Sentenza 5 agosto 2022
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 24/02/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
. SENTENZA - 37/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
dr.ssa Giuseppina Maio dr.ssa Giuseppina Mignemi dott. Marco Fratini Presidente
Consigliere Consigliere
dott.ssa Carola Corrado dott.ssa Flavia D’Oro ha pronunciato la seguente Primo Referendario Primo referendario relatore
SENTENZA
nel giudizio di appello, iscritto al n. 60387 del registro di segreteria, promosso da xx, nato xx a xx elettivamente domiciliato in Roma Viale delle Milizie n. 9 presso lo studio dell’avv.to Bruna Maria Tomasello che lo rappresenta e difende giusta procura in atti e che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al proprio indirizzo pec avvtomasello@legalmail.it o al n° di fax 0637345001;
- appellante -
contro Procura Regionale presso la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio;
Procura Generale della Corte dei conti;
- appellate -
per l’annullamento e/o la riforma e/o la revoca della sentenza n. xx, depositata in Segreteria il 5/8/2022, della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio;
Visti gli atti d’appello;
Esaminati gli atti e documenti di causa;
Uditi, nell’udienza dell’11.2.2026, con l’assistenza del segretario, dr.ssa Alessia Spirito, data per letta, con il consenso delle parti, la relazione del relatore dr.ssa Flavia D’Oro, il Pubblico Ministero, V.P.G. Cons. Arturo Iadecola, l’Avv. Marco Frazzini, su delega scritta dell’Avv. Bruna Maria Tomasello per l’appellante xx.
Ritenuto in
F A T T O
1 . Con la sentenza n. xx la Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio condannava il sig. xx al pagamento, in favore del Comune di Roma Capitale della somma di € 26.078,39, comprensiva di rivalutazione, più interessi legali dalla pubblicazione della decisione fino all’effettivo soddisfo.
Condannava, altresì, il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 224,25.
In particolare, respinte le eccezioni pregiudiziali di rito (inammissibilità dell’atto di citazione per violazione dell’art. 67, comma 2, c.g.c.) e preliminari di merito (prescrizione), accertava che il convenuto, all’epoca dei fatti dipendente del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca in servizio di comando presso il Gruppo consiliare capitolino “Movimento 5 stelle” in qualità di responsabile amministrativo, aveva percepito emolumenti non dovuti attraverso la “predisposizione (…) di moduli artefatti di richiesta di permesso allo svolgimento di attività esterna non corrispondente ad effettive esigenze di servizio falsificando la necessaria autorizzazione del Presidente del Gruppo consiliare di riferimento”.
Secondo il giudice di prime cure “Le condotte attive ascritte all’odierno convenuto, così come emergenti dalla ricostruzione in citazione, risultano gravemente illegittime, nonché in evidente violazione dei doveri d’ufficio e dei canoni di correttezza nell’esecuzione del rapporto di lavoro, avendo il convenuto utilizzato i timbri a disposizione nella qualità di responsabile amministrativo per finalità estranee e contrarie a quelle di servizio.” Le condotte contestate si porrebbero “come antecedente causale immediato del danno patrimoniale sofferto dal Comune, consistente negli emolumenti che gli uffici amministrativi comunali sono stati erroneamente indotti a liquidare al convenuto a fronte di attività lavorative esterne non realmente espletate.”. In relazione all’elemento soggettivo, il Collegio riteneva sussistente il dolo, essendo le condotte ascrivibili all’odierno convenuto intenzionalmente preordinate ad ottenere permessi di lavoro non dovuti, beneficiando così di erogazioni stipendiali indebite.
2 . Avverso la sentenza n. xx proponeva appello il sig. xx, che, ricostruiti i fatti di causa, con il primo motivo di appello titolato “Errore di giudizio per inesistenza del dolo” censurava la sentenza “per aver ravvisato nelle condotte suppostamene ascritte all’odierno convenuto l’elemento psicologico del dolo.” Secondo l’appellante egli avrebbe apposto la propria sottoscrizione sui moduli dietro autorizzazione del Cons xx, Presidente del Gruppo assembleare, il quale “imponeva al suo sottoposto di sottoscrivere per lui ogni e più vario documento anche di particolare rilevanza e vieppiù le richieste di permesso” come si evincerebbe da n. 2 messaggi e-mail, rispettivamente del 14 e del 29 maggio 2015, indirizzati anche al Consxxx , in cui egli avrebbe riferito di aver sottoscritto altrettante note “a firma xx”.
La sentenza era censurata anche sotto il profilo dell’”Errore in iudicando violazione del principio dell’onere della prova”.
Secondo l’appellante l’iter motivazionale evidenzierebbe “una illegittima inversione dell’onere probatorio che il giudice di primo grado ha ritenuto di porre in capo all’appellante.”.
Argomentava che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il p.m.
non avrebbe comprovato che le esigenze lavorative poste a giustificazione dell’allontanamento dall’ufficio fossero, in realtà, inesistenti, come emergerebbe da diverse comunicazioni e-mail dimostrative del fatto che svolgesse effettivamente servizi esterni e, pertanto, “appare evidente che non corrisponde al vero che il Sig. xx non abbia effettivamente prestato il servizio per il quale si è giustamente visto riconoscere gli emolumenti.”.
Con il terzo motivo rubricato “Mancato uso del potere riduttivo” l’appellante chiedeva la riforma della sentenza argomentando che “il quadro probatorio non tranquillizzante, la dedizione al lavoro dell’xx evidenziata dal rilevantissimo numero di straordinario non monetizzato, le condizioni economiche modeste dello stesso ben avrebbero dovuto indurre la Corte a far uso del peculiare potere di riduzione del danno…”.
In conclusione chiedeva “Piaccia all’Ecc.ma Corte dei Conti Sez.
Giurisdizionale Centrale, denegata ogni contraria istanza eccezione e deduzione, in riforma della sentenza di condanna n°xx pronunciata dalla Corte dei Conti- Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio in materia di responsabilità, iscritto al n°79184 del registro di segreteria rigettare la domanda promossa dalla Procura Reginale presso la Corte dei Conti perché infondata in fatto e in diritto e non provata; in via subordinata, in riforma della citata sentenza far uso del potere di riduzione e quantificare nel minimo il danno da imputarsi all’odierno appellante. Con vittoria di spese ed onorari.”
3 . La Procura generale depositava le proprie conclusioni, prospettando l’infondatezza dei singoli motivi di appello.
Con riguardo al primo motivo, rappresentava che il fatto che nelle comunicazioni e-mail in questione il sig. xx avesse dato conto, anche al Cons. xx, di aver sottoscritto in sua vece due missive non è sintomatico del fatto che il medesimo avesse consentito, in termini generali, all’odierno appellante di sottoscrivere qualsivoglia atto a lui riconducibile, rilasciando in suo favore una sorta di delega di firma “in bianco”.
Con riguardo al secondo motivo, la Procura generale rilevava che il primo giudice avrebbe correttamente messo in evidenza l’assenza di una puntuale e specifica prova del reale svolgimento dei servizi oggetto delle molteplici richieste, tale da consentire di superare, o quanto meno di mettere in dubbio, la portata dimostrativa degli elementi di segno contrario raccolti e prodotti dal pubblico ministero.
Infondato, secondo la Procura generale, sarebbe, anche, il terzo motivo di appello - relativo all’omesso esercizio del potere riduttivo - in ragione del carattere doloso della condotta (ex multis, Corte conti, Sez. II giur. centr. app.,
2 0 aprile 2015, n. 194).
La Procura generale rassegnava le seguenti conclusioni: “la Procura generale chiede all’Ecc.ma Terza Sezione Giurisdizionale Centrale di appello di respingere l’appello, con condanna dell’appellante al rimborso delle spese del presente grado di giudizio.”.
4 . All’udienza dell’11 febbraio 2026, le parti ribadivano le considerazioni e le conclusioni rassegnate in atti e la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
In particolare, parte appellante rappresentava che, nelle more del presente giudizio, era intervenuta la sentenza penale n. xx dichiarativa del non luogo a procedere nei confronti dell’xx per intervenuta prescrizione.
Considerato in
DIRITTO
Osserva preliminarmente il Collegio che sulla vicenda in esame non incide la novella introdotta dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante “Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale” entrata in vigore, il 22 gennaio 2026 in quanto la fattispecie sub iudice riguarda una condotta palesemente dolosa.
Con il primo motivo, l’appellante censurava la sentenza di primo grado per avere ritenuto sussistente l’elemento psicologico del dolo.
In particolare, secondo l’appellante l’assunto sarebbe smentito dalle risultanze istruttorie, in quanto la sottoscrizione sui moduli sarebbe avvenuta previa autorizzazione del Cons. xx, Presidente del Gruppo assembleare, come provato dalle e-mail del 14 e del 29 maggio 2015, indirizzate anche al Cons.
xx.
Il motivo non è fondato.
Come ben esposto dalla Procura generale ed inequivocabilmente chiarito dal Giudice di primo grado, una eventuale autorizzazione da parte del Consxx di procedere alla sottoscrizione in sua vece non può senz’altro aver comportato una sorta di delega di firma “in bianco” in termini generali, autorizzando l’appellante a sottoscrivere qualsiasi atto a lui riconducibile.
Inoltre, come osservato nella sentenza di primo grado, l’eventuale esistenza di una simile prassi sarebbe illegittima e non porterebbe comunque ad escludere la falsità delle esigenze lavorative sottese alle giustificazioni dell’allontanamento, in quanto “l’operatore pubblico non può esimersi dal verificare che l’esercizio delle attribuzioni a lui demandato sia in linea con la pertinente disciplina di settore e dal correggere eventuali devianze, anche ove le stesse appaiono radicate e, talora, pure egoisticamente convenienti”. (Corte dei conti, II sez. centr. d’app. n. 204 del 24/09/2025).
Ciò considerato, la pronuncia del giudice di prime cure è assolutamente corretta nel ritenere che l’elemento soggettivo “assuma i connotati del dolo, in quanto le condotte ascrivibili all’odierno convenuto, consistenti nella produzione di richieste artefatte, sono intenzionalmente preordinate ad ottenere permessi ad assentarsi dal luogo di lavoro non dovuti, beneficiando così di erogazioni stipendiali indebite”.
Con il secondo motivo di appello, il sig. xx censurava la sentenza della Sezione territoriale per aver violato il principio dell’onere della prova.
Secondo la prospettazione dell’appellante la dedotta falsità delle firme apposte in calce alle richieste di permesso non prova l’inesistenza delle esigenze lavorative poste a giustificazione dell’allontanamento dall’ufficio. Le comunicazioni e-mail prodotte in giudizio dimostrerebbero anzi il contrario ovvero lo svolgimento effettivo dei servizi esterni, che il primo giudice avrebbe dovuto valorizzare per negare la sussistenza dell’illecito.
Nel caso, la Procura non avrebbe fornito prova non solo del danno ma anche delle voci di danno.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Il giudice di primo grado ha, infatti, osservato, valutando motivatamente la produzione documentale depositata dall’appellante, che “le allegazioni probatorie (…), consistenti in comunicazioni via mail del Sig. xx al Presidente e agli altri consiglieri del Gruppo con le quali veniva dato conto quotidianamente dei servizi esterni svolti o da svolgere (…) non appaiono fornire elementi utili a confutare la ricostruzione accusatoria. Le comunicazioni via mail depositate, infatti, sono richiamate nelle memorie difensive in modo generico; dalla relativa disamina emerge come le stesse si riferiscano a resoconti episodici concernenti attività svolte o da svolgere all’interno del Gruppo Consiliare ovvero a comunicazioni di giorni di assenza per ferie. Dalle predette mail non sono immediatamente desumibili elementi informativi circa le date cui si riferiscono le richieste di autorizzazione contestate, da cui possa evincersi che in tali occasioni il convenuto si trovasse realmente all’esterno del luogo di lavoro per esigenze di servizio, a confutazione di quanto invece dettagliatamente provato dalla Procura”.
La sentenza appellata, evidenzia, altresì, che “risultano agli atti circa 362 richieste di servizio esterno, relative al periodo luglio 2013-agosto 2015, recanti la falsa motivazione “lavori per il Presidente”, artefatte attraverso l’apposizione in calce del timbro “Visto – Il Responsabile del Servizio” con la propria sigla fotografica (126 modelli), ovvero il timbro prefirmato “Il dirigente del Gruppo Capitolino xx” su cui era apposta la propria sigla fotocopiata (circa 233 modelli), oppure la dicitura “xx
” e la sottoscrizione apocrifa dello stesso (2 modelli) o, infine, il timbro prefirmato “Il Dirigente del Gruppo xx” con un ulteriore segno grafico (1 modello).
Le firme di autorizzazione sui moduli risultano disconosciute dal Presidente del Gruppo; parimenti le esigenze di servizio esterno sono state negate dagli altri consiglieri del Gruppo, come desumibile dalla nota di denuncia del 3 0.07.2015 e dalla successiva integrazione del 31.7.2015, entrambe sottoscritte dal Presidente xx e da tutti gli altri consiglieri del Gruppo.”
Il Collegio condivide il ragionamento effettuato dal giudice di primo grado in quanto l’assenza delle esigenze di servizio riportate nei moduli trova dimostrazione in diversi elementi forniti dalla Procura come le dichiarazioni dei componenti del Gruppo assembleare, le informazioni rese dal personale in servizio negli uffici indicati come servizio esterno, il fatto che, in due casi, le richieste di permesso si riferiscono addirittura a giorni in cui l’odierno appellante risultava del tutto assente dal servizio. Anche le persone sentite dalla polizia giudiziaria, in quanto informate dei fatti, hanno confermato che il sig. xx non si è recato presso i rispettivi siti.
Alla luce di quanto sopra e in presenza di tale quadro probatorio, gli impegni esterni menzionati nell’atto di appello, che emergerebbero dalle menzionate comunicazioni e-mail, non sono altro che rare occasioni, peraltro descritte in maniera del tutto generica ed inidonei a superare la portata dimostrativa degli elementi di segno contrario raccolti e prodotti dalla Procura.
Inconferente è, altresì, la censura di inattendibilità delle dichiarazioni del sig.
xx, addetto alla portineria del Municipio XIV, secondo cui i dipendenti del Gruppo non si recavano nella sede municipale e che non conosceva l’appellante. Come evidenziato dalla Procura, tali dichiarazioni non appaiono superate dalla circostanza che in una mail del 20 giugno 2014 il sig. xx abbia riferito ai Consiglieri di aver incontrato una persona presso quel Municipio non essendo certo che il xx fosse in servizio in quella data nè che avesse, comunque, assistito all’ingresso del sig. xx.
Né può attribuirsi alcun rilievo alla sentenza n. xx del Tribunale dei Roma, depositata in udienza dall’appellante, con la quale è stato dichiarato di non doversi procedere nei confronti di xx per prescrizione dei reati “non essendo stato acquisito nel corso dell’attività istruttoria svolta alcun elemento di conoscenza che valga a provarne in modo evidente l’innocenza”.
Appare quindi provata, alla stregua degli indicati elementi probatori forniti dalla Procura, sia l’illiceità della condotta dell’appellante che la sussistenza di un danno erariale nella misura corrispondente alle retribuzioni indebitamente percepite a fronte di servizi non resi.
Infondato è anche il terzo motivo di appello con cui il sig. xx censura il mancato esercizio del potere riduttivo da parte della Sezione regionale, in quanto la qualificazione dolosa della condotta, secondo la granitica giurisprudenza contabile, costituisce condizione ostativa all’accoglimento della richiesta dal momento che tale istituto ha l’obiettivo di ridurre il danno da imputare al responsabile in presenza di condizioni, oggettive o soggettive che, ad avviso del giudice, consentano che una quota di esso resti non risarcita, il che collide col particolare disvalore della condotta dolosa (si vedano, ex multis, le sentenze di questa Sezione d’Appello n. 55 del 22/04/2025, n. 156 del 27/05/2024 e n. 387 del 22/12/2022 e Sez. II, App., sent. n. 240 del 3 0/08/2023).
2 . In conclusione, l’appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, come da nota della Segreteria, in favore dello Stato.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l’appello.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate euro 96,00 (novantasei/00).
come da nota della Segreteria, in favore dello Stato.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11.2.2026.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Flavia D’Oro Dott.ssa Giuseppina Maio f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata il 24/02/2026
IL DIRIGENTE
F. to digitalmente
DECRETO
Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell’art. 52 del d.lgs. 196/2003 Dispone che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52, a tutela delle parti private.
Il Presidente
(Giuseppina Maio)
f.to digitalmente Depositata in Segreteria il Il Dirigente 24/02/2026 f.to digitalmente In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private e dei loro danti causa.
Roma, lì 24/02/2026 Il Dirigente f.to digitalmente