Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 20/04/2026, n. 7078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7078 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07078/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15547/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15547 del 2025, proposto da
Parabella Autodemolizioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Emanuela Silvestrini, Luca Zerella e AN Maria Salanitri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuliana Malara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonio Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
- della Determinazione della Regione Lazio, Direzione Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti, Area Autorizzazione Integrata Ambientale, n. G12973 del 08/10/2025, comunicata e notificata alla Ditta proponente a mezzo pec in data 13/10/2025 - recante: “PARABELLA AUTODEMOLIZIONI s.r.l. - Autorizzazione provvisoria ex art. 6bis co. 2 della L.R. n. 27/1998 e s.m.i. e art. 15, co. 3, del d.lgs. 209/2003 e s.m.i per l'impianto di gestione veicoli fuori uso sito in Roma via del mare km 7 ad esito del procedimento ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.” - nella parte in cui ha disposto il rilascio di una autorizzazione provvisoria ai sensi dell'art. 6-bis, L.R. Lazio n. 27/1998 e dell'art. 15, d.lgs. 209/2003, con obbligo di delocalizzazione, anziché dell'autorizzazione ordinaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
- nonché, in via subordinata
per l’accertamento
- dell'inadempimento della Regione Lazio e di Roma Capitale agli obblighi di delocalizzazione (discendenti dalla convenzione stipulata con il Comune di Roma il 22.07.2007, approvata dal Comune di Roma con D.D. n. 727 del 25.7.2007; dall'Accordo di programma per l'individuazione dei siti per le localizzazioni compatibili con l'ambiente delle attività di autodemolizione e rottamazione del 27 settembre 1997, ratificato dal Comune di Roma con deliberazione C.C. n. 263 del 2 ottobre1997);
- dell'illegittimità del silenzio della Regione Lazio e di Roma Capitale, per quanto di rispettiva competenza, in relazione all'obbligo di individuazione e assegnazione dell'area di delocalizzazione ai sensi di legge;
e per la conseguente condanna delle amministrazioni intimate, per quanto di rispettiva competenza, all'individuazione e assegnazione in favore della ricorrente di area idonea alla prosecuzione dell'attività e medio tempore al mantenimento dell'attività nell'attuale sito sino alla delocalizzazione o alla stabilizzazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, di Roma Capitale e dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. AN EF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, esercente l’attività di autodemolizione in Roma alla Via del mare km 7, ha adito l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento della Determinazione della Regione Lazio, Direzione Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti, Area Autorizzazione Integrata Ambientale, n. G12973 del 08/10/2025, comunicata e notificata a mezzo pec in data 13/10/2025 con la quale quest’ultimo ente territoriale, invece di dare una risposta espressa alle plurime istanze di rilascio del titolo autorizzativo definitivo ex art. 208, d.lgs. 152/2006, avviava il procedimento amministrativo con nota prot. reg. n. 0189418 del 24.02.2022, convocando la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14-bis della L. n. 241/1990, e adottava, quindi, una mera autorizzazione provvisoria ex artt. 6bis, co. 2, della L.R. n. 27/1998 e 15, co. 3, del d.lgs. 209/2003, nel contempo ordinando alla stessa la delocalizzazione dell’impianto, peraltro senza previa individuazione del sito di destinazione compatibile (con conseguente inadempimento agli obblighi di delocalizzazione discendenti dalla convenzione stipulata con il Comune di Roma il 22.07.2007, approvata dal Comune di Roma con D.D. n. 727 del 25.7.2007; e dall'Accordo di programma per l'individuazione dei siti per le localizzazioni compatibili con l'ambiente delle attività di autodemolizione e rottamazione del 27 settembre 1997, ratificato dal Comune di Roma con deliberazione C.C. n. 263 del 2 ottobre1997).
Allegava a tal fine, in punto di fatto, che la Regione Lazio – che con nota prot. reg. n. 0711427, del 30/05/2024, aveva , in sede istruttoria richiesto, all’Autorità di Bacino, di chiarire la propria posizione trattandosi di impianto esistente da decenni e tenuto conto che per impianti analoghi erano stati espressi pareri differenti; nonché, infine, che l’attività di revisione delle autorizzazioni esistenti prevista dal Piano di Stralcio (PS5) non era mai stata eseguita – si era pedissequamente appoggiata, da un lato, al parere negativo rilasciato da quest’ultimo ente pubblico (nota prot. n. 8675/2024 del 05/09/2024), che, pur non essendo stata mai svolta la dovuta attività di revisione, si era limitato a ribadire la propria posizione, confermando che l’impianto ricadeva in un’area a destinazione; dall’altro, al parere negativo di Roma PI (parere unico negativo prot. n. NA/11739 del 04/10/2022) reso in punto di non conformità edilizia dell’impianto medesimo (nello specifico: i) il contrasto con la destinazione urbanistica di PRG, ii) parziale interferenza con l’area destinata alla realizzazione del Ponte dei Congressi; iii) assenza della legittimità delle preesistenze
edilizie).
L’amministrazione regionale resistente, tuttavia, invece di pronunciarsi espressamente sulle istanze presentate, ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/2006, al fine di ottenere l’Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, adottava un’autorizzazione provvisoria,
della durata di 24 mesi, al contempo stabilendo l’obbligo di cessare l’attività nel sito attuale al termine del biennio e di avviare le procedure di delocalizzazione entro sei mesi dal rilascio del titolo provvisorio.
Così sinteticamente riassunti i principali elementi fattuali, parte ricorrente deduceva, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame:
1) “ Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 2, 3, 7-13 e 14 della legge n. 241/1990 e s.m.i. – violazione e falsa applicazione dell’art. 208 d.lgs. 152/2006 e s.m.i. – illegittimità grave e manifesta – violazione dei principi di legalità, buon andamento, correttezza dell’azione amministrativa e del principio del contraddittorio ” atteso che l’atto impugnato non poteva ritenersi conclusivo del procedimento avviato su istanza di parte ex art. 208 cit., in quanto la Regione si era limita a rilasciare un’autorizzazione provvisoria ai sensi dell’art. 6-bis, comma 2, della L.R. n. 27/1998 e 15, co. 3, del d.lgs. 209/2003 e s.m.i.;
2) Vizio di motivazione e difetto di istruttoria atteso che, rispetto al citato parere negativo di Roma PI, non aveva tener conto, da una parte, della possibilità per il progetto, una volta approvato, di ottenere, per effetto della previsione di cui all’art. 208, comma 6, d.lg.s. 152/2006, la variante urbanistica (così di fatto potendo serenamente superare il parere negativo espresso dall’Amministrazione capitolina sotto il profilo urbanistico) e, dall’altra, dell’ottenimento da parte della Società – nelle more del procedimento – del titolo edilizio in sanatoria del fabbricato
industriale censito al foglio 854, particella 676, sub. 501, superando così il principale
rilievo di natura edilizia-urbanistica mosso da Roma Capitale. Inoltre, quanto ai pareri negativi dell’Autorità di Bacino, non si era tenuto conto che l’art. 20, comma 2, delle NTA
del PS5, dettava una regola specifica per le attività “già autorizzate o concesse alla data di approvazione del presente P.S.5”, stabilendo che non era previsto un divieto assoluto (come invece erroneamente ritenuto dall’AUBAC);
3) “ Violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento della causa tipica del procedimento (art. 208 d.lgs. 152/2006) ” atteso che l’autorizzazione provvisoria non era stata utilizzata per colmare un intervallo temporale in un percorso pianificato, bensì per sostituire l’esito proprio del procedimento ordinario con una soluzione precaria;
4) “ Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti in relazione al parere di Roma PI. Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 208, comma 6, d.lgs. 152/2006 ”, posto che nel corso del procedimento, e ben prima dell’adozione dell’atto finale, era stato trasmesso alla Regione Lazio il titolo edilizio in sanatoria n. 407241 rilasciato da Roma Capitale e acquisito al protocollo regionale n. 0888010 del 10/07/2024, che aveva sanato ex tunc le opere esistenti, così eliminando uno degli ostacoli giuridici (mentre l’altro profilo, della compatibilità urbanistica, si poteva come detto risolvere con l’effetto di variante dell’autorizzazione rilasciata ex art 208 cit.)
5) “ Violazione di legge per applicazione di norma abrogata – punto 1.1.1. allegato i, d.lgs. 209/2003 ” atteso che la determina impugnata, a pagina 21, fondava parte della propria motivazione
localizzativa sul richiamo al parere dell’Autorità di Bacino e alla normativa di settore, affermando che: “ l’Allegato 1, art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2003 prevede che ‘il centro di raccolta e l’impianto di trattamento non devono ricadere nelle aree individuate nei piani di bacino ai sensi dell’art. 17 della L. 183/89 ”. 66. Affermazione radicalmente illegittima, poiché si fondava su una norma non più vigente al momento dell’adozione del provvedimento e dunque inutilizzabile
come parametro di valutazione. L’Amministrazione aveva infatti richiamato il punto 1.1.1. dell’Allegato I al D.Lgs. 209/2003, che – nella sua formulazione originaria – prevedeva un divieto assoluto di localizzazione, stabilendo che gli impianti “non devono ricadere” nelle aree dei piani
di bacino. Tuttavia, la lettera a) dello stesso punto 1.1.1., relativa proprio alle aree dei piani di
bacino, era stata espressamente abrogata dall’art. 1, comma 1, lett. rr), del D.Lgs. 3
settembre 2020, n. 119; contestualmente sostituita, poi, introducendo l’attuale punto 1.1.2. dell’Allegato I, per il quale “ Il centro di raccolta e l’impianto di trattamento devono essere ubicati in aree compatibili con la disciplina dei piani di bacino o piani di bacino stralcio per l’assetto idrogeologico ”. L’Amministrazione regionale avrebbe dunque dovuto verificare se e in quale
misura l’impianto potesse ritenersi compatibile con la disciplina del piano di bacino;
6) “ Eccesso di potere per erronea applicazione della disciplina di piano (art. 20 NTA PS5 e art. 31 “Zona per attività ricreative, sportive e del tempo libero”) e violazione del principio del legittimo affidamento ” atteso che il parere negativo dell’AUBAC - per il quale l’impianto in esame era situato nel corridoio fluviale del Tevere, all’interno della zonizzazione “Zona per attività ricreative, sportive e del tempo libero” di cui all’art. 31 delle NTA del PS5, che ammette espressamente soltanto spazi pubblici attrezzati per il tempo libero, prati fruibili, campi sportivi non recintati,
attrezzature ludiche e punti di servizio con piccoli volumi strumentali all’attività sportiva/ricreativa, collocati sopra il livello di massima piena prevedibile – non aveva tenuto conto che l’art. 20, comma 1, NTA PS5, distingueva nettamente tra “nuove attività” (comma 1) e attività
“già autorizzate o concesse” alla data di approvazione del PS5 (comma 2): per queste ultime non prevedeva, infatti, un divieto automatico né un’immediata espulsione dal corridoio fluviale, ma imponeva agli Enti competenti – entro 12 mesi dall’approvazione del PS5 – di procedere, “sulla base della verifica della compatibilità idraulica ed ambientale”, alla revisione dell’attività “a vantaggio della disciplina di tutela” ovvero alla revoca immediata solo nei casi di “grave
compromissione” della situazione idraulico-ambientale, senza indennizzo;
7) “ Eccesso di potere per disparità di trattamento e difetto di istruttoria: il precedente “ECOREC ”, per il quale l’Autorità non aveva concluso in termini di automatica incompatibilità, né ha valorizzato il vincolo idraulico come elemento di per sé ostativo alla permanenza dell’attività. Al contrario, aveva avviato una valutazione puntuale degli effetti idraulici dell’impianto e delle condizioni necessarie per il suo esercizio in sicurezza, individuando
prescrizioni tecniche idonee a mitigare il rischio e ritenendo l’impianto compatibile
con la pianificazione di bacino qualora tali prescrizioni fossero state rispettate.
8) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 6-bis L.R. Lazio n. 27/1998 e dell’art. 15, comma 3, d.lgs. 209/2003. Violazione del principio del legittimo affidamento e di leale collaborazione. Violazione degli obblighi discendenti dalla convenzione di delocalizzazione del 1999 e dell’Accordo di Programma del 1997. Eccesso di potere per illogicità manifesta, irragionevolezza” in quanto era obbligo delle amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza, di individuare l’area destinata a impianti di recupero di rifiuti presso cui delocalizzare l’impianto, mentre il provvedimento impugnato rovesciava completamente l’assetto delle competenze in materia di pianificazione delle aree idonee ai sensi dell’art. 6-bis L.R. 27/1998 e dell’art. 15, comma 3, D.Lgs. 209/2003, addossando alla stessa ricorrente un onere che l’ordinamento poneva invece in capo esclusivamente alle amministrazioni pubbliche.
2. Si costituiva in giudizio la Regione Lazio deducendo, ex adverso , da un lato, l’inammissibilità/improcedibilità del ricorso, per carenza di interesse, atteso che era stato richiesto, dalla ricorrente, un provvedimento per la stessa comunque positivo; dall’altro, l’infondatezza del ricorso.
3. Si costituivano altresì in giudizio l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, con memoria di stile, nonché Roma Capitale, quest’ultima evidenziando - in sintesi - che la competenza alla individuazione delle aree apparteneva all’ente regionale (come da precedenti giurisprudenziali dello stesso giudice amministrativo adito).
4. Le parti depositavano, in vista dell’udienza di merito, rispettive memorie conclusionali.
5. Quindi, all’udienza del 25.3.3026 la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.
6. Il ricorso deve essere rigettato perché infondato.
In tal senso deve rilevarsi, infatti, quanto segue:
- in limine litis , che risulta infondata l’eccezione di inammissibilità/improcedibilità sollevata dalla Regione Lazio, atteso che parte ricorrente si duole sia della mancata risposta all’istanza di autorizzazione ordinaria ex art 208 cit., sia del contenuto della autorizzazione provvisoria rilasciata e impugnata;
- quanto esposto, invero, anche in ragione della considerazione per cui il provvedimento impugnato, nel cui corpo del testo viene fatto riferimento in più occasioni al fatto che la Conferenza di Servizi decisoria – all’esito ella quale lo stesso veniva adottato – valeva anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 208 T.U.A. ( ex multis , pagina 9/50 ove si legge “ con nota prot. reg. n. 0189418 del 24/02/2022 ha dunque avviato il procedimento ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e convocato la conferenza di servizi per il giorno 23/03/2022, invitando tutti gli Enti territorialmente competenti ”), e quindi rispetto alla relativa istanza di autorizzazione unica, oltre che quale risposta alla precedente istanza acquisita al prot. reg. n. 690509 del 03/08/2020 per il rilascio dell'autorizzazione provvisoria. Anche perché l’art. 15, commi 2 e 3, del D.Lgs. 209/2003, espressamente prevede che “ 2. La regione, entro i termini stabiliti dall'articolo ((208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)) conclude il procedimento e si pronuncia in merito al progetto di adeguamento. In caso di approvazione del progetto, la regione autorizza l'esercizio dei relativi lavori, stabilendone le modalità di esecuzione ed il termine per la conclusione, che non può essere, in ogni caso, superiore a 18 mesi, a decorrere dalla data di approvazione del progetto.
3. Nel caso in cui, in sede di procedimento, emerge che non risultano rispettati i soli requisiti relativi alla localizzazione dell'impianto previsti dal presente decreto, la regione autorizza la prosecuzione dell'attività, stabilendo le prescrizioni necessarie ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, ovvero prescrive la rilocalizzazione dello stesso impianto in tempi definiti ”;
- che nel provvedimento impugnato viene, invero, dato atto del titolo edilizio in sanatoria n. 407241 per il manufatto identificato catastalmente Foglio: 854 Particella: 676 Sub: 501 con destinazione d'uso: Industriale;
- che effettivamente quest’ultimo, come correttamente dedotto in memoria dalla Regione Lazio, supera unicamente le problematiche di tipo edilizio, e non già quelle urbanistiche;
- che rispetto a queste ultime parte ricorrente si è infatti limitata a dedurre che il rilascio dell’Autorizzazione unica ex art 208 produce gli effetti di variante allo strumento urbanistico, il che non supera il dato che di fatto sussista tale profilo ostativo tenuto conto che la produzione di tali penetranti effetti presuppone il rilascio di un provvedimento di natura non già automatica ma discrezionale, stante la sottesa ponderazione degli interessi coinvolti, la cui conmpetenza appartiene all’ente regionale e che risulta sindacabile, dal giudice amministrativo, solo in punto di c.d. credibilità logica: parametro che risulta rispettato nella fattispecie. Senza tacere, peraltro, che nella fattispecie si tratterebbe di una variante puntuale non generale me limitata a una specifica porzione di territorio, per cui implicante una motivazione aggravata;
- che la procedura di verifica della compatibilità idraulica e ambientale degli impianti per attività già in esercizio è di esclusiva competenza dell’Autorità di Bacino, rispetto ai cui esiti la Regione non che prenderne atto;
- che il più volte citato art 20 delle NTA si riferisce alle nuove attività (comma 1) e alle attività già autorizzate (comma 2) rispetto però, ratio legis , alle autorizzazioni “definitive” e non già provvisorie, come quella detenuta a monte dalla ricorrente anche se più volte reiterate, tant’è che la citata norma si riferisce all’istituto giuridico della revoca;
- quanto alla asserita disparità di trattamento, che l’impianto della Ecorec non si colloca nel corridoio fluviale del fiume Tevere, per cui fattispecie non sovrapponibile;
- che invero anche nella nuova formulazione testuale, novellata dall’art. 1 co. 1 lett. rr) del D.Lgs. n. 119/2020, la norma tecnica di riferimento prevede che centri di raccolta e impianti di trattamento rifiuti debbano essere comunque ubicati in aree compatibili con la disciplina dei piani di bacino o piani di bacino stralcio per l’assetto idrogeologico: sicchè anche se non sussista un divieto assoluto, rimane comunque la valutazione di compatibilità rispetto alla quale restano gli elementi ostativi urbanistici;
- infine, quanto al profilo della individuazione delle aree di destinazione, che invero nel provvedimento impugnato tale onere non viene addossato alla ricorrente, che deve solo dare avvio al procedimento dinanzi alla autorità competente entro il termine di 6 mesi. In tal senso il dato letterale della determina impugnata (che testualmente stabilisce “ stante le criticità localizzative dell’impianto esistente emerse nel precedente procedimento ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai sensi dell’art. 6bis comma 2 della L.R. n. 27/1998 e s.m.i. e dell’articolo 15, comma 3, del d.lgs. 209/2003 e s.m.i. che la società al termine dei 24 mesi della presente autorizzazione dovrà cessare l’attività dell’impianto nel sito in cui è attualmente ubicato avviandone la dismissione e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, nonché provvedendo preliminarmente alla delocalizzazione del medesimo impianto in un nuovo sito. La delocalizzazione dovrà essere avviata entro 6 mesi dalla data della presente determinazione, inviando agli Enti competenti al rilascio delle valutazioni e dell’autorizzazione necessarie per l’istanza e il progetto contenente la localizzazione definitiva ”), in tal senso peraltro autenticamente interpretato dalla stessa Regione Lazio, per la quale “ nella consapevolezza dell’annoso contenzioso in essere tra le Società di autodemolizione e il Comune di Roma Capitale in merito alla localizzazione di siti idonei per gli impianti di autodemolizione, non ha in alcun modo inteso attribuire in capo alle Società private l’obbligo di individuazione dei siti idonei, ma si è limitata a prescrivere l’avvio dei procedimenti funzionali alla delocalizzazione nel termine di 6 mesi dal rilascio dell’autorizzazione provvisoria, potendo peraltro tale onere essere espletato anche mediante istanza sollecitatoria da parte della Società nei confronti delle Amministrazioni eventualmente competenti all’individuazione dei siti idonei e all’indicazione del sito ritenuto opportuno per la delocalizzazione dell’attività.
A tal riguardo, si rammenta comunque che – come riferito anche dalla ricorrente – il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza n. 5278/2025 del 17.6.2025, ha statuito che l’obbligo di individuazione dell’area presso la quale delocalizzare l’impianto deve essere posto a carico di Roma Capitale e non già della Regione Lazio ”.
Non costituisce invero oggetto del giudizio - non avendo proposto una formale domanda di annullamento, in tal senso, il difensore della resistente Roma Capitale, essendosi limitato a depositare in giudizio la relazione elaborata dagli uffici amministrativi - il profilo dei rapporti tra quest’ultima e la Regione Lazio in merito alla competenza alla individuazione dell’area di destinazione dell’impianto in discussione. Infatti, l’unica domanda presentata a questo Collegio è quella della parte ricorrente – rispetto alla quale non è possibile, come noto, procedere ultra petita – a sua volta limitata all’accertamento negativo dell’obbligo in capo alla stessa.
7. In definitiva, in ragione di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato perché infondato.
8. Spese di lite compensate, attesa la complessità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge perché infondato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI AV, Presidente
AN EF, Consigliere, Estensore
Ida Tascone, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN EF | RI AV |
IL SEGRETARIO