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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/11/2025, n. 3216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3216 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
IL TRIBUNALE
in composizione collegiale nella persona dei magistrati
Dott. Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott. Federica Girfatti Giudice
Dott. Claudia Ummarino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella proc. n. 2280/2025 rgac
Vertente tra n. napoli 22.3.1978 rapp.tato e difeso da avv. L.Vaccaro Parte_1
…………………………..………………………………………ricorrente e
n. napoli 1.7.1976 rapp.tata e difesa da avv. G.Gallo Controparte_1
…………………………………….…………………………….resistente
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.5.2025 premesso che con Parte_1
sentenza n. 713/2022 del 5.4.2022 del Tribunale di Nola era stato pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal ricorrente con CP_1
celebrato in s.Anastasia in data 8.5.2003 , che in forza di tale sentenza veniva
[...]
statuito l'obbligo a carico di di corrispondere ai due figli Parte_1
n. Massa di Somma 22.12.2004 e n. Massa di Persona_1 Persona_2
Somma 9.1.2006 la complessiva somma di euro 800,00 , deduceva che il figlio in quanto titolare di contratto di lavoro a tempo determinato avrebbe Per_2
raggiunto una certa autonomia economica motivo per cui chiedeva che la quota parte dell'assegno di mantenimento per fosse revocata o in vai gradata ridotta. Per_2
Si costituiva con cui convive il figlio maggiorenne che Controparte_1 Per_2
chiedeva il rigetto del ricorso , in via gradata la rideterminazione dell'assegno per secondo giustizia Per_2
Alla udienza del 24.11.2025 venivano sentite le parti
Le parti non formulavano richieste di prova orale
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
In punto di diritto rilevato che parte ricorrente svolgeva richiesta di modifica delle condizioni di cui alla sentenza n.713/2022 di divorzio con specifico riferimento alla misura dell'assegno di mantenimento per il figlio determinato in Per_2
complessive euro 400,00 adducendo che questi lavora
Ebbene dalle risultanze in atti ( documentazione relativa alle buste paga di Per_2
dichiarazioni del ricorrente non contestate da controparte) risulta comprovato che lavora nell'azienda di famiglia denominata EC OU SR , Per_2
che si occupa di energia rinnovabile, è titolare di un contratto part time a tempo indeterminato, è inquadrato come operaio, saltuariamente svolge attività nell'ufficio tecnico di progettazione, profilo attinente al suo percorso formativo, secondo il contratto collettivo metalmeccanico percepisce circa € 1000,00; stando a quanto dedotto dal ricorrente è automunito, dispone dell'auto aziendale anche per Per_2
utilizzo personale, gli oneri per tale auto sono a carico dell'azienda, spende solo per il carburante.
E' circostanza pacificamente dedotta da entrambe le parti che vive con la Per_2
madre e sta svolgendo percorso formativo universitario , ha 19 anni quindi è all'inizio dello stesso , secondo il padre è piuttosto lento nel dare gli esami , in ogni caso non è contestato che il percorso formativo universitario è in via di svolgimento presso la facoltà di ingegneria meccanica e che il giovane si occupa altresì di attività nell'ufficio tecnico di progettazione, profilo attinente al di lui percorso formativo.
Dagli atti risulta che il giovane percepisce uno stipendio di euro 1.000,00 , Per_2
vive con la madre che contribuisce al di lui menage di sostentamento e cura.
In merito alle determinazioni oggetto della presente decisione relative al figlio maggiorenne il Tribunale rileva , in punto di premessa teorica , che per la determinazione del relativo contributo al mantenimento se non autonomo sono necessari due presupposti fondamentali:
- a) la formulazione della domanda (Cass. 18 febbraio 2009 n. 3908).;
- b) il conforto probatorio da parte del richiedente .
Infatti quanto ai figli maggiorenni , circa il loro mantenimento , si osserva che per gli stessi l'obbligo dei genitori di mantenere i figli non cessa automaticamente con la maggiore età , ma si protrae sino a quando il figlio abbia raggiunto una propria indipendenza economica ( ex multis da ultimo proprio sul punto : Cass. Civ.Sez.I
1.12.2004 n.22500).
In termini processuali nell'ambito di fattispecie giudiziarie come quella che ci occupa
, ovvero di modifica delle condizioni di divorzio relative a figli maggiorenni , a differenza di ciò che avviene in sede di giudizio di separazione giudiziale, il coniuge richiedente il mantenimento del figlio maggiorenne con cui convive c è tenuto oltre che a formulare la domanda, anche a provare lo stato di mancanza di autonomia economica dello stesso , vigendo solo in sede di separazione una sorta di presunzione iuris et de iure che il figlio divenuto maggiorenne sia ancora a carico dei genitori, essendo quindi in tal senso sufficiente , in tale sede processuale, solo la domanda .
Tale interpretazione giurisprudenziale circa la ripartizione del diverso onere probatorio in sede di separazione rispetto al giudizio di divorzio e quindi rispetto alla fattispecie de qua si giustifica con la diversa natura della statuizione che nella presente sede giudiziaria ha valore costitutivo.
Il genitore che contesta la sussistenza del proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni può anche fornire la prova liberatoria che il figlio maggiorenne non svolga attività lavorativa retribuita per condotta colpevole del figlio in quanto questo :
- persiste in un atteggiamento di inerzia nella ricerca di un lavoro compatibile con le sue attitudini,
- rifiuta immotivatamente offerte di lavoro,
- abbandona senza valide giustificazioni il posto di lavoro ( cfr. da ultimo:
Cass.Civ.Sez.I 18.1.2005 n.951,e , nello stesso senso ex plurimis : Cass.n.475/1990,
Cass.n.13126/1992, Cass. N.8383/1996, Cass. N.4765/2002).
In materia la Suprema Corte ( Cass.Civ.Sez.II 7.7.2004 n.12477) ha statuito che per il figlio maggiorenne, divenuto autonomo, non sono più ipotizzabili né un suo rientro in famiglia nella posizione di incapace autonomia, né un ripristino in suo favore di quella situazione di particolare tutela così come sopra descritta: tale situazione, infatti, esula dalle condizioni di fatto caratterizzanti l'obbligo del mantenimento , in quanto non più correlabile alla condizione di fatto del coniuge con cui eventualmente conviverebbe il figlio, ma in quanto correlabile ad un proprio stato di bisogno che trova forma di tutela azionando iure proprio il diritto agli alimenti, normativamente previsto per casi come questi. Formalmente, dunque, il titolo dell'assegno di mantenimento nella presente sede processuale non è legale, come l'assegno di mantenimento in sede di separazione , ma giudiziale ( cfr (Cass. n. 2289/2001; n. 11828/2009).
La giurisprudenza ha più volte definito i limiti del concetto di indipendenza del figlio maggiorenne, statuendo che non qualsiasi impiego o reddito (come il lavoro precario, ad esempio) fa venir meno l'obbligo del mantenimento (Cass. n. 18/2011), sebbene non sia necessario un lavoro stabile, essendo sufficienti un reddito o il possesso di un patrimonio tali da garantire un'autosufficienza economica (Cass. n. 27377/2013).
È pacifico che, affinché venga meno l'obbligo del mantenimento, lo status di indipendenza economica del figlio può considerarsi raggiunto in presenza di un impiego tale da consentirgli un reddito corrispondente alla sua professionalità e un'appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni (v. Cass. n. 4765/2002; n. 21773/2008; n. 14123/2011;
n. 1773/2012).
In merito, è orientamento uniforme quello per cui la coltivazione delle aspirazioni del figlio maggiorenne che voglia intraprendere un percorso di studi per il raggiungimento di una migliore posizione e/o carriera non fa venir meno il dovere al mantenimento da parte del genitore (Cass. n. 1779/2013).
Va infine segnalato l'orientamento giurisprudenziale di Merito e di Legittimità ( ex multis ord. Tribunale di Milano 29.3.2016) secondo il quale , comunque, con il superamento di una certa età, "il figlio maggiorenne, anche se non indipendente, raggiunge comunque una sua dimensione di vita autonoma che lo rende, semmai, meritevole dei diritti ex art. 433 c.c. ma non può più essere trattato come 'figlio', bensì come adulto". Ciò viene motivato sulla base del dovere di autoresponsabilità del figlio maggiorenne che non può pretendere la protrazione dell'obbligo al mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché "l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione"
(Cass. n. 18076/2014; Cass. SS.UU. n. 20448/2014). Tale obbligo è "in linea con le statistiche ufficiali, nazionali ed europee" non può protrarsi dunque "oltre la soglia dei
34 anni", età a partire dalla quale "lo stato di non occupazione del figlio maggiorenne non - può - più essere considerato quale elemento ai fini del mantenimento, dovendosi ritenere che, da quel momento in poi, il figlio stesso possa, semmai, avanzare le pretese riconosciute all'adulto".
In merito alla valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, si constata che la valutazione del giudice deve essere orientata in modo da “escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe, com'è stato evidenziato in dottrina, in "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani".
La giurisprudenza di merito di recente ( cfr. Tribunale Catania sez. I, 15/01/2019, n.179
) è stata ancora più precisa e rigorosa sul punto statuendo che la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età
Nel caso che ci occupa l'azione de qua è intentata ai sensi dell'art. 473 bis 11 e bis 29 di revisione di statuizione già vigente di divorzio , ragion per cui è altresì doveroso verificare la sussistenza dei presupposti di diritto di tale azione .
Invero il provvedimento di revisione secondo i generali principi di diritto postula non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei coniugi rispetto alle statuizioni operanti “ rebus sic stanti bus” , il cui onere probatorio incombe rigorosamente su chi chiede , quindi sul ricorrente, ma anche la valutazione di idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno , secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti . In tal senso
è doveroso accertare l'effettività di tali mutamenti verificando sia il nesso di causalità tra essi e la nuova situazione patrimoniale conseguentemente instauratasi, sia se si è alterato l'equilibrio previamente raggiunto onde dedurne con motivato convincimento la necessità di revocare o rimodulare l'obbligo contributivo ( cfr. Cass.
2.5.2007 n. 10133; Cass. 29.122.2011 n.30033; Cass3.1.2011 n.18) .
Ebbene nel caso di specie parte ricorrente ha dedotto la sopravvenuta autonomia economica del figlio maggiorenne ( che all'epoca della pronuncia di Per_2
divorzio era minore) adducendo e documentando che questi è entrato nel mondo del lavoro .
La resistente non contesta l'assunto.
Entrambe le parti deducono che il figlio tra l'altro di anni 19 sta frequentando l'università , è ai primi anni , procede lento anche in ragione del fatto che è impegnato lavorativamente per 4 ore al giorno , comunque il percorso formativo si sta svolgendo ed è correlato all'attività lavorativa
Il Tribunale ritiene quindi che il figlio , se può sicuramente dirsi avviato al Per_2
mondo del lavoro , percependo anche uno stipendio, in ogni caso è ancora impegnato negli studi , pertanto non può dirsi che abbia acquisito una piena autonomia .
Va quindi rideterminato il contributo al mantenimento di detto figlio a carico Per_2
del padre nella misura di euro 150,00 riducendo quindi la determinazione di cui alla sentenza di divorzio
Sussistono equi motivi anche in ragione degli esiti della decisione per compensare le spese di lite
pqm
accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto a parziale modifica della sentenza di divorzio 713/2022 Tribunale di Nola dispone che Parte_1
versi a quale contributo per il mantenimento del figlio Controparte_1 Per_2 maggiorenne la somma di euro 150,00 anzicchè euro 400,00 previamente statuite con le stesse modalità già statuite in sentenza con indicizzazione annuale Istat.
Spese della presente procedura compensate
Nola, 24.11.2025
Il Presidente est. dott. Vincenza Barbalucca