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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/09/2025, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile in funzione di giudice unico, nella persona del dott. Luca Mercuri, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2613 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2017 posta in deliberazione all'udienza cartolare del 17/04/25, con provvedimento del 14/05/25, con concessione alle parti dei termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per repliche, vertente
TRA
- (C.F. ), con gli avv.ti Francesco Paolo Lioia Parte_1 C.F._1
(pec: e Giuseppe Miele (pec: Email_1
Email_2
- appellante -
E
- ( .IVA ), con l'avv. Francesca Anna Melcarne (pec: Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
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- appellata -
§§§
Oggetto: appello avverso la sentenza n. n. 1569/16 del 26/09/2016 il Giudice di Pace di Foggia
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'appellante su indicato ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, l'appellata, proponendo gravame avverso la sentenza pure su indicata e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- in totale riforma della sentenza del giudice di primo grado;
- dichiarare l'insussistenza del credito di € 815,33 preteso dalla controparte in forza delle fatture indicate nel giudizio di primo grado;
1 - con condanna dell'appellata alle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
Si è costituito in giudizio l'appellata società, rassegnando le seguenti conclusioni, come specificate nella comparsa conclusionale:
“-- rigettare tutte le avverse domande e conclusioni rassegnate nell'atto di appello, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni espresse nella narrativa del presente atto, e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1569/16 del Giudice di Pace di Foggia -- con vittoria delle spese e competenze del presente grado di giudizio, rimborso forfettario ed oneri di legge”.
La causa è stata istruita mediante le acquisizioni documentali, con deposito anche dei fascicoli di parte e acquisizione del fascicolo d'ufficio di I grado, e, all'udienza su indicata, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta depositate;
la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.
Depositate le dette memorie la causa è ora decisa.
§§§
Con atto di citazione davanti al Giudice di Pace di Foggia, notificato in data 24/04/2015, l'attuale appellante ha chiamato in giudizio l'attuale appellata al fine di far accertare e dichiarare la non debenza della somma di € 815,33, richiesta alla prima, unitamente a intimazione per la sospensione della fornitura di gas, per inadempimento dell'obbligazione di pagamento relativa al corrispettivo della fornitura.
L'attrice, in primo grado, ha quindi avviato un'azione di accertamento negativo conseguente all'intimazione di pagamento operata dall'appellata, giustificata appunto dalla detta intimazione e in presenza quindi dell'interesse ad agire con accertamento negativo per l'esistenza di una concreta e attuale pretesa formulata dalla controparte.
A sostegno della domanda, il consumatore ha affermato di aver usufruito, in realtà, presso la propria abitazione e per il medesimo periodo, della somministrazione di gas fornito da altro operatore (GDF
Suez S.p.A.) e pertanto di nulla dovere alla convenuta società di vendita.
Nel mese di aprile 2014 l'agente aveva ricevuto dunque inspiegabilmente dalla società convenuta il preavviso di sospensione della fornitura del gas e a richiesta di pagamento di consumi.
Parte attrice ha citato in giudizio l' al fine di far “accertare e dichiarare Controparte_1
l'insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità, di tutto o parte, dell'indebito credito di euro 815,33
2 ...ovvero anche a parziale compensazione con l'ammontare del risarcimento del danno…da quantificarsi in via equitativa…il tutto comunque da contenersi nei limiti di competenza del giudice adito…”.
Ha assunto l'agente, in particolare, che nessun contratto è mai intercorso tra gli asseriti creditore e debitore e che quindi, applicandosi peraltro la disciplina consumeristica al caso di specie, si rientrerebbe nel campo di operatività dell'art. 57 Codice del Consumo, poi art. 66quinquies a seguito delle modifiche apportate con d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 e, comunque, nell'ambito del difetto di prova del titolo del credito, spettante al creditore secondo il noto orientamento (risalente almeno alle Sezioni Unite n. 13533/2001), per cui in caso il creditore chieda l'adempimento ovvero la risoluzione per indempimento e il risarcimento del danno è tenuto a provare il titolo dal quale deriva la prestazione inadempiuta, potendosi poi limitare ad allegare l'inadempimento della controparte.
L costituendosi in giudizio ha contestato integralmente la domanda attorea, sia in CP_1 primo che in secondo grado, asserendo e provando l'avvenuta fornitura del gas, come da fatture prodotte e restante documentazione depositata sia in primo che in secondo grado.
La detta documentazione, comprensiva, non solo delle diffide inviate alla controparte con avvisi di interruzione della fornitura, ma anche di alcuni pagamenti attribuiti all'appellante e alcune auto- letture fornite dalla stessa all'appellata, dimostrerebbe quantomeno l'utilizzo della fornitura da parte dell'appellante nel periodo considerato e, quindi, la debenza comunque della somma richiesta, essendo peraltro imputabile alla medesima appellante l'eventuale mancata voltura del contratto dopo il decesso del di lei padre.
Infatti, le fatture prodotte dall'appellata sono intestate comunque non all'appellante ma al di lei padre deceduto in data 03/01/2003. Persona_1
§§§
Quanto sopra premesso, possono essere ora affrontate le questioni sottoposte al giudicante dalle parti.
§§§
Non è in primo luogo fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata dalla società appellata, per l'inappellabilità della sentenza n. 1569/16 emessa dal Giudice di Pace di Foggia ai sensi dell'art. 339, comma 3 c.p.c.
Al riguardo deve rilevarsi che in primo grado parte attrice non si è limitata alla domanda di accertamento negativo relativa alla somma di € 815,33, ma ha chiesto anche la condanna della
3 controparte al risarcimento del danno, da compensarsi con l'eventuale controcredito, da contenersi
“nei limiti di competenza del giudice adito”, che individua dunque il valore della controversia al di sopra del limite per la decisione secondo equità.
Ad ogni buon conto il riferimento in sede di appello alla mancata applicazione di norme comunitarie, recepite nell'ordinamento interno, renderebbe comunque l'appello ammissibile, anche qualora lo si intendesse, ciò che non è, esperito avverso sentenza emessa sulla base di criteri di equità.
§§§
Non è del pari fondata l'ulteriore eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Infatti, occorre precisare, al riguardo, che, anche successivamente alla riforma introdotta con la legge n. 134/2012, la Corte di cassazione ha osservato che l'art. 342, co. 1, c.p.c. non richiede lo svolgimento di un progetto alternativo di sentenza, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro e inequivoco, il quantum appellatum, enucleando, rispetto alle argomentazioni formulate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso.
Tali ragioni di dissenso, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, consistono nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o erroneamente valutate.
Laddove si tratti di doglianze afferenti a questioni di diritto, i motivi di dissenso e censura consistono nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile.
Infine, in relazione ai denunciati errores in procedendo, le ragioni di dissenso consistono nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass.
05.02.2015 n.2143; Cass., 05.05.2017 n.10916; Cass. 14.09.2017 n.21336).
In sostanza, ciò che viene richiesto in ossequio al criterio della razionalizzazione del processo civile, funzionale al rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata, è che la parte appellante ponga il giudice di seconde cure nella condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver inteso le ragioni del primo giudice e indicando i motivi per i quali queste siano contestabili, senza la necessità di osservare particolari vincoli e forme.
Applicando le suindicate coordinate normative e giurisprudenziali al caso di specie, si ritiene che l'appello proposto da consti di una parte censoria, diretta ad individuare i punti Parte_1 impugnati della sentenza, e di una parte argomentativa, preordinata a confutare le ragioni fattuali e giuridiche poste dal giudice di primo grado a fondamento della decisione, assolvendo a quanto
4 richiesto dalla norma in discorso.
§§§
Scendendo dunque al merito dell'impugnazione spiegata e della domanda originariamente proposta, rilevato che l'appellante non ha più riproposto in questa sede la domanda di accertamento del danno formulata in primo grado, né la correlata domanda di compensazione, essendosi limitata a censurare la sentenza di primo grado in merito alla statuizione relativa al rigetto della domanda di accertamento negativo sull'esistenza del credito vantato dalla convenuta, può rilevarsi quanto segue.
L'appello è fondato e merita di essere accolto per la dirimente questione che CP_1 non ha mai prodotto, né in primo né in secondo grado, il contratto che sarebbe stato concluso
[...] con il consumatore appellante, circostanza che ingiustamente non è stata valorizzata dalla sentenza impugnata.
Circostanza, inoltre, che rende applicabile alla fattispecie proprio l'art. 57 (ora 66quinquies) del
Codice del consumo come invocato dall'appellante sia in primo che in secondo grado, essendosi in presenza di fornitura non richiesta dal consumatore.
Tutta la documentazione prodotta dalla società appellata (fatture, diffide, autoletture, ecc.) non è in grado di superare la mancanza del titolo a base dell'obbligazione per il cui accertamento negativo fu introdotto il giudizio di primo grado.
Il fatto che la consumatrice non abbia provveduto ai pagamenti ovvero abbia provveduto solo ad alcuni di essi o a qualche autolettura, oltre ad essere condotte in parte equivoche rispetto a quanto doveva essere provato, non può superare la circostanza dirimente della mancanza del titolo legittimante la richiesta di adempimento, mancanza da valutarsi sulla base delle norme di più elevata protezione previste dalla normativa consumeristica.
Peraltro, l'attuale appellante ha allegato di aver stipulato altro contratto per la fornitura di energia elettrica, anche in questo caso peraltro non depositando il contratto ma una sola fattura (doc. 3) di altro operatore (GDF SUEZ) risalente al 2013, cioè al medesimo periodo di cui alla fatturazione prodotta dall'appellata, peraltro di chiusura della fornitura di gas, anche questa intestata a Per_1
e relativa al medesimo indirizzo (via Sicilia n. 21 Orta Nuova).
[...]
Benché la produzione non sia in sé decisiva, volendo presumere che un nuovo contratto sia stato stipulato in effetti dopo il decesso di e pur a voler ipotizzare l'esistenza di un nuovo Persona_1 passaggio a questo non potrebbe essere stato fatto da Controparte_1 Persona_1 ormai deceduto (non spiegandosi dunque le fatture prodotte dall'appellata), e al contempo non
5 risulta comunque provato in alcun modo un nuovo contratto stipulato con l'appellante Parte_1
[...]
L'appellata società di vendita, oltre a non produrre il contratto di fornitura, non ha mai nemmeno allegato gli estremi del detto contratto e, in particolare, la data in cui sarebbe stato stipulato.
Ne deriva l'applicabilità alla fattispecie della norma invocata da parte appellante già in primo grado e cioè (assumendo che il presunto rapporto sia inziato prima del 13 giugno 2014) l'art. 57 del
Codice di consumo, rubricato «Fornitura non richiesta», nella versione applicabile ratione temporis, secondo cui: «
1. Il consumatore non é tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso l'assenza di risposta non implica consenso del consumatore.
2. Salve le sanzioni previste dall'articolo 62, ogni fornitura non richiesta di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26.»
Come affermato peraltro dalla S.C. (Ord. n. 261/2021), tenendo conto della ratio della norma di cui all'art. 57, che è chiaramente norma volta a tutelare il consumatore e a esonerarlo da oneri conseguenti a pratiche commerciali scorrette, anche alla luce delle direttive CE sulle pratiche sleali e ingannevoli (v. direttive 1997/7/CE, 2002/65/CE e 2005/29/CE), ma ugualmente sarebbe in applicazione del nuovo art. 66quinquies (volto a dare attuazione della direttiva 2011/83/UE),
l'espressione “Il consumatore non é tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta”, contenuta nell'art. 57, deve essere intesa come comprendente anche le obbligazioni restitutorie e indennitarie da indebiti solutio e/o da ingiustificato arricchimento rivendicate dal professionista.
Perché, se è pur vero che il consumatore abbia comunque tratto vantaggio dalla fornitura non richiesta, “…tuttavia deve ritenersi che il legislatore abbia inteso far prevalere gli interessi della parte debole del contratto a discapito di professionista che abbia scelto unilateralmente e illecitamente di procedere alla fornitura, di tal ché sul professionista debbono ricadere, in ogni caso, le conseguenze derivanti da tale comportamento”.
Pertanto, assodata la mancanza di prova dell'esistenza del contratto, alla società appellata non spetta alcunché per la fornitura in parola, neppure a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., non avendo il consumatore prestato alcun consenso al riguardo.
Ogni ulteriore questione pure prospettata dalle parti resta assorbita da quanto precede.
Va dunque riformata la sentenza impugnata e, per l'effetto, accolta l'originaria domanda tendente all'accertamento negativo dell'esistenza dell'obbligo di pagamento della somma portata dalla fattura inviata all'odierna appellante.
6 §§§
Quanto alle spese di giudizio le stesse debbono seguire le regole della soccombenza sia per il primo che per il secondo grado di giudizio. Quanto al primo grado, infatti, non può parlarsi di soccombenza reciproca con riguardo alle ulteriori domande proposte da parte attrice nemmeno affrontate dal primo giudice e poi rinunciate dalla parte.
Le spese suddette sono dunque liquidate in dispositivo sulla base dei vigenti parametri, tenuto conto del valore del credito in contesa, al punto minimo, data la non particolare complessità delle questioni trattate e l'assenza di una vera e propria fase istruttoria, nonché per il secondo grado tenuto conto che parte appellante non ha depositato comparse conclusionali.
In considerazione dell'esito del presente giudizio, si da atto che l'appellante NON è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, co. 17 e 18, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunziando nella causa civile di secondo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di prima grado sopra indicata,
- accoglie la domanda di accertamento negativo spiegata in I grado e dichiara l'appellante non tenuta al pagamento della somma di € 815,33 pretesa dalla controparte in forza delle fatture indicate nel giudizio di I grado;
- l'appellato soccombente è tenuto al rimborso delle spese di lite del primo e secondo grado di giudizio, che si liquidano:
1) per il giudizio di primo grado, oltre alla rifusione del C.U., in € 173,00 per onorari;
2) per il giudizio di secondo grado, oltre alla rifusione del C.U., in € 332,00 per onorari;
in entramibi i casi con maggiorazione per rimb. forf. spese gen. (15%) e inoltre IVA e CPA se e come dovuti per legge, da distrarsi, nella misura del 50% ciascuno, a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Si comunichi alle parti.
Così deciso lì 03/09/2025
Il Giudice dott. Luca Mercuri
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