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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 05/02/2026, n. 1930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1930 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1930/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CICCARELLA ANTONELLA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 18208/2025 depositato il 28/10/2025, relativo alla sentenza n. Ricorrente_2 sezione 14
proposto da
Ricorrente_3 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Palma Campania - Via Municipio 80036 Palma Campania NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 Difensore_3 - CF_Difensore_2
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Difensore_4a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. depositato il 26/01/2026 Richieste delle parti:
Richieste delle parti
Ricorrente: chiede che la Corte disponga l'ottemperanza della sentenza n. 3940/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, con cui era stato accolto il ricorso introduttivo e l'ente resistente era stato condannato alla rifusione delle spese di giudizio, deducendo il mancato pagamento delle stesse e invocando l'adozione dei provvedimenti necessari all'esecuzione del giudicato.
Svolgimento del processo
Con ricorso per ottemperanza ritualmente depositato, il contribuente deduceva l'inottemperanza, da parte dell'ente soccombente nel giudizio definito con sentenza n. 3940/2023, dell'obbligo di pagamento delle spese di lite liquidate in suo favore dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli. A fondamento della domanda, il ricorrente rappresentava di avere previamente inoltrato formale diffida all'ente obbligato, rimasta priva di riscontro, e chiedeva pertanto che la Corte adottasse i provvedimenti idonei a dare esecuzione al giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
Nessuna delle parti intimate si costituiva nel presente giudizio.
All'udienza del 26 gennaio 2026 la Corte, all'esito della discussione, decideva come da dispositivo.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile.
La domanda proposta dal ricorrente non rientra nell'ambito applicativo del giudizio di ottemperanza disciplinato dagli artt. 128 e seguenti del D.Lgs. n. 175 del 2024. Tale rimedio è infatti previsto per assicurare l'esecuzione dei giudicati tributari limitatamente agli obblighi che attengono al rapporto tributario in senso proprio ovvero a prestazioni che implicano l'esercizio di poteri amministrativi da parte dell'Amministrazione finanziaria rimasta inerte.
Nel caso di specie, il ricorrente non deduce l'inadempimento di un obbligo tributario né la mancata attuazione di statuizioni incidenti sul rapporto d'imposta, bensì lamenta esclusivamente il mancato pagamento delle spese di lite liquidate con la sentenza di cui chiede l'ottemperanza. La condanna alle spese di giudizio, pur contenuta in una pronuncia resa dal giudice tributario, ha natura accessoria e dà luogo a un'obbligazione pecuniaria di carattere civilistico, la cui esecuzione è regolata dalle ordinarie norme del codice di procedura civile e devoluta alla competenza del giudice ordinario.
Ne consegue che il giudizio di ottemperanza non può essere utilizzato come strumento sostitutivo delle ordinarie procedure esecutive previste dall'ordinamento per il soddisfacimento dei crediti derivanti da una condanna alle spese, né può attribuirsi al giudice tributario un potere di esecuzione forzata che esula dai limiti della sua giurisdizione funzionale. L'eventuale inerzia dell'ente obbligato al pagamento delle spese deve essere fatta valere nelle forme proprie dell'esecuzione civile, mediante l'attivazione degli strumenti tipici previsti dal codice di rito.
La domanda proposta risulta pertanto inammissibile per difetto di competenza funzionale del giudice tributario, senza che vi sia luogo a esaminare il merito delle pretese fatte valere dal ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese di giudizio.
Napoli, 26 gennaio 2026.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CICCARELLA ANTONELLA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 18208/2025 depositato il 28/10/2025, relativo alla sentenza n. Ricorrente_2 sezione 14
proposto da
Ricorrente_3 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Palma Campania - Via Municipio 80036 Palma Campania NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 Difensore_3 - CF_Difensore_2
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Difensore_4a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. depositato il 26/01/2026 Richieste delle parti:
Richieste delle parti
Ricorrente: chiede che la Corte disponga l'ottemperanza della sentenza n. 3940/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, con cui era stato accolto il ricorso introduttivo e l'ente resistente era stato condannato alla rifusione delle spese di giudizio, deducendo il mancato pagamento delle stesse e invocando l'adozione dei provvedimenti necessari all'esecuzione del giudicato.
Svolgimento del processo
Con ricorso per ottemperanza ritualmente depositato, il contribuente deduceva l'inottemperanza, da parte dell'ente soccombente nel giudizio definito con sentenza n. 3940/2023, dell'obbligo di pagamento delle spese di lite liquidate in suo favore dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli. A fondamento della domanda, il ricorrente rappresentava di avere previamente inoltrato formale diffida all'ente obbligato, rimasta priva di riscontro, e chiedeva pertanto che la Corte adottasse i provvedimenti idonei a dare esecuzione al giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
Nessuna delle parti intimate si costituiva nel presente giudizio.
All'udienza del 26 gennaio 2026 la Corte, all'esito della discussione, decideva come da dispositivo.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile.
La domanda proposta dal ricorrente non rientra nell'ambito applicativo del giudizio di ottemperanza disciplinato dagli artt. 128 e seguenti del D.Lgs. n. 175 del 2024. Tale rimedio è infatti previsto per assicurare l'esecuzione dei giudicati tributari limitatamente agli obblighi che attengono al rapporto tributario in senso proprio ovvero a prestazioni che implicano l'esercizio di poteri amministrativi da parte dell'Amministrazione finanziaria rimasta inerte.
Nel caso di specie, il ricorrente non deduce l'inadempimento di un obbligo tributario né la mancata attuazione di statuizioni incidenti sul rapporto d'imposta, bensì lamenta esclusivamente il mancato pagamento delle spese di lite liquidate con la sentenza di cui chiede l'ottemperanza. La condanna alle spese di giudizio, pur contenuta in una pronuncia resa dal giudice tributario, ha natura accessoria e dà luogo a un'obbligazione pecuniaria di carattere civilistico, la cui esecuzione è regolata dalle ordinarie norme del codice di procedura civile e devoluta alla competenza del giudice ordinario.
Ne consegue che il giudizio di ottemperanza non può essere utilizzato come strumento sostitutivo delle ordinarie procedure esecutive previste dall'ordinamento per il soddisfacimento dei crediti derivanti da una condanna alle spese, né può attribuirsi al giudice tributario un potere di esecuzione forzata che esula dai limiti della sua giurisdizione funzionale. L'eventuale inerzia dell'ente obbligato al pagamento delle spese deve essere fatta valere nelle forme proprie dell'esecuzione civile, mediante l'attivazione degli strumenti tipici previsti dal codice di rito.
La domanda proposta risulta pertanto inammissibile per difetto di competenza funzionale del giudice tributario, senza che vi sia luogo a esaminare il merito delle pretese fatte valere dal ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese di giudizio.
Napoli, 26 gennaio 2026.