistinte dalla numerazione 0564.25010 e 0564.973156 il processo di migrazione è terminato in data 27.01.2020. ha, in ultimo, osservato che le Controparte_4
proprie fatture sono state interamente pagate e sono relative a servizi erogati in un momento successivo rispetto a quello di migrazione.
All'udienza del 7.2.2024, ritenuta l'insussistenza dei requisiti ex artt.351 e 283 c.p.c., è stata respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata e la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione, ex art.352 c.p.c., all'udienza del 26.2.2025, sostituita, poi, dal deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c.
Come risulta dagli atti di costituzione in giudizio, la vicenda per cui è lite muove dalla pretesa creditoria azionata da in monitorio ed è relativa al contratto di fornitura di servizi E_
Parte telefonici sottoscritto tra e la cliente Nello E_ Controparte_1
specifico, le fatture per cui è causa e in forza delle quali è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, poi confermato dal Giudice di prime cure, sarebbero afferenti a servizi non rientranti nella procedura di Parte migrazione attivata da volta a far subentrare nella gestione dei servizi Controparte_1
di telefonia e dati a lei intestati il nuovo operatore anziché Controparte_4 CP_2 CP_2
Alla luce della documentazione prodotta in atti, dei motivi di appello e delle difese svolte dalle parti, si reputa che l'appello sia, oltre che ammissibile, fondato nel merito e debba, perciò, essere accolto.
Sono in primo luogo infondate le eccezioni avanzate in via preliminare dagli appellati.
Segnatamente, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt.348 bis e ter c.p.c. proposta dall'appellato in quanto trattasi di gravame da esaminare nel merito, che, per Controparte_4
la consistenza dei motivi svolti, non può esser considerato manifestamente infondato.
Va, altresì, respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c., proposta da entrambi gli appellati, dal momento che i motivi di censura risultano svolti nel rispetto del disposto di cui al presente articolo, contenendo una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa idonea a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo Giudice.
pagina 7 di 13 Quanto al merito, occorre in primo luogo evidenziare che non è in contestazione tra le parti il fatto che Parte
abbia sottoscritto un contratto di fornitura di servizi telefonici con Controparte_1
e che abbia poi chiesto la migrazione dei servizi, passando al nuovo gestore E_
Ciò che si contesta è che la procedura di migrazione non sia stata fatta per l'intero e Controparte_4
che, per alcuni servizi, in specie ADSL e Fibra, non sia stato ultimato il passaggio al nuovo gestore;
da qui, il mantenimento del rapporto in essere con e la necessità di pagare a quest'ultima le CP_2
fatture dalla stessa emesse.
Invero, a fronte dalla documentazione prodotta dalle parti e –nel dettaglio –dal doc.3 prodotto dall'appellante, riportante il contratto di subentro con il nuovo gestore risulta che, per Controparte_4
le utenze ai nn.0564172461, 0564956007, 0564956244, 0564976156 presso la sede di Castel del Piano
e per le utenze ai nn.056425010 e 0564456458 presso la sede di Grosseto, la migrazione abbia riguardato tutti i servizi inclusi nel contratto.
Nello specifico, dal documento contrattuale concluso in data 26.10.19 e relativo alla sede di Castel del
Piano si legge che “l'intestatario del contratto con Telecom AL o con altro operatore richiede che
l'intestatario del contratto attivato sulla stessa linea telefonica, subentri in tutti i Controparte_4 rapporti relativi al presente Contratto per il servizio wind tre Business.”. Medesima dicitura è riportata sul contratto concluso in data 28.10.19 presso la sede di Grosseto. con mail del 6.10.2020 ha confermato l'attivazione con il nuovo gestore del servizio Controparte_4
richiesto e ha, in particolare, attestato che, per le linee di Castel Del Piano, la migrazione è stata completata in data 4.11.2019 e, per le linee di Grosseto, in data 23.12.19.
Orbene, dalla documentazione acquisita, non è dato evincersi che la volontà dell'odierna appellante fosse quella di procedere alla migrazione dei soli servizi voce al nuovo gestore con Controparte_4 esclusione di quelli Fibra e ADSL;
piuttosto, l'allegazione di circa l'intenzione CP_2 dell'appellante di effettuare una migrazione meramente parziale dei servizi, appare all'evidenza contraddetta dal contratto concluso dall'appellante medesimo con P_
nella sua comparsa di costituzione e risposta, ha affermato che quella effettuata E_
in relazione alle linee migrate sarebbe la procedura di Number Portabilily pura, che prevede il passaggio ad altro operatore del solo numero telefonico e non comporta anche l'automatica disattivazione di tutti i servizi di accesso alla rete da parte del gestore c.d. donating. Sempre secondo tale appellata, quest'ultimo operatore potrebbe procedere a tale disattivazione solo a seguito di un'espressa richiesta in tal senso da parte del cliente. Ora, a mente della difesa appellata, risulterebbe in via documentale che il cliente non ha mai formalizzato “anche” una richiesta di disattivazione, da qui la Parte legittimità delle fatture successivamente emesse da nei confronti di B. E_
pagina 8 di 13 per servizi che la prima avrebbe continuato ad erogare. Controparte_1
L'onere di provare la mancata ultimazione della procedura di migrazione, sulla base del principio della vicinanza della prova -trattandosi di profilo strettamente tecnico -grava su che E_
ha prodotto le fatture di cui ha chiesto il pagamento in sede monitoria e che, come creditrice, a fronte delle contestazioni mosse dal convenuto opposto –attore formale nel procedimento di opposizione, oggi appellante -, avrebbe dovuto dar prova del fatto che la migrazione non si è conclusa per tutti i servizi allora in carico al precedente gestore ( , ma solo per alcuni di essi. E_
Le fatture allegate da facenti riferimento a periodi successivi rispetto al E_
momento in cui è stata richiesta la migrazione, non indicano chiaramente per quali servizi sono state emesse, e dal contratto concluso con come sopra richiamato, emerge invero che per le Controparte_4
linee telefoniche oggetto di migrazione tale operazione abbia riguardato tutti i servizi inclusi nell'originario accordo contrattuale.
Va, inoltre, evidenziato che anche ha affermato che tutti i servizi sono migrati, che le Controparte_4
fatture emesse da tale gestore sono state tutte pagate e che le fatture emesse da E_
sarebbero prive di titolo legittimante.
Il fatto che il gestore abbia aggiunto che le fatture da lui emesse e pagate sarebbero Controparte_4
differenti rispetto a quelle emesse da ed allegate al ricorso monitorio non è per E_ ciò solo elemento sufficiente per poter affermare che i pagamenti invocati da quest'ultima società siano dovuti dall'odierna appellante. Invero, esaminando le fatture di cui al ricorso si osserva come esse non riportano il numero della linea telefonica a cui si riferiscono. Diversamente, le fatture emesse da
[...]
riportano i numeri delle linee telefoniche indicate nel contratto di cui al doc.3 allegato al P_
fascicolo di primo grado ed oggetto di migrazione.
Infatti, la fattura del 21.12.2019 (doc.
6.1 allegato al fascicolo monitorio) espone i costi per le P_
seguenti linee e servizio ADSL:
Si tratta di numeri telefonici oggetto del contratto di migrazione di cui al doc.3, che –come sopra già Parte evidenziato -riporta la volontà del cliente di far subentrare il nuovo Controparte_1
gestore in tutti i servizi offerti dai numeri migrati. Controparte_4
Parimenti la fattura 21.2.2020 di cui al doc.
6.2 allegato al fascicolo monitorio riporta le seguenti voci:
pagina 9 di 13 Sono tutte linee telefoniche oggetto del contratto concluso tra l'appellante e migrate P_
dal precedente gestore.
Anche le successive fatture del 21.4.2020, del 21.6.2020 e del 21.8.2020, di cui ai docc.6.3, 6.4 e 6.5 allegati al fascicolo monitorio, espongono i costi per le medesime linee telefoniche riportate nella precedente fattura (doc.6.2) con identici codici di migrazione e relative a periodi di consumo diversi.
Parte Dall'esame della documentazione esaminata può quindi affermarsi che Controparte_1
a ricevuto e pagato le fatture emesse da relative alle linee telefoniche migrate e che
[...] Controparte_4 tutti i servizi ad esse correlati devono ritenersi migrati nella nuova gestione, non dovendo l'appellata più corrispondere nulla al precedente gestore.
Quest'ultimo, all'opposto, ha posto a sostegno della propria pretesa creditoria quattro fatture, emesse per un totale di 3.157,54 euro, oltre interessi:
Procedendo all'esame dei documenti contabili, si osserva quanto segue.
La fattura n. AM 14049177 del 29.7.2020, con scadenza in data 18.8.2020 (allegato n.
7.4 al fascicolo monitorio) riporta un importo di 1.650,82 euro - per i consumi del periodo dal 16.6.2020 al 23.7.2020 - di cui 365,46 euro alla voce “rete fissa”, 998,23 euro alla voce “altri addebiti e accrediti” e 287,13 euro alla voce “tasse e imposte”. Dalla lettura del documento contabile non emerge chiaramente quale sia la linea telefonica a cui tali costi si riferiscono né può affermarsi che le voci addebitate facciano pagina 10 di 13 riferimento unicamente a servizi internet asseritamente non migrati e non anche al traffico voce che, invece, è stato interamente oggetto della procedura di migrazione, come affermato anche dall'appellata.
La fattura n. AM11485224 del 19.6.2020, con scadenza in data 9.7.2020 (allegato n 7.3 al fascicolo monitorio), riporta un importo di euro 375,76 -per i consumi dal 16.4.2020 al 15.6.2020 –di cui 296 euro alla voce “rete fissa”, 14,64 euro alla voce “telefoni, tablet e altri dispositivi” e 65,12 euro alla voce “tasse e imposte”. Anche da tale documento non emerge chiaramente quale sia la linea telefonica in relazione alla quale sono addebitati tali costi e di quali servizi siano il corrispettivo.
Anche la fattura n. AM07407249 del 21.4.2020, con scadenza in data 11.5.2020 (allegato n.
7.2 al fascicolo monitorio), riporta il medesimo importo di 375,76 euro, ripartiti in egual misura. Anche in questo caso, dall'esame del documento contabile non si ricava il numero della linea telefonica di riferimento né è chiaro se siano esposte voci di costo relative al solo traffico dati, essendosi per il resto conclusa con successo la portabilità del mero numero telefonico.
Da ultimo, la fattura n. AM03228636 del 20.2.2020, con scadenza in data 11.3.2020 (allegato n.
7.1 al fascicolo monitorio), riporta l'importo di euro 755,20 per i consumi del periodo dal 16.12.2019 al
15.2.2020, così suddivisi: 484,07 euro per “rete fissa”, 14,64 euro per “telefoni, tablet e altri dispositivi”, 122,95 euro per “altri addebiti e accrediti” e 133,54 euro per “tasse e imposte”. Nel dettaglio costi è riportato il numero della linea telefonica 0564456458, sicuramente oggetto di migrazione secondo quanto emerge dal contratto concluso tra l'appellante e di cui al Controparte_4
doc.3 allegato al fascicolo monitorio.
Non è chiaro se le voci riportate in fatture si riferiscano unicamente a servizi asseritamente non migrati in quanto – secondo quanto emerge dal contratto di cui al documento sopra richiamato –tutti i servizi relativi a tale linea telefonica avrebbero dovuto subentrare nella nuova gestione senza Controparte_4
distinzione alcuna in merito alla tipologia degli stessi.
L'esame della documentazione allegata induce dunque a ritenere non condivisibile l'affermazione svolta dal Giudice di Prime cure secondo cui “il servizio ADSL e fibra non risulta mai essere stato disattivato da parte dell'attrice e non risulta, altresì, che la stessa abbia mai chiesto a Controparte_4 di subentrare anche a tale servizio”.
Dal contratto prodotto sub doc.3 allegato al fascicolo di 1° grado emerge chiaramente come l'intenzione dell'odierna appellante fosse quella di procedere al subentro di tutti i servizi attivi con il precedente gestore e non solo delle numerazioni telefoniche.
Peraltro, tale conclusione è coerente con gli indirizzi interpretativi offerti dall' (cfr. delibera CP_6
n.307/23/CONS con cui è stato adottato il nuovo “Regolamento sulle disposizioni a tutela degli utenti finali, in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche, che
pagina 11 di 13 disciplina i contratti per la fornitura agli utenti finali dei servizi telefonici e della connettività, nonché
l'acquisto dei terminali”), secondo cui il passaggio ad altro operatore e la portabilità del numero avvengono senza interruzione dei servizi di accesso a internet e di telefonia a tutela degli utenti.
Per consentire l'esercizio di tali diritti degli utenti, l'Autorità ha definito delle apposite procedure di trasferimento delle utenze su rete fissa. Nello specifico, per avviare la procedura di passaggio, l'utente deve rivolgersi esclusivamente al nuovo operatore (recipient) aderendo ad un'offerta per la fornitura dei servizi di rete fissa, per cui non è necessario comunicare il recesso al precedente operatore
(donating). Nell'aderire all'offerta dell'operatore recipient, l'utente deve comunicare il codice di trasferimento dell'utenza nonché l'elenco di tutte le proprie numerazioni, specificando per quali si richiede la portabilità del numero.
Questo è quanto avvenuto nel caso concreto ed è chiaramente desumibile dal contratto concluso tra l'appellante e una volta che il cliente ha comunicato il codice di trasferimento Controparte_4 dell'utenza nonché l'elenco delle proprie numerazioni, come emerge dal contratto agli atti (doc.3), avrebbe dovuto gravare sull'operatore recipient l'onere di concludere efficacemente la procedura di migrazione, non essendo il soggetto migrato più tenuto a versare alcunché all'operatore donating.
Né -contrariamente a quanto allega (in comparsa di costituzione e risposta in appello, CP_2 pag.15) -vale richiamare il disposto dell'art.12 delle condizioni generali di contratto (doc.3 P_
produzione appellante, fascicolo di primo grado), [laddove] prevede espressamente “…Nei casi in cui
l'attivazione del Servizio preveda l'attivazione di una nuova linea (come nel caso di specie) con un numero temporaneo, non è garantita la completa disattivazione del servizio con l'altro operatore. Il
Cliente dovrà pertanto verificare e nel caso richiedere personalmente la disattivazione presso l'altro operatore una volta attivato il Servizio con . In tale norma negoziale, infatti, si fa riferimento P_ all'attivazione di una nuova linea con un numero temporaneo, cioè ad un'ipotesi che non risulta ricorrere nel caso riguardante l'attuale appellante.
Alla luce di tali risultanze, si replica l'affermazione secondo cui avrebbe dovuto essere E_
in qualità di parte più vicina alla fonte di prova nonché di attore sostanziale in monitorio, a dar
[...]
prova del fatto che la migrazione non sarebbe avvenuta per tutti i servizi oggetto del contratto e che alcuni di essi sarebbero rimasti al di sotto della gestione del precedente operatore.
Né diversamente si potrebbe concludere anche qualora si individuasse l'operatore responsabile dell'eventuale errata finalizzazione della procedura di migrazione – fatto che avrebbe indotto
[...]
ad emettere fatture per servizi già migrati –per due ordini di ragioni. In primo luogo in CP_2
quanto si tratterebbe di questione afferente al rapporto tra le due odierne controparti e non tra loro e l'appellante; in secondo luogo in quanto tale questione non è oggetto delle pretese vantate da CP_2
pagina 12 di 13 nei confronti di è solo l'attore appellante che invoca, in caso di CP_2 Controparte_4
soccombenza sul merito, una richiesta di manleva nei confronti di ma non vi è alcuna Controparte_4
domanda trasversale formulata da nei confronti di volta a E_ Controparte_4
individuare le rispettive responsabilità sul punto.
Parte L'appello di merita, perciò, accoglimento, sicché dev'essere Controparte_1
riformata la sentenza di prime cure e per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza ex art.91 c.p.c. e sono liquidate secondo i parametri del DM n.55/2014, così come modificato col DM n.149/2022, avuto riguardo al valore di lite dichiarato dall'appellante.
L'appellata deve, dunque, essere condannata al rimborso delle spese sostenute E_
Parte dall'attore appellante liquidate come in dispositivo, per ciascun Controparte_1
grado di giudizio.
Quanto alle spese dell'appellato le stesse non possono essere poste a carico dell'appellante, P_
in quanto vincitore, avendone causato la chiamata in casa, ma, per i rilievi che precedono, si CP_2
configurano ragioni idonee, ex art.92 cpc, per la totale compensazione nel rapporto processuale tra i due appellati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Parte 1) in accoglimento dell'appello proposto da previa riforma della Controparte_1
sentenza n.4071/2023 del Giudice di pace in Milano, revoca il decreto ingiuntivo n.13601/2021; Parte 2) condanna a rifondere all'appellante le E_ Controparte_1
spese del primo grado di giudizio, liquidate in misura di euro 76,00 per spese, euro 1.200,00 per compensi ed euro 270,00 per il procedimento di negoziazione assistita, e quelle del secondo grado di giudizio, liquidate in misura di euro 174,00 per spese ed euro 1.100,00 per compensi, oltre, per ambo i gradi di giudizio, rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
3) compensa interamente le spese di lite tra e per ambo i E_ Controparte_4
gradi di giudizio.
Milano, 10 marzo 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
L'Ufficio dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della MOT dott.ssa
Francesca Torlasco
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° Grado iscritta al n. r.g.27300/2023 promossa da
Parte (C. F. /P. IVA , in persona dei Soci Controparte_1 P.IVA_1
amministratori e legali rappresentanti, Signori e elettivamente Parte_2 Parte_3
domiciliati in Castel del Piano (GR), al Viale Vittorio Veneto n.26, presso lo studio dell'avv. Luca
Fazzi ( , che li rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di C.F._1
citazione in appello,
APPELLANTE contro
C. F. / P. IVA ) in persona del Procuratore E_ P.IVA_2 P.IVA_3
dott. , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giusy Macchia Controparte_3
, domicilio digitale PEC in Milano, Piazza delle C.F._2 Email_1
Cinque Giornate n.10 e difeso dall'avv. Pierluigi Federici ( del Foro di Roma, C.F._3
con domicilio digitale PEC , in forza di procura in calce alla Email_2
comparsa di costituzione e risposta,
APPELLATO
e contro
(C. F. / P. IVA ) in persona del Procuratore in carica Controparte_4 P.IVA_4 P.IVA_5
avv. elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale PEC Controparte_5 dell'avv. Silvio Messuri ( ) del Foro Email_3 C.F._4
di Napoli con studio in Napoli, Via Luca Giordano n.164, che lo rappresenta e difende in forza di pagina 1 di 13 delega in calce all'atto di costituzione
APPELLATO
CONCLUSIONI
Parte Per l'appellante Controparte_1
“Voglia il Giudice adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria:
-nel merito, in accoglimento dell'appello, per tutti i motivi sopra esposti, riformare la sentenza
n.4071/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Milano in data 17.2.2023 e depositata in cancelleria il 12.6.2023, resa nella causa civile n.52550/2021 r.g.a.c., nelle parti indicate nell'atto di appello, e per l'effetto, accertare, per tutti i motivi esposti, l'inesistenza e/o l'infondatezza del diritto di credito vantato dal ricorrente ( per non essere dovute le somme ingiunte e, per l'effetto, E_
revocare il DI n.13601/2021 opposto o, comunque, annullarlo e/o ritenerlo privo di ogni effetto giuridico, dichiarando, conseguentemente, che nulla è dovuto dall'attore al convenuto E_
o, comunque, ridurre alla misura di giustizia le somme chieste;
[...]
-nel merito in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata l'esistenza e la fondatezza del diritto di credito vantato dal ricorrente ( , accertare, per tutti i E_
motivi esposti, le obbligazioni assunte da nei confronti del cliente ( Controparte_4 Pt_1 [...]
e accertare l'inadempimento contrattuale di e condannare il terzo CP_1 Controparte_4
chiamato a pagare direttamente a le somme che saranno Controparte_4 E_
accertate in corso di causa ovvero condannare a pagare al cliente Controparte_4 Pt_1 [...]
tutto quanto da quest'ultima sia eventualmente dovuto a per i fatti CP_1 E_
di causa, per capitale, rivalutazione, interessi e spese di causa.
Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio ex DM n.147/2022”.
Per l'appellato E_
“Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
-in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello avverso la sentenza di primo grado,
n.4071/2023 resa dal giudice di Pace di Milano, depositata in data 12/06/2023, all'esito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, identificato con R.G. n.52550/2021, presentato da
Part
per tutti i motivi come sopra esposti e, per l'effetto, confermare la Controparte_1
sentenza appellata;
-sempre in via preliminare: confermare l'esecutorietà della sentenza di primo grado, n.4071/2023, resa dal Giudice di Pace di Milano, depositata in data 12/06/2023, all'esito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, identificato con R.G. n.52550/2021;
pagina 2 di 13 -nel merito: respingere l'appello avverso la sentenza di primo grado n.4071/2023, resa dal Giudice di
Pace di Milano, depositata in data 12/06/2023, all'esito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, identificato con R.G. n.52550/2021, in quanto illegittimo, generico, non provato,
Part pretestuoso nonché infondato in fatto ed in diritto, proposto da e, per Controparte_1
l'effetto, confermare l'appellata sentenza.
Con condanna di parte opponente al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellato Controparte_4
“Voglia il Tribunale di Milano, respinta ogni avversa domanda e deduzione, così provvedere:
-preliminarmente, rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado perché dall'appellante non motivata in diritto e comunque per insussistenza dei presupposti di legge;
-sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis e ter cpc, in ragione della sua manifesta infondatezza e/o del mancato rispetto dei requisiti formali di cui all'art.342 c.p.c.;
-nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutto quanto dedotto nella presente comparsa, nonché per le eccezioni formulate dalla in primo P_
grado e in questa sede riproposte ed in particolare, rigettare ogni domanda formulata nei confronti della , statuendo che quest'ultima nulla deve né all'appellante né alla P_ E_
. Il tutto con condanna alle spese di giudizio.”
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, in data 14.07.2023, CLE. CP_1
ha appellato la sentenza n.4071/2023 del Giudice di pace in Milano, depositata in
[...]
cancelleria in data 12.6.23, con cui il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda di revoca del decreto ingiuntivo n.13601/2021 avanzata dall'odierno appellante e lo ha condannato a rifondere al convenuto e al terzo chiamato le spese di lite. E_ Controparte_4
Nello specifico, l'odierno appellante, agendo in primo grado in opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, aveva contestato la debenza delle fatture prodotte da E_ in allegato al procedimento monitorio, sull'assunto per cui lo stesso aveva concluso un nuovo contratto di fornitura di servizi telefonici con e che tale gestore che era subentrato in tutti i Controparte_4
rapporti in essere col precedente gestore E_
Parte Dalla data di effettiva conclusione della procedura di migrazione, dunque, Controparte_1
on avrebbe dovuto corrispondere più nulla a in quanto il corrispettivo per
[...] E_
i servizi fruiti avrebbe dovuto esser versato unicamente a quale società subentrante in Controparte_4
pagina 3 di 13 tutti i pregressi rapporti relativi al contratto di fornitura telefonica.
Le ragioni poste dal Giudice di primo grado a sostegno della decisione possono essere riassunte come di seguito.
Ha osservato il detto Giudicante che la procedura di migrazione oggetto di causa era stata attivata solo in relazione alle numerazioni telefoniche e non ai servizi accessori, quali Fibra e ADSL. Perciò
precedente gestore, avrebbe correttamente continuato a fatturare gli ulteriori E_
servizi per i quali non sarebbe stata formalizzata alcuna idonea richiesta di disattivazione/recesso, richiesta che non avrebbe potuto formalizzare per conto del nuovo cliente. Controparte_4
Il Giudice di prime cure ha nello specifico evidenziato che le numerazioni “sono migrate in data
12.12.2019 e 27.1.2020 e da tali date ha provveduto all'emissione di regolare fattura Controparte_4
per i servizi offerti in forza di contratto sottoscritto. In particolare, il servizio ADSL e fibra non risulta mai essere stato disattivato da parte dell'attrice e non risulta, altresì, che la stessa abbia mai chiesto a di subentrare anche a tale servizio attivando al contrario due nuove linee native. Controparte_4
Correttamente, pertanto, ha provveduto a fatturare i costi relativi al traffico del E_
numero 0544564478 disattivato nel gennaio 2020 e il canone della linea dati. Con le successive fatture risultano fatturati i costi relativi al recesso anticipato della linea dati 7287480 disattivato nel luglio
2020 per mancato pagamento del canone”.
L'appellante ha ritenuto che il Giudice di primo grado abbia errato nella ricostruzione della fattispecie ponendo a fondamento della sentenza fatti non provati e fatti contrari alle prove, e, altresì, che non sia stato correttamente valutato il rapporto contrattuale tra l'attrice e il terzo chiamato Controparte_4
Nel merito, l'appellante ha allegato di aver firmato con due contratti (allegato n.3 al Controparte_4
fascicolo di 1° grado): uno, per la sede di Castel del Piano, firmato il 26.10.2019 ed avente ad oggetto le linee telefoniche 0564.1724761, 0564.956007, 0564.956244, 0564.973156, la connettività ADSL
(che chiama link di connettività n.7287480), due nuove linee telefoniche, ed altri servizi;
un CP_2
altro, per la sede di Grosseto, firmato il 28.10.2019 ed avente ad oggetto le linee telefoniche
0564.25010, 0564.456458, la connettività IB (che nei suoi atti chiama link di CP_2
connettività 7066209), ed altri servizi.
Dalle Condizioni Generali di Contratto di in specie all'art.12.3, primo inciso, si legge Controparte_4 che “…Wind provvederà a tutte le formalità tecniche e amministrative, anche nei confronti P_ del precedente operatore, necessarie all'attivazione del Servizio, fatto salvo la richiesta a cura del cliente del codice assegnato dal precedente operatore e necessario per attivare il Servizio WINDTRE
pagina 4 di 13 come operatore Unico…” (allegato n.3 al fascicolo di 1° grado).
A mente dell'appellante, l'unico obbligo in capo al cliente sarebbe stato quello di comunicare al nuovo operatore i codici di migrazione, cosa che il cliente avrebbe fatto e che risulterebbe P_
documentalmente dal doc. n.4 allegato al fascicolo di 1° grado.
Ciononostante, ha sostenuto che per la sede di Castel del Piano non sarebbe stata E_
data formale disdetta la linea ADSL (che chiama link di connettività n.7287480), E_
motivo per cui ha emesso le fatture oggetto di contestazione relative al periodo successivo alla migrazione e fino al 20.7.2020 (allegato n.7 al fascicolo di 1° grado).
Ritiene l'appellante che le fatture oggetto dell'iniziale pretesa monitoria siano prive di titolo legittimante e che l'eventuale non corretta esecuzione della migrazione non sarebbe comunque imputabile a responsabilità del cliente, che ha concluso un rapporto contrattuale col nuovo operatore in forza del quale quest'ultimo si è obbligato a provvedere a tutte le formalità tecniche Controparte_4
e amministrative, anche nei confronti del precedente operatore.
Osserva dunque l'appellante che la sentenza impugnata sarebbe errata nel punto in cui imputa a responsabilità del cliente la non corretta esecuzione della migrazione, quando, invece, le questioni afferenti alla non corretta gestione/esecuzione della procedura di migrazione riguarderebbero la posizione giuridica degli odierni appellati e andrebbero regolate soltanto tra tali parti.
Ritualmente costituitosi con comparsa di costituzione e risposta, l'appellato ha E_ chiesto in via preliminare la declaratoria di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342
c.p.c. nonché la conferma della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
Nel merito, il medesimo ha sostenuto che non sarebbe ravvisabile l'asserito errore nella gestione della procedura di migrazione da parte degli operatori telefonici e in Controparte_4 E_
particolare evidenziando che, con riguardo ai tecnicismi della procedura, vanno distinte la procedura c.d. di “migrazione” da quella di mera portabilità altresì nota come “Number Portabilily pura”.
Quanto alla procedura di portabilità pura, essa consiste in un mero passaggio delle sole numerazioni dell'utente ad altro operatore telefonico, senza il contestuale trasferimento del servizio di accesso alla rete. Tale procedura consente il mero passaggio del numero ad altri operatori che sono dotati di proprie infrastrutture (ad.es. la fibra ottica): rispetto alla procedura di migrazione che ha ad oggetto il trasferimento dell'intera risorsa di accesso alla rete, la procedura di portabilità pura riguarda solo ed esclusivamente il numero di telefono in uso dall'utente. La procedura di Number Portabilily pura, prevedendo il passaggio ad altro operatore del solo numero telefonico, non comporta anche l'automatica disattivazione di tutti i servizi di accesso alla rete da parte del gestore donating.
pagina 5 di 13 Quest'ultimo operatore può procedere a tale disattivazione solo a seguito di un'espressa richiesta in tal senso da parte del cliente. Nel periodo successivo alla richiesta di portabilità del numero,
[...]
avrebbe continuato a indicare nelle successive fatture i soli costi attinenti ai servizi di CP_2
accesso alla rete ancora attivi, non essendo stati di fatto disattivati. Invero, con riguardo alla richiesta di
Parte Co migrazione, si sarebbe limitata a indicare, come risultante dai Controparte_1
contratti stipulati con i soli numero di rete fissa. Controparte_4
Ha osservato inoltre l'appellata che la fattura del 21/12/2019 (periodo 01/10-30/11 Controparte_4
2019), prodotta dall'appellante, fa riferimento a due linee ADSL che non sono quelle oggetto di migrazione ma si tratta di 2 numeri nativi Per il servizio ADSL e Fibra, invece, è indicato il link P_
7287480 rimasto attivo in mai migrato che, pertanto, avrebbe continuato a generare costi. CP_2
Secondo l'appellato le utenze migrate in sono differenti da quelle oggetto del presente Controparte_4
Parte giudizio. Sarebbe documentalmente provato che le fatture di prodotte da Controparte_4
[...]
si riferiscono a linee telefoniche di rete fissa diverse da quelle addebitate nelle Controparte_1
fatture azionate da in via monitoria, ragion per cui non ci sarebbe il rischio di E_
una duplicità di pagamenti per la medesima prestazione.
Peraltro, l'art.12 quarto e quinto inciso delle Condizioni Generali di Contratto Controparte_4 prevedono espressamente che “nei casi in cui l'attivazione del Servizio preveda l'attivazione di una nuova linea con un numero temporaneo, non è garantita la completa disattivazione del servizio con
l'altro operatore. Il Cliente dovrà pertanto verificare e nel caso richiedere personalmente la disattivazione presso l'altro operatore una volta attivato il Servizio con . P_
Costituitosi con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, l'appellato Controparte_4 ha concluso chiedendo preliminarmente il rigetto della richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado nonché declaratoria di inammissibilità dell'appello, ex art.348 bis e ter cpc, in ragione della sua manifesta infondatezza, e/o del mancato rispetto dei requisiti formali di cui all'art.342
c.p.c.; nel merito, ne ha chiesto il rigetto sulla base delle seguenti ragioni, esposte in primo grado.
Parte ha osservato che ha chiesto ed ottenuto nei confronti di Controparte_4 E_
[...]
il decreto ingiuntivo qui opposto, sulla base di fatture per servizi non forniti, Controparte_1
in quanto, nello stesso periodo, l'appellante era divenuta cliente P_
Dal canto suo come già dedotto in primo grado, avrebbe regolarmente adempiuto alle Controparte_4
proprie prestazioni, attuando e completando, per quanto di propria competenza, i processi di migrazione richiesti dal cliente, fornendo i servizi pattuiti ed emettendo le relative fatture che infatti risulterebbero tutte pagate.
pagina 6 di 13 Parte Con riferimento alle utenze telefoniche della ubicate presso la sede di Controparte_1
Castel Del Piano, recanti quali numerazioni 0564.956007, 0564.956244 e 0564.973156, P_
ha osservato che il processo di migrazione da a è stato completato in data
[...] CP_2 P_
13.12.2019; invece per le utenze contraddistinte dalla numerazione 0564.25010 e 0564.973156 il processo di migrazione è terminato in data 27.01.2020. ha, in ultimo, osservato che le Controparte_4
proprie fatture sono state interamente pagate e sono relative a servizi erogati in un momento successivo rispetto a quello di migrazione.
All'udienza del 7.2.2024, ritenuta l'insussistenza dei requisiti ex artt.351 e 283 c.p.c., è stata respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata e la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione, ex art.352 c.p.c., all'udienza del 26.2.2025, sostituita, poi, dal deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c.
Come risulta dagli atti di costituzione in giudizio, la vicenda per cui è lite muove dalla pretesa creditoria azionata da in monitorio ed è relativa al contratto di fornitura di servizi E_
Parte telefonici sottoscritto tra e la cliente Nello E_ Controparte_1
specifico, le fatture per cui è causa e in forza delle quali è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, poi confermato dal Giudice di prime cure, sarebbero afferenti a servizi non rientranti nella procedura di Parte migrazione attivata da volta a far subentrare nella gestione dei servizi Controparte_1
di telefonia e dati a lei intestati il nuovo operatore anziché Controparte_4 CP_2 CP_2
Alla luce della documentazione prodotta in atti, dei motivi di appello e delle difese svolte dalle parti, si reputa che l'appello sia, oltre che ammissibile, fondato nel merito e debba, perciò, essere accolto.
Sono in primo luogo infondate le eccezioni avanzate in via preliminare dagli appellati.
Segnatamente, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt.348 bis e ter c.p.c. proposta dall'appellato in quanto trattasi di gravame da esaminare nel merito, che, per Controparte_4
la consistenza dei motivi svolti, non può esser considerato manifestamente infondato.
Va, altresì, respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c., proposta da entrambi gli appellati, dal momento che i motivi di censura risultano svolti nel rispetto del disposto di cui al presente articolo, contenendo una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa idonea a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo Giudice.
pagina 7 di 13 Quanto al merito, occorre in primo luogo evidenziare che non è in contestazione tra le parti il fatto che Parte
abbia sottoscritto un contratto di fornitura di servizi telefonici con Controparte_1
e che abbia poi chiesto la migrazione dei servizi, passando al nuovo gestore E_
Ciò che si contesta è che la procedura di migrazione non sia stata fatta per l'intero e Controparte_4
che, per alcuni servizi, in specie ADSL e Fibra, non sia stato ultimato il passaggio al nuovo gestore;
da qui, il mantenimento del rapporto in essere con e la necessità di pagare a quest'ultima le CP_2
fatture dalla stessa emesse.
Invero, a fronte dalla documentazione prodotta dalle parti e –nel dettaglio –dal doc.3 prodotto dall'appellante, riportante il contratto di subentro con il nuovo gestore risulta che, per Controparte_4
le utenze ai nn.0564172461, 0564956007, 0564956244, 0564976156 presso la sede di Castel del Piano
e per le utenze ai nn.056425010 e 0564456458 presso la sede di Grosseto, la migrazione abbia riguardato tutti i servizi inclusi nel contratto.
Nello specifico, dal documento contrattuale concluso in data 26.10.19 e relativo alla sede di Castel del
Piano si legge che “l'intestatario del contratto con Telecom AL o con altro operatore richiede che
l'intestatario del contratto attivato sulla stessa linea telefonica, subentri in tutti i Controparte_4 rapporti relativi al presente Contratto per il servizio wind tre Business.”. Medesima dicitura è riportata sul contratto concluso in data 28.10.19 presso la sede di Grosseto. con mail del 6.10.2020 ha confermato l'attivazione con il nuovo gestore del servizio Controparte_4
richiesto e ha, in particolare, attestato che, per le linee di Castel Del Piano, la migrazione è stata completata in data 4.11.2019 e, per le linee di Grosseto, in data 23.12.19.
Orbene, dalla documentazione acquisita, non è dato evincersi che la volontà dell'odierna appellante fosse quella di procedere alla migrazione dei soli servizi voce al nuovo gestore con Controparte_4 esclusione di quelli Fibra e ADSL;
piuttosto, l'allegazione di circa l'intenzione CP_2 dell'appellante di effettuare una migrazione meramente parziale dei servizi, appare all'evidenza contraddetta dal contratto concluso dall'appellante medesimo con P_
nella sua comparsa di costituzione e risposta, ha affermato che quella effettuata E_
in relazione alle linee migrate sarebbe la procedura di Number Portabilily pura, che prevede il passaggio ad altro operatore del solo numero telefonico e non comporta anche l'automatica disattivazione di tutti i servizi di accesso alla rete da parte del gestore c.d. donating. Sempre secondo tale appellata, quest'ultimo operatore potrebbe procedere a tale disattivazione solo a seguito di un'espressa richiesta in tal senso da parte del cliente. Ora, a mente della difesa appellata, risulterebbe in via documentale che il cliente non ha mai formalizzato “anche” una richiesta di disattivazione, da qui la Parte legittimità delle fatture successivamente emesse da nei confronti di B. E_
pagina 8 di 13 per servizi che la prima avrebbe continuato ad erogare. Controparte_1
L'onere di provare la mancata ultimazione della procedura di migrazione, sulla base del principio della vicinanza della prova -trattandosi di profilo strettamente tecnico -grava su che E_
ha prodotto le fatture di cui ha chiesto il pagamento in sede monitoria e che, come creditrice, a fronte delle contestazioni mosse dal convenuto opposto –attore formale nel procedimento di opposizione, oggi appellante -, avrebbe dovuto dar prova del fatto che la migrazione non si è conclusa per tutti i servizi allora in carico al precedente gestore ( , ma solo per alcuni di essi. E_
Le fatture allegate da facenti riferimento a periodi successivi rispetto al E_
momento in cui è stata richiesta la migrazione, non indicano chiaramente per quali servizi sono state emesse, e dal contratto concluso con come sopra richiamato, emerge invero che per le Controparte_4
linee telefoniche oggetto di migrazione tale operazione abbia riguardato tutti i servizi inclusi nell'originario accordo contrattuale.
Va, inoltre, evidenziato che anche ha affermato che tutti i servizi sono migrati, che le Controparte_4
fatture emesse da tale gestore sono state tutte pagate e che le fatture emesse da E_
sarebbero prive di titolo legittimante.
Il fatto che il gestore abbia aggiunto che le fatture da lui emesse e pagate sarebbero Controparte_4
differenti rispetto a quelle emesse da ed allegate al ricorso monitorio non è per E_ ciò solo elemento sufficiente per poter affermare che i pagamenti invocati da quest'ultima società siano dovuti dall'odierna appellante. Invero, esaminando le fatture di cui al ricorso si osserva come esse non riportano il numero della linea telefonica a cui si riferiscono. Diversamente, le fatture emesse da
[...]
riportano i numeri delle linee telefoniche indicate nel contratto di cui al doc.3 allegato al P_
fascicolo di primo grado ed oggetto di migrazione.
Infatti, la fattura del 21.12.2019 (doc.
6.1 allegato al fascicolo monitorio) espone i costi per le P_
seguenti linee e servizio ADSL:
Si tratta di numeri telefonici oggetto del contratto di migrazione di cui al doc.3, che –come sopra già Parte evidenziato -riporta la volontà del cliente di far subentrare il nuovo Controparte_1
gestore in tutti i servizi offerti dai numeri migrati. Controparte_4
Parimenti la fattura 21.2.2020 di cui al doc.
6.2 allegato al fascicolo monitorio riporta le seguenti voci:
pagina 9 di 13 Sono tutte linee telefoniche oggetto del contratto concluso tra l'appellante e migrate P_
dal precedente gestore.
Anche le successive fatture del 21.4.2020, del 21.6.2020 e del 21.8.2020, di cui ai docc.6.3, 6.4 e 6.5 allegati al fascicolo monitorio, espongono i costi per le medesime linee telefoniche riportate nella precedente fattura (doc.6.2) con identici codici di migrazione e relative a periodi di consumo diversi.
Parte Dall'esame della documentazione esaminata può quindi affermarsi che Controparte_1
a ricevuto e pagato le fatture emesse da relative alle linee telefoniche migrate e che
[...] Controparte_4 tutti i servizi ad esse correlati devono ritenersi migrati nella nuova gestione, non dovendo l'appellata più corrispondere nulla al precedente gestore.
Quest'ultimo, all'opposto, ha posto a sostegno della propria pretesa creditoria quattro fatture, emesse per un totale di 3.157,54 euro, oltre interessi:
Procedendo all'esame dei documenti contabili, si osserva quanto segue.
La fattura n. AM 14049177 del 29.7.2020, con scadenza in data 18.8.2020 (allegato n.
7.4 al fascicolo monitorio) riporta un importo di 1.650,82 euro - per i consumi del periodo dal 16.6.2020 al 23.7.2020 - di cui 365,46 euro alla voce “rete fissa”, 998,23 euro alla voce “altri addebiti e accrediti” e 287,13 euro alla voce “tasse e imposte”. Dalla lettura del documento contabile non emerge chiaramente quale sia la linea telefonica a cui tali costi si riferiscono né può affermarsi che le voci addebitate facciano pagina 10 di 13 riferimento unicamente a servizi internet asseritamente non migrati e non anche al traffico voce che, invece, è stato interamente oggetto della procedura di migrazione, come affermato anche dall'appellata.
La fattura n. AM11485224 del 19.6.2020, con scadenza in data 9.7.2020 (allegato n 7.3 al fascicolo monitorio), riporta un importo di euro 375,76 -per i consumi dal 16.4.2020 al 15.6.2020 –di cui 296 euro alla voce “rete fissa”, 14,64 euro alla voce “telefoni, tablet e altri dispositivi” e 65,12 euro alla voce “tasse e imposte”. Anche da tale documento non emerge chiaramente quale sia la linea telefonica in relazione alla quale sono addebitati tali costi e di quali servizi siano il corrispettivo.
Anche la fattura n. AM07407249 del 21.4.2020, con scadenza in data 11.5.2020 (allegato n.
7.2 al fascicolo monitorio), riporta il medesimo importo di 375,76 euro, ripartiti in egual misura. Anche in questo caso, dall'esame del documento contabile non si ricava il numero della linea telefonica di riferimento né è chiaro se siano esposte voci di costo relative al solo traffico dati, essendosi per il resto conclusa con successo la portabilità del mero numero telefonico.
Da ultimo, la fattura n. AM03228636 del 20.2.2020, con scadenza in data 11.3.2020 (allegato n.
7.1 al fascicolo monitorio), riporta l'importo di euro 755,20 per i consumi del periodo dal 16.12.2019 al
15.2.2020, così suddivisi: 484,07 euro per “rete fissa”, 14,64 euro per “telefoni, tablet e altri dispositivi”, 122,95 euro per “altri addebiti e accrediti” e 133,54 euro per “tasse e imposte”. Nel dettaglio costi è riportato il numero della linea telefonica 0564456458, sicuramente oggetto di migrazione secondo quanto emerge dal contratto concluso tra l'appellante e di cui al Controparte_4
doc.3 allegato al fascicolo monitorio.
Non è chiaro se le voci riportate in fatture si riferiscano unicamente a servizi asseritamente non migrati in quanto – secondo quanto emerge dal contratto di cui al documento sopra richiamato –tutti i servizi relativi a tale linea telefonica avrebbero dovuto subentrare nella nuova gestione senza Controparte_4
distinzione alcuna in merito alla tipologia degli stessi.
L'esame della documentazione allegata induce dunque a ritenere non condivisibile l'affermazione svolta dal Giudice di Prime cure secondo cui “il servizio ADSL e fibra non risulta mai essere stato disattivato da parte dell'attrice e non risulta, altresì, che la stessa abbia mai chiesto a Controparte_4 di subentrare anche a tale servizio”.
Dal contratto prodotto sub doc.3 allegato al fascicolo di 1° grado emerge chiaramente come l'intenzione dell'odierna appellante fosse quella di procedere al subentro di tutti i servizi attivi con il precedente gestore e non solo delle numerazioni telefoniche.
Peraltro, tale conclusione è coerente con gli indirizzi interpretativi offerti dall' (cfr. delibera CP_6
n.307/23/CONS con cui è stato adottato il nuovo “Regolamento sulle disposizioni a tutela degli utenti finali, in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche, che
pagina 11 di 13 disciplina i contratti per la fornitura agli utenti finali dei servizi telefonici e della connettività, nonché
l'acquisto dei terminali”), secondo cui il passaggio ad altro operatore e la portabilità del numero avvengono senza interruzione dei servizi di accesso a internet e di telefonia a tutela degli utenti.
Per consentire l'esercizio di tali diritti degli utenti, l'Autorità ha definito delle apposite procedure di trasferimento delle utenze su rete fissa. Nello specifico, per avviare la procedura di passaggio, l'utente deve rivolgersi esclusivamente al nuovo operatore (recipient) aderendo ad un'offerta per la fornitura dei servizi di rete fissa, per cui non è necessario comunicare il recesso al precedente operatore
(donating). Nell'aderire all'offerta dell'operatore recipient, l'utente deve comunicare il codice di trasferimento dell'utenza nonché l'elenco di tutte le proprie numerazioni, specificando per quali si richiede la portabilità del numero.
Questo è quanto avvenuto nel caso concreto ed è chiaramente desumibile dal contratto concluso tra l'appellante e una volta che il cliente ha comunicato il codice di trasferimento Controparte_4 dell'utenza nonché l'elenco delle proprie numerazioni, come emerge dal contratto agli atti (doc.3), avrebbe dovuto gravare sull'operatore recipient l'onere di concludere efficacemente la procedura di migrazione, non essendo il soggetto migrato più tenuto a versare alcunché all'operatore donating.
Né -contrariamente a quanto allega (in comparsa di costituzione e risposta in appello, CP_2 pag.15) -vale richiamare il disposto dell'art.12 delle condizioni generali di contratto (doc.3 P_
produzione appellante, fascicolo di primo grado), [laddove] prevede espressamente “…Nei casi in cui
l'attivazione del Servizio preveda l'attivazione di una nuova linea (come nel caso di specie) con un numero temporaneo, non è garantita la completa disattivazione del servizio con l'altro operatore. Il
Cliente dovrà pertanto verificare e nel caso richiedere personalmente la disattivazione presso l'altro operatore una volta attivato il Servizio con . In tale norma negoziale, infatti, si fa riferimento P_ all'attivazione di una nuova linea con un numero temporaneo, cioè ad un'ipotesi che non risulta ricorrere nel caso riguardante l'attuale appellante.
Alla luce di tali risultanze, si replica l'affermazione secondo cui avrebbe dovuto essere E_
in qualità di parte più vicina alla fonte di prova nonché di attore sostanziale in monitorio, a dar
[...]
prova del fatto che la migrazione non sarebbe avvenuta per tutti i servizi oggetto del contratto e che alcuni di essi sarebbero rimasti al di sotto della gestione del precedente operatore.
Né diversamente si potrebbe concludere anche qualora si individuasse l'operatore responsabile dell'eventuale errata finalizzazione della procedura di migrazione – fatto che avrebbe indotto
[...]
ad emettere fatture per servizi già migrati –per due ordini di ragioni. In primo luogo in CP_2
quanto si tratterebbe di questione afferente al rapporto tra le due odierne controparti e non tra loro e l'appellante; in secondo luogo in quanto tale questione non è oggetto delle pretese vantate da CP_2
pagina 12 di 13 nei confronti di è solo l'attore appellante che invoca, in caso di CP_2 Controparte_4
soccombenza sul merito, una richiesta di manleva nei confronti di ma non vi è alcuna Controparte_4
domanda trasversale formulata da nei confronti di volta a E_ Controparte_4
individuare le rispettive responsabilità sul punto.
Parte L'appello di merita, perciò, accoglimento, sicché dev'essere Controparte_1
riformata la sentenza di prime cure e per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza ex art.91 c.p.c. e sono liquidate secondo i parametri del DM n.55/2014, così come modificato col DM n.149/2022, avuto riguardo al valore di lite dichiarato dall'appellante.
L'appellata deve, dunque, essere condannata al rimborso delle spese sostenute E_
Parte dall'attore appellante liquidate come in dispositivo, per ciascun Controparte_1
grado di giudizio.
Quanto alle spese dell'appellato le stesse non possono essere poste a carico dell'appellante, P_
in quanto vincitore, avendone causato la chiamata in casa, ma, per i rilievi che precedono, si CP_2
configurano ragioni idonee, ex art.92 cpc, per la totale compensazione nel rapporto processuale tra i due appellati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Parte 1) in accoglimento dell'appello proposto da previa riforma della Controparte_1
sentenza n.4071/2023 del Giudice di pace in Milano, revoca il decreto ingiuntivo n.13601/2021; Parte 2) condanna a rifondere all'appellante le E_ Controparte_1
spese del primo grado di giudizio, liquidate in misura di euro 76,00 per spese, euro 1.200,00 per compensi ed euro 270,00 per il procedimento di negoziazione assistita, e quelle del secondo grado di giudizio, liquidate in misura di euro 174,00 per spese ed euro 1.100,00 per compensi, oltre, per ambo i gradi di giudizio, rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
3) compensa interamente le spese di lite tra e per ambo i E_ Controparte_4
gradi di giudizio.
Milano, 10 marzo 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
L'Ufficio dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della MOT dott.ssa
Francesca Torlasco
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