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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 26/01/2026, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1193/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MAFFEI FABIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7198/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
ND IA Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240160659628000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 915/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Il Difensore si riporta
Resistente/Appellato: Aassente alle ore 10.10
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in oggetto (cartella di pagamento n. 07120240160659628000), con la quale le veniva richiesto il versamento di € 264,98 a titolo di tassa automobilistica per il periodo d'imposta 2017.
A fondamento della propria impugnazione, la parte ricorrente ha articolato tre distinti motivi di doglianza:
1. Nullità per omessa notifica degli atti presupposti: la contribuente ha eccepito la nullità della cartella di pagamento per vizio di procedura, derivante dalla mancata notificazione dell'atto impositivo prodromico. Ha sostenuto che tale omissione lede il diritto di difesa, in quanto la pretesa tributaria deve essere portata a conoscenza del destinatario attraverso una sequenza procedimentale completa e corretta, la cui violazione determina l'invalidità dell'atto successivo.
2. Intervenuta prescrizione del credito: in via dirimente, ha eccepito l'estinzione del diritto di credito per decorso del termine di prescrizione triennale. Specificamente, ha argomentato che, ai sensi della normativa in materia di tasse automobilistiche (art. 5 del D.L. n. 953/1982), il termine per la riscossione della tassa relativa all'anno 2017 sarebbe spirato il 31 dicembre 2020, in assenza di atti interruttivi validamente notificati prima di tale data.
3. Inesistenza e/o nullità della notifica della cartella: ha contestato la validità della notifica della cartella, asserendo che la modalità di invio diretto a mezzo posta da parte dell'Agente della riscossione non sarebbe conforme al paradigma normativo di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 602/73. A sostegno di tale tesi, ha richiamato un filone di giurisprudenza di merito che qualifica tale notifica come giuridicamente inesistente e, come tale, non sanabile neppure a seguito della costituzione in giudizio del contribuente.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - IO (AdER), depositando controdeduzioni con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. In particolare, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per le censure attinenti al merito della pretesa e alla prescrizione maturata prima della consegna del ruolo, trattandosi di questioni di competenza esclusiva dell'ente impositore. Ha inoltre difeso la piena legittimità della notifica della cartella a mezzo raccomandata, citando un consolidato orientamento della Corte di
Cassazione che ammette tale modalità come alternativa a quella eseguita tramite ufficiali della riscossione.
Infine, ha contestato l'eccezione di prescrizione, invocando l'effetto interruttivo della notifica dell'avviso di accertamento e l'applicazione delle sospensioni dei termini previste dalla normativa emergenziale COVID-19.
La Regione Campania, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Senza ulteriore attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Il Collegio ritiene di dover esaminare in via prioritaria, in quanto dirimente e assorbente rispetto a ogni altra censura, l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito tributario.
La disciplina della tassa automobilistica, per quanto attiene ai termini di accertamento e riscossione, è contenuta nell'art. 5, comma 51, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53. Tale norma stabilisce che: "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento" (Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Roma, sentenza n. 11728/2023; Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Reggio Calabria, sentenza n. 7498/2022; Cass. Civ., Sez. 6, N. 9289 del 03-04-2019).
Nel caso di specie, la pretesa ha ad oggetto la tassa automobilistica per l'anno 2017. In applicazione della norma citata, il termine triennale di prescrizione è iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2018 e, in assenza di atti interruttivi, sarebbe giunto a compimento il 31 dicembre 2020.
Su tale computo, tuttavia, incidono le disposizioni normative emanate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, le quali hanno introdotto una sospensione generalizzata dei termini in materia fiscale. È necessario, a tal proposito, chiarire la portata dei diversi interventi normativi per individuare correttamente il periodo di sospensione applicabile.
La legislazione emergenziale ha previsto due principali meccanismi di sospensione, spesso oggetto di confusione interpretativa:
1. La sospensione di 85 giorni (art. 67 del D.L. n. 18/2020): Questa prima misura, introdotta dal decreto
"Cura Italia", ha sospeso dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso svolte direttamente dagli "uffici degli enti impositori" (Corte di
Giustizia Tributaria di 1° grado di Reggio Calabria, sentenza n. 6603/2023; Corte di Giustizia Tributaria di
1° grado di Reggio Calabria, sentenza n. 7498/2022; Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Reggio
Calabria, sentenza n. 7405/2022). Si trattava di una sospensione mirata a "congelare" le scadenze procedurali interne agli uffici finanziari (es. Agenzia delle Entrate, Enti locali) per un periodo iniziale di 85 giorni.
2. La sospensione di 542 giorni (art. 68 del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii.): Questa seconda e più ampia misura ha sospeso, per il periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 (per un totale di 542 giorni), i termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi e altri atti di riscossione (Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Sassari, sentenza n. 176/2025). La norma, al comma 1, richiama espressamente l'applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015. Tale rinvio è di fondamentale importanza, poiché l'art. 12 citato stabilisce che la sospensione dei termini di versamento per eventi eccezionali comporta, per un corrispondente periodo, anche la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione a favore degli enti impositori e degli agenti della riscossione.
La coesistenza di queste due norme ha generato dubbi sulla loro applicazione. Tuttavia, è ormai consolidato l'orientamento secondo cui la sospensione di 542 giorni, prevista dall'art. 68, ha una portata generale e si applica all'intera filiera della pretesa tributaria, dall'accertamento alla riscossione, in virtù del richiamo alla disciplina organica per eventi eccezionali. La sospensione di 85 giorni, invece, deve considerarsi una misura specifica e iniziale, di fatto assorbita e superata dalla più estesa sospensione successiva. Pertanto, ai fini del calcolo del termine di prescrizione nel caso di specie, occorre aggiungere 542 giorni alla scadenza originaria.
Procedendo al calcolo:
Termine di prescrizione originario: 31 dicembre 2020.
Periodo di sospensione: 542 giorni.
Nuovo termine di prescrizione: 31 dicembre 2020 + 542 giorni = 26 giugno 2022.
L'ente impositore (Regione Campania) o l'agente della riscossione avrebbero dovuto notificare un atto idoneo a interrompere la prescrizione entro e non oltre tale data. Dalla documentazione prodotta in giudizio dalla stessa Agenzia delle Entrate - IO, emerge che l'unico atto potenzialmente interruttivo notificato prima della cartella di pagamento è l'avviso di accertamento presupposto. L'estratto di ruolo allegato alle controdeduzioni indica che tale avviso è stato notificato in data
14 aprile 2023.
Tuttavia, la corretta notificazione di tale atto non è stata dimostrata dagli enti intimati, sebbene l'onere di provare la tempestiva notifica di un valido atto interruttivo gravasse sull'amministrazione che vanta il credito
(Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Cosenza, sentenza n. 3624/2025). Nel caso in esame, non solo tale prova non è stata fornita, ma la documentazione prodotta dalla stessa parte resistente conferma la tardività dell'azione amministrativa e, di conseguenza, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente.
La cartella di pagamento impugnata, fondandosi su un credito ormai prescritto, è pertanto radicalmente illegittima e deve essere annullata.
L'accoglimento del motivo relativo alla prescrizione, per la sua natura dirimente, assorbe ogni altra censura sollevata dalla ricorrente, rendendo superfluo l'esame della legittimità della notifica della cartella e dell'omessa notifica dell'atto presupposto (quest'ultima, peraltro, assorbita nella constatazione della sua tardività).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, ponendole a carico solidale dei resistenti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Sezione XV, definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato, cartella di pagamento n.
07120240160659628000. Condanna la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate - IO, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in € 200,00
(duecento/00), oltre accessori come per legge.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MAFFEI FABIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7198/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
ND IA Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240160659628000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 915/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Il Difensore si riporta
Resistente/Appellato: Aassente alle ore 10.10
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in oggetto (cartella di pagamento n. 07120240160659628000), con la quale le veniva richiesto il versamento di € 264,98 a titolo di tassa automobilistica per il periodo d'imposta 2017.
A fondamento della propria impugnazione, la parte ricorrente ha articolato tre distinti motivi di doglianza:
1. Nullità per omessa notifica degli atti presupposti: la contribuente ha eccepito la nullità della cartella di pagamento per vizio di procedura, derivante dalla mancata notificazione dell'atto impositivo prodromico. Ha sostenuto che tale omissione lede il diritto di difesa, in quanto la pretesa tributaria deve essere portata a conoscenza del destinatario attraverso una sequenza procedimentale completa e corretta, la cui violazione determina l'invalidità dell'atto successivo.
2. Intervenuta prescrizione del credito: in via dirimente, ha eccepito l'estinzione del diritto di credito per decorso del termine di prescrizione triennale. Specificamente, ha argomentato che, ai sensi della normativa in materia di tasse automobilistiche (art. 5 del D.L. n. 953/1982), il termine per la riscossione della tassa relativa all'anno 2017 sarebbe spirato il 31 dicembre 2020, in assenza di atti interruttivi validamente notificati prima di tale data.
3. Inesistenza e/o nullità della notifica della cartella: ha contestato la validità della notifica della cartella, asserendo che la modalità di invio diretto a mezzo posta da parte dell'Agente della riscossione non sarebbe conforme al paradigma normativo di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 602/73. A sostegno di tale tesi, ha richiamato un filone di giurisprudenza di merito che qualifica tale notifica come giuridicamente inesistente e, come tale, non sanabile neppure a seguito della costituzione in giudizio del contribuente.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - IO (AdER), depositando controdeduzioni con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. In particolare, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per le censure attinenti al merito della pretesa e alla prescrizione maturata prima della consegna del ruolo, trattandosi di questioni di competenza esclusiva dell'ente impositore. Ha inoltre difeso la piena legittimità della notifica della cartella a mezzo raccomandata, citando un consolidato orientamento della Corte di
Cassazione che ammette tale modalità come alternativa a quella eseguita tramite ufficiali della riscossione.
Infine, ha contestato l'eccezione di prescrizione, invocando l'effetto interruttivo della notifica dell'avviso di accertamento e l'applicazione delle sospensioni dei termini previste dalla normativa emergenziale COVID-19.
La Regione Campania, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Senza ulteriore attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Il Collegio ritiene di dover esaminare in via prioritaria, in quanto dirimente e assorbente rispetto a ogni altra censura, l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito tributario.
La disciplina della tassa automobilistica, per quanto attiene ai termini di accertamento e riscossione, è contenuta nell'art. 5, comma 51, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53. Tale norma stabilisce che: "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento" (Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Roma, sentenza n. 11728/2023; Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Reggio Calabria, sentenza n. 7498/2022; Cass. Civ., Sez. 6, N. 9289 del 03-04-2019).
Nel caso di specie, la pretesa ha ad oggetto la tassa automobilistica per l'anno 2017. In applicazione della norma citata, il termine triennale di prescrizione è iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2018 e, in assenza di atti interruttivi, sarebbe giunto a compimento il 31 dicembre 2020.
Su tale computo, tuttavia, incidono le disposizioni normative emanate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, le quali hanno introdotto una sospensione generalizzata dei termini in materia fiscale. È necessario, a tal proposito, chiarire la portata dei diversi interventi normativi per individuare correttamente il periodo di sospensione applicabile.
La legislazione emergenziale ha previsto due principali meccanismi di sospensione, spesso oggetto di confusione interpretativa:
1. La sospensione di 85 giorni (art. 67 del D.L. n. 18/2020): Questa prima misura, introdotta dal decreto
"Cura Italia", ha sospeso dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso svolte direttamente dagli "uffici degli enti impositori" (Corte di
Giustizia Tributaria di 1° grado di Reggio Calabria, sentenza n. 6603/2023; Corte di Giustizia Tributaria di
1° grado di Reggio Calabria, sentenza n. 7498/2022; Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Reggio
Calabria, sentenza n. 7405/2022). Si trattava di una sospensione mirata a "congelare" le scadenze procedurali interne agli uffici finanziari (es. Agenzia delle Entrate, Enti locali) per un periodo iniziale di 85 giorni.
2. La sospensione di 542 giorni (art. 68 del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii.): Questa seconda e più ampia misura ha sospeso, per il periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 (per un totale di 542 giorni), i termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi e altri atti di riscossione (Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Sassari, sentenza n. 176/2025). La norma, al comma 1, richiama espressamente l'applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015. Tale rinvio è di fondamentale importanza, poiché l'art. 12 citato stabilisce che la sospensione dei termini di versamento per eventi eccezionali comporta, per un corrispondente periodo, anche la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione a favore degli enti impositori e degli agenti della riscossione.
La coesistenza di queste due norme ha generato dubbi sulla loro applicazione. Tuttavia, è ormai consolidato l'orientamento secondo cui la sospensione di 542 giorni, prevista dall'art. 68, ha una portata generale e si applica all'intera filiera della pretesa tributaria, dall'accertamento alla riscossione, in virtù del richiamo alla disciplina organica per eventi eccezionali. La sospensione di 85 giorni, invece, deve considerarsi una misura specifica e iniziale, di fatto assorbita e superata dalla più estesa sospensione successiva. Pertanto, ai fini del calcolo del termine di prescrizione nel caso di specie, occorre aggiungere 542 giorni alla scadenza originaria.
Procedendo al calcolo:
Termine di prescrizione originario: 31 dicembre 2020.
Periodo di sospensione: 542 giorni.
Nuovo termine di prescrizione: 31 dicembre 2020 + 542 giorni = 26 giugno 2022.
L'ente impositore (Regione Campania) o l'agente della riscossione avrebbero dovuto notificare un atto idoneo a interrompere la prescrizione entro e non oltre tale data. Dalla documentazione prodotta in giudizio dalla stessa Agenzia delle Entrate - IO, emerge che l'unico atto potenzialmente interruttivo notificato prima della cartella di pagamento è l'avviso di accertamento presupposto. L'estratto di ruolo allegato alle controdeduzioni indica che tale avviso è stato notificato in data
14 aprile 2023.
Tuttavia, la corretta notificazione di tale atto non è stata dimostrata dagli enti intimati, sebbene l'onere di provare la tempestiva notifica di un valido atto interruttivo gravasse sull'amministrazione che vanta il credito
(Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Cosenza, sentenza n. 3624/2025). Nel caso in esame, non solo tale prova non è stata fornita, ma la documentazione prodotta dalla stessa parte resistente conferma la tardività dell'azione amministrativa e, di conseguenza, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente.
La cartella di pagamento impugnata, fondandosi su un credito ormai prescritto, è pertanto radicalmente illegittima e deve essere annullata.
L'accoglimento del motivo relativo alla prescrizione, per la sua natura dirimente, assorbe ogni altra censura sollevata dalla ricorrente, rendendo superfluo l'esame della legittimità della notifica della cartella e dell'omessa notifica dell'atto presupposto (quest'ultima, peraltro, assorbita nella constatazione della sua tardività).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, ponendole a carico solidale dei resistenti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Sezione XV, definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato, cartella di pagamento n.
07120240160659628000. Condanna la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate - IO, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in € 200,00
(duecento/00), oltre accessori come per legge.