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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/01/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 12397/2020 promossa da:
E COLLETTIVAMENTE, Parte_1
contumaci
-attori- contro
, con il patrocinio dell'avv. Laera Claudio;
Controparte_1
-convenuto-
CONCLUSIONI come da note depositate per l'udienza del 22.1.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha agito nei confronti di Parte_1 CP_1
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate “A) 1. accertato “incidenter
[...] tantum” che il sig. ha tenuto, ai danni del Sig. una condotta Controparte_1 Parte_1
sussumibile nella fattispecie del reato di calunnia ex art. 368 c.p., dichiarare il sig. CP_1
responsabile di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attore;
2. per l'effetto,
[...]
condannare il sig. al risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale Controparte_1 patito dal Sig. in via diretta e/o indiretta, per una somma pari ad € 26.000,00 (Euro Parte_1
ventiseimila,00) e/o a quella da accertarsi o che emergerà in corso di giudizio o che, subordinatamente, la S.V. Ill.ma riterrà di giustizia, secondo propria valutazione equitativa;
3. condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze di lite, IVA e CAP come per legge, con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori antistatari;
B) in subordine, nella denegata ipotesi in cui la S.V. Ill.ma non ritenga sussistenti, nella condotta del convenuto, gli estremi del reato di calunnia ex art. 368 c.p.:1. accertato che sig. ha tenuto, dolosamente e/o Controparte_1
colposamente, nei confronti del Sig. una condotta dannosa, dichiarare il sig. Parte_1 CP_1
responsabile di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attore;
2. per l'effetto,
[...]
condannare il sig. al risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale Controparte_1 patito dal Sig. in via diretta e/o indiretta per una somma pari ad € 26.000,00 (Euro Parte_1
ventiseimila,00) e/o a quella da accertarsi o che emergerà in corso di giudizio o che, subordinatamente, la S.V. Ill.ma riterrà di giustizia, secondo propria valutazione equitativa;
3. condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze di lite, IVA e CAP come per legge, con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
A sostegno della domanda parte attorea ha allegato che il convenuto, funzionario amministrativo dell'Ufficio Anagrafe presso il Comune di Gioia del Colle, trasmetteva alla Procura della Repubblica di Bari la nota n. 7703, dando impulso al procedimento penale che vedeva imputato l del Parte_1 reato di cui all'art. 483 c.p. in relazione all'art. 76 D.p.r. n. 445/00 “perché nella dichiarazione di variazione anagrafica fatta al Comune di Gioia Del Colle in data 18.11.05, indicava falsamente di essersi trasferito dalla via Carlo Sforza 24 alla IV traversa Della Fiera n. 2” a cui seguiva la condanna, all'esito del primo grado di giudizio, alla pena di mesi tre di reclusione poi riformata dalla Corte
d'Appello con sentenza di assoluzione n. 703 del 25 marzo 2013 per insussistenza del fatto.
Nello specifico: il 18 ottobre 2005 , all'epoca residente in [...], Parte_1 presentava una richiesta di variazione anagrafica all'Ufficiale dell'anagrafe del Comune di Gioia del
Colle, dichiarando di essersi trasferito in Via IV Trav. Della Fiera n. 2 b, int. 14, scala B;
in pari data il Responsabile del Servizio Ufficiale D'Anagrafe, , chiedeva al Comando di Controparte_1
Polizia Municipale di svolgere accertamenti, a norma dell'art. 4 della Legge n. 1228/1954 e dell'art. 19 comma 2 del regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, per il cambio di abitazione richiesto dall'attore; a seguito del primo accertamento del 24 novembre 2005, veniva attestato che abitava “effettivamente all'indirizzo dichiarato”, ma non al civico n. Parte_1
2 b, int. 14, scala B, bensì, ma bensì al civico n. 4; il 29.11.2005 il , senza effettuare i CP_1
dovuti controlli e/o accertamenti in merito, si limitava a chiudere il procedimento limitandosi a disporre il “cambio d'abitazione”; trascorsi alcuni mesi, il iniziava una attività di CP_1
controllo avente ad oggetto la dimora dell'attore; il 15 marzo 2006 la toponomastica stradale del
Comune di Gioia del Colle subiva una variazione e via IV Trav. Fiera veniva ridenominata via Pablo
Picasso; a seguito di detta variazione l'allora civico n. 2 A, corrispondente alla scala A di via IV Trav.
Fiera diveniva via Pablo Picasso n. 4, mentre il civico n. 2 B, corrispondente alla scala B di via IV Trav. Fiera, diveniva via Pablo Picasso n. 6; conseguentemente il nuovo indirizzo indicato dall' doveva intendersi quello sito in via Pablo Picasso n. 6; il convenuto reiterava gli Parte_1 accertamenti aventi ad oggetto la presenza dell' al civico n. 4 e non, correttamente, al Parte_1
civico n. 6; il 10 marzo 2007, il chiedeva ulteriori verifiche volte a disporre la CP_1
cancellazione dell' dal registro di Stato anagrafico, indirizzando l'Agente accertatore in Parte_1
via Pablo Picasso n. 4; la notifica della comunicazione di avvio del procedimento rimaneva senza esito ed il convenuto, il 12 marzo 2007, chiedeva l'affissione all'albo pretorio della comunicazione con la quale si invitava l a rendere le dichiarazioni di emigrazione/variazione di indirizzo, Parte_1
posto che dagli accertamenti effettuati era emerso che non sussisteva più la dimora abituale presso l'abitazione sita in via Pablo Picasso n. 4; il 25 luglio 2007 l'Agente informatore concludeva con esito negativo l'accertamento disposto in data 10 marzo 2007 e l'Ufficiale di Anagrafe disponeva la cancellazione anagrafica in data 27 luglio 2007; a seguito di domanda presentata dall' il Parte_1
18.10.2007 il disponeva il cambiamento di abitazione d'Ufficio emanando l'ordinanza CP_1
n. 1211 del 29 novembre 2007; il 3 aprile 2008, con comunicazione indirizzata al Commissario
Prefettizio del , l'attore elencava le attività poste in essere dal;
Controparte_2 CP_1
il Commissario prefettizio chiedeva la redazione di relazione di servizio al convenuto il quale trasmetteva, sia al Commissario prefettizio che alla Procura della Repubblica, detta relazione con i relativi allegati.
Con comparsa depositata il 17.1.2021 si è costituito in giudizio il quale ha Controparte_1 contestato la ricostruzione fornita dall'attore, eccepito l'inammissibilità della domanda per frazionamento/duplicazione ed abuso del processo pendendo innanzi a questo Ufficio, per i medesimi fatti di causa, distinto giudizio rubricato al n. 5744/2015 RG introdotto dall nei confronti Parte_1
del , mentre nel merito ha contestato la fondatezza della domanda di cui Controparte_2
ha domandato il rigetto con condanna dell'attore ai sensi del disposto di cui all'art. 96 c. 3 c.p.c. ed alla refusione delle spese di lite.
Con ordinanza resa il 2.2.2022 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio per l'intervenuto decesso di;
questo è proseguito su impulso del convenuto che ha proceduto alla Parte_1 notificazione del ricorso in riassunzione ai sensi del disposto di cui all'art. 303 c. 2 c.p.c.
Gli eredi di non si sono costituiti in giudizio motivo per il quale deve esserne Parte_1
dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente, non assumendo rilevanza, ai fini della decisione, le prove orali di cui l' ha chiesto l'ammissione con il deposito delle memorie istruttorie;
matura Parte_1
per la decisione è stata definita all'esito della udienza celebrata il 22.1.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c. La domanda non è meritevole di accoglimento.
Come provato dalla documentazione in atti presentava al Comune di Gioia del Parte_1
Colle la “Dichiarazione di variazione anagrafica” acquisita al protocollo n. 987 del 18.11.2005, con cui comunicava il proprio trasferimento da via Carlo Sforza, n. 24, int. 4 alla via II Trav. Della Fiera,
n. 2, int. 14, scala B. Il convenuto, Responsabile del Sevizio anagrafe, in pari data avviava il procedimento amministrativo finalizzato all'accertamento del cambio di abitazione, che veniva effettuato a cura della Polizia Municipale. Il 24.11.2005 l'Agente di P.M. attestava Testimone_1 che il numero civico dell'indirizzo dichiarato non fosse esatto rettificandolo dal n. 2 al n. 4 di via IV
Trav. della Fiera. Il convenuto, con nota prot. n. 1869 del 24.01.2006, disponeva, a cura del competente Comando di P.M., un supplemento istruttorio [“si chiede di effettuare accurato accertamento di domicilio a nome di nato il [...] al fine di accertare se lo Parte_1
stesso abita in via IV trav. Fiera civico n. 2 scala B interno 14 o civico n. 4 scala B interno 14”]. Il
08.02.2006 il l'agente della Polizia municipale accertava che la residenza dell'attore Testimone_2
era in via Carlo Sforza n. 24. Con nota prot. n. 300 del 15.03.2006 il Comune di Gioia del Colle variava la toponomastica e la via IV Trav. della Fiera assumeva la nuova denominazione di via Pablo
Picasso, lasciando inalterata la numerazione civica delle abitazioni di cui ai nn. 4, 6 e 8; non venivano incluse le unità immobiliari di cui ai civici da 2 a 2L in quanto seminterrati aventi destinazione di negozi e depositi, come da autorizzazione di abitabilità/agibilità prot. n. 1386 del 02.07.1993 rilasciata dal Comune di Gioia del Colle. Il convenuto, stanti gli esiti del primo accertamento della
P.M. di rettifica dal civico 2 - seminterrato non destinato ad abitazione- al civico 4 della attuale via
Pablo Picasso, disponeva successivi accertamenti con atti prot. n. 436/12173 del 25.05.2006 e prot.
n. 1026/24415 del 15.11.2006 che attestavano l' non abitasse in via Picasso n.
4. Con atto Parte_1 prot. n. 195/3924 del 16.2.2007 veniva avviato d'ufficio il procedimento di verifica della dimora abituale che rimaneva senza esito in quanto l'agente di PM attestava, ancora una volta, che la dimora dell'attore non fosse in via Picasso n.
4. A seguito di incontro informale tra l'attore ed il convenuto il primo ribadiva di abitare in via Picasso come indicato nella dichiarazione in atti, ossia al civico n. 4.
Il convenuto reiterava, dunque, con atto prot. n. 255/5181 del 6.3.2007 la comunicazione di avvio d'ufficio del procedimento di verifica della dimora abituale, delegando la P.M. della notifica, ma questa non andava a buon fine stante il mancato reperimento dell' alla via Picasso n. 4; Parte_1 veniva, dunque, disposta l'affissione all'albo pretorio con effetti che si perfezionavano il 3.4.2007. Il convenuto disponeva ulteriore accertamento con atto con atto prot. n. 255/16611 con esito negativo in data 25.07.2007 e procedeva il 27.07.2007, ossia al termine della procedura, alla cancellazione anagrafica. Nelle more l' presentava il 18.10.2007, presso altro Ufficio del Comune di Parte_1
Gioia del Colle, istanza volta ad ottenere il permesso di agibilità di una Edicola Funeraria nel Cimitero comunale, in cui dichiarava di essere residente in [...]; il
, dunque, con ordinanza prot. n. 1211 del 29.11.2007 disponeva il cambio di abitazione CP_1
da via Pablo Picasso, n. 4 alla via Carlo Sforza, n. 24.
Ricevuta la notifica della citata ordinanza di mutamento anagrafico, l'attore inoltrava al
[...]
la nota del 03.04.2008 “Comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 331 del codice Controparte_2
penale e per le conclusioni sia anagrafiche sia della responsabilità penale e disciplinare del pubblico ufficiale” denunciando, a fronte della vicenda relativa al cambio anagrafico, la violazione del disposto di cui all'art. 476 c.p. “l'ordinanza è frutto di abuso e sopruso e causa gravi falsità (…) il certificato di residenza storico rilasciatomi in data 01.04.2008 riconducibile all'ordinanza, nella parte dal
18.11.2005 al 29.11.2007, è da considerare falso e rientra nella ipotesi di cui all'art. 476 c.p.”. Con nota del 10.04.2008 il Commissario Straordinario del invitava il Controparte_2
“a fornire tutti gli elementi documentali utili a riscontrare quanto rappresentato” nella CP_1 citata “comunicazione di notizia di reato”. Con nota prot. n. 7703 del 26.04.2008, il dava CP_1 riscontro alla richiesta del trasmettendo a quest'ultimo ed al Procuratore Parte_2 della Repubblica, per gli interventi “che riterrà opportuno adottare” la nota a firma dell' Parte_1
l'ordinanza prot. n. 1211 del 29.11.2007, le attestazioni dell'amministratore di condominio del
09.01.2008 e del 02.04.2008 ed il certificato di residenza storico del 01.04.2008.
La ricostruzione fattuale fornita dal convenuto ha trovato compiuto riscontro nella documentazione in atti e consente di ritenere non sussistenti i presupposti a fondamento della domanda risarcitoria.
Non sono ravvisabili gli estremi del reato di calunnia stante il tenore della comunicazione inoltrata dal ed occasionata dalla precedente missiva inviata dall' [“Comunicazione ai CP_1 Parte_1 sensi e per gli effetti dell'art. 331 del codice penale e per le conclusioni sia anagrafiche sia della responsabilità penale e disciplinare del pubblico ufficiale (…) l'ordinanza è frutto di abuso e sopruso e causa gravi falsità (…) il certificato di residenza storico rilasciatomi in data 01.04.2008 riconducibile all'ordinanza, nella parte dal 18.11.2005 al 29.11.2007, è da considerare falso e rientra nella ipotesi di cui all'art. 476 c.p.”]. Non ricorre, inoltre, la colpa del convenuto il quale ha all'evidenza agito nell'esercizio delle funzioni e nel rispetto della carica ricoperta.
Sul punto, l' dichiarava il 18.11.2005 di essersi trasferito in via “IV trav. Della Fiera n. 2 Parte_1 int. 14 scala B”; il 15.3.2006 il di Gioia del Colle con nota prot. 300 (in atti) variava la CP_2
toponomastica stradale e IV trav. della Fiera assumeva la denominazione di via Pablo Picasso lasciando invariati i numeri civici (nn. 1, 4, 6, 8 – cfr. in atti all. n. 4 del fascicolo di parte convenuta).
I civici di IV trav. della Fiera aventi numerazione da 2 a 2 L indicavano locali posti al piano seminterrato adibiti ad esercizi commerciali e depositi (cfr. all. n. 5 del fascicolo di parte convenuta). Lo stesso produceva, ai fini della variazione anagrafica, attestazioni rese Parte_1 dall'amministratore p.t. dello stabile sito in Gioia del Colle alla via Pablo Picasso nn. 4, 6, 8 “(già Iv trav. Fiera n° 4, 6, 8) del seguente contenuto “attesto che la sig. , Persona_1
quale partecipante il condominio di cui sopra, relativamente all'appartamento sito al IV piano int. 14 del civ. 6 sin dal 15 settembre 2006 ha ceduto detta unità immobiliare in comodato d'uso gratuito ai sensi ex art. 1810 c.c. a suo fratello nato a [...] il [...]”. Parte_1
Orbene: l'appartamento di cui l' risultava comodatario era quello ubicato alla IV trav. Parte_1
della Fiera n. 6; il civico n. 6 è rimasto tale a seguito della variazione toponomastica.
Il civico originariamente indicato dall'attore nella dichiarazione di variazione anagrafica [“IV trav.
Della Fiera n. 2 int. 14 scala B”] era, dunque, all'evidenza errato: ai civici dai nn. 2 a 2 L di detta via erano presenti solo immobili, al piano seminterrato, adibiti a scantinato [la circostanza è documentata]; l'immobile condotto in comodato era, peraltro, ubicato al civico n. 6.
Ne consegue che alcuna condotta possa imputarsi al convenuto il quale ha espletato quanto previsto nei casi di variazione anagrafica dapprima confidando nell'esattezza della dichiarazione resa dall' e, successivamente, di quanto comunicato dagli agenti della PM a seguito degli Parte_1
accertamenti espletati.
Da quanto premesso consegue il rigetto della domanda.
Non ricorrono i presupposti per la condanna ex art. 96 c. 3 c.p.c. non potendo desumersi, dalla mera infondatezza della domanda, la temerarietà della condotta processuale.
Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza in applicazione dei parametri di riferimento del
DM n. 55/2014 e ss.mm.ii. ( tab n. 2, finca n. 3)
PQM
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
- dichiara la contumacia degli eredi di;
Parte_1
- rigetta la domanda;
- condanna gli eredi di , impersonalmente e collettivamente, alla refusione Parte_1
delle spese di lite che liquida in euro 5.077,00 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 22.1.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 12397/2020 promossa da:
E COLLETTIVAMENTE, Parte_1
contumaci
-attori- contro
, con il patrocinio dell'avv. Laera Claudio;
Controparte_1
-convenuto-
CONCLUSIONI come da note depositate per l'udienza del 22.1.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha agito nei confronti di Parte_1 CP_1
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate “A) 1. accertato “incidenter
[...] tantum” che il sig. ha tenuto, ai danni del Sig. una condotta Controparte_1 Parte_1
sussumibile nella fattispecie del reato di calunnia ex art. 368 c.p., dichiarare il sig. CP_1
responsabile di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attore;
2. per l'effetto,
[...]
condannare il sig. al risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale Controparte_1 patito dal Sig. in via diretta e/o indiretta, per una somma pari ad € 26.000,00 (Euro Parte_1
ventiseimila,00) e/o a quella da accertarsi o che emergerà in corso di giudizio o che, subordinatamente, la S.V. Ill.ma riterrà di giustizia, secondo propria valutazione equitativa;
3. condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze di lite, IVA e CAP come per legge, con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori antistatari;
B) in subordine, nella denegata ipotesi in cui la S.V. Ill.ma non ritenga sussistenti, nella condotta del convenuto, gli estremi del reato di calunnia ex art. 368 c.p.:1. accertato che sig. ha tenuto, dolosamente e/o Controparte_1
colposamente, nei confronti del Sig. una condotta dannosa, dichiarare il sig. Parte_1 CP_1
responsabile di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attore;
2. per l'effetto,
[...]
condannare il sig. al risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale Controparte_1 patito dal Sig. in via diretta e/o indiretta per una somma pari ad € 26.000,00 (Euro Parte_1
ventiseimila,00) e/o a quella da accertarsi o che emergerà in corso di giudizio o che, subordinatamente, la S.V. Ill.ma riterrà di giustizia, secondo propria valutazione equitativa;
3. condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze di lite, IVA e CAP come per legge, con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
A sostegno della domanda parte attorea ha allegato che il convenuto, funzionario amministrativo dell'Ufficio Anagrafe presso il Comune di Gioia del Colle, trasmetteva alla Procura della Repubblica di Bari la nota n. 7703, dando impulso al procedimento penale che vedeva imputato l del Parte_1 reato di cui all'art. 483 c.p. in relazione all'art. 76 D.p.r. n. 445/00 “perché nella dichiarazione di variazione anagrafica fatta al Comune di Gioia Del Colle in data 18.11.05, indicava falsamente di essersi trasferito dalla via Carlo Sforza 24 alla IV traversa Della Fiera n. 2” a cui seguiva la condanna, all'esito del primo grado di giudizio, alla pena di mesi tre di reclusione poi riformata dalla Corte
d'Appello con sentenza di assoluzione n. 703 del 25 marzo 2013 per insussistenza del fatto.
Nello specifico: il 18 ottobre 2005 , all'epoca residente in [...], Parte_1 presentava una richiesta di variazione anagrafica all'Ufficiale dell'anagrafe del Comune di Gioia del
Colle, dichiarando di essersi trasferito in Via IV Trav. Della Fiera n. 2 b, int. 14, scala B;
in pari data il Responsabile del Servizio Ufficiale D'Anagrafe, , chiedeva al Comando di Controparte_1
Polizia Municipale di svolgere accertamenti, a norma dell'art. 4 della Legge n. 1228/1954 e dell'art. 19 comma 2 del regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, per il cambio di abitazione richiesto dall'attore; a seguito del primo accertamento del 24 novembre 2005, veniva attestato che abitava “effettivamente all'indirizzo dichiarato”, ma non al civico n. Parte_1
2 b, int. 14, scala B, bensì, ma bensì al civico n. 4; il 29.11.2005 il , senza effettuare i CP_1
dovuti controlli e/o accertamenti in merito, si limitava a chiudere il procedimento limitandosi a disporre il “cambio d'abitazione”; trascorsi alcuni mesi, il iniziava una attività di CP_1
controllo avente ad oggetto la dimora dell'attore; il 15 marzo 2006 la toponomastica stradale del
Comune di Gioia del Colle subiva una variazione e via IV Trav. Fiera veniva ridenominata via Pablo
Picasso; a seguito di detta variazione l'allora civico n. 2 A, corrispondente alla scala A di via IV Trav.
Fiera diveniva via Pablo Picasso n. 4, mentre il civico n. 2 B, corrispondente alla scala B di via IV Trav. Fiera, diveniva via Pablo Picasso n. 6; conseguentemente il nuovo indirizzo indicato dall' doveva intendersi quello sito in via Pablo Picasso n. 6; il convenuto reiterava gli Parte_1 accertamenti aventi ad oggetto la presenza dell' al civico n. 4 e non, correttamente, al Parte_1
civico n. 6; il 10 marzo 2007, il chiedeva ulteriori verifiche volte a disporre la CP_1
cancellazione dell' dal registro di Stato anagrafico, indirizzando l'Agente accertatore in Parte_1
via Pablo Picasso n. 4; la notifica della comunicazione di avvio del procedimento rimaneva senza esito ed il convenuto, il 12 marzo 2007, chiedeva l'affissione all'albo pretorio della comunicazione con la quale si invitava l a rendere le dichiarazioni di emigrazione/variazione di indirizzo, Parte_1
posto che dagli accertamenti effettuati era emerso che non sussisteva più la dimora abituale presso l'abitazione sita in via Pablo Picasso n. 4; il 25 luglio 2007 l'Agente informatore concludeva con esito negativo l'accertamento disposto in data 10 marzo 2007 e l'Ufficiale di Anagrafe disponeva la cancellazione anagrafica in data 27 luglio 2007; a seguito di domanda presentata dall' il Parte_1
18.10.2007 il disponeva il cambiamento di abitazione d'Ufficio emanando l'ordinanza CP_1
n. 1211 del 29 novembre 2007; il 3 aprile 2008, con comunicazione indirizzata al Commissario
Prefettizio del , l'attore elencava le attività poste in essere dal;
Controparte_2 CP_1
il Commissario prefettizio chiedeva la redazione di relazione di servizio al convenuto il quale trasmetteva, sia al Commissario prefettizio che alla Procura della Repubblica, detta relazione con i relativi allegati.
Con comparsa depositata il 17.1.2021 si è costituito in giudizio il quale ha Controparte_1 contestato la ricostruzione fornita dall'attore, eccepito l'inammissibilità della domanda per frazionamento/duplicazione ed abuso del processo pendendo innanzi a questo Ufficio, per i medesimi fatti di causa, distinto giudizio rubricato al n. 5744/2015 RG introdotto dall nei confronti Parte_1
del , mentre nel merito ha contestato la fondatezza della domanda di cui Controparte_2
ha domandato il rigetto con condanna dell'attore ai sensi del disposto di cui all'art. 96 c. 3 c.p.c. ed alla refusione delle spese di lite.
Con ordinanza resa il 2.2.2022 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio per l'intervenuto decesso di;
questo è proseguito su impulso del convenuto che ha proceduto alla Parte_1 notificazione del ricorso in riassunzione ai sensi del disposto di cui all'art. 303 c. 2 c.p.c.
Gli eredi di non si sono costituiti in giudizio motivo per il quale deve esserne Parte_1
dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente, non assumendo rilevanza, ai fini della decisione, le prove orali di cui l' ha chiesto l'ammissione con il deposito delle memorie istruttorie;
matura Parte_1
per la decisione è stata definita all'esito della udienza celebrata il 22.1.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c. La domanda non è meritevole di accoglimento.
Come provato dalla documentazione in atti presentava al Comune di Gioia del Parte_1
Colle la “Dichiarazione di variazione anagrafica” acquisita al protocollo n. 987 del 18.11.2005, con cui comunicava il proprio trasferimento da via Carlo Sforza, n. 24, int. 4 alla via II Trav. Della Fiera,
n. 2, int. 14, scala B. Il convenuto, Responsabile del Sevizio anagrafe, in pari data avviava il procedimento amministrativo finalizzato all'accertamento del cambio di abitazione, che veniva effettuato a cura della Polizia Municipale. Il 24.11.2005 l'Agente di P.M. attestava Testimone_1 che il numero civico dell'indirizzo dichiarato non fosse esatto rettificandolo dal n. 2 al n. 4 di via IV
Trav. della Fiera. Il convenuto, con nota prot. n. 1869 del 24.01.2006, disponeva, a cura del competente Comando di P.M., un supplemento istruttorio [“si chiede di effettuare accurato accertamento di domicilio a nome di nato il [...] al fine di accertare se lo Parte_1
stesso abita in via IV trav. Fiera civico n. 2 scala B interno 14 o civico n. 4 scala B interno 14”]. Il
08.02.2006 il l'agente della Polizia municipale accertava che la residenza dell'attore Testimone_2
era in via Carlo Sforza n. 24. Con nota prot. n. 300 del 15.03.2006 il Comune di Gioia del Colle variava la toponomastica e la via IV Trav. della Fiera assumeva la nuova denominazione di via Pablo
Picasso, lasciando inalterata la numerazione civica delle abitazioni di cui ai nn. 4, 6 e 8; non venivano incluse le unità immobiliari di cui ai civici da 2 a 2L in quanto seminterrati aventi destinazione di negozi e depositi, come da autorizzazione di abitabilità/agibilità prot. n. 1386 del 02.07.1993 rilasciata dal Comune di Gioia del Colle. Il convenuto, stanti gli esiti del primo accertamento della
P.M. di rettifica dal civico 2 - seminterrato non destinato ad abitazione- al civico 4 della attuale via
Pablo Picasso, disponeva successivi accertamenti con atti prot. n. 436/12173 del 25.05.2006 e prot.
n. 1026/24415 del 15.11.2006 che attestavano l' non abitasse in via Picasso n.
4. Con atto Parte_1 prot. n. 195/3924 del 16.2.2007 veniva avviato d'ufficio il procedimento di verifica della dimora abituale che rimaneva senza esito in quanto l'agente di PM attestava, ancora una volta, che la dimora dell'attore non fosse in via Picasso n.
4. A seguito di incontro informale tra l'attore ed il convenuto il primo ribadiva di abitare in via Picasso come indicato nella dichiarazione in atti, ossia al civico n. 4.
Il convenuto reiterava, dunque, con atto prot. n. 255/5181 del 6.3.2007 la comunicazione di avvio d'ufficio del procedimento di verifica della dimora abituale, delegando la P.M. della notifica, ma questa non andava a buon fine stante il mancato reperimento dell' alla via Picasso n. 4; Parte_1 veniva, dunque, disposta l'affissione all'albo pretorio con effetti che si perfezionavano il 3.4.2007. Il convenuto disponeva ulteriore accertamento con atto con atto prot. n. 255/16611 con esito negativo in data 25.07.2007 e procedeva il 27.07.2007, ossia al termine della procedura, alla cancellazione anagrafica. Nelle more l' presentava il 18.10.2007, presso altro Ufficio del Comune di Parte_1
Gioia del Colle, istanza volta ad ottenere il permesso di agibilità di una Edicola Funeraria nel Cimitero comunale, in cui dichiarava di essere residente in [...]; il
, dunque, con ordinanza prot. n. 1211 del 29.11.2007 disponeva il cambio di abitazione CP_1
da via Pablo Picasso, n. 4 alla via Carlo Sforza, n. 24.
Ricevuta la notifica della citata ordinanza di mutamento anagrafico, l'attore inoltrava al
[...]
la nota del 03.04.2008 “Comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 331 del codice Controparte_2
penale e per le conclusioni sia anagrafiche sia della responsabilità penale e disciplinare del pubblico ufficiale” denunciando, a fronte della vicenda relativa al cambio anagrafico, la violazione del disposto di cui all'art. 476 c.p. “l'ordinanza è frutto di abuso e sopruso e causa gravi falsità (…) il certificato di residenza storico rilasciatomi in data 01.04.2008 riconducibile all'ordinanza, nella parte dal
18.11.2005 al 29.11.2007, è da considerare falso e rientra nella ipotesi di cui all'art. 476 c.p.”. Con nota del 10.04.2008 il Commissario Straordinario del invitava il Controparte_2
“a fornire tutti gli elementi documentali utili a riscontrare quanto rappresentato” nella CP_1 citata “comunicazione di notizia di reato”. Con nota prot. n. 7703 del 26.04.2008, il dava CP_1 riscontro alla richiesta del trasmettendo a quest'ultimo ed al Procuratore Parte_2 della Repubblica, per gli interventi “che riterrà opportuno adottare” la nota a firma dell' Parte_1
l'ordinanza prot. n. 1211 del 29.11.2007, le attestazioni dell'amministratore di condominio del
09.01.2008 e del 02.04.2008 ed il certificato di residenza storico del 01.04.2008.
La ricostruzione fattuale fornita dal convenuto ha trovato compiuto riscontro nella documentazione in atti e consente di ritenere non sussistenti i presupposti a fondamento della domanda risarcitoria.
Non sono ravvisabili gli estremi del reato di calunnia stante il tenore della comunicazione inoltrata dal ed occasionata dalla precedente missiva inviata dall' [“Comunicazione ai CP_1 Parte_1 sensi e per gli effetti dell'art. 331 del codice penale e per le conclusioni sia anagrafiche sia della responsabilità penale e disciplinare del pubblico ufficiale (…) l'ordinanza è frutto di abuso e sopruso e causa gravi falsità (…) il certificato di residenza storico rilasciatomi in data 01.04.2008 riconducibile all'ordinanza, nella parte dal 18.11.2005 al 29.11.2007, è da considerare falso e rientra nella ipotesi di cui all'art. 476 c.p.”]. Non ricorre, inoltre, la colpa del convenuto il quale ha all'evidenza agito nell'esercizio delle funzioni e nel rispetto della carica ricoperta.
Sul punto, l' dichiarava il 18.11.2005 di essersi trasferito in via “IV trav. Della Fiera n. 2 Parte_1 int. 14 scala B”; il 15.3.2006 il di Gioia del Colle con nota prot. 300 (in atti) variava la CP_2
toponomastica stradale e IV trav. della Fiera assumeva la denominazione di via Pablo Picasso lasciando invariati i numeri civici (nn. 1, 4, 6, 8 – cfr. in atti all. n. 4 del fascicolo di parte convenuta).
I civici di IV trav. della Fiera aventi numerazione da 2 a 2 L indicavano locali posti al piano seminterrato adibiti ad esercizi commerciali e depositi (cfr. all. n. 5 del fascicolo di parte convenuta). Lo stesso produceva, ai fini della variazione anagrafica, attestazioni rese Parte_1 dall'amministratore p.t. dello stabile sito in Gioia del Colle alla via Pablo Picasso nn. 4, 6, 8 “(già Iv trav. Fiera n° 4, 6, 8) del seguente contenuto “attesto che la sig. , Persona_1
quale partecipante il condominio di cui sopra, relativamente all'appartamento sito al IV piano int. 14 del civ. 6 sin dal 15 settembre 2006 ha ceduto detta unità immobiliare in comodato d'uso gratuito ai sensi ex art. 1810 c.c. a suo fratello nato a [...] il [...]”. Parte_1
Orbene: l'appartamento di cui l' risultava comodatario era quello ubicato alla IV trav. Parte_1
della Fiera n. 6; il civico n. 6 è rimasto tale a seguito della variazione toponomastica.
Il civico originariamente indicato dall'attore nella dichiarazione di variazione anagrafica [“IV trav.
Della Fiera n. 2 int. 14 scala B”] era, dunque, all'evidenza errato: ai civici dai nn. 2 a 2 L di detta via erano presenti solo immobili, al piano seminterrato, adibiti a scantinato [la circostanza è documentata]; l'immobile condotto in comodato era, peraltro, ubicato al civico n. 6.
Ne consegue che alcuna condotta possa imputarsi al convenuto il quale ha espletato quanto previsto nei casi di variazione anagrafica dapprima confidando nell'esattezza della dichiarazione resa dall' e, successivamente, di quanto comunicato dagli agenti della PM a seguito degli Parte_1
accertamenti espletati.
Da quanto premesso consegue il rigetto della domanda.
Non ricorrono i presupposti per la condanna ex art. 96 c. 3 c.p.c. non potendo desumersi, dalla mera infondatezza della domanda, la temerarietà della condotta processuale.
Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza in applicazione dei parametri di riferimento del
DM n. 55/2014 e ss.mm.ii. ( tab n. 2, finca n. 3)
PQM
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
- dichiara la contumacia degli eredi di;
Parte_1
- rigetta la domanda;
- condanna gli eredi di , impersonalmente e collettivamente, alla refusione Parte_1
delle spese di lite che liquida in euro 5.077,00 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 22.1.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco