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Sentenza 5 settembre 2024
Sentenza 5 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/09/2024, n. 33734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33734 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VA IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
lette/sentite le conclusioni del PG che ha concluso per IZannullannento con rinvio della ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 33734 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 21/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Bologna, giudicando in sede di rinvio conseguente all'annullamento della ordinanza della medesima A.G. del 22/11/2022 deciso dalla Corte di cassazione in accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero, ha riconosciuto, in favore di LV TT, la continuazione tra giudicati, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., relativamente alle condanne di cui alle sentenze emesse da: 1. Tribunale di Ravenna del 14/04/2009, irrev. 27/10/2015, di condanna alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 110, 416 e 640 cod. pen., commessi in Ravenna negli ultimi mesi del 2005; 2. Corte di appello di Bologna dell'11/12/2015 irrev. 05/04/2016, di condanna alla pena di anni 3 e mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen, 223, 216 comma 1 n. 2 r.d.l. 267 del 1942, commessi in Tavenna il 20 novembre 2006.; 3. Tribunale di Ravenna del 17/05/2012, irrev. 14/06/2012; disponendo che la pena di cui ai reati giudicati con le sentenze sub 2) e sub 3) sia computata in aumento rispetto alla pena inflitta con la sentenza sub 1), aumento indicato in 2 anni 8 mesi di reclusione ed euro 160 di multa, giungendo alla pena complessiva di 8 anni 11 mesi di reclusione ed euro 160 di multa. 2. Ricorre per cassazione LV TT, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato GI EL SO, che denuncia erronea applicazione degli artt. 671 cod. proc. pen e correlati vizi della motivazione. Premette che, con l'ordinanza cassata, era stata riconosciuta la continuazione tra le sentenze sub 1) e sub 2), e rideterminata la pena complessiva in anni 4 mesi 6 di reclusione, ritenendosi più grave il reato di bancarotta, e che la Corte di cassazione, con sentenza n. 33010 del 26/05/2023, ha annullato con rinvio la predetta ordinanza, relativamente al trattamento sanzionatorio, evidenziando due profili di illegittimità, riguardanti la erronea individuazione della pena base sulla quale operare gli aumenti in quella inflitta per il reato di bancarotta, in luogo di quella per il reato più grave, rappresentato dalla associazione per delinquere;
e nell'avere operato un unico aumento per tutti i reati satellite, senza scorporare preliminarmente tutti i reati riuniti in continuazione dal giudice della cognizione. Deduce, quindi, che la Corte di appello, con l'ordinanza impugnata, pur ritenendo definitivo il riconoscimento della continuazione tra le sentenze sub 1) e sub 2), abbia erroneamente ritenuto non definitiva l'indicazione complessiva di pena per i reati posti in continuazione dalla prima ordinanza relativamente ai reati satellite di cui alle stesse sentenze sub 1) e 2, pari ad anni uno di reclusione. Dunque, secondo il ricorrente, la Corte di appello, una volta scorporati tutti i reati e individuato nel reato associativo quello più grave, da considerare quale pena base, avrebbe dovuto mantenere fermo, per tutti i reati satellite, che venivano in rilievo rispetto a quelle sentenze, l'aumento complessivo di anni uno di reclusione, già individuato con la prima ordinanza, non cassata sul punto. Si sostiene infatti che "l'aumento di pena per il reato di bancarotta, che ora veniva posto in continuazione come reato satellite e non più calcolato come 2 pena base, essendo meno grave del reato associativo, non avrebbe potuto determinare un aumento maggiore di quello portato per quest'ultimo reato in forza del principio del favor rei". 2.1. Deduce, inoltre: - riguardo alla sentenza sub 1), che la Corte di appello non ha scorporato i reati e ha erroneamente indicato un aumento complessivo di anni 1 mesi tre di reclusione per i capi 3), 4), 5), invece di operare autonomi aumenti per i capi 2),3),4), dimenticando il capo 2) e aggiungendo il capo 5); -in relazione alla sentenza sub 2), ha operato un unico aumento di anni due di reclusione con motivazione contraddittoria rispetto alla riconosciuta attenuante del danno lieve e all'assoluzione per alcuni episodi distrattivi;
- riguardo alla sentenza sub 3), in ordine all'aumento per la continuazione per i fatti ivi giudicati, denuncia assenza di motivazione. Infine, è denunciata l'erronea indicazione dell'aumento di euro 160 di multa, in spregio all'orientamento di cui alla sentenza Sezioni Unite 'Giglia', n. 40983/2018. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato. 1.E' opportuno, per chiarezza dell'esposizione, ricordare che: 1.1. con una prima ordinanza, decidendo su un primo incidente di esecuzione, la Corte di appello di Bologna, quale G.E., ha riconosciuto la continuazione tra le sentenze sub 1) e sub 2), considerando quale pena base quella individuata per il delitto di bancarotta ( anni tre mesi sei di reclusione) di cui alla sentenza sub 2), poi operando un aumento complessivo per tutti i reati satellite compendiati nella sentenza sub 1), pari a 1 anno di reclusione, così giungendo alla pena finale di anni 4 mesi 3 reclusione. 1.2. tale ordinanza è stata annullata dalla Corte di cassazione, sotto due profili: a) per erronea individuazione del reato più grave su cui operare gli aumenti per i reati satellite delle due sentenze riunite in quella sede, specificando che quello da prendere a base del calcolo, per il quale era stata inflitta la pena più grave, è quello associativo di cui alla sentenza sub 1); b) per non avere operato lo scorporo dei reati satellite. Sotto tale ultimo profilo la sentenza rescindente ha testualmente osservato che "La Corte di appello di Bologna ha, poi, operato un unico aumento per tutti i reati satellite, ponendosi in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «Il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterm inazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo» (Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030; Sez. 1, 3 n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, Di Stefano, Rv. 245987). 1.3. Con la seconda ordinanza, qui impugnata, pronunciata in sede di rinvio, la Corte di appello ha, preliminarmente, riunito anche il procedimento nato da una successiva istanza difensiva di riconoscimento del vincolo della continuazione in executivis avente riguardo alla sentenza qui indicata sub 3. Quindi, nel rispetto del mandato rescindente, la Corte di appello ha considerato, quale pena base, quella individuata dalla sentenza sub 1) per il delitto di cui all'art. 416 cod. perì., pari ad anni cinque di reclusione;
su di essa ha, quindi, operato gli aumenti per tutti i reati satellite delle tre sentenze. 2. L'ordinanza impugnata, in particolare,: - ha considerato coperto da giudicato l'aumento operato dal Giudice della cognizione, con riguardo ai reati satellite di cui ai capi 3 e 4 della sentenza sub 1, pari a complessivi anni 1 mesi tre di reclusione;
- ha individuato un ulteriore aumento di due anni per i fatti di bancarotta, di cui alla sentenza sub 2; - ha individuato un ulteriore aumento di complessivi mesi otto ed euro 160 per i delitti di cui alla sentenza sub 3; - è giunta, all'esito della operazione descritta ex art. 671 cod. proc. pen., per i fatti compendiati nelle tre sentenze riunite in continuazione, alla complessiva pena finale di anni otto mesi undici di reclusione ed euro 160 di multa. 3. Si duole, in primo luogo, il difensore che la prima ordinanza avesse acquisito cosa giudicata anche con riguardo alla individuazione del complessivo aumento, rispetto al delitto base di bancarotta sub 2, per i reati satellite di cui alla sentenza sub 1 e che, quindi, non fosse consentito, nella sede rescissoria, considerare un aumento superiore a 1 anno, anche perché il reato più grave era divenuto quello base. 4.La doglianza non è fondata. 4.1.In primo luogo, deve osservarsi che l'annullamento della prima ordinanza aveva a oggetto proprio e specificamente l'operazione di calcolo degli aumenti effettuata, del tutto genericamente, dalla Corte di appello. Si legge, infatti, nella sentenza rescindente che il rinvio è disposto affinchè il Giudice di merito "proceda, in diversa composizione (Corte cost., sent. n. 183 del 2013), ad un nuovo esame che tenga conto delle precedenti considerazioni." Le precedenti considerazioni, come già in precedenza ricordato, erano quelle che avevano portato il Giudice di legittimità a censurare l'operazione di calcolo effettuata nella ordinanza cassata, in spregio ai principi, espressamente richiamati, declinati a proposito della necessità di un preliminare scorporo di tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, finalizzato alla individuazione di quello più grave, potendo procedersi solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo. In sintesi, la Corte di cassazione aveva rilevato l'ulteriore errore ( oltre alla erronea 4 individuazione del delitto più grave) commesso dal giudice a quo nel procedere senza il predetto "scorporo" e cioè omettendo di sciogliere i vincoli della continuazione come già computati dal giudice della cognizione, per poi provvedere alla determinazione per ciascuno dei reati satelliti, in aumento rispetto alla pena per il reato più grave. 4.2. In effetti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, qualora sia applicata in sede esecutiva la continuazione tra distinte condanne, delle quali quella a pena più grave sia stata pronunciata per una pluralità di reati già uniti, nel giudizio di cognizione, dal vincolo della continuazione, deve essere assunta come pena base quella inflitta, in tale giudizio, per la violazione più grave, prescindendosi dall'aumento per i reati satelliti che va determinato "ex novo" dal giudice dell'esecuzione (Rv. 229822). Si è aggiunto, anche, che il giudice dell'esecuzione, nel determinare la pena in riguardo a più condanne, ciascuna per più reati unificati dal vincolo della continuazione, deve riferirsi, quale pena- base, a quella del reato più grave fra tutti e, ferma la quantificazione operata dal giudice della cognizione, su essa deve determinare "ex novo" l'aumento a titolo di continuazione, per ciascuno dei reati satellite, anche per quelli già riuniti nella continuazione con il reato più grave posto alla base del nuovo computo (Rv. 243375). In altri termini, il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 c.p., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Rv. 245987). Consegue dai principi esposti, che il giudice della esecuzione, individuato il reato più grave e la relativa pena nei sensi anzidetti, deve poi procedere ex novo alla individuazione della pena per ciascuno dei reati satelliti da unificare nel vincolo della già riconosciuta continuazione. (Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013 (dep. 2014 ) Rv. 259030). 4.3. Giova aggiungere che neppure si pone un problema di violazione del divieto di reformatio in pejus rispetto alla prima ordinanza, alla cui osservanza è tenuto anche il giudice dell'esecuzione del rinvio sui punti della decisione annullata già favorevoli al ricorrente in caso di annullamento con rinvio dell'ordinanza di applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. pronunciato a seguito di ricorso del solo condannato. Nel caso di specie, infatti, l'annullamento da parte della Corte di cassazione è giunto in seguito al ricorso del solo Pubblico Ministero (Sez. 5, n. 38740 del 10/07/2019,Rv. 277747). 5. Ritiene il collegio che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello abbia correttamente individuato, secondo le indicazioni della sentenza rescindente, il reato associativo come quello più grave;
quindi, sempre in aderenza alle ragioni dell'annullamento, ha operato il calcolo della continuazione, condividendo gli aumenti interni individuati dal giudice della cognizione nell'ambito della sentenza sub 1), pari a anni uno e mesi tre di reclusione;
ha ,quindi, operato 5 autonomamente gli aumenti per le altre due sentenze, fornendo di tale operazione congrua argomentazione. 5.1. Va, tuttavia, dato atto di un errore di diritto nel quale è incorsa l'ordinanza impugnata - e che deve essere in questa sede corretto - laddove si afferma, con riguardo agli aumenti operati dal Tribunale sul reato associativo, per i reati satellite, che si tratti di "pena stabilita irrevocabilmente quale aumento ex art. 81 cpv c.p. dal Giudice della cognizione" (pg.2). Si tratta di affermazione confliggente con i principi giurisprudenziali poc'anzi richiamati, spettando al giudice della cognizione anche lo scorporo dei reati oggetto della continuazione interna. Tuttavia, dal complesso motivazionale del provvedimento impugnato, può trarsi una implicita condivisione, da parte dell'ordinanza impugnata, dell'operazione effettuata dal Giudice della cognizione;
peraltro, si tratta di un punto della decisione che è fatto oggetto di una generica doglianza, limitandosi il ricorrente a dedurre che la ordinanza impugnata avrebbe omesso di operare autonomi aumenti per i reati satelliti, segnalando, in particolare, che la Corte di appello avrebbe operato un aumento di anni uno e mesi tre di reclusione per i capi 3,4,5, "invece di operare "autonomi" aumenti per i capi ,3,45„ "dimenticando altresì il capo 2) ed aggiungendo il capo 5),. 6. Ora, a seguito di controllo degli atti, emerge che, con la sentenza sub 1( n.1774/2009): - il Tribunale aveva condannato il ricorrente per i reati di cui ai capi 1,2,3,4, mentre aveva assolto tutti gli imputati dal reato di cui al capo 5 ( 646) perché il fatto non sussiste;
inoltre, con successive ordinanze del G.E. in data 07/09/2016 e in data 31/3/2017, è stato dichiarato estinto per abrogatio criminis il delitto sub 2 ( art. 485 cod. pen.). 6.1. Dunque, in seguito alla eliminazione del capo 2 per abolitio criminis, i reati che residuano nella sentenza n. 1, sono quelli sub 1, 3 e 4, come è riscontrabile anche dal certificato penale.Come si è già visto, quello sub 1( sart. 416 cod. pen. ) è stato considerato dalla ordinanza impugnata quale reato più grave di tutti quelli da porre in continuazione. Mentre, nel provvedimento impugnato, la Corte di appello ha considerato, ai fini dell'aumento sul capo 1 della sentenza sub 1, i capi 3,4 e 5, laddove, per quest'ultimo, vi era stata assoluzione già in primo grado. Come ricordato, la Difesa ricorrente ha formulato specifica doglianza, appunto, denunciando l'erronea considerazione del capo 5, mentre non impugna il punto in cui l'ordinanza considera, nell'ambito della sentenza sub 1, anche il capo 2, anch'esso eliminato per abolito criminis. 7.La doglianza relativa al capo 5 non è fondata. L'ordinanza impugnata ha preso in considerazione, infatti, il medesimo aumento, operato per i reati satelliti dal giudice della cognizione, pari ad anni 1 mesi 3 di reclusione, quale aumento complessivo risultante all'esito della espunzione del capo 2 disposto con la ordinanza del 31.3.2017: si vuole dire che il G.E. è pervenuto a quella entità complessiva di pena (anni uno mesi tre di reclusione) uniformandosi al calcolo del Tribunale, il quale aveva operato, pervenendo a tale complessivo aumento (senza specificare i singoli aumenti per i reati satelliti) nella consapevolezza della assoluzione per il capo 5. In sostanza, nel momento in cui l'ordinanza impugnata ha recepito il calcolo - corretto, in 6 quanto riferito ai soli reati di cui ai capi 2,3,4 - operato dal Tribunale di Ravenna, è incorso in un mero errore materiale, nell'effettuare lo scorporo che il giudice di cognizione aveva mancato di fare, inserendo formalmente anche il capo 5. 7.1. In conclusione, l'ordinanza impugnata ha ripetuto tal quale l'aumento complessivo per i reati satellite operato dal Tribunale in sede di cognizione (in doppia conforme), cosicchè, se, effettivamente, l'ordinanza manca di una specifica indicazione dei singoli aumenti, è pur vero che dal reato di cui al capo 5 l'imputato era stato assolto, che esso non era stato mai calcolato dal giudice della cognizione, e neppure lo è stato in sede di esecuzione, dove è stato recepito il medesimo calcolo. In effetti, l'errore denunciato non è riscontrabile, poiché il TT non ha riportato alcuna pena per tale delitto. L'erronea indicazione di tale capo, nell'ordinanza impugnata risulta, alla fine, priva di effettivo rilievo in punto di pena. 8. Non ha pregio neppure la deduzione relativa al capo 2 della sentenza sub 1 - per cui il ricorrente si duole della sua pretermissione. 8.1. Ora, al di là dell'interesse che possa ravvisarsi nel dedurre una tale circostanza, si osserva che, nondimeno, dalla consultazione dell'incarto processuale, emerge che sono stati adottati due provvedimenti del G.E. di revoca della sentenza n. 1 con riguardo al delitto sub 2 ( art. 485 cod. pen.), in quanto reato abrogato: Un provvedimento datato 07/09/2016, in cui, tuttavia, il G.E. aveva dato espressamente atto che l'aumento effettuato dal Tribunale ai sensi dell'art. 81 co. 4 cod. pen. era inferiore al limite edittale di un terzo, tant'è che non ha sottratto alcuna porzione di pena, confermando la pena di anni sei e mesi sei di reclusione inflitta all'esito del giudizio di appello;
Un provvedimento del 31 marzo 2017, in cui, invece, il G.E. ha rideterminando la pena eliminando l'aumento per il delitto abrogato, cosicchè la pena finale è risultata essere quella, inferiore, di anni 6 mesi 3 di reclusione. 8.2. Questo comporta, in primo luogo, che la denunciata dimenticanza da parte del G.E. è del tutto insussistente, dal momento che il delitto in questione era stato eliminato, addirittura con una duplicazione di provvedimenti;
in effetti, l'ordinanza impugnata, nel rifare il calcolo, non lo menziona. 8.3.Vale la pena osservare, infine, pur in assenza di doglianza sul punto, che delle due ordinanze, aventi analogo contenuto decisorio nel senso della eliminazione del reato sub 2 della sentenza 1, che giungono a conclusioni diverse quanto alla pena, perché solo una elimina la pena di tre mesi di reclusione, la Corte di appello, nel provvedimento impugnato, ha preso in considerazione, quella più favorevole all'imputato, perché contenente una riduzione della pena. 9. Non coglie nel segno neppure la censura svolta con riguardo all'aumento operato per i reati di cui alla sentenza sub 2, in quanto si tratta di un aumento congruo e rispettoso delle indicazioni provenienti dalle Sezioni unite 'Pizzone', secondo cui bisogna scongiurare che l'aumento per la continuazione, e, quindi, il c.d. cumulo giuridico, dissimuli un cumulo materiale. 9.1. Nel caso di specie, considerando che, per la attenuante del 219 L.F., riconosciuta dal giudice della cognizione, è previsto che "le pene sono ridotte fino al terzo" la riduzione massima a cui 7 fare riferimento è compresa nella forbice da 1 anno ad anni tre e mesi quattro ( Sez. 5, n. 10391 del 17/02/2005, Rv. 231201), rispetto alla pena edittale prevista dall'art. 216 L.F., che va da tre a dieci anni di reclusione. Nel caso di specie, l'aumento in continuazione, operato per i fatti di bancarotta di cui alla sentenza sub 2, pari a due anni di reclusione, è un aumento complessivo molto più vicino al minimo edittale, e motivato. 10. La censura alla motivazione nel punto relativo all'aumento operato per i reati di cui alla sentenza sub 3 è del tutto generico, e non si confronta con la specifica argomentazione, esposta nella ordinanza impugnata, a sostegno della decisione, del tutto ragionevole: la Corte di appello ha, infatti, dato conto di come la sentenza avesse riferimento a reiterati episodi di truffa e appropriazione indebita, frutto della riunione di ben dodici processi, in relazione ai quali ha considerato un aumento, contenuto, di otto mesi di reclusione ed euro 160 di multa. 11. E' priva di interesse la deduzione riguardante l'indicazione della pena pecuniaria di euro 160 di multa, invece della corrispondente sanzione detentiva nella quale avrebbe dovuto essere convertita. 12. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. posì deciso in Roma, addì 21 maggio 2024 Il Consigliere estensore RI RE ON QML Il Presidente RO TE CORTE DI CASSAZI NE V SEZIONE PENALE
lette/sentite le conclusioni del PG che ha concluso per IZannullannento con rinvio della ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 33734 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 21/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Bologna, giudicando in sede di rinvio conseguente all'annullamento della ordinanza della medesima A.G. del 22/11/2022 deciso dalla Corte di cassazione in accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero, ha riconosciuto, in favore di LV TT, la continuazione tra giudicati, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., relativamente alle condanne di cui alle sentenze emesse da: 1. Tribunale di Ravenna del 14/04/2009, irrev. 27/10/2015, di condanna alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 110, 416 e 640 cod. pen., commessi in Ravenna negli ultimi mesi del 2005; 2. Corte di appello di Bologna dell'11/12/2015 irrev. 05/04/2016, di condanna alla pena di anni 3 e mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen, 223, 216 comma 1 n. 2 r.d.l. 267 del 1942, commessi in Tavenna il 20 novembre 2006.; 3. Tribunale di Ravenna del 17/05/2012, irrev. 14/06/2012; disponendo che la pena di cui ai reati giudicati con le sentenze sub 2) e sub 3) sia computata in aumento rispetto alla pena inflitta con la sentenza sub 1), aumento indicato in 2 anni 8 mesi di reclusione ed euro 160 di multa, giungendo alla pena complessiva di 8 anni 11 mesi di reclusione ed euro 160 di multa. 2. Ricorre per cassazione LV TT, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato GI EL SO, che denuncia erronea applicazione degli artt. 671 cod. proc. pen e correlati vizi della motivazione. Premette che, con l'ordinanza cassata, era stata riconosciuta la continuazione tra le sentenze sub 1) e sub 2), e rideterminata la pena complessiva in anni 4 mesi 6 di reclusione, ritenendosi più grave il reato di bancarotta, e che la Corte di cassazione, con sentenza n. 33010 del 26/05/2023, ha annullato con rinvio la predetta ordinanza, relativamente al trattamento sanzionatorio, evidenziando due profili di illegittimità, riguardanti la erronea individuazione della pena base sulla quale operare gli aumenti in quella inflitta per il reato di bancarotta, in luogo di quella per il reato più grave, rappresentato dalla associazione per delinquere;
e nell'avere operato un unico aumento per tutti i reati satellite, senza scorporare preliminarmente tutti i reati riuniti in continuazione dal giudice della cognizione. Deduce, quindi, che la Corte di appello, con l'ordinanza impugnata, pur ritenendo definitivo il riconoscimento della continuazione tra le sentenze sub 1) e sub 2), abbia erroneamente ritenuto non definitiva l'indicazione complessiva di pena per i reati posti in continuazione dalla prima ordinanza relativamente ai reati satellite di cui alle stesse sentenze sub 1) e 2, pari ad anni uno di reclusione. Dunque, secondo il ricorrente, la Corte di appello, una volta scorporati tutti i reati e individuato nel reato associativo quello più grave, da considerare quale pena base, avrebbe dovuto mantenere fermo, per tutti i reati satellite, che venivano in rilievo rispetto a quelle sentenze, l'aumento complessivo di anni uno di reclusione, già individuato con la prima ordinanza, non cassata sul punto. Si sostiene infatti che "l'aumento di pena per il reato di bancarotta, che ora veniva posto in continuazione come reato satellite e non più calcolato come 2 pena base, essendo meno grave del reato associativo, non avrebbe potuto determinare un aumento maggiore di quello portato per quest'ultimo reato in forza del principio del favor rei". 2.1. Deduce, inoltre: - riguardo alla sentenza sub 1), che la Corte di appello non ha scorporato i reati e ha erroneamente indicato un aumento complessivo di anni 1 mesi tre di reclusione per i capi 3), 4), 5), invece di operare autonomi aumenti per i capi 2),3),4), dimenticando il capo 2) e aggiungendo il capo 5); -in relazione alla sentenza sub 2), ha operato un unico aumento di anni due di reclusione con motivazione contraddittoria rispetto alla riconosciuta attenuante del danno lieve e all'assoluzione per alcuni episodi distrattivi;
- riguardo alla sentenza sub 3), in ordine all'aumento per la continuazione per i fatti ivi giudicati, denuncia assenza di motivazione. Infine, è denunciata l'erronea indicazione dell'aumento di euro 160 di multa, in spregio all'orientamento di cui alla sentenza Sezioni Unite 'Giglia', n. 40983/2018. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato. 1.E' opportuno, per chiarezza dell'esposizione, ricordare che: 1.1. con una prima ordinanza, decidendo su un primo incidente di esecuzione, la Corte di appello di Bologna, quale G.E., ha riconosciuto la continuazione tra le sentenze sub 1) e sub 2), considerando quale pena base quella individuata per il delitto di bancarotta ( anni tre mesi sei di reclusione) di cui alla sentenza sub 2), poi operando un aumento complessivo per tutti i reati satellite compendiati nella sentenza sub 1), pari a 1 anno di reclusione, così giungendo alla pena finale di anni 4 mesi 3 reclusione. 1.2. tale ordinanza è stata annullata dalla Corte di cassazione, sotto due profili: a) per erronea individuazione del reato più grave su cui operare gli aumenti per i reati satellite delle due sentenze riunite in quella sede, specificando che quello da prendere a base del calcolo, per il quale era stata inflitta la pena più grave, è quello associativo di cui alla sentenza sub 1); b) per non avere operato lo scorporo dei reati satellite. Sotto tale ultimo profilo la sentenza rescindente ha testualmente osservato che "La Corte di appello di Bologna ha, poi, operato un unico aumento per tutti i reati satellite, ponendosi in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «Il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterm inazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo» (Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030; Sez. 1, 3 n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, Di Stefano, Rv. 245987). 1.3. Con la seconda ordinanza, qui impugnata, pronunciata in sede di rinvio, la Corte di appello ha, preliminarmente, riunito anche il procedimento nato da una successiva istanza difensiva di riconoscimento del vincolo della continuazione in executivis avente riguardo alla sentenza qui indicata sub 3. Quindi, nel rispetto del mandato rescindente, la Corte di appello ha considerato, quale pena base, quella individuata dalla sentenza sub 1) per il delitto di cui all'art. 416 cod. perì., pari ad anni cinque di reclusione;
su di essa ha, quindi, operato gli aumenti per tutti i reati satellite delle tre sentenze. 2. L'ordinanza impugnata, in particolare,: - ha considerato coperto da giudicato l'aumento operato dal Giudice della cognizione, con riguardo ai reati satellite di cui ai capi 3 e 4 della sentenza sub 1, pari a complessivi anni 1 mesi tre di reclusione;
- ha individuato un ulteriore aumento di due anni per i fatti di bancarotta, di cui alla sentenza sub 2; - ha individuato un ulteriore aumento di complessivi mesi otto ed euro 160 per i delitti di cui alla sentenza sub 3; - è giunta, all'esito della operazione descritta ex art. 671 cod. proc. pen., per i fatti compendiati nelle tre sentenze riunite in continuazione, alla complessiva pena finale di anni otto mesi undici di reclusione ed euro 160 di multa. 3. Si duole, in primo luogo, il difensore che la prima ordinanza avesse acquisito cosa giudicata anche con riguardo alla individuazione del complessivo aumento, rispetto al delitto base di bancarotta sub 2, per i reati satellite di cui alla sentenza sub 1 e che, quindi, non fosse consentito, nella sede rescissoria, considerare un aumento superiore a 1 anno, anche perché il reato più grave era divenuto quello base. 4.La doglianza non è fondata. 4.1.In primo luogo, deve osservarsi che l'annullamento della prima ordinanza aveva a oggetto proprio e specificamente l'operazione di calcolo degli aumenti effettuata, del tutto genericamente, dalla Corte di appello. Si legge, infatti, nella sentenza rescindente che il rinvio è disposto affinchè il Giudice di merito "proceda, in diversa composizione (Corte cost., sent. n. 183 del 2013), ad un nuovo esame che tenga conto delle precedenti considerazioni." Le precedenti considerazioni, come già in precedenza ricordato, erano quelle che avevano portato il Giudice di legittimità a censurare l'operazione di calcolo effettuata nella ordinanza cassata, in spregio ai principi, espressamente richiamati, declinati a proposito della necessità di un preliminare scorporo di tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, finalizzato alla individuazione di quello più grave, potendo procedersi solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo. In sintesi, la Corte di cassazione aveva rilevato l'ulteriore errore ( oltre alla erronea 4 individuazione del delitto più grave) commesso dal giudice a quo nel procedere senza il predetto "scorporo" e cioè omettendo di sciogliere i vincoli della continuazione come già computati dal giudice della cognizione, per poi provvedere alla determinazione per ciascuno dei reati satelliti, in aumento rispetto alla pena per il reato più grave. 4.2. In effetti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, qualora sia applicata in sede esecutiva la continuazione tra distinte condanne, delle quali quella a pena più grave sia stata pronunciata per una pluralità di reati già uniti, nel giudizio di cognizione, dal vincolo della continuazione, deve essere assunta come pena base quella inflitta, in tale giudizio, per la violazione più grave, prescindendosi dall'aumento per i reati satelliti che va determinato "ex novo" dal giudice dell'esecuzione (Rv. 229822). Si è aggiunto, anche, che il giudice dell'esecuzione, nel determinare la pena in riguardo a più condanne, ciascuna per più reati unificati dal vincolo della continuazione, deve riferirsi, quale pena- base, a quella del reato più grave fra tutti e, ferma la quantificazione operata dal giudice della cognizione, su essa deve determinare "ex novo" l'aumento a titolo di continuazione, per ciascuno dei reati satellite, anche per quelli già riuniti nella continuazione con il reato più grave posto alla base del nuovo computo (Rv. 243375). In altri termini, il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 c.p., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Rv. 245987). Consegue dai principi esposti, che il giudice della esecuzione, individuato il reato più grave e la relativa pena nei sensi anzidetti, deve poi procedere ex novo alla individuazione della pena per ciascuno dei reati satelliti da unificare nel vincolo della già riconosciuta continuazione. (Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013 (dep. 2014 ) Rv. 259030). 4.3. Giova aggiungere che neppure si pone un problema di violazione del divieto di reformatio in pejus rispetto alla prima ordinanza, alla cui osservanza è tenuto anche il giudice dell'esecuzione del rinvio sui punti della decisione annullata già favorevoli al ricorrente in caso di annullamento con rinvio dell'ordinanza di applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. pronunciato a seguito di ricorso del solo condannato. Nel caso di specie, infatti, l'annullamento da parte della Corte di cassazione è giunto in seguito al ricorso del solo Pubblico Ministero (Sez. 5, n. 38740 del 10/07/2019,Rv. 277747). 5. Ritiene il collegio che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello abbia correttamente individuato, secondo le indicazioni della sentenza rescindente, il reato associativo come quello più grave;
quindi, sempre in aderenza alle ragioni dell'annullamento, ha operato il calcolo della continuazione, condividendo gli aumenti interni individuati dal giudice della cognizione nell'ambito della sentenza sub 1), pari a anni uno e mesi tre di reclusione;
ha ,quindi, operato 5 autonomamente gli aumenti per le altre due sentenze, fornendo di tale operazione congrua argomentazione. 5.1. Va, tuttavia, dato atto di un errore di diritto nel quale è incorsa l'ordinanza impugnata - e che deve essere in questa sede corretto - laddove si afferma, con riguardo agli aumenti operati dal Tribunale sul reato associativo, per i reati satellite, che si tratti di "pena stabilita irrevocabilmente quale aumento ex art. 81 cpv c.p. dal Giudice della cognizione" (pg.2). Si tratta di affermazione confliggente con i principi giurisprudenziali poc'anzi richiamati, spettando al giudice della cognizione anche lo scorporo dei reati oggetto della continuazione interna. Tuttavia, dal complesso motivazionale del provvedimento impugnato, può trarsi una implicita condivisione, da parte dell'ordinanza impugnata, dell'operazione effettuata dal Giudice della cognizione;
peraltro, si tratta di un punto della decisione che è fatto oggetto di una generica doglianza, limitandosi il ricorrente a dedurre che la ordinanza impugnata avrebbe omesso di operare autonomi aumenti per i reati satelliti, segnalando, in particolare, che la Corte di appello avrebbe operato un aumento di anni uno e mesi tre di reclusione per i capi 3,4,5, "invece di operare "autonomi" aumenti per i capi ,3,45„ "dimenticando altresì il capo 2) ed aggiungendo il capo 5),. 6. Ora, a seguito di controllo degli atti, emerge che, con la sentenza sub 1( n.1774/2009): - il Tribunale aveva condannato il ricorrente per i reati di cui ai capi 1,2,3,4, mentre aveva assolto tutti gli imputati dal reato di cui al capo 5 ( 646) perché il fatto non sussiste;
inoltre, con successive ordinanze del G.E. in data 07/09/2016 e in data 31/3/2017, è stato dichiarato estinto per abrogatio criminis il delitto sub 2 ( art. 485 cod. pen.). 6.1. Dunque, in seguito alla eliminazione del capo 2 per abolitio criminis, i reati che residuano nella sentenza n. 1, sono quelli sub 1, 3 e 4, come è riscontrabile anche dal certificato penale.Come si è già visto, quello sub 1( sart. 416 cod. pen. ) è stato considerato dalla ordinanza impugnata quale reato più grave di tutti quelli da porre in continuazione. Mentre, nel provvedimento impugnato, la Corte di appello ha considerato, ai fini dell'aumento sul capo 1 della sentenza sub 1, i capi 3,4 e 5, laddove, per quest'ultimo, vi era stata assoluzione già in primo grado. Come ricordato, la Difesa ricorrente ha formulato specifica doglianza, appunto, denunciando l'erronea considerazione del capo 5, mentre non impugna il punto in cui l'ordinanza considera, nell'ambito della sentenza sub 1, anche il capo 2, anch'esso eliminato per abolito criminis. 7.La doglianza relativa al capo 5 non è fondata. L'ordinanza impugnata ha preso in considerazione, infatti, il medesimo aumento, operato per i reati satelliti dal giudice della cognizione, pari ad anni 1 mesi 3 di reclusione, quale aumento complessivo risultante all'esito della espunzione del capo 2 disposto con la ordinanza del 31.3.2017: si vuole dire che il G.E. è pervenuto a quella entità complessiva di pena (anni uno mesi tre di reclusione) uniformandosi al calcolo del Tribunale, il quale aveva operato, pervenendo a tale complessivo aumento (senza specificare i singoli aumenti per i reati satelliti) nella consapevolezza della assoluzione per il capo 5. In sostanza, nel momento in cui l'ordinanza impugnata ha recepito il calcolo - corretto, in 6 quanto riferito ai soli reati di cui ai capi 2,3,4 - operato dal Tribunale di Ravenna, è incorso in un mero errore materiale, nell'effettuare lo scorporo che il giudice di cognizione aveva mancato di fare, inserendo formalmente anche il capo 5. 7.1. In conclusione, l'ordinanza impugnata ha ripetuto tal quale l'aumento complessivo per i reati satellite operato dal Tribunale in sede di cognizione (in doppia conforme), cosicchè, se, effettivamente, l'ordinanza manca di una specifica indicazione dei singoli aumenti, è pur vero che dal reato di cui al capo 5 l'imputato era stato assolto, che esso non era stato mai calcolato dal giudice della cognizione, e neppure lo è stato in sede di esecuzione, dove è stato recepito il medesimo calcolo. In effetti, l'errore denunciato non è riscontrabile, poiché il TT non ha riportato alcuna pena per tale delitto. L'erronea indicazione di tale capo, nell'ordinanza impugnata risulta, alla fine, priva di effettivo rilievo in punto di pena. 8. Non ha pregio neppure la deduzione relativa al capo 2 della sentenza sub 1 - per cui il ricorrente si duole della sua pretermissione. 8.1. Ora, al di là dell'interesse che possa ravvisarsi nel dedurre una tale circostanza, si osserva che, nondimeno, dalla consultazione dell'incarto processuale, emerge che sono stati adottati due provvedimenti del G.E. di revoca della sentenza n. 1 con riguardo al delitto sub 2 ( art. 485 cod. pen.), in quanto reato abrogato: Un provvedimento datato 07/09/2016, in cui, tuttavia, il G.E. aveva dato espressamente atto che l'aumento effettuato dal Tribunale ai sensi dell'art. 81 co. 4 cod. pen. era inferiore al limite edittale di un terzo, tant'è che non ha sottratto alcuna porzione di pena, confermando la pena di anni sei e mesi sei di reclusione inflitta all'esito del giudizio di appello;
Un provvedimento del 31 marzo 2017, in cui, invece, il G.E. ha rideterminando la pena eliminando l'aumento per il delitto abrogato, cosicchè la pena finale è risultata essere quella, inferiore, di anni 6 mesi 3 di reclusione. 8.2. Questo comporta, in primo luogo, che la denunciata dimenticanza da parte del G.E. è del tutto insussistente, dal momento che il delitto in questione era stato eliminato, addirittura con una duplicazione di provvedimenti;
in effetti, l'ordinanza impugnata, nel rifare il calcolo, non lo menziona. 8.3.Vale la pena osservare, infine, pur in assenza di doglianza sul punto, che delle due ordinanze, aventi analogo contenuto decisorio nel senso della eliminazione del reato sub 2 della sentenza 1, che giungono a conclusioni diverse quanto alla pena, perché solo una elimina la pena di tre mesi di reclusione, la Corte di appello, nel provvedimento impugnato, ha preso in considerazione, quella più favorevole all'imputato, perché contenente una riduzione della pena. 9. Non coglie nel segno neppure la censura svolta con riguardo all'aumento operato per i reati di cui alla sentenza sub 2, in quanto si tratta di un aumento congruo e rispettoso delle indicazioni provenienti dalle Sezioni unite 'Pizzone', secondo cui bisogna scongiurare che l'aumento per la continuazione, e, quindi, il c.d. cumulo giuridico, dissimuli un cumulo materiale. 9.1. Nel caso di specie, considerando che, per la attenuante del 219 L.F., riconosciuta dal giudice della cognizione, è previsto che "le pene sono ridotte fino al terzo" la riduzione massima a cui 7 fare riferimento è compresa nella forbice da 1 anno ad anni tre e mesi quattro ( Sez. 5, n. 10391 del 17/02/2005, Rv. 231201), rispetto alla pena edittale prevista dall'art. 216 L.F., che va da tre a dieci anni di reclusione. Nel caso di specie, l'aumento in continuazione, operato per i fatti di bancarotta di cui alla sentenza sub 2, pari a due anni di reclusione, è un aumento complessivo molto più vicino al minimo edittale, e motivato. 10. La censura alla motivazione nel punto relativo all'aumento operato per i reati di cui alla sentenza sub 3 è del tutto generico, e non si confronta con la specifica argomentazione, esposta nella ordinanza impugnata, a sostegno della decisione, del tutto ragionevole: la Corte di appello ha, infatti, dato conto di come la sentenza avesse riferimento a reiterati episodi di truffa e appropriazione indebita, frutto della riunione di ben dodici processi, in relazione ai quali ha considerato un aumento, contenuto, di otto mesi di reclusione ed euro 160 di multa. 11. E' priva di interesse la deduzione riguardante l'indicazione della pena pecuniaria di euro 160 di multa, invece della corrispondente sanzione detentiva nella quale avrebbe dovuto essere convertita. 12. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. posì deciso in Roma, addì 21 maggio 2024 Il Consigliere estensore RI RE ON QML Il Presidente RO TE CORTE DI CASSAZI NE V SEZIONE PENALE