TAR
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 02/12/2025, n. 2239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2239 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01454/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 02/12/2025
N. 02239 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01454/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1454 del 2025, proposto da
TE IS, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Giannattasio e Andrea
Giannattasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
Ottemperanza della sentenza n. 244/2024, pubblicata il 11-10-2024 emessa dal
Tribunale Ordinario di Rovigo - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 491/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; N. 01454/2025 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 il dott. FI AR
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria in funzione di
Giudice del Lavoro ha accertato il diritto dell'odierna parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti, in relazione al dedotto e documentato servizio prestato a tempo determinato, e ha conseguentemente condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente “la somma di € 1.518,15, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo”.
2. La sentenza è stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione.
3. Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita dall'Amministrazione,
l'interessata ha proposto il presente giudizio per l'ottemperanza della stessa.
4. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, seppur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
5. Alla camera di consiglio del 12 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso dev'essere accolto.
7. Sussistono, innanzitutto, le condizioni della proposta azione di ottemperanza consistenti:
- nell'avventura notifica della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione;
- nel decorso del termine dilatorio di centoventi giorni (prescritto dall'art. 14, comma
1, d.l. n. 669/1996, conv. modif. legge 30/1997) fra tale notifica e quella del ricorso introduttivo del presente giudizio. N. 01454/2025 REG.RIC.
8. Nel merito, non essendo controverso fra le parti che la sentenza non abbia ancora trovato esecuzione, deve essere ordinato al Ministero intimato di provvedervi, corrispondendo alla ricorrente, previo compimento degli atti che si renderanno necessari, la somma di € 1.518,15, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo.
Il Ministero dovrà provvedere in tal senso entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla notifica della stessa a cura della parte ricorrente.
9. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un commissario ad acta che sin d'ora si nomina nel Dirigente Generale per le Risorse Umane e
Finanziarie del Ministero intimato, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ministero, il quale vi dovrà provvedere nell'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura della parte ricorrente.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
10. Quanto alla domanda volta alla condanna, ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., al pagamento di una somma di denaro, a titolo di penalità di mora (c.d. astreinte), il
Collegio ritiene che con la nomina del commissario ad acta di cui al precedente punto
9, la pretesa di parte ricorrente – quanto alla definizione del procedimento avviato con la suindicata istanza – risulti adeguatamente soddisfatta.
11. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa.
P.Q.M. N. 01454/2025 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese della presente lite, che liquida in € 800,00, oltre a i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali nella misura di legge e contributo unificato effettivamente versato, spese tutte distratte in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO PA, Presidente
FI AR, Primo Referendario, Estensore
BE MO, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
FI AR DO PA N. 01454/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 02/12/2025
N. 02239 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01454/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1454 del 2025, proposto da
TE IS, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Giannattasio e Andrea
Giannattasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
Ottemperanza della sentenza n. 244/2024, pubblicata il 11-10-2024 emessa dal
Tribunale Ordinario di Rovigo - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 491/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; N. 01454/2025 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 il dott. FI AR
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria in funzione di
Giudice del Lavoro ha accertato il diritto dell'odierna parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti, in relazione al dedotto e documentato servizio prestato a tempo determinato, e ha conseguentemente condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente “la somma di € 1.518,15, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo”.
2. La sentenza è stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione.
3. Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita dall'Amministrazione,
l'interessata ha proposto il presente giudizio per l'ottemperanza della stessa.
4. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, seppur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
5. Alla camera di consiglio del 12 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso dev'essere accolto.
7. Sussistono, innanzitutto, le condizioni della proposta azione di ottemperanza consistenti:
- nell'avventura notifica della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione;
- nel decorso del termine dilatorio di centoventi giorni (prescritto dall'art. 14, comma
1, d.l. n. 669/1996, conv. modif. legge 30/1997) fra tale notifica e quella del ricorso introduttivo del presente giudizio. N. 01454/2025 REG.RIC.
8. Nel merito, non essendo controverso fra le parti che la sentenza non abbia ancora trovato esecuzione, deve essere ordinato al Ministero intimato di provvedervi, corrispondendo alla ricorrente, previo compimento degli atti che si renderanno necessari, la somma di € 1.518,15, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo.
Il Ministero dovrà provvedere in tal senso entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla notifica della stessa a cura della parte ricorrente.
9. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un commissario ad acta che sin d'ora si nomina nel Dirigente Generale per le Risorse Umane e
Finanziarie del Ministero intimato, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ministero, il quale vi dovrà provvedere nell'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura della parte ricorrente.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
10. Quanto alla domanda volta alla condanna, ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., al pagamento di una somma di denaro, a titolo di penalità di mora (c.d. astreinte), il
Collegio ritiene che con la nomina del commissario ad acta di cui al precedente punto
9, la pretesa di parte ricorrente – quanto alla definizione del procedimento avviato con la suindicata istanza – risulti adeguatamente soddisfatta.
11. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa.
P.Q.M. N. 01454/2025 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese della presente lite, che liquida in € 800,00, oltre a i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali nella misura di legge e contributo unificato effettivamente versato, spese tutte distratte in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO PA, Presidente
FI AR, Primo Referendario, Estensore
BE MO, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
FI AR DO PA N. 01454/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO