CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 396/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI PISA FABIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
OCCHIPINTI ANDREINA MARIA ANGEL, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3356/2023 depositato il 16/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2023 00040968 22 000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato: comunicano la cessata materia e la compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3356/2023 depositato il 16/11/2023, Ricorrente_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, impugnava la cartella di pagamento n.291 2023 00040968
22/000, emessa da Agenzia delle Entrate- Riscossione, a titolo di II.DD., anno 2019.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per carenza del presupposto d'imposta .
L'Agenzia delle Entrate di Agrigento si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con richiesta di estinzione del giudizio a seguito dei provvedimenti di sgravio prot. 2023S643823 del 17.10.2023 per
€ 3.586,10 - Prot. 2023S781702 del 15.12.2023 per € 13.031,67.
La Corte all'udienza del 24/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva che l'Agenzia delle Entrate ha comunicato di avere provveduto allo sgravio della pretesa tributaria, di cui alla cartella di pagamento impugnata, per cui chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Ne consegue, che parte ricorrente non ha più interesse alla decisione del ricorso nel merito e ciò per il provvedimento di sgravio sopravvenuto alla proposizione del ricorso.
Considerato il consenso prestato dalle parti, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
Spese compensate.
Agrigento, lì 24/10/2025
Il Relatore Il Presidente
SE Segreto AB Di IS
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI PISA FABIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
OCCHIPINTI ANDREINA MARIA ANGEL, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3356/2023 depositato il 16/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2023 00040968 22 000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato: comunicano la cessata materia e la compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3356/2023 depositato il 16/11/2023, Ricorrente_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, impugnava la cartella di pagamento n.291 2023 00040968
22/000, emessa da Agenzia delle Entrate- Riscossione, a titolo di II.DD., anno 2019.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per carenza del presupposto d'imposta .
L'Agenzia delle Entrate di Agrigento si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con richiesta di estinzione del giudizio a seguito dei provvedimenti di sgravio prot. 2023S643823 del 17.10.2023 per
€ 3.586,10 - Prot. 2023S781702 del 15.12.2023 per € 13.031,67.
La Corte all'udienza del 24/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva che l'Agenzia delle Entrate ha comunicato di avere provveduto allo sgravio della pretesa tributaria, di cui alla cartella di pagamento impugnata, per cui chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Ne consegue, che parte ricorrente non ha più interesse alla decisione del ricorso nel merito e ciò per il provvedimento di sgravio sopravvenuto alla proposizione del ricorso.
Considerato il consenso prestato dalle parti, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
Spese compensate.
Agrigento, lì 24/10/2025
Il Relatore Il Presidente
SE Segreto AB Di IS