Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 05/02/2026, n. 1930
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Mancato pagamento spese di lite

    La domanda di ottemperanza non è ammissibile in quanto il giudizio di ottemperanza è previsto solo per assicurare l'esecuzione dei giudicati tributari relativi al rapporto d'imposta o a prestazioni che implicano l'esercizio di poteri amministrativi. La condanna alle spese di lite, pur contenuta in una pronuncia del giudice tributario, ha natura civilistica e la sua esecuzione deve essere richiesta nelle forme ordinarie del codice di procedura civile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 05/02/2026, n. 1930
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1930
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo